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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al R. G. n.3851/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.Sergio Imbimbo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, (CF ) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Vestini;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione in proprio favore dell'aliquota di rendimento del 2,5% sulla quota del trattamento pensionistico in godimento corrispondente al periodo di iscrizione all'ex dal 16.12.1982 al 31.12.1995; - accertare e Controparte_2 dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento n.
10043144, a seguito dell'avvenuta applicazione della suindicata aliquota di rendimento del 2,5%, con riconoscimento di un trattamento pensionistico mensile pari ad € 2.724,15, o a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo consulenza tecnica
d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare, quindi, l' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Roma (RM), alla via Ciro il Grande n. 21, alla riliquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico in godimento, per le ragioni di cui al presente ricorso nonché al pagamento in favore dello stesso delle differenze dovute allo stesso titolo sui ratei di pensione già riscossi sin dalla data di collocamento in quiescenza, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo”.
1 Si costituiva parte resistente, la quale eccepiva l'intervenuta decadenza triennale l'infondatezza nel merito.
Instaurato il contraddittorio, e previo scambio di note ex art 127 ter cpc, la cusa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum della presente controversia è il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,5% per il periodo di iscrizione al soppresso (16.12.1982 – 31.12.1995), in luogo dell'aliquota ordinaria del Controparte_2
2% applicata dall' . CP_1
Nei fatti rilevava che, a partire dall'01.01.1976 e sino al 09.12.1982, parte ricorrente prestava, ininterrottamente, attività di lavoro dipendente privato, con relativa contribuzione presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO); che, in seguito, a partire dal 16.12.1982 e sino al
31.12.1988, il ricorrente prestava servizio alle dipendenze del Consorzio
[...]
; che, con decorrenza 01.01.1989, l'istante Controparte_3 transitava alle dipendenze della successivamente Controparte_4 confluita nella a sua volta, trasformata in Controparte_5 Controparte_6
a partire dal 16.11.2001; che il ricorrente lavorava, quindi, alle dipendenze di tale ultima
[...] società, sino al 31.05.2012, data di collocamento in quiescenza (all. n. 2); che, pertanto, per il periodo dal 16.12.1982 e sino al 31.12.1995, l'istante risultava ininterrottamente iscritto all'ex
[...]
con relativo versamento della corrispondente contribuzione;
che, a decorrere Controparte_2 dall'01.01.1996, per effetto del D. Lgs. n. 414/1996, il suddetto fondo previdenziale sostitutivo veniva soppresso, con assorbimento automatico dei relativi iscritti nel Fondo
Pensionistico Lavoratori Dipendenti (FPLD) presso l'AGO; che, a seguito della cessazione del rapporto, l' riconosceva in favore del ricorrente la pensione, CP_1 cat. VO, n. 10043144, con decorrenza 01.06.2012, per un importo lordo mensile di € 2.455,29 (all. n.
1); che, potendo vantare un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni al 1995, il trattamento pensionistico del ricorrente veniva calcolato con il sistema retributivo, ai sensi del D.P.R. n. 488/1968
e della L. n. 335/1995; che, in applicazione della normativa di riferimento, la quota di pensione relativa all'anzianità maturata dall'01.01.1976 al 31.12.2011 veniva determinata interamente con il sistema retributivo mentre, per il periodo decorrente dall'01.01.2012 fino al collocamento in quiescenza, l'importo della pensione veniva calcolato con il sistema contributivo, esteso alla generalità degli iscritti al FLPD;
che, a sua volta, nell'ambito della quota determinata con il sistema retributivo, in ragione della provenienza dall'ex il calcolo dell'importo Controparte_2 relativo al periodo dal 16.12.1982 al 31.12.1995 doveva essere effettuato con il regime di maggior
2 favore riconosciuto per gli iscritti al suddetto Fondo sostitutivo, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,5% per ogni anno di servizio;
che, tuttavia, all'atto della liquidazione del suddetto trattamento pensionistico, l'istituto resistente effettuava il calcolo dell'intero periodo relativo al sistema retributivo, applicando esclusivamente l'aliquota ordinaria del 2% prevista per tutti gli iscritti al FPLD;
