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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8002/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8002/2021 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. DANIELE COPPOLA;
Parte opponente nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. SEVERINO NAPPI;
Parte opposta
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. notificato in data 15.10.2021, la
[...] ha convenuto in giudizio la chiedendo la declaratoria di Parte_1 Parte_2 nullità dell'atto di pignoramento relativo alla procedura esecutiva R.G. E. n. 113/2020 attesa l'assenza del diritto del creditore procedente ad agire in executivis stante l'inidoneità del titolo azionato ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
L'opponente ha premesso che in data 21.6.2006 aveva stipulato con la un Parte_2 contratto di mutuo (Rep. n. 71521 – Racc. n. 21541) avente ad oggetto il finanziamento della somma complessiva di € 1.650.000,00 da erogarsi a tranche e segnatamente:
- la somma di € 650.000,00 era stata erogata all'atto della stipula del mutuo da rimborsarsi in 240 rate mensili;
pagina 1 di 7 - la somma di € 650.000,00 era stata erogata alla sottoscrizione del rogito notarile “Atto di Quietanza”
(Rep. n. 73061 – Racc. n. 22678) in data 21.02.2007;
- la somma di €. 650.000,00 era stata erogata alla sottoscrizione del rogito notarile “Atto di Quietanza”
(Rep. n. 75764 – Racc. n. 24734) del 11.08.2008.
Nell'ambito del mutuo era stata concessa ipoteca da parte di e sui Controparte_2 Controparte_3 seguenti immobili:
- appartamento sito in Olevano sul Tusciano (SA) – Località Frosano – riportato nel Catasto Fabbricati –
Fl.: 13, P.lla 976, Sub. 13 – p. 3, cat.: A/2, Cl.: 3 vani 6,5, R.C.: Euro 288,70;
- appartamento sito nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA) – Località Frosano – riportato al Catasto
Fabbricati al Fl.: 13, P.lla. 976, sub. 14, p. 3, cat. A/2 – vani 6,5 – R.C.: 288,70;
- appartamento sito nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA) – località Frosano – riportato al Catasto fabbricati – Fl. 13, p.lla. 1167, sub. 1 – Corte , P.lla 1167, sub. 2, Via Frosano , p. S1, cat. C/2, Cl. 2, mq.
204 - R. C.:Euro 105,36, P.lla 1167, sub. 3, Via Frosano, p. T, Cat. C/2, Cl. 1 – R.C.: Euro 56,85, P.lla
1167, sub. 4 , Via Frosano – p. 1, cat. A/3, Cl. 2, vani 8,5, Euro: 636,53; nonché pegno per complessivi € 300.000,00 su quote di fondi mobiliari (n. 2.051,167 = quote fondo RAS
INDIVIDUAL CARE CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071328 – intestato a CP_2
; n. 1.595,151 = quote FONDO RAS ENERGY CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n°
[...]
500071329 intestato a;
n. 2.231,039 quote FONDO RAS FINANCIAL SERVICES Controparte_2
CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071333 – intestato a;
n. 492,730 = Controparte_2 quote fondo FONDO RAS CAPITAL CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071323 – intestato a;
n. 14.646,369 = quote fondo FONDO RAS MULTIPARTNER FONDO Controparte_2
RAS MULTI20 – certificato al portatore n° 500071324 – intestato a;
n. 782,321 quote Controparte_2
FONDO RAS EUROPE FUND CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071327 – intestato a;
n. 1.532,692 quote FONDO RAS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Controparte_2
CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071332 – intestato a;
- n. 20.713,398 Controparte_2 quote FONDO RAS SPREAD FUND CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071330 – intestato a ). Controparte_2
Affermato che il mutuo a stati di avanzamento non costituiva titolo esecutivo e che comunque il mutuo era invalido per violazione del limite di finanziabilità, dedotta l'abusiva concessione del credito, nonché la non corretta determinazione del debito residuo a fronte dell'incasso di parte delle somme di cui alle quote mobiliari date in pegno e delle somme conseguite da una parallela procedura esecutiva e in ragione del carattere usurario e comunque illegittimo delle condizioni economiche applicate, l'opponente ha chiesto in via principale l'accertamento degli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti con verifica degli interessi applicati, da contenersi nel tasso di soglia del periodo di riferimento, nonché la declaratoria di nullità del pagina 2 di 7 mutuo, attesa la mancata indicazione dei parametri indispensabili per il calcolo dell'ammontare degli interessi relativi a ciascuna rata di rimborsi.
