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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4802/2023
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 27/03/2025 , alle ore12.00 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. COBIANCHI CRISTINA per parte attrice;
nessuno compare per parte convenuta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Cobianchi si richiama agli atti e precisa come in ricorso, previa occorrendo l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse. La parte procede alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova IV Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4802/2023 promossa da:
Parte_1
A
-parte attrice- contro
CP_1
-parte convenuta contumace- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentita parte attrice in sede di discussione orale della causa;
1. - roponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei Parte_1 confronti di (in breve, , chiedendo la condanna Controparte_1 CP_1 di questa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sulla base delle seguenti argomentazioni: assumeva che alla Forever snc, società di veniva comunicata il 10.07.2010 -nella sua qualità di fideiussore- Pt_1 da parte di la risoluzione del contratto di finanziamento n. CP_1
1452245 e del conto corrente n. 100633149/150, mettendo al Pt_1 corrente della possibilità, in caso di permanenza della situazione di insolvenza, di essere segnalato alle banche dati previste dalla Normativa di Vigilanza Bancaria (doc. 1); asseriva che, a causa della su citata segnalazione, si ritrovava costretto a cedere, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, la propria attività; rilevava che in data 10/03/2010 gli veniva notificato, in qualità di fideiussore, il decreto ingiuntivo n. 813/2017 emesso dal Tribunale di Genova, avente ad oggetto il pagamento in favore dell'istituto di credito della somma di € 115.404,53. A seguito dell'opposizione proposta da avverso tale decreto, con la Pt_1
2 sentenza 1845/2021 del 27/07/2021 veniva disposta la revoca del decreto ingiuntivo (doc. 2); assumeva che, nonostante la pronuncia sull'opposizione, procedeva con la cancellazione dai registri dei CP_1 cattivi pagatori solo nel febbraio del 2022, dopo il ricorso del 22/01/2022 davanti all'ABF, il quale aveva dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile e la parziale cessazione della materia del contendere;
lamentava la permanenza della segnalazione in tale registro fino a febbraio 2024, con cancellazione retroattiva inizialmente a luglio 2021 e poi ratificata fino al 2010 (docc. 6 -8); deduceva che a causa di tale iscrizione doveva cessare un'altra attività (“Cokaclub”) e che nel periodo COVID non accedeva a nessuna forma di indennità. Asseriva di aver subito, quindi, a causa di tale ingiusta iscrizione, una serie di danni economici e psicologici, derivanti dall'impossibilità di accedere al sistema creditizio e ad altre forme di finanziamento e consistenti in: sostegno da parte della madre per l'apertura della nuova attività chiusa nel 2019 (doc. 9-11), anch'essa non riuscita;
apertura di un ulteriore locale Coka Club a Viareggio, senza esito positivo, considerata anche l'impossibilità di accedere ai sostegni COVID;
chiusura, quindi, di tre attività commerciali che avevano sempre prodotto utili (docc. 19-23); impossibilità di ottenere prestiti o finanziamenti (doc. 12-18); disagi personali, familiari e psicologici legato ai dati suddetti oltre che al licenziamento dei dipendenti con relative azioni giudiziarie, all'impossibilità di acquistare un mezzo in leasing, a quella di accendere un mutuo e all'impossibilità quotidiana di far fronte alle esigenze proprie e dei propri familiari. Il danno patrimoniale è quindi ravvisabile nella somma di euro 450.000,00, cui deve cumularsi il danno biologico, concretantesi anche, tra l'altro, nel morbo di RO che aggravava le sue condizioni di salute doc. 24).
2. - Con provvedimento reso all'udienza del 14.12.2023, la presente Giudice dichiarava la contumacia di e ordinava il mutamento del CP_1 giudizio nelle forme del rito ordinario ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. dalla quale decorrevano i termini ex art. 171 ter c.p.c.
3. – produceva soltanto la memoria ex art. 183 comma 6 n. Pt_1
2 cpc con la quale chiedeva ammettersi CTU contabile nonché la prova testimoniale sui capitoli indicati.
3 4. – Con ordinanza resa all'udienza del 13.05.2024 la presente Giudice riteneva sia la prova per testi – “in quanto i capitoli dedotti sono generici e valutativi” – sia la CTU contabile – “poiché esplorativa” – inammissibili, rinviando la causa all'udienza del 27.03.2025 ore 12.00 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
5. – All'odierna udienza parte attrice precisava le conclusioni e procedeva alla discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
***** 6. – La domanda attorea è infondata e va respinta, poiché non provata. 6.1. - In diritto, deve invocarsi il principio secondo cui “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023). 6.2. - Nella fattispecie, si osserva che la domanda appare genericamente allegata e non provata: se è infatti dimostrato che CP_1 abbia proceduto alla segnalazione dell'attore alla Centrale Rischi (doc. 1 e docc.
