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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5096/2024 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 Pt_2
citazione, dall'Avv. Maria Imperiale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San
RI GN (SA) al Corso Giuseppe Garibaldi/Piazza Municipio, n. 7
– attori – opponenti –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – e per essa CP_1 CP_2
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa, giusta
[...]
1 procura generale alle liti del 13.04.2021 autenticata dal Notaio , rep. 23092 - Persona_1
racc. 11366, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 14.04.2021 al n. 12109 serie
IT, dagli Avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Barberini, n. 47
– convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 885\2024 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 15 maggio 2024 e notificato in data 17/29 maggio 2024.
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 5 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con decreto ingiuntivo n. 885\2024 emesso dal Tribunale di Salerno in data 15 maggio 2024
e notificato in data 17/29 maggio 2024, il Tribunale Ordinario di Salerno ingiungeva a e – nella qualità di fideiussori – di pagare in favore della Parte_1 Pt_2
la somma di € 33.460,21, oltre accessori, Controparte_3
dovuta a seguito della revoca dell'affidamento bancario conseguente alla stipula, in data 29
marzo 2021, del contratto di conto corrente n. 11\01\0001205 e del contratto di fido in conto corrente, rapporto conto imprese n.\2 n. 11\01\0001205 fino alla concorrenza di euro
30.000,00, stipulato in data 4 ottobre 2021.
2 Deducevano gli opponenti preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto siccome reso in mancanza di idonea documentazione e stante l'omesso preventivo scorporo delle somme detenute dalla essendo l'affidamento garantito contrattualmente da pegno D/R CP_3
tesoretto di € 2.000,00 con versamenti integrativi di € 200,00 ogni 15 giorni.
Eccepivano altresì in via riconvenzionale la nullità dei contratti di fideiussione mancando la prova dell'avvenuta sottoscrizione contestualmente al contratto di fido, nonché la nullità
delle clausole vessatorie contenute negli stessi.
Instavano conseguentemente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod. pro. civ..
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la come società CP_1
cessionaria e per essa la procuratrice speciale contrastando le avverse deduzioni CP_2
ed instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merio, per il rigetto dell'opposizione, ovvero, in subordine, per la rideterminazione della somma dovuta.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ., concessa, con provvedimento dell'1 marzo 2025, la provvisoria esecuzione, svolto il tentativo obbligatorio di mediazione,
alla successiva udienza del 21 novembre 2025, le parti davano atto dell'avvenuta definizione della controversia. All'udienza del 5 dicembre 2025 cui la causa era rinviata con onere alle parti di depositare telematicamente i rispettivi atti di rinuncia, sulle richieste dei procuratori costituiti di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio e revoca del decreto ingiuntivo, il giudizio era deciso.
3 Tanto premesso brevemente sull'iter del procedimento e sulla posizione delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti che hanno precisato di aver già definito i loro rapporti e hanno provveduto a scambiarsi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 306 cod. proc. civ., con note depositate telematicamente in data 1 e 2 dicembre 2025, le dichiarazioni di rinuncia agli atti di causa e le conseguenti dichiarazioni di accettazione delle espresse rinunce, regolamentando tra loro anche le spese di lite nel senso della integrale compensazione.
Tale accordo stragiudiziale determina la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi (Cass. Civ., SS. UU., n.
13969 del 2004) ed implica la sopravvenienza di una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto fra le parti facendo, di conseguenza, venire meno l'oggettiva necessita della pronuncia del giudice sull'oggetto originario del processo. Con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. Civ. n. 27460 del 2006), interesse che come statuito dall'art. 100 cod. proc. civ. rappresenta una vera e propria condizione dell'azione. La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (v. Cass. Civ. n. 4714 del
2006). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di opposizione comporta la revoca dell'ingiunzione opposta. In merito, la Suprema Corte ha
4 espresso il principio generale, recepito in maniera costante nella giurisprudenza di merito,
in base al quale la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione,
non essendo il giudizio di opposizione limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto, ma estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (Cass. Civ., sez. I, n.13085 del 22 maggio 2008).
Le spese processuali restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto pattuito dalle stesse nell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5096/2024 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 885\2024 emesso dal Tribunale di Salerno in data 15
maggio 2024 e notificato al sig. a mezzo pec, in data 17 maggio 2024 Parte_1
e alla sig.ra in data 29 maggio 2024; Pt_2
3) COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
5 Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 5 Dicembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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