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Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/08/2024, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Anna Maria Raschellà ConSIliere
Dott.ssa Adele Foresta ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 132/2024 RGAC, vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria, n. 9, presso lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato che lo rappresentano e difendono;
Appellante.
E
, nata il [...] a [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in PE, via Piave n. 15, presso lo studio dell'avv. GI
Rombolà che la rappresenta e difende;
Appellata e appellante incidentale.
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro,
Interventore necessario
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 567/2023, resa inter partes dal Tribunale di Vibo
Valentia, in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Lupoli, Presidente dr. Antonio Di
Matteo – R.G. n. 653/2019, pubblicata il 14.12.2023 e notificata in data 29.12.2023, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra
, stante la violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 143, 147 e art 151 Parte_2
c.c, attesa la posizione reddituale equivalente dei due ex coniugi e la possibilità di mantenersi da sola della , ma anche tenuto conto del peso economico Pt_2
dell'assegnazione della casa coniugale;
- in via subordinata, nel merito: accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata ed appellante incidentale :“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare rigettare, per i motivi sopra evidenziati e per qualunque altro che l'Ecc.ma Corte adita vorrà rilevare d'ufficio, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Nel merito: In via principale e per i motivi sopra evidenziati o per qualunque altro che l'Ecc.ma Corte adita vorrà rilevare d'ufficio, rigettare l'avverso appello proposto dall'arch. al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 567/2023 Reg. Sent. del Pt_1
01.12.2023, pubblicata il 14.12.2023 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – ruolo famiglia – Composizione collegiale a definizione del giudizio R.G. 653/201 9 e pertanto, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui controparte ne chiede la riforma.
IN VIA INCIDENTALE Accogliere l'appello in incidentale proposto, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 567/202 3 Reg. Sent. del 0 1.12.2023, pubblicata il
14.12.20 2 3 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – ruolo famiglia –in composizione
Collegiale a definizione del giudizio R.G. 653/201 9 , per i motivi di cui in premessa, a.
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui obbliga l 'arch. a Pt_1
corrispondere a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma di € 350,00 per ciascuno figlio e per le spese straordinarie nella misura del 50%, nonché della somma di
€ 200,00 a titolo di contribuito per il mantenimento in favore della moglie e per l'effetto disporre e condannare l' arch. a corrispondere, quanto alla contribuzione per il Pt_1 mantenimento della prole, la somma € 600,00 per ciascun figlio mensili, quanto per il mantenimento della moglie la somma di € 400,00 mensili.In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi del giudizio”.
Per il P.G.: “Letti gli atti si chiede il rigetto del gravame e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione”
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Con ricorso dep. il 17.5.2019, la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.10.2012; che dall'unione nascevano due figli tuttora minorenni
(GI n. il 3.8.2013 e il 11.2.2017) – chiedeva, per le ragioni indicate Per_1
nell'atto introduttivo, pronunciarsi la separazione dal coniuge;
l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre e, per l'effetto, l'assegnazione della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita del padre altresì obbligandolo al mantenimento ordinario dei figli in ragione di euro 600,00 ciascuno e di euro 400,00 per la moglie con regolamentazione delle spese straordinarie in misura del 70% a carico del;
Pt_1
chiedeva inoltre la restituzione della metà della somma presente su un conto e prelevata esclusivamente dal marito nonché l'assegnazione di una autovettura intestata allo stesso ma in suo uso.
Con separato ricorso (iscritto al RGC 679\19) chiedeva la Parte_1
separazione con addebito alla moglie (per infedeltà dall' estate 2018) ed inoltre il collocamento presso di sé della prole con assegnazione della casa familiare, regolamentarsi il diritto di visita materno, disporsi il contributo alle spese straordinarie in misura paritaria, accollandosi l'intero mantenimento diretto della prole;
richieste ribadite nella costituzione nel presente giudizio. L'odierna ricorrente si costituiva altresì nel giudizio promosso dal marito, spiegando domanda di addebito (per infedeltà) e confermando le domande già avanzate nel presente ricorso.
In fase presidenziale, riuniti i procedimenti (RGC 679\19 al presente), esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, in data 5.11.2019 il Presidente ff emetteva ordinanza ex art 708 cpc con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava congiuntamente la prole con collocazione presso la madre e regolamentava il diritto di visita del padre obbligandolo al mantenimento dei figli in misura mensile di €
200,00 ciascuno oltre accessori e al 50% delle spese straordinarie nonché a contribuire al mantenimento della moglie in misura di € 100,00 mensili, nulla disponeva in ordine alla assegnazione della casa familiare, indi rimettendo dinanzi al GI per l'udienza del
12.5.2020 .
In parziale riforma dell'OP, la CdA in sede di reclamo, assegnava la casa familiare alla ricorrente (decreto del 24.3.2020).
La trattazione subiva alcuni differimenti a causa dell'emergenza pandemica, tuttavia sulle reciproche segnalazioni di criticità relazionali tra genitori e con i figli, la prima udienza veniva anticipata al 16.7.2020 e all'esito il Giudice emetteva ordinanza con cui demandava ai Servizi sociali competenti di avviare un percorso di consapevolezza della genitorialità, dettando inoltre ulteriori modalità degli incontri padre-figli (cfr. ord.
20.7.2020); sulla scorta degli esiti – sollecitati e depositati il 15.4.2021 – il GI emetteva ordinanza con la quale, preso atto dell'intervenuto ripristino di un accettabile livello di serenità nel rapporto tra il padre e i piccoli figli nonché del sostanziale equilibrio tra i genitori circa il calendario e modalità di visita e della possibilità di un accordo – rinviava all'udienza dell'8.2.2022 per o verifica accordo o ammissione dei mezzi istruttori;
con ordinanza del 21.2.2022 venivano dichiarate improponibili le domande restitutorie
\divisorie avanzate da ambo le parti, inammissibile l'interrogatorio formale e ammessa la ricorrente alla prova testimoniale nei termini ivi indicati con rinvio all'udienza dell'
11.10.2022
La causa veniva rinviata per PC all'udienza sostituiva del 6.6.2023 e qui trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc con riserva di riferire al Collegio.
Nelle more su istanza della ricorrente ex art 709 u.c. e 709ter cpc veniva aperto subprocedimento (sub 1) definito – previo contraddittorio – con ordinanza del 26.4.2023 con cui si demandava, tra l'altro, ai servizi sociali di Ricadi monitoraggio familiare ed ambientale con particolare riferimento alla condizione psico-fisica della prole - con esiti del 31.5.2023 e 30.11.2023
Il PM concludeva in data 12.6.23
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali con le quali, la ricorrente, non ribadiva la richiesta di addebito, riportandosi nel resto, genericamente alle conclusioni già rassegnate;
il resistente ribadiva la domanda di addebito, la richiesta di collocamento della prole presso di sé con assegnazione della casa familiare disciplinandone il calendario di visita della madre;
stabilirsi il mantenimento diretto ed esclusivamente a suo carico dei figli e la revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie >>
Con sentenza n. 567 del 2023, emessa l'1.12.2023 e pubblicata il 14.12.2023, il
Tribunale di Vibo Valentia così statuiva:
<A) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c. la separazione personale dei coniugi
e;
Parte_2 Parte_1
B) rigetta le reciproche domande di addebito;
C) conferma l'OP quanto ad affido condiviso della prole, collocamento prevalente presso la madre con conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
D) dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo il calendario
concordato con i servizi sociali in data 30.10.2023 con ulteriori integrazioni : fine settimana alternati e una settimana al mese (dal lunedì al lunedì successivo) provvedendo al prelievo e all'accompagnamento presso l'abitazione materna;
festività
natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30\12 e dal 31\12 al 6\1 ; festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Pasquetta;
compleanni dei figli, ad anni alterni, con uno o
l'altro genitore;
vacanze estive: una ulteriore settimana a luglio e ad agosto – salvi migliori accordi
D) dispone la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e monitoraggio familiare a cura dei servizi sociali del Comune di Ricadi sino al ripristino di relazioni genitoriali proficue nel superiore interesse della prole e di serene condizioni dei figli, salvi eventuali migliori accordi mandando ai servizi sociali già incaricati di vagliarne e
concordarne la migliore praticabilità e monitorare costantemente gli esiti.
E) obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente, con modalità tracciabile, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei due
figli minori euro 3500,00 ciascuno e al 50% delle spese straordinarie nei termini e modalità indicati nel vigente protocollo Tribunale e C.O.A. di Vibo Valentia oltre rivalutazione annuale come per legge. F) obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente, con modalità tracciabile, entro il giorno cinque di ogni mese, euro 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della
moglie
G) dichiara inammissibili \ rigetta le restanti domande.
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria - dopo il passaggio in giudicato sullo status - all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TROPEA (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. dello Stato Civile) (R A M: anno 2012; parte II serie A atto n. 38);
I) compensa interamente le spese di giudizio>>.
Il Tribunale di Vibo Valentia, preliminarmente, accertava la fondatezza della domanda di separazione, riscontrando la sussistenza dei presupposti di legge, essendo emerso, dall'esame della vicenda, l'insorgenza, tra i coniugi, di un'insanabile situazione di contrasto tale da aver reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale.
Il giudice di prime cure disattendeva, poi, le reciproche domande di addebito della separazione, evidenziando, quanto a quella proposta dalla , che doveva ritenersi Pt_2
oggetto di rinuncia, stante la mancata reiterazione della stessa nella comparsa conclusionale.
Quanto, invece, alla domanda di addebito proposta dal , il Tribunale riteneva la Pt_1
stessa sfornita di elementi probatori a supporto. Il , infatti, pur attribuendo alla Pt_1
la responsabilità esclusiva per la fine del matrimonio - stante l'asserita Pt_2
relazione extraconiugale, dalla stessa intrapresa nell'anno 2018 - non aveva, tuttavia, fornito sufficienti elementi dai quali ricavare l'effettiva esistenza di una relazione sentimentale extraconiugle né, conseguentemente, che tale relazione fosse assurta a causa generatrice della crisi coniugale.
Sotto questo profilo, il Tribunale osservava ulteriormente che la relazione investigativa, prodotta dal , afferiva a fatti presumibilmente avvenuti nell'anno 2019, quindi, Pt_1
ben molto tempo dopo la fine del matrimonio (sancita dalla manifestazione di volontà della con lettera del 5.9.2019, spedita per mezzo del suo procuratore). Pt_2
Sotto altro profilo, il Tribunale procedeva ad individuare il regime di affidamento dei minori in quello condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nella residenza familiare che, quindi, le veniva assegnata. Il giudice stabiliva, altresì, la prosecuzione dei percorsi di monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali.
In punto di statuizioni economiche, il Tribunale accertava, in primo luogo, l'equivalente situazione reddituale tra i coniugi, escludendo la sussistenza di una rilevante sperequazione e così pronunciandosi in ordine alle condizioni reddituali delle parti:
<(…) le ultime dichiarazioni reddituali depositate in atti restituiscono una posizione lavorativa\dipendente e reddituale dei coniugi pressoché equivalente (circa € 9500,00 netti annui, sebbene il , ancorché onerato con verb 6.6.23, non abbia inteso Pt_1
depositare quella relativa all'anno di imposta 2022 ciò rilevando ai fini dell'art 116 co
2 cpc) e non risultano possidenze immobiliari>>.
D'altra parte, osservava il Tribunale, era dimostrato che i coniugi conducessero, in costanza di matrimonio, un tenore di vita piuttosto alto, considerato che, per come riferito dai testi, il aveva chiesto alla di lasciare il suo lavoro stante le Pt_1 Pt_2
favorevoli condizioni economiche garantite al nucleo familiare dagli emolumenti dell'attività professionale del primo, tanto che la aveva optato per lo Pt_2
svolgimento di attività part-time.
Quindi, il Giudice di prime cure, alla stregua delle emerge processuali, < del tenore di vita pregresso;
delle emergenze formali quanto all'attuale capacità contributiva dei coniugi ma non ulteriormente aggiornata dal resistente;
delle ulteriori potenzialità (incrementabilità attesa, in particolare, la concreta possibilità del resistente di svolgere anche la libera professione onde assicurare adeguato mantenimento dei figli: ex multis Cass. 24424/13); delle scelte rinunciatarie\limitative della ricorrente (non ampliabili a suo piacimento in quanto dipendente privata) che tuttavia gode della casa familiare;
del notoriamente aumentato costo della vita e delle eSIenze dei figli (da ult.
Sez. 1 n. 13664 del 29/04/2022) a far data dall'OP (nov.2019) ed infine dei tempi di permanenza della prole presso il padre come da ultimo concordati (una settimana intera e fine settimana alternati) che il concordato calendario di visita) >>, determinava in euro
350,00, per ciascun figlio, il contributo al mantenimento a carico del , oltre alla Pt_1
partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie.
Per le stesse ragioni, stabiliva in euro 200,00 mensili il quantum dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_2 Avverso detta sentenza, ha proposto appello , censurando la sentenza Parte_1
impugnata, in primo luogo, nella parte in cui aveva escluso l'addebito della separazione alla . Pt_2
Assumeva, infatti, che la relazione investigativa forniva pieno riscontro probatorio della relazione extraconiugale intrapresa dalla in costanza di matrimonio, non Pt_2
avendo, al contrario, quest'ultima <offerto alcuna prova circa l'anteriorità della crisi coniugale accertante le fondamenta della sua relazione extraconiugale, né tantomeno il SI. aveva alcun onere di dimostrazione in merito all'efficienza causale Pt_1
dell'adulterio>> (cfr., atto di appello, pag. 9).
L'appellante ha contestava, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'assegno di mantenimento in favore della , pur non essendovene i Pt_2
presupposti.
Assumeva, in particolare, che il Tribunale, pur rilevando una equivalente situazione reddituale tra i coniugi, aveva posto a carico di esso appellante l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di mantenimento, senza considerare che Pt_2
egli, libero professionista, percepiva redditi non necessariamente continuativi, mentre la
, essendo impiegata, percepiva uno stipendio fisso ogni mese e godeva della Pt_2
casa familiare, così da poter condurre una vita agiata.
L'appellante ha censurava, altresì, il quantum del contributo al mantenimento dei figli minori fissato dal Tribunale, per non avene il giudice di prime cure tenuto conto delle spese ingenti che egli sostiene quando ha con sé i minori.
Ha chiesto, pertanto, la rideterminazione del contributo in proporzione alle sue condizioni economiche nonché parametrato al regime di affidamento congiunto,
comportante il sostenimento di spese gravose.
Infine, il ha dedotto l'erroneità delle valutazioni del Tribunale fondanti Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale, assumendo che < Invero, anche questa parte della sentenza non appare di pregio ed andrà riformata in toto, sia perché il Giudice ha erroneamente individuato tale abitazione quale residenza familiare, sia soprattutto perché non ha tenuto conto, nel determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli del e della ex moglie, dei precisi risvolti economici di tale Pt_1
assegnazione>> ( cfr.atto di appello , pag. 14). Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio , contestando Parte_2
punto per punto l'avverso gravame del quale ha chiesto il rigetto.
L'appellata spiegava altresì appello incidentale lamentando l' dell'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli e della SI.ra ed Pt_2
errata suddivisione delle spese straordinarie in favore dei figli>>.
Assumeva in proposito che < il Tribunale è stato indotto in errore dalle dichiarazioni dei redditi ex adverso parzialmente prodotte, non essendo assolutamente vero che dalle stesse emerge una posizione reddituale pressoché equivalente tra gli ex coniugi. Per come è stato ampiamente chiarito sopra dalle dichiarazioni dei redditi dell'arch. Parte_1
risulta un reddito annuo prodotto dallo stesso di oltre € 50.000,00, quindi di
[...]
circa 4 volte in più rispetto al reddito prodotto dalla SI.ra che è di circa € Pt_2
10.000, 00. In altri termini tra i coniugi vi è un incontrovertibile e notevole squilibrio nella produzione di reddito, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal
Tribunale di primo grado. Ed infatti a fronte di un reddito annuo di poco più di €
10.000,00 (comprensivo degli assegni dei bambini) percepito dalla SI.ra , la Pt_2
stessa è commessa, part -time, della Farmacia Internazionale di PE, il reddito dell'arch. , il quale svolge il lavoro da libero professionista è di oltre € Parte_1
50.000,00, di cui € 43.481,00 per lavoro autonomo ed € 11.451,00 per altri redditi (cfr. dichiarazione dei redditi del 2022 e relativa ai redditi del 2021, versata in atti unitamente alla avversaria comparsa conclusionale). Quindi già dai dati ufficiali risulta che l'Arch.
ha un reddito di oltre quattro volte superiore rispetto a quello della odierna Pt_1
deducente. Bisogna, in ogni caso ribadire che nella realtà il reddito annuo dell'arch.
è di almeno il doppio rispetto a quanto risulta dalla ultima dichiarazione dallo Pt_1
stesso prodotta in giudizio che riguarda i redditi prodotti nell'anno 2021>>.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 27.6.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve osservarsi che sono divenute definitive poiché trascorse in giudicato le statuizioni della sentenza impugnata in punto di regime di affidamento dei minori e determinazione del diritto di visita del genitore non collocatario nonché la statuizione di rigetto della domanda proposta dalla avente ad oggetto la Pt_2
richiesta di addebito della separazione al . Pt_1
Tanto rilevato deve evidenziarsi che, con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente, a suo dire, escluso i presupposti per il riconoscimento dell'addebito della separazione alla . Pt_2
Secondo l'appellante, infatti, la fine del rapporto coniugale è stata determinata dalla relazione extraconiugale intrapresa dalla nel 2018. Pt_2
Il svolge, in sintesi, le seguenti deduzioni a fondamento della censura: Pt_1
1) << il Giudice del primo grado è incorso in un grossolano errore, poiché il venir meno dell'affectio coniugalis dei coniugi era determinato proprio dal mancato rispetto del dovere di fedeltà della SI.ra , a nulla rilevando il momento in cui la sua Pt_2
relazione extraconiugale fosse documentata>>;
2) <la comunione materiale e spirituale fra i coniugi veniva meno, essendosi determinata un'inevitabile dissoluzione del consorzio familiare, che era da addebitare esclusivamente alle scelte di vita operate dalla SI.ra , la quale intraprendeva, Pt_2
in clandestinità, una vita affettiva autonoma con altra persona, seppure ancora coniugata con l'odierno deducente e senza che quest'ultimo gliene desse motivo alcuno>>;
3) <appare palmare come non possa trovare accoglimento quanto statuito dal Giudice di prime cure circa la tempistica della Relazione investigativa e la relazione clandestina della , poiché i pedinamenti iniziavano solo quando il si rendeva Pt_2 Pt_1
conto dell'infedeltà della ex moglie, con ciò non escludendosi la sua violazione del dovere di fedeltà solo perché documentato qualche mese più tardi>>;
4) <la SI.ra non ha offerto alcuna prova circa l'anteriorità della crisi Pt_2
coniugale accertante le fondamenta della sua relazione extraconiugale, né tantomeno il SI. aveva alcun onere di dimostrazione in merito all'efficienza causale Pt_1
dell'adulterio>>.
Il motivo di appello è destituito di fondamento e non può trovare accoglimento. Vengono al riguardo in rilievo i principi giurisprudenziali in materia secondo cui: <In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la
contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza>> (cfr., ex plurimis, Cass. n.16691 del 2020);
di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia
che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del
fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito>>.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, il non ha Pt_1
adempito all'onere probatorio posto a suo carico, attesa l'assenza di elementi volti a dimostrare l'effettività della relazione extraconiugale, ascritta alla e da questa Pt_2
intrapresa sin dall'anno 2018, in costanza di rapporto coniugale.
Ed invero, la relazione investigativa prodotta dal - peraltro, quale unico Pt_1
elemento a supporto delle sue deduzioni difensive - è priva di qualsivoglia valenza probatoria nel senso sopra precisato, giacché afferente ad un periodo temporale successivo alla crisi coniugale, tenuto conto che la manifestava la volontà di Pt_2
separarsi il 5 aprile del 2019, con raccomandata ar inviata al , mentre le Pt_1
operazioni investigative risalgono ad epoca successiva : 24 e 28 aprile del 2019 e 4 maggio del 2019.
Né emergono dalle risultanze in atti ulteriori oggettivi elementi dai quali poter con sufficiente grado di certezza inferire che effettivamente la dal 2018 Pt_2
intrattenesse una relazione extraconiugale. Peraltro, al di là del dato temporale, i fatti storici descritti dall'investigatore1 consistono in meri spostamenti della a bordo di un'autovettura adoperata in uso a tale Pt_2
(la cui identità, peraltro, è stata accertata solo nel corso dell'ultimo Persona_2
“appostamento”).
Le vicende descritte dall'investigatore - rappresentate anche per mezzo di riproduzione fotografica - nulla dimostrano dunque in ordine né all'effettiva esistenza di una relazione sentimentale della con altro uomo, né all'intrattenimento di detta relazione Pt_2
quanto meno da data anteriore all'invio della raccomandata con la quale la Pt_2
comunicava al la volontà di addivenire ad una separazione. Pt_1
Deve peraltro evidenziarsi, sotto diverso profilo, che, secondo la giurisprudenza di legittimità la relazione investigativa, rientra tra le prove atipiche di cui il giudice è legittimato ad avvalersi purchè valutata unitamente ad altri elementi 2, nella specie del tutto assenti. 1 In particolare, gli episodi riportati dall'investigatore sono i seguenti:
<mercoledì 24.4.2019: lo scrivente e il collaboratore alle 12:50 ci portavamo in Via Libertà Testimone_1 nei pressi della farmacia internazionale del Comune di PE al fine di attendere la fine del turno della SI.ra Parte_2
così come riferito dal mandante in effetti nelle adiacenze vi era parcheggiata l'autovettura Fiat 500 l targata FC
[...] 337 y è in uso la stessa. Verso le 13:00 5 notavamo uscire dalla farmacia la la quale si dirigeva Persona_3 la propria autovettura vi saliva a bordo con direzione di marcia frazione Santa domenica di ricadi C. da S. Barbara ove la stessa risultava domiciliata (…). Verso le 15:00 la PE usciva nuovamente con la propria auto con direzione di marcia verso il centro di PE per dirigendosi verso la periferia dove raggiungeva la SS 522 per recarsi nel Comune di
Parghelia dove la stessa, a causa della forte velocità, riusciva a dileguarsi, alle 15:27 rintracciavamo la propria autovettura parcheggiata in una strada secondaria in via Luigi Cadorna (…)>>. Domenica 28/04/2019: lo scrivente e il collaboratore alle 08:30 ci portavamo nei pressi di Testimone_1 via Luigi Cadorna (…) in quanto il mandante ci aveva comunicato che in questa data la intorno alle Parte_2 09:00 gli avrebbe dato in consegna i propri figli minori. In effetti alle 09:18 notavamo parcheggiarsi su via Trieste adiacente via Luigi Cadorna l'autovettura Audi A3 di colore grigio targata CV 710 G segnalata dal mandante come auto in uso al SInor , il quale si parcheggiava, Persona_2 dopo tre minuti notavamo arrivare la SI.ra con l'autovettura Fiat 500 di colore bianco la quale dapprima si Pt_2 accostava a parlare dal finestrino con l'occupante dell'Audi A3, dopodiché parcheggiava l'auto in via Luigi Cadorna, da dove scendeva effettuava qualche metro di strada a piedi per poi salire a bordo dell'Audi A3.
Sabato 04/05/2019: lo scrivente il collaboratore alle 09:00 ci portavamo nei pressi di via Testimone_1 Luigi Cadorna nel Comune di Parghelia dove la , in data 24/04/2019-28/04/2019, aveva parcheggiato Pt_2 l'autovettura in uso Fiat 500 l di colore bianco in quanto il mandante aveva comunicato che in questa data la Parte_2
in ore intorno alle 09:00 gli avrebbe dato in consegna un figlio mentre l'altro veniva accompagnato dalla
[...] Pt_2 presso un asilo di PE. Alle 09:30 notavamo parcheggiare su via Trieste adiacente a via Luigi Cadorna l'autovettura Audi A3 segnalata dal mandante come auto in uso ad il quale si parcheggiava, dopo 5 minuti Persona_2 vedevamo arrivare la SI.ra con l'autovettura Fiat 500, la quale parcheggiava l'auto in via Luigi Cadorna da Pt_2 dove scendeva effettuava qualche metro di strada a piedi per poi salire a bordo dell'Audi a tre direzione di marcia periferia di Parghelia (…), in questa circostanza riconosceva il conducente come tale nelle foto fornite Persona_2 dal mandante estratte dal social network (…)>>. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con il secondo motivo di appello, il ha Pt_1
censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha: a) riconosciuto l'assegno di mantenimento in favore della sebbene in assenza dei presupposti, stante Pt_2
l'inesistenza di sperequazione reddituale tra i coniugi;
b) determinato in eccesso il contributo al mantenimento dei figli minori, senza tener conto delle condizioni economiche dello stesso e delle spese sostenute quando si occupa personalmente dei minori.
Le relative statuizioni sono state impugnate, altresì, dalla con appello Pt_2
incidentale, con il quale ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento, fissato dal
Tribunale ad euro 200,00, nonché l'aumento del contributo al mantenimento dei minori, fissato dal Tribunale ad euro 350,00, ciascuno, stante la rilevante sperequazione reddituale tra i coniugi.
Conviene procedere all'esame congiunto dei relativi motivi di appello principale e di quelli introdotti con appello incidentale stante l'omogeneità dell'oggetto di indagine.
Ebbene, in ordine all'assegno di mantenimento in favore della , devono essere Pt_2
disattese le censure sollevate dal e parzialmente accolte quelle proposte dalla Pt_1
, per come di seguito precisato. Pt_2
Gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dall'art. 156 c.c., comma I, il quale dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri”.
I presupposti per l'assegno di mantenimento consistono, dunque, nella non addebitabilità della separazione e nella mancanza di redditi propri adeguati, ossia tali da garantire, tendenzialmente, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nella sussistenza di una sperequazione reddituale tra i coniugi.
In particolare, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, presupponendo l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, deve n. 11697/2020). Nella specie, la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti>>. aversi riguardo ai fini della sa determinazione “alla correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. sul punto, Cass. civ. 5605 del
2020).
Nel caso di specie, dall'esame delle emergenze processuali, emerge un'evidente sperequazione reddituale in sfavore della , le cui eSIue risorse non le Pt_2
consentono di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
In effetti, il , architetto, non produce soltanto redditi da lavoro dipendente (pari Pt_1
nell'anno 2020 ad euro 9.336,00 e nell'anno 2021 ad euro 11.451,00 cfr. modello unico
PF anno 2021), ma anche redditi da attività professionale privata (euro 44.556,00 nell'anno 2021, cfr. modello unico PF 2022)
D'altra parte, la , impiegata part time come commessa presso la “Farmacia Pt_2
Internazionale” di PE, produce redditi pari a circa 10.000,00, euro (cfr. documentazione reddituale del 2021, 2022 e 2023).
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria di primo grado, si evince la conduzione, da parte del nucleo famigliare, di un tenore di vita oltre l'ordinarietà.
Sotto tale profilo, assumono portata SInificativa le dichiarazioni testimoniali rilasciate dai testi e - sulla cui attendibilità non c'è ragione Testimone_2 Testimone_3
di dubitare, avendo riferito circostanze apprese per diretta conoscenza e considerato, oltretutto, l'assenza di contestazioni sul punto da parte del - i quali, sul cap. 10 Pt_1
della memoria istruttoria 183, comma IV, n. 2, c.p.c. (“Vero che per poter accudire nel migliore dei modi i figli e grazie anche ai sempre maggior guadagni che la professione
di architetto le permetteva di avere, durante il matrimonio di comune accordo con la SI.ra , avete deciso che la stessa riducesse il proprio rapporto di lavoro da Pt_2 full time in part time”) così hanno rispettivamente riferito: <è vero, presero questa decisione dopo la nascita del primo figlio;
mia UG voleva lavorare ma il marito
insisteva affinché lasciasse del tutto poiché non ce ne era bisogno e le si potesse dedicare alla famiglia;
alla fine trovarono un compromesso e lei andò a lavorare part time. Ciò apprendevo perché mia UG si confidava con me ma io ho assistito più volte
durante le cene insieme anche ad accese discussione tra di loro su questo argomento>>
(…) <quando mia UG era a lavoro, affidava i figli ad una ludoteca del per due \tre ore>> (cfr. verbale di audizione di del 6 giugno 2023); <inizialmente Testimone_2
mia figlia voleva continuare lavorare a tempo pieno;
poi si convinse che la soluzione migliore era il part time perché ci teneva a seguire i figli e la situazione economica della famiglia era più che buona grazie ad un buon periodo professionale del marito;
qualche volta io e mia moglie tenevamo i bambini nei tempi di lavoro altre volte lei li affidava ad
una ludoteca>> (cfr. verbale di audizione di del 6 giugno 2023). Testimone_3
Le riportate dichiarazioni rilevano, dunque, nel senso della conduzione, da parte del nucleo famigliare, di un tenore di vita superiore alla media, garantito dalla propizia attività professionale del , tanto da consentire alla di rinunciare Pt_1 Pt_2
all'attività lavorativa o, comunque, di optare per lo svolgimento di un'occupazione part time nonché di far trascorrere ai minori il tempo presso una ludoteca, notoriamente a pagamento, quando ella lavorava.
Alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dell'assegnazione della casa coniugale alla e della circostanza che quest'ultima percepisce, comunque, Pt_2
reddito da lavoro dipendente, sia pure eSIuo, appare congrua la misura di euro 300,00, a titolo di assegno di mantenimento in suo favore.
Quanto, invece, al contributo al mantenimento dei figli minori, GI, 13 anni, e
, 7 anni, appare ragionevole la misura fissata dal Tribunale in euro 350,00, Per_1
ciascuno, non essendovi i presupposti per una rideterminazione in aumento, per come richiesto dall'appellante in via incidentale, ovvero in diminuzione, per come richiesto dall'appellante principale.
Non colgono nel segno, in primo luogo, le argomentazioni difensive svolte dalla a sostegno della domanda di aumento del suddetto contributo, non potendosi Pt_2 ritenere decisive, a tali fini, mere deduzioni circa la più favorevole condizione economica del , nè potendo tale elemento, isolatamente considerato, giustificare Pt_1
l'aumento della misura del contributo di mantenimento.
D'altra parte, dall'esame della documentazione allegata in atti (cfr., in particolare, estratti conto e movimenti bancari) è emerso che la percepisce l'assegno unico Pt_2
familiare, pari ad euro 281,00, che costituisce senz'altro un considerevole sostegno economico ai fini del loro mantenimento.
Né, in secondo luogo, appaiono ragionevoli le deduzioni difensive svolte dal a Pt_1
sostegno della domanda di riduzione proporzionale del contributo di mantenimento dei minori, poiché fondata sulle presunte maggiori spese dallo stesso sostenute nei giorni ovvero nei periodi in cui ha con sé i figli.
Sotto questo aspetto, appare, innanzi tutto, opportuno ribadire che <in tema di
separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle eSIenze di vita dei primi mediante la corresponsione
di un assegno di mantenimento>>, pur non implicando <come sua conseguenza
"automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette eSIenze>> (cfr. ex plurimis, Cass. n. 26707/ 2023).
Ebbene, nella specie - anche alla luce dell'esame del calendario fissato dal Tribunale
circa i tempi di permanenza dei minori presso il padre3 - appare equa la somma di
700,00, euro complessivi, considerando, altresì, il maggior onere di accudimento dei minori a carico della madre, genitore collocatario.
Né, in ogni caso, risultano provate le “ingenti” spese che il ha dichiarato di Pt_1
sostenere nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, rimaste, dunque, su di un piano meramente argomentativo.
Dagli svolti rilievi consegue, in parziale riforma della sentenza impugnata, la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di ed a carico di Parte_2 nella somma di euro 300,00 mensili, da corrispondere secondo le Controparte_1
modalità ed i tempi di cui all'impugnata sentenza, e rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese del grado devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale da nei confronti di , avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 567/2023, emessa l'1.12.2023 e pubblicata il
14.12.2023, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_2
medesima sentenza, con l'intervento del P.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, determina l'assegno di mantenimento in favore di ed a carico di nella somma di euro 300,00 Parte_2 Parte_1
mensili, da corrispondersi secondo le modalità ed i tempi di cui all'impugnata sentenza,
e rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
- compensa tra le parti le spese del grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di conSIlio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 29.7.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così, da ultimo Cass n. la citata Cass.: < valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (così in fattispecie sovrapponibile alla presente Cass. n. 15196/2023; tra le tante, Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/ 2018; Cass. 3 Cfr. sentenza impugnata in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre: <fine settimana alternati e una settimana al mese (dal lunedì al lunedì successivo) provvedendo al prelievo e all'accompagnamento presso l'abitazione materna;
festività natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30\12 e dal 31\12 al 6\1 ; festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Pasquetta;
compleanni dei figli, ad anni alterni, con uno o l'altro genitore;
vacanze estive: una ulteriore settimana a luglio e ad agosto – salvi migliori accordi>>.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Anna Maria Raschellà ConSIliere
Dott.ssa Adele Foresta ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 132/2024 RGAC, vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria, n. 9, presso lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato che lo rappresentano e difendono;
Appellante.
E
, nata il [...] a [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in PE, via Piave n. 15, presso lo studio dell'avv. GI
Rombolà che la rappresenta e difende;
Appellata e appellante incidentale.
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro,
Interventore necessario
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 567/2023, resa inter partes dal Tribunale di Vibo
Valentia, in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Lupoli, Presidente dr. Antonio Di
Matteo – R.G. n. 653/2019, pubblicata il 14.12.2023 e notificata in data 29.12.2023, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra
, stante la violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 143, 147 e art 151 Parte_2
c.c, attesa la posizione reddituale equivalente dei due ex coniugi e la possibilità di mantenersi da sola della , ma anche tenuto conto del peso economico Pt_2
dell'assegnazione della casa coniugale;
- in via subordinata, nel merito: accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata ed appellante incidentale :“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare rigettare, per i motivi sopra evidenziati e per qualunque altro che l'Ecc.ma Corte adita vorrà rilevare d'ufficio, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Nel merito: In via principale e per i motivi sopra evidenziati o per qualunque altro che l'Ecc.ma Corte adita vorrà rilevare d'ufficio, rigettare l'avverso appello proposto dall'arch. al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 567/2023 Reg. Sent. del Pt_1
01.12.2023, pubblicata il 14.12.2023 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – ruolo famiglia – Composizione collegiale a definizione del giudizio R.G. 653/201 9 e pertanto, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui controparte ne chiede la riforma.
IN VIA INCIDENTALE Accogliere l'appello in incidentale proposto, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 567/202 3 Reg. Sent. del 0 1.12.2023, pubblicata il
14.12.20 2 3 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – ruolo famiglia –in composizione
Collegiale a definizione del giudizio R.G. 653/201 9 , per i motivi di cui in premessa, a.
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui obbliga l 'arch. a Pt_1
corrispondere a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma di € 350,00 per ciascuno figlio e per le spese straordinarie nella misura del 50%, nonché della somma di
€ 200,00 a titolo di contribuito per il mantenimento in favore della moglie e per l'effetto disporre e condannare l' arch. a corrispondere, quanto alla contribuzione per il Pt_1 mantenimento della prole, la somma € 600,00 per ciascun figlio mensili, quanto per il mantenimento della moglie la somma di € 400,00 mensili.In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi del giudizio”.
Per il P.G.: “Letti gli atti si chiede il rigetto del gravame e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione”
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Con ricorso dep. il 17.5.2019, la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.10.2012; che dall'unione nascevano due figli tuttora minorenni
(GI n. il 3.8.2013 e il 11.2.2017) – chiedeva, per le ragioni indicate Per_1
nell'atto introduttivo, pronunciarsi la separazione dal coniuge;
l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre e, per l'effetto, l'assegnazione della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita del padre altresì obbligandolo al mantenimento ordinario dei figli in ragione di euro 600,00 ciascuno e di euro 400,00 per la moglie con regolamentazione delle spese straordinarie in misura del 70% a carico del;
Pt_1
chiedeva inoltre la restituzione della metà della somma presente su un conto e prelevata esclusivamente dal marito nonché l'assegnazione di una autovettura intestata allo stesso ma in suo uso.
Con separato ricorso (iscritto al RGC 679\19) chiedeva la Parte_1
separazione con addebito alla moglie (per infedeltà dall' estate 2018) ed inoltre il collocamento presso di sé della prole con assegnazione della casa familiare, regolamentarsi il diritto di visita materno, disporsi il contributo alle spese straordinarie in misura paritaria, accollandosi l'intero mantenimento diretto della prole;
richieste ribadite nella costituzione nel presente giudizio. L'odierna ricorrente si costituiva altresì nel giudizio promosso dal marito, spiegando domanda di addebito (per infedeltà) e confermando le domande già avanzate nel presente ricorso.
In fase presidenziale, riuniti i procedimenti (RGC 679\19 al presente), esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, in data 5.11.2019 il Presidente ff emetteva ordinanza ex art 708 cpc con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava congiuntamente la prole con collocazione presso la madre e regolamentava il diritto di visita del padre obbligandolo al mantenimento dei figli in misura mensile di €
200,00 ciascuno oltre accessori e al 50% delle spese straordinarie nonché a contribuire al mantenimento della moglie in misura di € 100,00 mensili, nulla disponeva in ordine alla assegnazione della casa familiare, indi rimettendo dinanzi al GI per l'udienza del
12.5.2020 .
In parziale riforma dell'OP, la CdA in sede di reclamo, assegnava la casa familiare alla ricorrente (decreto del 24.3.2020).
La trattazione subiva alcuni differimenti a causa dell'emergenza pandemica, tuttavia sulle reciproche segnalazioni di criticità relazionali tra genitori e con i figli, la prima udienza veniva anticipata al 16.7.2020 e all'esito il Giudice emetteva ordinanza con cui demandava ai Servizi sociali competenti di avviare un percorso di consapevolezza della genitorialità, dettando inoltre ulteriori modalità degli incontri padre-figli (cfr. ord.
20.7.2020); sulla scorta degli esiti – sollecitati e depositati il 15.4.2021 – il GI emetteva ordinanza con la quale, preso atto dell'intervenuto ripristino di un accettabile livello di serenità nel rapporto tra il padre e i piccoli figli nonché del sostanziale equilibrio tra i genitori circa il calendario e modalità di visita e della possibilità di un accordo – rinviava all'udienza dell'8.2.2022 per o verifica accordo o ammissione dei mezzi istruttori;
con ordinanza del 21.2.2022 venivano dichiarate improponibili le domande restitutorie
\divisorie avanzate da ambo le parti, inammissibile l'interrogatorio formale e ammessa la ricorrente alla prova testimoniale nei termini ivi indicati con rinvio all'udienza dell'
11.10.2022
La causa veniva rinviata per PC all'udienza sostituiva del 6.6.2023 e qui trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc con riserva di riferire al Collegio.
Nelle more su istanza della ricorrente ex art 709 u.c. e 709ter cpc veniva aperto subprocedimento (sub 1) definito – previo contraddittorio – con ordinanza del 26.4.2023 con cui si demandava, tra l'altro, ai servizi sociali di Ricadi monitoraggio familiare ed ambientale con particolare riferimento alla condizione psico-fisica della prole - con esiti del 31.5.2023 e 30.11.2023
Il PM concludeva in data 12.6.23
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali con le quali, la ricorrente, non ribadiva la richiesta di addebito, riportandosi nel resto, genericamente alle conclusioni già rassegnate;
il resistente ribadiva la domanda di addebito, la richiesta di collocamento della prole presso di sé con assegnazione della casa familiare disciplinandone il calendario di visita della madre;
stabilirsi il mantenimento diretto ed esclusivamente a suo carico dei figli e la revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie >>
Con sentenza n. 567 del 2023, emessa l'1.12.2023 e pubblicata il 14.12.2023, il
Tribunale di Vibo Valentia così statuiva:
<A) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c. la separazione personale dei coniugi
e;
Parte_2 Parte_1
B) rigetta le reciproche domande di addebito;
C) conferma l'OP quanto ad affido condiviso della prole, collocamento prevalente presso la madre con conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
D) dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo il calendario
concordato con i servizi sociali in data 30.10.2023 con ulteriori integrazioni : fine settimana alternati e una settimana al mese (dal lunedì al lunedì successivo) provvedendo al prelievo e all'accompagnamento presso l'abitazione materna;
festività
natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30\12 e dal 31\12 al 6\1 ; festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Pasquetta;
compleanni dei figli, ad anni alterni, con uno o
l'altro genitore;
vacanze estive: una ulteriore settimana a luglio e ad agosto – salvi migliori accordi
D) dispone la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e monitoraggio familiare a cura dei servizi sociali del Comune di Ricadi sino al ripristino di relazioni genitoriali proficue nel superiore interesse della prole e di serene condizioni dei figli, salvi eventuali migliori accordi mandando ai servizi sociali già incaricati di vagliarne e
concordarne la migliore praticabilità e monitorare costantemente gli esiti.
E) obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente, con modalità tracciabile, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei due
figli minori euro 3500,00 ciascuno e al 50% delle spese straordinarie nei termini e modalità indicati nel vigente protocollo Tribunale e C.O.A. di Vibo Valentia oltre rivalutazione annuale come per legge. F) obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente, con modalità tracciabile, entro il giorno cinque di ogni mese, euro 200,00 a titolo di contributo di mantenimento della
moglie
G) dichiara inammissibili \ rigetta le restanti domande.
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria - dopo il passaggio in giudicato sullo status - all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TROPEA (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. dello Stato Civile) (R A M: anno 2012; parte II serie A atto n. 38);
I) compensa interamente le spese di giudizio>>.
Il Tribunale di Vibo Valentia, preliminarmente, accertava la fondatezza della domanda di separazione, riscontrando la sussistenza dei presupposti di legge, essendo emerso, dall'esame della vicenda, l'insorgenza, tra i coniugi, di un'insanabile situazione di contrasto tale da aver reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale.
Il giudice di prime cure disattendeva, poi, le reciproche domande di addebito della separazione, evidenziando, quanto a quella proposta dalla , che doveva ritenersi Pt_2
oggetto di rinuncia, stante la mancata reiterazione della stessa nella comparsa conclusionale.
Quanto, invece, alla domanda di addebito proposta dal , il Tribunale riteneva la Pt_1
stessa sfornita di elementi probatori a supporto. Il , infatti, pur attribuendo alla Pt_1
la responsabilità esclusiva per la fine del matrimonio - stante l'asserita Pt_2
relazione extraconiugale, dalla stessa intrapresa nell'anno 2018 - non aveva, tuttavia, fornito sufficienti elementi dai quali ricavare l'effettiva esistenza di una relazione sentimentale extraconiugle né, conseguentemente, che tale relazione fosse assurta a causa generatrice della crisi coniugale.
Sotto questo profilo, il Tribunale osservava ulteriormente che la relazione investigativa, prodotta dal , afferiva a fatti presumibilmente avvenuti nell'anno 2019, quindi, Pt_1
ben molto tempo dopo la fine del matrimonio (sancita dalla manifestazione di volontà della con lettera del 5.9.2019, spedita per mezzo del suo procuratore). Pt_2
Sotto altro profilo, il Tribunale procedeva ad individuare il regime di affidamento dei minori in quello condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nella residenza familiare che, quindi, le veniva assegnata. Il giudice stabiliva, altresì, la prosecuzione dei percorsi di monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali.
In punto di statuizioni economiche, il Tribunale accertava, in primo luogo, l'equivalente situazione reddituale tra i coniugi, escludendo la sussistenza di una rilevante sperequazione e così pronunciandosi in ordine alle condizioni reddituali delle parti:
<(…) le ultime dichiarazioni reddituali depositate in atti restituiscono una posizione lavorativa\dipendente e reddituale dei coniugi pressoché equivalente (circa € 9500,00 netti annui, sebbene il , ancorché onerato con verb 6.6.23, non abbia inteso Pt_1
depositare quella relativa all'anno di imposta 2022 ciò rilevando ai fini dell'art 116 co
2 cpc) e non risultano possidenze immobiliari>>.
D'altra parte, osservava il Tribunale, era dimostrato che i coniugi conducessero, in costanza di matrimonio, un tenore di vita piuttosto alto, considerato che, per come riferito dai testi, il aveva chiesto alla di lasciare il suo lavoro stante le Pt_1 Pt_2
favorevoli condizioni economiche garantite al nucleo familiare dagli emolumenti dell'attività professionale del primo, tanto che la aveva optato per lo Pt_2
svolgimento di attività part-time.
Quindi, il Giudice di prime cure, alla stregua delle emerge processuali, < del tenore di vita pregresso;
delle emergenze formali quanto all'attuale capacità contributiva dei coniugi ma non ulteriormente aggiornata dal resistente;
delle ulteriori potenzialità (incrementabilità attesa, in particolare, la concreta possibilità del resistente di svolgere anche la libera professione onde assicurare adeguato mantenimento dei figli: ex multis Cass. 24424/13); delle scelte rinunciatarie\limitative della ricorrente (non ampliabili a suo piacimento in quanto dipendente privata) che tuttavia gode della casa familiare;
del notoriamente aumentato costo della vita e delle eSIenze dei figli (da ult.