che tale indebita applicazione di un'aliquota errata da parte dell'istituto resistente determina un'ingiusta diminuzione del trattamento pensionistico erogato in favore dell'istante; che, infatti, sulla base della corretta applicazione delle aliquote di rendimento della pensione ai vari periodi di anzianità, la pensione mensile lorda del ricorrente avrebbe dovuto ammontare, sin dall'01.06.2012, ad € 2.724,15, coma da perizia contabile di parte allegata (all. n. 6). Pertanto, in data 20.07.2023, il ricorrente presentava richiesta di ricostituzione della pensione, per la corretta applicazione dell'aliquota del 2,5% per ogni anno di servizio rientrante nel periodo di iscrizione al
[...] dal 16.12.1982 al 31.12.1995 (all. n. 3); che, con nota del 14.09.2023, parte Controparte_2 avversa comunicava la reiezione della domanda di ricalcolo, confermando la presunta correttezza della liquidazione già effettuata (all. n. 4); che, di conseguenza, in data 16.01.2024, per il tramite del patronato Inas di , il ricorrente presentava ricorso amministrativo avverso il suddetto CP_3 provvedimento di reiezione, chiedendo, nuovamente, la corretta applicazione dell'aliquota del 2,5% ed il relativo ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento;
che, tuttavia, con comunicazione datata 16.01.2024, prot. n. .0800.20/01/2024.0020743 del 20.01.2024, l'istituto resistente CP_1 confermava il precedente rifiuto, non ritenendo le motivazioni addotte dall'istante sufficienti a modificare il provvedimento assunto.
Ebbene così ricostruita la vicenda in termini fattuali, preliminarmente sull'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente si rileva che la decadenza del diritto al ricalcolo pensionistico riguarda solo i ratei antecedenti il triennio dalla domanda: “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 e ss.mm.ii. si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. Civ. sez. VI - 19/10/2022, n. 30782).
Questo Giudice condivide l'orientamento espresso dalla Cassazione ritenendo l'operatività della decadenza per i ratei antecedenti il triennio dalla domanda giudiziale e pertanto sono dovuti i ratei dal 4.12.2021.
Nel merito la questione controversa attiene al sistema di calcolo delle pensioni degli autoferrotramvieri che sono stati iscritti in un Fondo Sp., soppresso alla data del 31.12.95 dal D.Lvo
n. 414/96, con passaggio degli iscritti a tale data all'Assicurazione Generale Obbligatoria presso l' . CP_1
3 Il Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto è un ex fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria assorbito nel FPLD (con separata evidenza contabile) con il decreto legislativo 414/96 dal 1° gennaio 1996. In tale fondo risultava iscritto il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da: 1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna;
2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) nonchè il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio (cfr: articolo 4, legge 889/1971).
Con la soppressione del fondo i lavoratori rientranti nelle predette categorie assunti dopo il 1995 sono risultati iscritti direttamente nel FPLD con applicazione integrale delle regole e della disciplina vigente nell'assicurazione comune.
Le particolari condizioni di passaggio del all'AGO hanno però consentito ai vecchi iscritti di CP_2 conservare alcuni vantaggi previsti dalla precedente normativa. Soprattutto per quanto riguarda il calcolo della pensione. In origine, infatti, il prevedeva una aliquota di rendimento del sistema CP_2 retributivo pari al 2,5% per ogni anno di anzianità di servizio (contro il 2% previsto nell'assicurazione comune), l'assenza di qualsiasi massimale pensionistico (cioè il reddito al di sopra del quale l'aliquota di rendimento subisce un progressivo decremento) e il calcolo della media della retribuzione pensionabile veniva effettuata sugli ultimi 12 mesi di servizio (contro i cinque anni previsti nell'AGO). La retribuzione pensionabile, inoltre, non teneva conto di alcune voci previste nell'AGO come i premi di produttività ed altri emolumenti straordinari e le retribuzioni accessorie percepite non potevano essere computate per un importo superiore al 40% di quelle percepite nell'arco degli ultimi
36 mesi (cfr: artt. 5 e 17 della legge 889/71).
Attualmente, pertanto, per effetto degli interventi degli anni '90 la determinazione della misura della pensione avviene in tre seguenti quote a seconda della collocazione temporale dell'anzianità contributiva.