Parte opponente ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 396.337,82 a titolo di interessi moratori nonché alla restituzione della somma di cui ai titoli vincolati in pegno e non svincolati pari ad € 145.000,00, oltre interessi legali dalla data del vincolo all'effettivo soddisfo, nonché il pagamento della somma di € 2.000.000 a titolo di risarcimento del danno.
Riassegnato il fascicolo, all'udienza del 6.4.2022 è stata dichiarata la contumacia dell'opposta e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 184 comma 6 c.p.c..
In data 30.9.2022 la (ora si è costituita in giudizio, Parte_2 CP_1 CP_1 contestando i motivi di opposizione e le specifiche censure sollevate sul contratto di mutuo e sulle condizioni dello stesso e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con declaratoria di legittimità dell'esecuzione come intrapresa atteso l'inadempimento del mutuatario nel pagamento delle rate mensili.
Con ordinanza depositata in data 7.3.2023 è stato nominato un CTU.
Conferito l'incarico peritale e depositato il relativo elaborato, la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 3.4.2024 il G.U. – visto che parte opponente aveva allegato la sentenza del Tribunale di
Salerno che aveva definito un parallelo procedimento di opposizione a precetto, osservato che, qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire – ha invitato parte opponente a depositare in atti l'opposizione a precetto oggetto della pronuncia già resa.
Depositata l'opposizione a precetto, all'udienza dell'8.7.2024 il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va chiarito che nella presente sede potranno essere esaminati i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. diversi da quelli già proposti in sede di opposizione a precetto, peraltro già oggetto di giudicato in virtù della sentenza n. 1556/24 del Tribunale di Salerno, definitiva come attestato dalla certificazione allegata in data 11.7.2024.
Dall'esame degli atti introduttivi emerge che i motivi di opposizione comuni ai due atti sono i seguenti:
- inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e al conseguente insistenza del diritto della opposta ad agire in executiviis (motivo sub 1 dell'atto di opposizione all'esecuzione e sub 2 dell'atto di opposizione a precetto); pagina 3 di 7 - illegittimità del computo delle somme oggetto di pignoramento per mancato computo delle rate di mutuo pagate, mancato computo degli importi percepiti dalla proc. esecutiva n. 285/2016 derivante dalla vendita di n. 2 appartamenti posti all'asta senza pubblico incanto, delle somme trattenute a titolo di pegno, nonché delle somme introitate dalla stessa procedura a titolo di indennità di occupazione (motivo sub 3 dell'atto di opposizione a precetto e sub 4 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- illegittimità della pretesa creditoria per pagamento delle somme chieste a mutuo – inesistenza di titolo, inesistenza di inadempimento – inesistenza di somme per cui si procedeva (motivo sub 10 dell'atto di opposizione a precetto e sub 5 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- indeterminatezza delle somme chieste in esecuzione, all'illegittimità delle somme chieste per disponibilità del pegno non svincolato e all'assenza di prova di svincolo per pegno, nonché al credito non certo, né liquido né esigibile (motivo sub 4 dell'atto di opposizione a precetto e sub 6 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- Contratto di Mutuo a Stato di Avanzamento Lavori (SAL) – Mutuo a Garanzia reale (motivo sub
5 dell'atto di opposizione a precetto e sub 7 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- USrietà del costo totale del credito per superamento del tasso soglia considerando tutti i costi convenuti alla data della stipula del contratto - USrità pattizia originaria del tasso nominale di mora -Assenza di posizione debitoria al 21/12/2015 – Tasso di Mora oltre Soglia. - US
CA (motivo sub 6 dell'atto di opposizione a precetto e sub 8 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- Inesistenza del titolo esecutivo per indeterminatezza contrattuale - indeterminatezza dei tassi di interesse applicati – nullità degli interessi applicati. violazione degli artt. 1325, 1346e 1418 c.c., nonché delle norme sulla trasparenza di cui agli artt. 116 e 117 TUB e della circolare 229/99 IX aggiornamento e seguenti della BA d'IA e della delibera CICR 4/03/2003 (motivo sub 7 dell'atto di opposizione a precetto e sub 10 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- usura del contratto di mutuo per il TAEG promesso in ipotesi di eventuale estinzione anticipata
(motivo sub 8 dell'atto di opposizione a precetto e sub 11 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- indeterminatezza ed erroneità delle somme per cui si procedeva a pignoramento (motivo sub 9 dell'atto di opposizione a precetto e sub 12 dell'atto di opposizione all'esecuzione).
