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Ordinanza cautelare 23 ottobre 2020
Decreto cautelare 22 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Decreto cautelare 19 marzo 2021
Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 5 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 19/03/2021, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/03/2021
N. 00963/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2020, proposto da
Alba 3 S.a.s. di LA AJ & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini e Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma 464;
contro
il Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del Comune di Venezia - Direzione Servizi al cittadino e imprese - Settore Sportello Unico Edilizia con ad oggetto “diffida inizio lavori-conformazione quot; prot. 2020/362540 trasmessa in data 25 agosto 2020;
- della nota del Comune di Venezia - Direzione Servizi al cittadino e imprese - Settore Sportello Unico Edilizia con ad oggetto “conferma diffida inizio lavori”; prot. 2020/386813 trasmessa in data 9 settembre 2020;
- della Comunicazione del Comune di Venezia - Direzione Servizi al cittadino e imprese - Settore Sportello Unico Edilizia di rimozione effetti della SCIA agibilità prot. 0251879 dell'11 settembre 2020;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non noto alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che:
l'efficacia dell'atto impugnato priverebbe i locali della agibilità e impedirebbe immediatamente la prosecuzione dell' esercizio, prima che sia possibile una delibazione collegiale, almeno sommaria, sulla legittimità del provvedimento, nella prima C.C. utile;
non sussistono controindicazioni di interesse pubblico ad un breve differimento di tale irreparabile effetto, come lo stesso Comune ha riconosciuto con nota depositata il 18 marzo u.s.;
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 15 aprile 2021;
P.Q.M.
Accoglie l' istanza ex art. 56 e , per l' effetto, sospende fino al 15 aprile l' efficacia e l' esecuzione dell' atto impugnato.
Rimette le parti al Collegio nella camera di consiglio del 15 aprile 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 19 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO