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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1188/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to BERTAZZA CHIARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Eraclea (VE) il 03/06/1990,
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
07/02/1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/04/2025 e cioè “
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Eraclea di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 03.06.1996;
2) statuire l'obbligo del sig. di corrispondere alla Controparte_1
sig.ra l'assegno mensile di € 900,00 a titolo di contributo per Parte_1
il mantenimento della moglie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (IBAN: [...]) e da rivalutare annualmente (se in aumento) secondo gli indici ISTAT a decorrere da luglio 2025;
3) disporre che la sig.ra ha il diritto di abitare a titolo Parte_1
gratuito nella casa già familiare sita in San Stino di Livenza, Via dei Pioppi n.
15 fino alla data del 30 settembre 2025;
4) dare atto che all'udienza del 7 aprile 2025 la sig.ra ha Parte_1
rinunciato alla domanda di addebito della separazione a fronte dell'obbligo del sig. di corrisponderle la somma di € 18.000,00 a titolo di indennizzo CP_1
e di contributo alle spese legali. L'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) è
già stato versato dal sig. mediante assegno circolare n. 4900926451-05 CP_1
del 04.04.2025 consegnato alla sig.ra all'udienza del 7 aprile 2025. Il Parte_1
sig. si obbliga a corrispondere alla GNa il saldo di € CP_1 Parte_1
8.000,00 (euro ottomila/00) con le seguenti modalità:
- € 4.000,00 (euro quattromila/00) mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla GNa da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 giugno 2025; Parte_1
- € 4.000,00 (euro quattromila/00) mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla GNa da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 luglio 2025; Parte_1
2 5) disporre lo scioglimento della comunione legale dei coniugi relativamente ai beni mobili registrati e alla casa famigliare come di seguito:
a) l'autovettura Audi A6 tg. EB586CE rimarrà di proprietà esclusiva del GN
, l'autovettura Lancia Ypsilon tg. DB524XB rimarrà di proprietà CP_1
esclusiva della GNa ed infine l'autovettura FIAT 500 tg. FG508TG Parte_1
rimarrà di proprietà pro quota indivisa di ½ della GNa e della Parte_1
figlia ; Persona_1
b) la GNa si obbliga a cedere e vendere al GN , che si Parte_1 CP_1
obbliga ad accettare ed acquistare al prezzo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), la sua quota indivisa di comproprietà pari a 1/3
dell'immobile adibito a casa familiare con garage e scoperto di pertinenza,
comprensiva di tutti i suoi arredi;
il tutto sito in Comune di San Stino di
Livenza, Via dei Pioppi n. 15; eretto sulla Particella 217 del Foglio 28 del
Catasto Terreni e così catastalmente censito:
Comune di San Stino di Livenza - Catasto Fabbricati - foglio 28
Particella 217, sub 5, Cat. C/6, Cl. 5, consistenza 25 m2, R.C. Euro 28,41;
Particella 217, sub 6, Cat. A/2, Cl. 3, Consistenza vani 8,0, superficie catastale
162 m2 (totale escluse aree scoperte 160 m2).
Il prezzo di cessione della quota immobiliare verrà corrisposto alla sig.ra in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1
relativo contratto da stipularsi entro e non oltre il termine del 30 settembre
2025 ed in pari data la sig.ra provvederà al rilascio dell'immobile e Parte_1
alla riconsegna al sig. di tutte le chiavi della abitazione in suo possesso. CP_1
Le spese di qualsivoglia natura inerenti e/o conseguenti la cessione della quota di comproprietà immobiliare della GNa saranno per intero ed in Parte_1
via esclusiva a carico del GN . CP_1
I coniugi dichiarano sin d'ora di essere consapevoli che i beni immobili di cui sopra sono gravati per la quota di 20/33 da usufrutto vitalizio in favore della
3 GNa (c.f.: ). Persona_2 CodiceFiscale_3
Il predetto trasferimento immobiliare sarà esente da ogni imposta, tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza n. 154/1999 della Corte
Costituzionale.
6) Spese di lite compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 22/06/2024, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio in Eraclea (VE) in data 03/06/1990; ha dedotto che dall'unione è nata una figlia, , in atti generalizzata, e Persona_1
che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha
chiesto, altresì, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c, il
Tribunale ponesse a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione ad Parte_1
essa di un assegno mensile dell'importo di euro 1.300,00 o di quello che sarà
ritenuto di giustizia;
nel merito ha chiesto, inoltre, di pronunciarsi la separazione dei coniugi e;
ha Parte_1 Controparte_1
chiesto di addebitare la responsabilità della separazione al resistente in considerazione della sua condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. descritti nel ricorso;
infine, ha chiesto di statuirsi l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 1.300,00, o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondi gli indici Istat, con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
, nel costituirsi nel procedimento il CP_1 Controparte_1
11/10/2024, non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha respinto la
4 domanda di addebito della responsabilità della separazione al convenuto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
ha chiesto di assegnarsi la casa coniugale sita in 30029 - San Stino di Livenza, (VE) via dei Pioppi, n. 15 alla ricorrente;
ha chiesto di stabilirsi a carico del convenuto un assegno quale contributo al mantenimento della moglie non superiore ad Parte_1
euro 500,00 per le ragioni esposte in comparsa ed in considerazione anche dell'assegnazione alla stessa in godimento della casa coniugale.
All'esito dell'udienza del 11/11/2024, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha disposto che il resistente corrisponda alla ricorrente l'importo di euro 900,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473 bis.22, primo comma, c.p.c. Inoltre, il
Giudice relatore ha invitato le parti ad approvare una conciliazione della causa alle medesime condizioni di cui ai provvedimenti provvisori, spese di lite compensate;
ha rinviato la causa al 21/02/2025 per le deduzioni delle parti ed ha disposto la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Eraclea (VE), ai sensi dell'art. 191 c.c.
All'esito dell'udienza del 21/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, il
Giudice relatore con ordinanza ha rinviato la causa al 07/04/2025, su istanza congiunta delle parti in quanto hanno dichiarato esservi pendenza di trattative.
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, il Giudice relatore ha rinviato la causa al
14/04/2025, onde consentire alle parti di presentare conclusioni congiunte coerenti con l'accordo raggiunto in udienza;
disponendo, altresì, che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte e assegnando, a tal fine, termine sino
5 al 14/04/2025 per il deposito delle note medesime.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 14/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da , alla Parte_1
quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità
delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è
protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Eraclea (VE), in Controparte_1
data 03/06/1990;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ERACLEA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990,
atto n. 28, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
6 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1188/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to BERTAZZA CHIARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Eraclea (VE) il 03/06/1990,
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
07/02/1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/04/2025 e cioè “
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Eraclea di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 03.06.1996;
2) statuire l'obbligo del sig. di corrispondere alla Controparte_1
sig.ra l'assegno mensile di € 900,00 a titolo di contributo per Parte_1
il mantenimento della moglie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (IBAN: [...]) e da rivalutare annualmente (se in aumento) secondo gli indici ISTAT a decorrere da luglio 2025;
3) disporre che la sig.ra ha il diritto di abitare a titolo Parte_1
gratuito nella casa già familiare sita in San Stino di Livenza, Via dei Pioppi n.
15 fino alla data del 30 settembre 2025;
4) dare atto che all'udienza del 7 aprile 2025 la sig.ra ha Parte_1
rinunciato alla domanda di addebito della separazione a fronte dell'obbligo del sig. di corrisponderle la somma di € 18.000,00 a titolo di indennizzo CP_1
e di contributo alle spese legali. L'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) è
già stato versato dal sig. mediante assegno circolare n. 4900926451-05 CP_1
del 04.04.2025 consegnato alla sig.ra all'udienza del 7 aprile 2025. Il Parte_1
sig. si obbliga a corrispondere alla GNa il saldo di € CP_1 Parte_1
8.000,00 (euro ottomila/00) con le seguenti modalità:
- € 4.000,00 (euro quattromila/00) mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla GNa da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 giugno 2025; Parte_1
- € 4.000,00 (euro quattromila/00) mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla GNa da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 luglio 2025; Parte_1
2 5) disporre lo scioglimento della comunione legale dei coniugi relativamente ai beni mobili registrati e alla casa famigliare come di seguito:
a) l'autovettura Audi A6 tg. EB586CE rimarrà di proprietà esclusiva del GN
, l'autovettura Lancia Ypsilon tg. DB524XB rimarrà di proprietà CP_1
esclusiva della GNa ed infine l'autovettura FIAT 500 tg. FG508TG Parte_1
rimarrà di proprietà pro quota indivisa di ½ della GNa e della Parte_1
figlia ; Persona_1
b) la GNa si obbliga a cedere e vendere al GN , che si Parte_1 CP_1
obbliga ad accettare ed acquistare al prezzo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), la sua quota indivisa di comproprietà pari a 1/3
dell'immobile adibito a casa familiare con garage e scoperto di pertinenza,
comprensiva di tutti i suoi arredi;
il tutto sito in Comune di San Stino di
Livenza, Via dei Pioppi n. 15; eretto sulla Particella 217 del Foglio 28 del
Catasto Terreni e così catastalmente censito:
Comune di San Stino di Livenza - Catasto Fabbricati - foglio 28
Particella 217, sub 5, Cat. C/6, Cl. 5, consistenza 25 m2, R.C. Euro 28,41;
Particella 217, sub 6, Cat. A/2, Cl. 3, Consistenza vani 8,0, superficie catastale
162 m2 (totale escluse aree scoperte 160 m2).