6-8 visure Banca Italia) e che, in seguito alla sentenza di questo Tribunale di accoglimento dell'opposizione (doc. 2), abbia CP_1 proceduto alla cancellazione dello stesso -cancellazione peraltro retroattiva (come emerge dal provvedimento ABF doc. 3),- manca tuttavia la prova del danno e, ove è presente un principio di prova, difetta la dimostrazione del nesso eziologico tra questo e la condotta di CP_1
A livello documentale, infatti, deve osservarsi come:
- il mancato accordo di prestiti, che deriverebbe dalla segnalazione, non appare sufficientemente provato, poiché i docc. 12-18, genericamente invocati, non danno perlopiù atto di una negazione del credito a causa dell'iscrizione e, in ogni caso, non consentono nessuna quantificazione delle somme negate e della loro incisione sulla chiusura della attività e sulla mancata produzione di utili (su cui vedi anche il punto che segue);
- non vi sono documenti che dimostrino le chiusure delle varie attività commerciali e, invero, neppure che attestino l'apertura di quelle del 2018
4 e del 2019; il danno derivante dalla mancata redditività di queste attività, a cui sostegno vengono peraltro prodotti meri stati patrimoniali e dichiarazione dei redditi (docc. 19-23) -non descritti in ricorso e che di per sé nulla significano-, non è dimostrato;
- circa la asserita riapertura dell'azienda nel 2018, la quale sarebbe avvenuta grazie a finanziamenti richiesti dalla madre (doc 9-11), oltre a valere quanto pocanzi osservato, dall'esame di tali documenti, anch'essi genericamente richiamati, non è evincibile che tali finanziamenti personali fossero stati richiesti e concessi per far fronte alle esigenze economiche del figlio ed anzi nel documento n. 11 si legge “scopo del finanziamento: miglioramento casa”;
- il grave disagio derivante dagli elementi finora analizzati, oltre che al licenziamento dei dipendenti con relative azioni giudiziarie, all'impossibilità di acquistare un mezzo in leasing, all'impossibilità quotidiana di far fronte alle esigenze proprie e dei propri familiari, è del tutto sfornita di corredo probatorio;
- infine, non v'è nessun elemento da cui inferire che l'aggravamento del morbo di OH sia legato ai disagi psicologici di cui sopra. Nessun elemento probatorio può trarsi dai capitoli di prova formulati poiché inammissibili (cfr. punto sopra n. 4). Per tali ragioni, la CTU sarebbe risultata del tutto esplorativa (cfr. punto sopra n. 4);
7. – le spese di lite non vanno regolate, stante la contumacia di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) Rigetta le domande attoree;
b) Nulla sulle spese.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
5
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 27/03/2025 , alle ore12.00 avanti al G.I. sono presenti: l'avv. COBIANCHI CRISTINA per parte attrice;
nessuno compare per parte convenuta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Cobianchi si richiama agli atti e precisa come in ricorso, previa occorrendo l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse. La parte procede alla discussione orale della causa. La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova IV Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4802/2023 promossa da:
Parte_1
A
-parte attrice- contro
CP_1
-parte convenuta contumace- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentita parte attrice in sede di discussione orale della causa;
1. - roponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei Parte_1 confronti di (in breve, , chiedendo la condanna Controparte_1 CP_1 di questa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sulla base delle seguenti argomentazioni: assumeva che alla Forever snc, società di veniva comunicata il 10.07.2010 -nella sua qualità di fideiussore- Pt_1 da parte di la risoluzione del contratto di finanziamento n. CP_1
1452245 e del conto corrente n. 100633149/150, mettendo al Pt_1 corrente della possibilità, in caso di permanenza della situazione di insolvenza, di essere segnalato alle banche dati previste dalla Normativa di Vigilanza Bancaria (doc. 1); asseriva che, a causa della su citata segnalazione, si ritrovava costretto a cedere, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, la propria attività; rilevava che in data 10/03/2010 gli veniva notificato, in qualità di fideiussore, il decreto ingiuntivo n. 813/2017 emesso dal Tribunale di Genova, avente ad oggetto il pagamento in favore dell'istituto di credito della somma di € 115.404,53. A seguito dell'opposizione proposta da avverso tale decreto, con la Pt_1
2 sentenza 1845/2021 del 27/07/2021 veniva disposta la revoca del decreto ingiuntivo (doc. 2); assumeva che, nonostante la pronuncia sull'opposizione, procedeva con la cancellazione dai registri dei CP_1 cattivi pagatori solo nel febbraio del 2022, dopo il ricorso del 22/01/2022 davanti all'ABF, il quale aveva dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile e la parziale cessazione della materia del contendere;
lamentava la permanenza della segnalazione in tale registro fino a febbraio 2024, con cancellazione retroattiva inizialmente a luglio 2021 e poi ratificata fino al 2010 (docc. 6 -8); deduceva che a causa di tale iscrizione doveva cessare un'altra attività (“Cokaclub”) e che nel periodo COVID non accedeva a nessuna forma di indennità. Asseriva di aver subito, quindi, a causa di tale ingiusta iscrizione, una serie di danni economici e psicologici, derivanti dall'impossibilità di accedere al sistema creditizio e ad altre forme di finanziamento e consistenti in: sostegno da parte della madre per l'apertura della nuova attività chiusa nel 2019 (doc. 9-11), anch'essa non riuscita;
apertura di un ulteriore locale Coka Club a Viareggio, senza esito positivo, considerata anche l'impossibilità di accedere ai sostegni COVID;
chiusura, quindi, di tre attività commerciali che avevano sempre prodotto utili (docc. 19-23); impossibilità di ottenere prestiti o finanziamenti (doc. 12-18); disagi personali, familiari e psicologici legato ai dati suddetti oltre che al licenziamento dei dipendenti con relative azioni giudiziarie, all'impossibilità di acquistare un mezzo in leasing, a quella di accendere un mutuo e all'impossibilità quotidiana di far fronte alle esigenze proprie e dei propri familiari. Il danno patrimoniale è quindi ravvisabile nella somma di euro 450.000,00, cui deve cumularsi il danno biologico, concretantesi anche, tra l'altro, nel morbo di RO che aggravava le sue condizioni di salute doc. 24).