Rispetto a tali motivi comuni di opposizione l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. si presenta inammissibile per intervenuto giudicato e conseguente carenza di interesse ad ottenere una pronuncia alternativa (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 29/01/2007, n. 1829).
Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi pagina 4 di 7 identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado;
qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 17/10/2019, n. 26285).
Nel caso di specie, intervenuto il giudicato sull'opposizione a precetto in virtù della sentenza n. 1556/24 del Tribunale di Salerno, non va dichiarata la litispendenza né può essere disposta la riunione, risultando, invece, venuto meno l'interesse ad agire dell'opponente rispetto ai motivi di opposizione comuni articolati.
Residuano da esaminare i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. relativi alla dedotta violazione dell'art. 38 TUB e alla violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio, cui è collegata anche una domanda di risarcimento danni accessoria.
Tali motivi di opposizione si presentano rinunciati avendo parte opponente nella memoria conclusionale concluso solo per la rideterminazione dell'importo legittimamente azionabile in sede esecutiva nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1556/2024.
Le conclusioni così rassegnate non possono essere accolte visto l'intervenuto giudicato, già di per sé rilevante in sede esecutiva nell'ambito della eventuale distribuzione senza necessità (e possibilità) di una nuova pronuncia.
In ogni caso, anche ai fini della valutazione a farsi per la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento, si evidenzia che il motivo di opposizione relativo alla dedotta violazione dell'art. 38 T.U.B. si presenta infondato.
La Corte di legittimità, in tema di mutuo fondiario, ha sancito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/05/2023, n. 14000; Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2022, n. 33719).
Pertanto, senza necessità di approfondire oltre, la questione non è idonea a minare la validità del titolo esecutivo oggetto di opposizione.
Anche il motivo di opposizione relativo alla dedotta violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio è infondato. pagina 5 di 7 Generalmente per merito creditizio si suole indicare un parametro che permette alle banche di stabilire facilmente l'affidabilità di un soggetto che richiede un finanziamento e valutare l'opportunità o meno di concederglielo.
Si tratta, in pratica, di un indicatore per misurare il rischio di insolvenza di un profilo.
L'obbligo di valutare il merito creditizio dei consumatori, quale previsto dalle direttive 2008/48 e 2014/17, mira non solo a tutelare il richiedente il credito, ma anche, come sottolineato al considerando 26 della direttiva 2008/48, a garantire il buon funzionamento del sistema di credito nel suo complesso (Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 11/01/2024, n. 755/22).
Tale obbligo, però, è rilevante nei rapporti tra la BA e i terzi o in caso di azioni di responsabilità interne all'istituto di credito, ma non può essere fatto valere dalla parte che ha richiesto il finanziamento.
La Cassazione ha precisato che l'abusiva concessione del credito da parte di una BA in favore di una società che non abbia sufficiente merito creditizio può essere oggetto di doglianza solo da parte di terzi che non abbiano conoscenza dello stato di insolvenza della società stessa e che non si trovino colpevolmente in tale situazione di ignoranza, sussistendo la responsabilità della banca, che finanzi un'impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa, allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa (v. Cass. civ. Sez. I, 14/05/2018, n. 11695).
D'altra parte, la proposizione di una domanda per abusiva concessione del credito rispetto alla posizione della mutuataria, già richiedente il finanziamento, integra una violazione del principio generale secondo cui nemo potest venire contra factum proprium, precipitato dei più generali divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede.
Da tale assunto discende che la dedotta omessa valutazione del merito non può costituire fonte di responsabilità della BA nei confronti della società mutuataria beneficiaria del finanziamento.
Le spese di lite possono essere compensate considerata la definizione in rito con riferimento ai principali motivi di opposizione, la prospettazione ufficiosa della relativa questione e la soccombenza solo parziale della parte opponente con riguardo a limitati motivi di opposizione non coperti da giudicato.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico delle parti in misura pari alla metà per ciascuna parte, considerata la compensazione delle spese disposta e la mancata rappresentazione da parte di entrambe le parti del parallelo giudizio di opposizione a precetto e la conseguente “corresponsabilità” nello svolgimento nella presente sede di una istruttoria superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla on riguardo ai motivi Parte_1 meglio indicati in parte motiva già oggetto dell'opposizione a precetto definita con la sentenza del
Tribunale di Salerno n. 1556/2024 del 20.3.2024;
2. Rigetta gli altri motivi di opposizione;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4. Pone a definitivo carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna le spese di CTU già liquidate con apposito decreto.