Il prezzo di cessione della quota immobiliare verrà corrisposto alla sig.ra in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1
relativo contratto da stipularsi entro e non oltre il termine del 30 settembre
2025 ed in pari data la sig.ra provvederà al rilascio dell'immobile e Parte_1
alla riconsegna al sig. di tutte le chiavi della abitazione in suo possesso. CP_1
Le spese di qualsivoglia natura inerenti e/o conseguenti la cessione della quota di comproprietà immobiliare della GNa saranno per intero ed in Parte_1
via esclusiva a carico del GN . CP_1
I coniugi dichiarano sin d'ora di essere consapevoli che i beni immobili di cui sopra sono gravati per la quota di 20/33 da usufrutto vitalizio in favore della
3 GNa (c.f.: ). Persona_2 CodiceFiscale_3
Il predetto trasferimento immobiliare sarà esente da ogni imposta, tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza n. 154/1999 della Corte
Costituzionale.
6) Spese di lite compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 22/06/2024, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio in Eraclea (VE) in data 03/06/1990; ha dedotto che dall'unione è nata una figlia, , in atti generalizzata, e Persona_1
che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha
chiesto, altresì, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c, il
Tribunale ponesse a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione ad Parte_1
essa di un assegno mensile dell'importo di euro 1.300,00 o di quello che sarà
ritenuto di giustizia;
nel merito ha chiesto, inoltre, di pronunciarsi la separazione dei coniugi e;
ha Parte_1 Controparte_1
chiesto di addebitare la responsabilità della separazione al resistente in considerazione della sua condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. descritti nel ricorso;
infine, ha chiesto di statuirsi l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 1.300,00, o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondi gli indici Istat, con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
, nel costituirsi nel procedimento il CP_1 Controparte_1
11/10/2024, non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha respinto la
4 domanda di addebito della responsabilità della separazione al convenuto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
ha chiesto di assegnarsi la casa coniugale sita in 30029 - San Stino di Livenza, (VE) via dei Pioppi, n. 15 alla ricorrente;
ha chiesto di stabilirsi a carico del convenuto un assegno quale contributo al mantenimento della moglie non superiore ad Parte_1
euro 500,00 per le ragioni esposte in comparsa ed in considerazione anche dell'assegnazione alla stessa in godimento della casa coniugale.
All'esito dell'udienza del 11/11/2024, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha disposto che il resistente corrisponda alla ricorrente l'importo di euro 900,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473 bis.22, primo comma, c.p.c. Inoltre, il
Giudice relatore ha invitato le parti ad approvare una conciliazione della causa alle medesime condizioni di cui ai provvedimenti provvisori, spese di lite compensate;
ha rinviato la causa al 21/02/2025 per le deduzioni delle parti ed ha disposto la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Eraclea (VE), ai sensi dell'art. 191 c.c.
All'esito dell'udienza del 21/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, il
Giudice relatore con ordinanza ha rinviato la causa al 07/04/2025, su istanza congiunta delle parti in quanto hanno dichiarato esservi pendenza di trattative.
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, il Giudice relatore ha rinviato la causa al
14/04/2025, onde consentire alle parti di presentare conclusioni congiunte coerenti con l'accordo raggiunto in udienza;
disponendo, altresì, che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte e assegnando, a tal fine, termine sino
5 al 14/04/2025 per il deposito delle note medesime.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 14/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da , alla Parte_1
quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità
delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è
protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Eraclea (VE), in Controparte_1
data 03/06/1990;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di ERACLEA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990,
atto n. 28, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
6 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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