Per quanto riguarda la quota A, riferita alle anzianità contributive maturate sino al 1992, la prestazione viene calcolata coefficientando la retribuzione dell'ultimo anno di servizio per l'aliquota di rendimento del 2,5% per ogni anno di servizio. La quota B interessa le anzianità contributive maturate a partire dal 1993 sino al 1995 (se il lavoratore vanta meno di 18 anni di contributi al 1995)
o sino al 2011 (se il lavoratore possiede almeno 18 anni di contributi al 1995). Tale quota è a sua volta distinta in tre periodi temporali di riferimento: la Quota B1 che interessa le anzianità contributive maturate tra il 1993 ed il 1994 periodi durante i quali, a seguito della Riforma Amato,
4 gli iscritti al Fondo hanno subito un allungamento del periodo temporale di ricerca della media della retribuzione pensionabile ed un abbattimento del 27,5% della retribuzione pensionabile eccedente l'ultima fascia del tetto pensionabile;
la Quota B2 con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1995 al 1996 in cui l'aliquota di rendimento è scesa dal 2,5% al 2% allineandosi a quella prevista nell'AGO; e la Quota B3 (attivabile solo per coloro che hanno almeno 18 anni di contributi al 1995) a partire dall'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 sino al 31 dicembre
2011 per la quale il Dlgs 414/1996 ha previsto l'applicazione delle medesime regole vigenti nell'AGO, completando prima del tempo il processo di armonizzazione che già era iniziato dal 1993.
Secondo il ricorrente il coefficiente di rendimento dei contributi aggiuntivi riconosciuti all'ex ferrotranviere per il periodo 16.12.1982 al 31.12.1995 dovrebbe essere del 2,50% (come se fossero tutti versati entro il 31 dicembre 1994), muovendo dal tenore letterale dell'art. 4 del d.l. 501-95, convertito in legge con L. 11-96, secondo il quale “Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono per il triennio 1995 –1997, d' intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31-12-1994, sulla base dell' anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell' età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni.
Precisa il ricorrente che la disposizione fa esclusivo riferimento all'anzianità contributiva maturata al
31 dicembre 1994 e su detta anzianità dovrebbe operarsi la maggiorazione, che andrebbe quindi collocata temporalmente alla data indicata nella norma, e ciò a tutti gli effetti, anche ai fini della quantificazione dell'importo dovuto.
Invece l' aveva applicato coefficiente del 2% sul presupposto che i contributi erano riferibili ad CP_1
CP_ un periodo successivo;
dal che la differenza tra il trattamento pensionistico riconosciuto dall' e quello preteso dal ricorrente.
Sulla questione la giurisprudenza di merito, non è stata sempre uniforme, ma la Suprema Corte, dal
2016 e con orientamento via via consolidatosi, si è più volte espressa sul punto, avallando la tesi CP_ sostenuta dall'
In definitiva, in caso di pensionamento anticipato dei personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal richiamato D.L. n. 501 del 1995, convertito nella L. n. 11 del 1996 cit., la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 4, deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di
5 rendimento del 2 per cento prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994.
Pertanto a norma dell'art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992 la quota alla quale riferire l'anzianità CP_ convenzionale, B per il ricorrente., mentre C per l' è, a norma dell'art. 4 della legge n. 11 del
2006 l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1994 ed è su questa che va applicata la maggiorazione poiché, diversamente ragionando ( ed applicandola sulla quota C o B2), si prevederebbe un'anzianità contributiva che, sia pure convenzionalmente, è maturata in data successiva al collocamento in pensione.
In conclusione, al ricorrente con l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1994 spetta la maggiorazione con l'aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994 pari ad euro 268,86, mensili sulla pensione.
Spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'applicazione in proprio favore dell'aliquota di rendimento del 2,5% sulla quota del trattamento pensionistico in godimento corrispondente al periodo di iscrizione all'ex
[...]
; Controparte_2
2) Condanna l' alla riliquidazione della pensione in godimento n. 10043144, a seguito CP_1 dell'avvenuta applicazione della aliquota di rendimento del 2,5% sulla quota del trattamento pensionistico pari ad euro 268,86;
3) Condanna l' al pagamento dei ratei pari ad euro 9.678,32 del trattamento pensionistico CP_1 dal 4.12.2021 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 da distrarsi in CP_1 favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Avellino, lì 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
6
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al R. G. n.3851/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.Sergio Imbimbo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, (CF ) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Vestini;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione in proprio favore dell'aliquota di rendimento del 2,5% sulla quota del trattamento pensionistico in godimento corrispondente al periodo di iscrizione all'ex dal 16.12.1982 al 31.12.1995; - accertare e Controparte_2 dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento n.