2. - Con provvedimento reso all'udienza del 14.12.2023, la presente Giudice dichiarava la contumacia di e ordinava il mutamento del CP_1 giudizio nelle forme del rito ordinario ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. dalla quale decorrevano i termini ex art. 171 ter c.p.c.
3. – produceva soltanto la memoria ex art. 183 comma 6 n. Pt_1
2 cpc con la quale chiedeva ammettersi CTU contabile nonché la prova testimoniale sui capitoli indicati.
3 4. – Con ordinanza resa all'udienza del 13.05.2024 la presente Giudice riteneva sia la prova per testi – “in quanto i capitoli dedotti sono generici e valutativi” – sia la CTU contabile – “poiché esplorativa” – inammissibili, rinviando la causa all'udienza del 27.03.2025 ore 12.00 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
5. – All'odierna udienza parte attrice precisava le conclusioni e procedeva alla discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
***** 6. – La domanda attorea è infondata e va respinta, poiché non provata. 6.1. - In diritto, deve invocarsi il principio secondo cui “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023). 6.2. - Nella fattispecie, si osserva che la domanda appare genericamente allegata e non provata: se è infatti dimostrato che CP_1 abbia proceduto alla segnalazione dell'attore alla Centrale Rischi (doc. 1 e docc.
6-8 visure Banca Italia) e che, in seguito alla sentenza di questo Tribunale di accoglimento dell'opposizione (doc. 2), abbia CP_1 proceduto alla cancellazione dello stesso -cancellazione peraltro retroattiva (come emerge dal provvedimento ABF doc. 3),- manca tuttavia la prova del danno e, ove è presente un principio di prova, difetta la dimostrazione del nesso eziologico tra questo e la condotta di CP_1
A livello documentale, infatti, deve osservarsi come:
- il mancato accordo di prestiti, che deriverebbe dalla segnalazione, non appare sufficientemente provato, poiché i docc. 12-18, genericamente invocati, non danno perlopiù atto di una negazione del credito a causa dell'iscrizione e, in ogni caso, non consentono nessuna quantificazione delle somme negate e della loro incisione sulla chiusura della attività e sulla mancata produzione di utili (su cui vedi anche il punto che segue);
- non vi sono documenti che dimostrino le chiusure delle varie attività commerciali e, invero, neppure che attestino l'apertura di quelle del 2018
4 e del 2019; il danno derivante dalla mancata redditività di queste attività, a cui sostegno vengono peraltro prodotti meri stati patrimoniali e dichiarazione dei redditi (docc. 19-23) -non descritti in ricorso e che di per sé nulla significano-, non è dimostrato;
- circa la asserita riapertura dell'azienda nel 2018, la quale sarebbe avvenuta grazie a finanziamenti richiesti dalla madre (doc 9-11), oltre a valere quanto pocanzi osservato, dall'esame di tali documenti, anch'essi genericamente richiamati, non è evincibile che tali finanziamenti personali fossero stati richiesti e concessi per far fronte alle esigenze economiche del figlio ed anzi nel documento n. 11 si legge “scopo del finanziamento: miglioramento casa”;
- il grave disagio derivante dagli elementi finora analizzati, oltre che al licenziamento dei dipendenti con relative azioni giudiziarie, all'impossibilità di acquistare un mezzo in leasing, all'impossibilità quotidiana di far fronte alle esigenze proprie e dei propri familiari, è del tutto sfornita di corredo probatorio;
- infine, non v'è nessun elemento da cui inferire che l'aggravamento del morbo di OH sia legato ai disagi psicologici di cui sopra. Nessun elemento probatorio può trarsi dai capitoli di prova formulati poiché inammissibili (cfr. punto sopra n. 4). Per tali ragioni, la CTU sarebbe risultata del tutto esplorativa (cfr. punto sopra n. 4);
7. – le spese di lite non vanno regolate, stante la contumacia di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: a) Rigetta le domande attoree;
b) Nulla sulle spese.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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