Sez. 1 n. 13664 del 29/04/2022) a far data dall'OP (nov.2019) ed infine dei tempi di permanenza della prole presso il padre come da ultimo concordati (una settimana intera e fine settimana alternati) che il concordato calendario di visita) >>, determinava in euro
350,00, per ciascun figlio, il contributo al mantenimento a carico del , oltre alla Pt_1
partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie.
Per le stesse ragioni, stabiliva in euro 200,00 mensili il quantum dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_2 Avverso detta sentenza, ha proposto appello , censurando la sentenza Parte_1
impugnata, in primo luogo, nella parte in cui aveva escluso l'addebito della separazione alla . Pt_2
Assumeva, infatti, che la relazione investigativa forniva pieno riscontro probatorio della relazione extraconiugale intrapresa dalla in costanza di matrimonio, non Pt_2
avendo, al contrario, quest'ultima <offerto alcuna prova circa l'anteriorità della crisi coniugale accertante le fondamenta della sua relazione extraconiugale, né tantomeno il SI. aveva alcun onere di dimostrazione in merito all'efficienza causale Pt_1
dell'adulterio>> (cfr., atto di appello, pag. 9).
L'appellante ha contestava, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'assegno di mantenimento in favore della , pur non essendovene i Pt_2
presupposti.
Assumeva, in particolare, che il Tribunale, pur rilevando una equivalente situazione reddituale tra i coniugi, aveva posto a carico di esso appellante l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di mantenimento, senza considerare che Pt_2
egli, libero professionista, percepiva redditi non necessariamente continuativi, mentre la
, essendo impiegata, percepiva uno stipendio fisso ogni mese e godeva della Pt_2
casa familiare, così da poter condurre una vita agiata.
L'appellante ha censurava, altresì, il quantum del contributo al mantenimento dei figli minori fissato dal Tribunale, per non avene il giudice di prime cure tenuto conto delle spese ingenti che egli sostiene quando ha con sé i minori.
Ha chiesto, pertanto, la rideterminazione del contributo in proporzione alle sue condizioni economiche nonché parametrato al regime di affidamento congiunto,
comportante il sostenimento di spese gravose.
Infine, il ha dedotto l'erroneità delle valutazioni del Tribunale fondanti Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale, assumendo che < Invero, anche questa parte della sentenza non appare di pregio ed andrà riformata in toto, sia perché il Giudice ha erroneamente individuato tale abitazione quale residenza familiare, sia soprattutto perché non ha tenuto conto, nel determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli del e della ex moglie, dei precisi risvolti economici di tale Pt_1
assegnazione>> ( cfr.atto di appello , pag. 14). Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio , contestando Parte_2
punto per punto l'avverso gravame del quale ha chiesto il rigetto.
L'appellata spiegava altresì appello incidentale lamentando l' dell'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli e della SI.ra ed Pt_2
errata suddivisione delle spese straordinarie in favore dei figli>>.
Assumeva in proposito che < il Tribunale è stato indotto in errore dalle dichiarazioni dei redditi ex adverso parzialmente prodotte, non essendo assolutamente vero che dalle stesse emerge una posizione reddituale pressoché equivalente tra gli ex coniugi. Per come è stato ampiamente chiarito sopra dalle dichiarazioni dei redditi dell'arch. Parte_1
risulta un reddito annuo prodotto dallo stesso di oltre € 50.000,00, quindi di
[...]
circa 4 volte in più rispetto al reddito prodotto dalla SI.ra che è di circa € Pt_2
10.000, 00. In altri termini tra i coniugi vi è un incontrovertibile e notevole squilibrio nella produzione di reddito, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal
Tribunale di primo grado. Ed infatti a fronte di un reddito annuo di poco più di €
10.000,00 (comprensivo degli assegni dei bambini) percepito dalla SI.ra , la Pt_2
stessa è commessa, part -time, della Farmacia Internazionale di PE, il reddito dell'arch. , il quale svolge il lavoro da libero professionista è di oltre € Parte_1
50.000,00, di cui € 43.481,00 per lavoro autonomo ed € 11.451,00 per altri redditi (cfr. dichiarazione dei redditi del 2022 e relativa ai redditi del 2021, versata in atti unitamente alla avversaria comparsa conclusionale). Quindi già dai dati ufficiali risulta che l'Arch.
ha un reddito di oltre quattro volte superiore rispetto a quello della odierna Pt_1
deducente. Bisogna, in ogni caso ribadire che nella realtà il reddito annuo dell'arch.
è di almeno il doppio rispetto a quanto risulta dalla ultima dichiarazione dallo Pt_1
stesso prodotta in giudizio che riguarda i redditi prodotti nell'anno 2021>>.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 27.6.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve osservarsi che sono divenute definitive poiché trascorse in giudicato le statuizioni della sentenza impugnata in punto di regime di affidamento dei minori e determinazione del diritto di visita del genitore non collocatario nonché la statuizione di rigetto della domanda proposta dalla avente ad oggetto la Pt_2
richiesta di addebito della separazione al . Pt_1
Tanto rilevato deve evidenziarsi che, con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente, a suo dire, escluso i presupposti per il riconoscimento dell'addebito della separazione alla . Pt_2
Secondo l'appellante, infatti, la fine del rapporto coniugale è stata determinata dalla relazione extraconiugale intrapresa dalla nel 2018. Pt_2
Il svolge, in sintesi, le seguenti deduzioni a fondamento della censura: Pt_1
1) << il Giudice del primo grado è incorso in un grossolano errore, poiché il venir meno dell'affectio coniugalis dei coniugi era determinato proprio dal mancato rispetto del dovere di fedeltà della SI.ra , a nulla rilevando il momento in cui la sua Pt_2
relazione extraconiugale fosse documentata>>;
2) <la comunione materiale e spirituale fra i coniugi veniva meno, essendosi determinata un'inevitabile dissoluzione del consorzio familiare, che era da addebitare esclusivamente alle scelte di vita operate dalla SI.ra , la quale intraprendeva, Pt_2
in clandestinità, una vita affettiva autonoma con altra persona, seppure ancora coniugata con l'odierno deducente e senza che quest'ultimo gliene desse motivo alcuno>>;
3) <appare palmare come non possa trovare accoglimento quanto statuito dal Giudice di prime cure circa la tempistica della Relazione investigativa e la relazione clandestina della , poiché i pedinamenti iniziavano solo quando il si rendeva Pt_2 Pt_1
conto dell'infedeltà della ex moglie, con ciò non escludendosi la sua violazione del dovere di fedeltà solo perché documentato qualche mese più tardi>>;
4) <la SI.ra non ha offerto alcuna prova circa l'anteriorità della crisi Pt_2
coniugale accertante le fondamenta della sua relazione extraconiugale, né tantomeno il SI. aveva alcun onere di dimostrazione in merito all'efficienza causale Pt_1
dell'adulterio>>.
Il motivo di appello è destituito di fondamento e non può trovare accoglimento. Vengono al riguardo in rilievo i principi giurisprudenziali in materia secondo cui: <In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la
contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza>> (cfr., ex plurimis, Cass. n.16691 del 2020);
di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia
che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del
fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito>>.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, il non ha Pt_1
adempito all'onere probatorio posto a suo carico, attesa l'assenza di elementi volti a dimostrare l'effettività della relazione extraconiugale, ascritta alla e da questa Pt_2
intrapresa sin dall'anno 2018, in costanza di rapporto coniugale.
Ed invero, la relazione investigativa prodotta dal - peraltro, quale unico Pt_1
elemento a supporto delle sue deduzioni difensive - è priva di qualsivoglia valenza probatoria nel senso sopra precisato, giacché afferente ad un periodo temporale successivo alla crisi coniugale, tenuto conto che la manifestava la volontà di Pt_2
separarsi il 5 aprile del 2019, con raccomandata ar inviata al , mentre le Pt_1
operazioni investigative risalgono ad epoca successiva : 24 e 28 aprile del 2019 e 4 maggio del 2019.