10043144, a seguito dell'avvenuta applicazione della suindicata aliquota di rendimento del 2,5%, con riconoscimento di un trattamento pensionistico mensile pari ad € 2.724,15, o a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo consulenza tecnica
d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare, quindi, l' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Roma (RM), alla via Ciro il Grande n. 21, alla riliquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico in godimento, per le ragioni di cui al presente ricorso nonché al pagamento in favore dello stesso delle differenze dovute allo stesso titolo sui ratei di pensione già riscossi sin dalla data di collocamento in quiescenza, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo”.
1 Si costituiva parte resistente, la quale eccepiva l'intervenuta decadenza triennale l'infondatezza nel merito.
Instaurato il contraddittorio, e previo scambio di note ex art 127 ter cpc, la cusa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il thema decidendum della presente controversia è il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,5% per il periodo di iscrizione al soppresso (16.12.1982 – 31.12.1995), in luogo dell'aliquota ordinaria del Controparte_2
2% applicata dall' . CP_1
Nei fatti rilevava che, a partire dall'01.01.1976 e sino al 09.12.1982, parte ricorrente prestava, ininterrottamente, attività di lavoro dipendente privato, con relativa contribuzione presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO); che, in seguito, a partire dal 16.12.1982 e sino al
31.12.1988, il ricorrente prestava servizio alle dipendenze del Consorzio
[...]
; che, con decorrenza 01.01.1989, l'istante Controparte_3 transitava alle dipendenze della successivamente Controparte_4 confluita nella a sua volta, trasformata in Controparte_5 Controparte_6
a partire dal 16.11.2001; che il ricorrente lavorava, quindi, alle dipendenze di tale ultima
[...] società, sino al 31.05.2012, data di collocamento in quiescenza (all. n. 2); che, pertanto, per il periodo dal 16.12.1982 e sino al 31.12.1995, l'istante risultava ininterrottamente iscritto all'ex
[...]
con relativo versamento della corrispondente contribuzione;
che, a decorrere Controparte_2 dall'01.01.1996, per effetto del D. Lgs. n. 414/1996, il suddetto fondo previdenziale sostitutivo veniva soppresso, con assorbimento automatico dei relativi iscritti nel Fondo
Pensionistico Lavoratori Dipendenti (FPLD) presso l'AGO; che, a seguito della cessazione del rapporto, l' riconosceva in favore del ricorrente la pensione, CP_1 cat. VO, n. 10043144, con decorrenza 01.06.2012, per un importo lordo mensile di € 2.455,29 (all. n.
1); che, potendo vantare un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni al 1995, il trattamento pensionistico del ricorrente veniva calcolato con il sistema retributivo, ai sensi del D.P.R. n. 488/1968
e della L. n. 335/1995; che, in applicazione della normativa di riferimento, la quota di pensione relativa all'anzianità maturata dall'01.01.1976 al 31.12.2011 veniva determinata interamente con il sistema retributivo mentre, per il periodo decorrente dall'01.01.2012 fino al collocamento in quiescenza, l'importo della pensione veniva calcolato con il sistema contributivo, esteso alla generalità degli iscritti al FLPD;
che, a sua volta, nell'ambito della quota determinata con il sistema retributivo, in ragione della provenienza dall'ex il calcolo dell'importo Controparte_2 relativo al periodo dal 16.12.1982 al 31.12.1995 doveva essere effettuato con il regime di maggior
2 favore riconosciuto per gli iscritti al suddetto Fondo sostitutivo, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,5% per ogni anno di servizio;
che, tuttavia, all'atto della liquidazione del suddetto trattamento pensionistico, l'istituto resistente effettuava il calcolo dell'intero periodo relativo al sistema retributivo, applicando esclusivamente l'aliquota ordinaria del 2% prevista per tutti gli iscritti al FPLD;
