Art. 10. (Poteri e funzioni del presidente) 1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva e' eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero e' determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente. 2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione e' posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se e' approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorita' consolare. 4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, e' incompatibile con quella di componente del CGIE.
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11 novembre 2003
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