Lì, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8002/2021 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. DANIELE COPPOLA;
Parte opponente nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. SEVERINO NAPPI;
Parte opposta
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. notificato in data 15.10.2021, la
[...] ha convenuto in giudizio la chiedendo la declaratoria di Parte_1 Parte_2 nullità dell'atto di pignoramento relativo alla procedura esecutiva R.G. E. n. 113/2020 attesa l'assenza del diritto del creditore procedente ad agire in executivis stante l'inidoneità del titolo azionato ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
L'opponente ha premesso che in data 21.6.2006 aveva stipulato con la un Parte_2 contratto di mutuo (Rep. n. 71521 – Racc. n. 21541) avente ad oggetto il finanziamento della somma complessiva di € 1.650.000,00 da erogarsi a tranche e segnatamente:
- la somma di € 650.000,00 era stata erogata all'atto della stipula del mutuo da rimborsarsi in 240 rate mensili;
pagina 1 di 7 - la somma di € 650.000,00 era stata erogata alla sottoscrizione del rogito notarile “Atto di Quietanza”
(Rep. n. 73061 – Racc. n. 22678) in data 21.02.2007;
- la somma di €. 650.000,00 era stata erogata alla sottoscrizione del rogito notarile “Atto di Quietanza”
(Rep. n. 75764 – Racc. n. 24734) del 11.08.2008.
Nell'ambito del mutuo era stata concessa ipoteca da parte di e sui Controparte_2 Controparte_3 seguenti immobili:
- appartamento sito in Olevano sul Tusciano (SA) – Località Frosano – riportato nel Catasto Fabbricati –
Fl.: 13, P.lla 976, Sub. 13 – p. 3, cat.: A/2, Cl.: 3 vani 6,5, R.C.: Euro 288,70;
- appartamento sito nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA) – Località Frosano – riportato al Catasto
Fabbricati al Fl.: 13, P.lla. 976, sub. 14, p. 3, cat. A/2 – vani 6,5 – R.C.: 288,70;
- appartamento sito nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA) – località Frosano – riportato al Catasto fabbricati – Fl. 13, p.lla. 1167, sub. 1 – Corte , P.lla 1167, sub. 2, Via Frosano , p. S1, cat. C/2, Cl. 2, mq.
204 - R. C.:Euro 105,36, P.lla 1167, sub. 3, Via Frosano, p. T, Cat. C/2, Cl. 1 – R.C.: Euro 56,85, P.lla
1167, sub. 4 , Via Frosano – p. 1, cat. A/3, Cl. 2, vani 8,5, Euro: 636,53; nonché pegno per complessivi € 300.000,00 su quote di fondi mobiliari (n. 2.051,167 = quote fondo RAS
INDIVIDUAL CARE CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071328 – intestato a CP_2
; n. 1.595,151 = quote FONDO RAS ENERGY CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n°
[...]
500071329 intestato a;
n. 2.231,039 quote FONDO RAS FINANCIAL SERVICES Controparte_2
CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071333 – intestato a;
n. 492,730 = Controparte_2 quote fondo FONDO RAS CAPITAL CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071323 – intestato a;
n. 14.646,369 = quote fondo FONDO RAS MULTIPARTNER FONDO Controparte_2
RAS MULTI20 – certificato al portatore n° 500071324 – intestato a;
n. 782,321 quote Controparte_2
FONDO RAS EUROPE FUND CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071327 – intestato a;
n. 1.532,692 quote FONDO RAS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Controparte_2
CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071332 – intestato a;
- n. 20.713,398 Controparte_2 quote FONDO RAS SPREAD FUND CLASSE TUNNEL – certificato al portatore n° 500071330 – intestato a ). Controparte_2
Affermato che il mutuo a stati di avanzamento non costituiva titolo esecutivo e che comunque il mutuo era invalido per violazione del limite di finanziabilità, dedotta l'abusiva concessione del credito, nonché la non corretta determinazione del debito residuo a fronte dell'incasso di parte delle somme di cui alle quote mobiliari date in pegno e delle somme conseguite da una parallela procedura esecutiva e in ragione del carattere usurario e comunque illegittimo delle condizioni economiche applicate, l'opponente ha chiesto in via principale l'accertamento degli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti con verifica degli interessi applicati, da contenersi nel tasso di soglia del periodo di riferimento, nonché la declaratoria di nullità del pagina 2 di 7 mutuo, attesa la mancata indicazione dei parametri indispensabili per il calcolo dell'ammontare degli interessi relativi a ciascuna rata di rimborsi.