che tale indebita applicazione di un'aliquota errata da parte dell'istituto resistente determina un'ingiusta diminuzione del trattamento pensionistico erogato in favore dell'istante; che, infatti, sulla base della corretta applicazione delle aliquote di rendimento della pensione ai vari periodi di anzianità, la pensione mensile lorda del ricorrente avrebbe dovuto ammontare, sin dall'01.06.2012, ad € 2.724,15, coma da perizia contabile di parte allegata (all. n. 6). Pertanto, in data 20.07.2023, il ricorrente presentava richiesta di ricostituzione della pensione, per la corretta applicazione dell'aliquota del 2,5% per ogni anno di servizio rientrante nel periodo di iscrizione al
[...] dal 16.12.1982 al 31.12.1995 (all. n. 3); che, con nota del 14.09.2023, parte Controparte_2 avversa comunicava la reiezione della domanda di ricalcolo, confermando la presunta correttezza della liquidazione già effettuata (all. n. 4); che, di conseguenza, in data 16.01.2024, per il tramite del patronato Inas di , il ricorrente presentava ricorso amministrativo avverso il suddetto CP_3 provvedimento di reiezione, chiedendo, nuovamente, la corretta applicazione dell'aliquota del 2,5% ed il relativo ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento;
che, tuttavia, con comunicazione datata 16.01.2024, prot. n. .0800.20/01/2024.0020743 del 20.01.2024, l'istituto resistente CP_1 confermava il precedente rifiuto, non ritenendo le motivazioni addotte dall'istante sufficienti a modificare il provvedimento assunto.
Ebbene così ricostruita la vicenda in termini fattuali, preliminarmente sull'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente si rileva che la decadenza del diritto al ricalcolo pensionistico riguarda solo i ratei antecedenti il triennio dalla domanda: “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 e ss.mm.ii. si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. Civ. sez. VI - 19/10/2022, n. 30782).
Questo Giudice condivide l'orientamento espresso dalla Cassazione ritenendo l'operatività della decadenza per i ratei antecedenti il triennio dalla domanda giudiziale e pertanto sono dovuti i ratei dal 4.12.2021.
Nel merito la questione controversa attiene al sistema di calcolo delle pensioni degli autoferrotramvieri che sono stati iscritti in un Fondo Sp., soppresso alla data del 31.12.95 dal D.Lvo
n. 414/96, con passaggio degli iscritti a tale data all'Assicurazione Generale Obbligatoria presso l' . CP_1
3 Il Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto è un ex fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria assorbito nel FPLD (con separata evidenza contabile) con il decreto legislativo 414/96 dal 1° gennaio 1996. In tale fondo risultava iscritto il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da: 1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna;
2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) nonchè il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio (cfr: articolo 4, legge 889/1971).
Con la soppressione del fondo i lavoratori rientranti nelle predette categorie assunti dopo il 1995 sono risultati iscritti direttamente nel FPLD con applicazione integrale delle regole e della disciplina vigente nell'assicurazione comune.
Le particolari condizioni di passaggio del all'AGO hanno però consentito ai vecchi iscritti di CP_2 conservare alcuni vantaggi previsti dalla precedente normativa. Soprattutto per quanto riguarda il calcolo della pensione. In origine, infatti, il prevedeva una aliquota di rendimento del sistema CP_2 retributivo pari al 2,5% per ogni anno di anzianità di servizio (contro il 2% previsto nell'assicurazione comune), l'assenza di qualsiasi massimale pensionistico (cioè il reddito al di sopra del quale l'aliquota di rendimento subisce un progressivo decremento) e il calcolo della media della retribuzione pensionabile veniva effettuata sugli ultimi 12 mesi di servizio (contro i cinque anni previsti nell'AGO). La retribuzione pensionabile, inoltre, non teneva conto di alcune voci previste nell'AGO come i premi di produttività ed altri emolumenti straordinari e le retribuzioni accessorie percepite non potevano essere computate per un importo superiore al 40% di quelle percepite nell'arco degli ultimi
36 mesi (cfr: artt. 5 e 17 della legge 889/71).
Attualmente, pertanto, per effetto degli interventi degli anni '90 la determinazione della misura della pensione avviene in tre seguenti quote a seconda della collocazione temporale dell'anzianità contributiva.
Per quanto riguarda la quota A, riferita alle anzianità contributive maturate sino al 1992, la prestazione viene calcolata coefficientando la retribuzione dell'ultimo anno di servizio per l'aliquota di rendimento del 2,5% per ogni anno di servizio. La quota B interessa le anzianità contributive maturate a partire dal 1993 sino al 1995 (se il lavoratore vanta meno di 18 anni di contributi al 1995)
o sino al 2011 (se il lavoratore possiede almeno 18 anni di contributi al 1995). Tale quota è a sua volta distinta in tre periodi temporali di riferimento: la Quota B1 che interessa le anzianità contributive maturate tra il 1993 ed il 1994 periodi durante i quali, a seguito della Riforma Amato,
4 gli iscritti al Fondo hanno subito un allungamento del periodo temporale di ricerca della media della retribuzione pensionabile ed un abbattimento del 27,5% della retribuzione pensionabile eccedente l'ultima fascia del tetto pensionabile;
la Quota B2 con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1995 al 1996 in cui l'aliquota di rendimento è scesa dal 2,5% al 2% allineandosi a quella prevista nell'AGO; e la Quota B3 (attivabile solo per coloro che hanno almeno 18 anni di contributi al 1995) a partire dall'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 sino al 31 dicembre
2011 per la quale il Dlgs 414/1996 ha previsto l'applicazione delle medesime regole vigenti nell'AGO, completando prima del tempo il processo di armonizzazione che già era iniziato dal 1993.
Secondo il ricorrente il coefficiente di rendimento dei contributi aggiuntivi riconosciuti all'ex ferrotranviere per il periodo 16.12.1982 al 31.12.1995 dovrebbe essere del 2,50% (come se fossero tutti versati entro il 31 dicembre 1994), muovendo dal tenore letterale dell'art. 4 del d.l. 501-95, convertito in legge con L. 11-96, secondo il quale “Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono per il triennio 1995 –1997, d' intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31-12-1994, sulla base dell' anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell' età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni.
Precisa il ricorrente che la disposizione fa esclusivo riferimento all'anzianità contributiva maturata al
31 dicembre 1994 e su detta anzianità dovrebbe operarsi la maggiorazione, che andrebbe quindi collocata temporalmente alla data indicata nella norma, e ciò a tutti gli effetti, anche ai fini della quantificazione dell'importo dovuto.
Invece l' aveva applicato coefficiente del 2% sul presupposto che i contributi erano riferibili ad CP_1
CP_ un periodo successivo;
dal che la differenza tra il trattamento pensionistico riconosciuto dall' e quello preteso dal ricorrente.
Sulla questione la giurisprudenza di merito, non è stata sempre uniforme, ma la Suprema Corte, dal
2016 e con orientamento via via consolidatosi, si è più volte espressa sul punto, avallando la tesi CP_ sostenuta dall'
In definitiva, in caso di pensionamento anticipato dei personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal richiamato D.L. n. 501 del 1995, convertito nella L. n. 11 del 1996 cit., la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 4, deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di
5 rendimento del 2 per cento prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994.
Pertanto a norma dell'art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992 la quota alla quale riferire l'anzianità CP_ convenzionale, B per il ricorrente., mentre C per l' è, a norma dell'art. 4 della legge n. 11 del
2006 l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1994 ed è su questa che va applicata la maggiorazione poiché, diversamente ragionando ( ed applicandola sulla quota C o B2), si prevederebbe un'anzianità contributiva che, sia pure convenzionalmente, è maturata in data successiva al collocamento in pensione.
In conclusione, al ricorrente con l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1994 spetta la maggiorazione con l'aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994 pari ad euro 268,86, mensili sulla pensione.
Spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'applicazione in proprio favore dell'aliquota di rendimento del 2,5% sulla quota del trattamento pensionistico in godimento corrispondente al periodo di iscrizione all'ex
[...]
; Controparte_2
2) Condanna l' alla riliquidazione della pensione in godimento n. 10043144, a seguito CP_1 dell'avvenuta applicazione della aliquota di rendimento del 2,5% sulla quota del trattamento pensionistico pari ad euro 268,86;
3) Condanna l' al pagamento dei ratei pari ad euro 9.678,32 del trattamento pensionistico CP_1 dal 4.12.2021 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 da distrarsi in CP_1 favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Avellino, lì 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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