Parte opponente ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 396.337,82 a titolo di interessi moratori nonché alla restituzione della somma di cui ai titoli vincolati in pegno e non svincolati pari ad € 145.000,00, oltre interessi legali dalla data del vincolo all'effettivo soddisfo, nonché il pagamento della somma di € 2.000.000 a titolo di risarcimento del danno.
Riassegnato il fascicolo, all'udienza del 6.4.2022 è stata dichiarata la contumacia dell'opposta e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 184 comma 6 c.p.c..
In data 30.9.2022 la (ora si è costituita in giudizio, Parte_2 CP_1 CP_1 contestando i motivi di opposizione e le specifiche censure sollevate sul contratto di mutuo e sulle condizioni dello stesso e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con declaratoria di legittimità dell'esecuzione come intrapresa atteso l'inadempimento del mutuatario nel pagamento delle rate mensili.
Con ordinanza depositata in data 7.3.2023 è stato nominato un CTU.
Conferito l'incarico peritale e depositato il relativo elaborato, la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 3.4.2024 il G.U. – visto che parte opponente aveva allegato la sentenza del Tribunale di
Salerno che aveva definito un parallelo procedimento di opposizione a precetto, osservato che, qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire – ha invitato parte opponente a depositare in atti l'opposizione a precetto oggetto della pronuncia già resa.
Depositata l'opposizione a precetto, all'udienza dell'8.7.2024 il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va chiarito che nella presente sede potranno essere esaminati i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. diversi da quelli già proposti in sede di opposizione a precetto, peraltro già oggetto di giudicato in virtù della sentenza n. 1556/24 del Tribunale di Salerno, definitiva come attestato dalla certificazione allegata in data 11.7.2024.
Dall'esame degli atti introduttivi emerge che i motivi di opposizione comuni ai due atti sono i seguenti:
- inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e al conseguente insistenza del diritto della opposta ad agire in executiviis (motivo sub 1 dell'atto di opposizione all'esecuzione e sub 2 dell'atto di opposizione a precetto); pagina 3 di 7 - illegittimità del computo delle somme oggetto di pignoramento per mancato computo delle rate di mutuo pagate, mancato computo degli importi percepiti dalla proc. esecutiva n. 285/2016 derivante dalla vendita di n. 2 appartamenti posti all'asta senza pubblico incanto, delle somme trattenute a titolo di pegno, nonché delle somme introitate dalla stessa procedura a titolo di indennità di occupazione (motivo sub 3 dell'atto di opposizione a precetto e sub 4 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- illegittimità della pretesa creditoria per pagamento delle somme chieste a mutuo – inesistenza di titolo, inesistenza di inadempimento – inesistenza di somme per cui si procedeva (motivo sub 10 dell'atto di opposizione a precetto e sub 5 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- indeterminatezza delle somme chieste in esecuzione, all'illegittimità delle somme chieste per disponibilità del pegno non svincolato e all'assenza di prova di svincolo per pegno, nonché al credito non certo, né liquido né esigibile (motivo sub 4 dell'atto di opposizione a precetto e sub 6 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- Contratto di Mutuo a Stato di Avanzamento Lavori (SAL) – Mutuo a Garanzia reale (motivo sub
5 dell'atto di opposizione a precetto e sub 7 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- USrietà del costo totale del credito per superamento del tasso soglia considerando tutti i costi convenuti alla data della stipula del contratto - USrità pattizia originaria del tasso nominale di mora -Assenza di posizione debitoria al 21/12/2015 – Tasso di Mora oltre Soglia. - US
CA (motivo sub 6 dell'atto di opposizione a precetto e sub 8 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- Inesistenza del titolo esecutivo per indeterminatezza contrattuale - indeterminatezza dei tassi di interesse applicati – nullità degli interessi applicati. violazione degli artt. 1325, 1346e 1418 c.c., nonché delle norme sulla trasparenza di cui agli artt. 116 e 117 TUB e della circolare 229/99 IX aggiornamento e seguenti della BA d'IA e della delibera CICR 4/03/2003 (motivo sub 7 dell'atto di opposizione a precetto e sub 10 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- usura del contratto di mutuo per il TAEG promesso in ipotesi di eventuale estinzione anticipata
(motivo sub 8 dell'atto di opposizione a precetto e sub 11 dell'atto di opposizione all'esecuzione);
- indeterminatezza ed erroneità delle somme per cui si procedeva a pignoramento (motivo sub 9 dell'atto di opposizione a precetto e sub 12 dell'atto di opposizione all'esecuzione).
Rispetto a tali motivi comuni di opposizione l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. si presenta inammissibile per intervenuto giudicato e conseguente carenza di interesse ad ottenere una pronuncia alternativa (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 29/01/2007, n. 1829).
Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi pagina 4 di 7 identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado;
qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 17/10/2019, n. 26285).
Nel caso di specie, intervenuto il giudicato sull'opposizione a precetto in virtù della sentenza n. 1556/24 del Tribunale di Salerno, non va dichiarata la litispendenza né può essere disposta la riunione, risultando, invece, venuto meno l'interesse ad agire dell'opponente rispetto ai motivi di opposizione comuni articolati.
Residuano da esaminare i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. relativi alla dedotta violazione dell'art. 38 TUB e alla violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio, cui è collegata anche una domanda di risarcimento danni accessoria.
Tali motivi di opposizione si presentano rinunciati avendo parte opponente nella memoria conclusionale concluso solo per la rideterminazione dell'importo legittimamente azionabile in sede esecutiva nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1556/2024.
Le conclusioni così rassegnate non possono essere accolte visto l'intervenuto giudicato, già di per sé rilevante in sede esecutiva nell'ambito della eventuale distribuzione senza necessità (e possibilità) di una nuova pronuncia.
In ogni caso, anche ai fini della valutazione a farsi per la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento, si evidenzia che il motivo di opposizione relativo alla dedotta violazione dell'art. 38 T.U.B. si presenta infondato.
La Corte di legittimità, in tema di mutuo fondiario, ha sancito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/05/2023, n. 14000; Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2022, n. 33719).
Pertanto, senza necessità di approfondire oltre, la questione non è idonea a minare la validità del titolo esecutivo oggetto di opposizione.
Anche il motivo di opposizione relativo alla dedotta violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio è infondato. pagina 5 di 7 Generalmente per merito creditizio si suole indicare un parametro che permette alle banche di stabilire facilmente l'affidabilità di un soggetto che richiede un finanziamento e valutare l'opportunità o meno di concederglielo.
Si tratta, in pratica, di un indicatore per misurare il rischio di insolvenza di un profilo.
L'obbligo di valutare il merito creditizio dei consumatori, quale previsto dalle direttive 2008/48 e 2014/17, mira non solo a tutelare il richiedente il credito, ma anche, come sottolineato al considerando 26 della direttiva 2008/48, a garantire il buon funzionamento del sistema di credito nel suo complesso (Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 11/01/2024, n. 755/22).
Tale obbligo, però, è rilevante nei rapporti tra la BA e i terzi o in caso di azioni di responsabilità interne all'istituto di credito, ma non può essere fatto valere dalla parte che ha richiesto il finanziamento.
La Cassazione ha precisato che l'abusiva concessione del credito da parte di una BA in favore di una società che non abbia sufficiente merito creditizio può essere oggetto di doglianza solo da parte di terzi che non abbiano conoscenza dello stato di insolvenza della società stessa e che non si trovino colpevolmente in tale situazione di ignoranza, sussistendo la responsabilità della banca, che finanzi un'impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa, allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa (v. Cass. civ. Sez. I, 14/05/2018, n. 11695).
D'altra parte, la proposizione di una domanda per abusiva concessione del credito rispetto alla posizione della mutuataria, già richiedente il finanziamento, integra una violazione del principio generale secondo cui nemo potest venire contra factum proprium, precipitato dei più generali divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede.
Da tale assunto discende che la dedotta omessa valutazione del merito non può costituire fonte di responsabilità della BA nei confronti della società mutuataria beneficiaria del finanziamento.
Le spese di lite possono essere compensate considerata la definizione in rito con riferimento ai principali motivi di opposizione, la prospettazione ufficiosa della relativa questione e la soccombenza solo parziale della parte opponente con riguardo a limitati motivi di opposizione non coperti da giudicato.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico delle parti in misura pari alla metà per ciascuna parte, considerata la compensazione delle spese disposta e la mancata rappresentazione da parte di entrambe le parti del parallelo giudizio di opposizione a precetto e la conseguente “corresponsabilità” nello svolgimento nella presente sede di una istruttoria superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla on riguardo ai motivi Parte_1 meglio indicati in parte motiva già oggetto dell'opposizione a precetto definita con la sentenza del
Tribunale di Salerno n. 1556/2024 del 20.3.2024;
2. Rigetta gli altri motivi di opposizione;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4. Pone a definitivo carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna le spese di CTU già liquidate con apposito decreto.
Lì, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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