Né emergono dalle risultanze in atti ulteriori oggettivi elementi dai quali poter con sufficiente grado di certezza inferire che effettivamente la dal 2018 Pt_2
intrattenesse una relazione extraconiugale. Peraltro, al di là del dato temporale, i fatti storici descritti dall'investigatore1 consistono in meri spostamenti della a bordo di un'autovettura adoperata in uso a tale Pt_2
(la cui identità, peraltro, è stata accertata solo nel corso dell'ultimo Persona_2
“appostamento”).
Le vicende descritte dall'investigatore - rappresentate anche per mezzo di riproduzione fotografica - nulla dimostrano dunque in ordine né all'effettiva esistenza di una relazione sentimentale della con altro uomo, né all'intrattenimento di detta relazione Pt_2
quanto meno da data anteriore all'invio della raccomandata con la quale la Pt_2
comunicava al la volontà di addivenire ad una separazione. Pt_1
Deve peraltro evidenziarsi, sotto diverso profilo, che, secondo la giurisprudenza di legittimità la relazione investigativa, rientra tra le prove atipiche di cui il giudice è legittimato ad avvalersi purchè valutata unitamente ad altri elementi 2, nella specie del tutto assenti. 1 In particolare, gli episodi riportati dall'investigatore sono i seguenti:
<mercoledì 24.4.2019: lo scrivente e il collaboratore alle 12:50 ci portavamo in Via Libertà Testimone_1 nei pressi della farmacia internazionale del Comune di PE al fine di attendere la fine del turno della SI.ra Parte_2
così come riferito dal mandante in effetti nelle adiacenze vi era parcheggiata l'autovettura Fiat 500 l targata FC
[...] 337 y è in uso la stessa. Verso le 13:00 5 notavamo uscire dalla farmacia la la quale si dirigeva Persona_3 la propria autovettura vi saliva a bordo con direzione di marcia frazione Santa domenica di ricadi C. da S. Barbara ove la stessa risultava domiciliata (…). Verso le 15:00 la PE usciva nuovamente con la propria auto con direzione di marcia verso il centro di PE per dirigendosi verso la periferia dove raggiungeva la SS 522 per recarsi nel Comune di
Parghelia dove la stessa, a causa della forte velocità, riusciva a dileguarsi, alle 15:27 rintracciavamo la propria autovettura parcheggiata in una strada secondaria in via Luigi Cadorna (…)>>. Domenica 28/04/2019: lo scrivente e il collaboratore alle 08:30 ci portavamo nei pressi di Testimone_1 via Luigi Cadorna (…) in quanto il mandante ci aveva comunicato che in questa data la intorno alle Parte_2 09:00 gli avrebbe dato in consegna i propri figli minori. In effetti alle 09:18 notavamo parcheggiarsi su via Trieste adiacente via Luigi Cadorna l'autovettura Audi A3 di colore grigio targata CV 710 G segnalata dal mandante come auto in uso al SInor , il quale si parcheggiava, Persona_2 dopo tre minuti notavamo arrivare la SI.ra con l'autovettura Fiat 500 di colore bianco la quale dapprima si Pt_2 accostava a parlare dal finestrino con l'occupante dell'Audi A3, dopodiché parcheggiava l'auto in via Luigi Cadorna, da dove scendeva effettuava qualche metro di strada a piedi per poi salire a bordo dell'Audi A3.
Sabato 04/05/2019: lo scrivente il collaboratore alle 09:00 ci portavamo nei pressi di via Testimone_1 Luigi Cadorna nel Comune di Parghelia dove la , in data 24/04/2019-28/04/2019, aveva parcheggiato Pt_2 l'autovettura in uso Fiat 500 l di colore bianco in quanto il mandante aveva comunicato che in questa data la Parte_2
in ore intorno alle 09:00 gli avrebbe dato in consegna un figlio mentre l'altro veniva accompagnato dalla
[...] Pt_2 presso un asilo di PE. Alle 09:30 notavamo parcheggiare su via Trieste adiacente a via Luigi Cadorna l'autovettura Audi A3 segnalata dal mandante come auto in uso ad il quale si parcheggiava, dopo 5 minuti Persona_2 vedevamo arrivare la SI.ra con l'autovettura Fiat 500, la quale parcheggiava l'auto in via Luigi Cadorna da Pt_2 dove scendeva effettuava qualche metro di strada a piedi per poi salire a bordo dell'Audi a tre direzione di marcia periferia di Parghelia (…), in questa circostanza riconosceva il conducente come tale nelle foto fornite Persona_2 dal mandante estratte dal social network (…)>>. Tanto premesso, deve evidenziarsi che con il secondo motivo di appello, il ha Pt_1
censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha: a) riconosciuto l'assegno di mantenimento in favore della sebbene in assenza dei presupposti, stante Pt_2
l'inesistenza di sperequazione reddituale tra i coniugi;
b) determinato in eccesso il contributo al mantenimento dei figli minori, senza tener conto delle condizioni economiche dello stesso e delle spese sostenute quando si occupa personalmente dei minori.
Le relative statuizioni sono state impugnate, altresì, dalla con appello Pt_2
incidentale, con il quale ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento, fissato dal
Tribunale ad euro 200,00, nonché l'aumento del contributo al mantenimento dei minori, fissato dal Tribunale ad euro 350,00, ciascuno, stante la rilevante sperequazione reddituale tra i coniugi.
Conviene procedere all'esame congiunto dei relativi motivi di appello principale e di quelli introdotti con appello incidentale stante l'omogeneità dell'oggetto di indagine.
Ebbene, in ordine all'assegno di mantenimento in favore della , devono essere Pt_2
disattese le censure sollevate dal e parzialmente accolte quelle proposte dalla Pt_1
, per come di seguito precisato. Pt_2
Gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dall'art. 156 c.c., comma I, il quale dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri”.
I presupposti per l'assegno di mantenimento consistono, dunque, nella non addebitabilità della separazione e nella mancanza di redditi propri adeguati, ossia tali da garantire, tendenzialmente, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nella sussistenza di una sperequazione reddituale tra i coniugi.
In particolare, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, presupponendo l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, deve n. 11697/2020). Nella specie, la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti>>. aversi riguardo ai fini della sa determinazione “alla correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. sul punto, Cass. civ. 5605 del
2020).
Nel caso di specie, dall'esame delle emergenze processuali, emerge un'evidente sperequazione reddituale in sfavore della , le cui eSIue risorse non le Pt_2
consentono di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
In effetti, il , architetto, non produce soltanto redditi da lavoro dipendente (pari Pt_1
nell'anno 2020 ad euro 9.336,00 e nell'anno 2021 ad euro 11.451,00 cfr. modello unico
PF anno 2021), ma anche redditi da attività professionale privata (euro 44.556,00 nell'anno 2021, cfr. modello unico PF 2022)
D'altra parte, la , impiegata part time come commessa presso la “Farmacia Pt_2
Internazionale” di PE, produce redditi pari a circa 10.000,00, euro (cfr. documentazione reddituale del 2021, 2022 e 2023).
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria di primo grado, si evince la conduzione, da parte del nucleo famigliare, di un tenore di vita oltre l'ordinarietà.
Sotto tale profilo, assumono portata SInificativa le dichiarazioni testimoniali rilasciate dai testi e - sulla cui attendibilità non c'è ragione Testimone_2 Testimone_3
di dubitare, avendo riferito circostanze apprese per diretta conoscenza e considerato, oltretutto, l'assenza di contestazioni sul punto da parte del - i quali, sul cap. 10 Pt_1
della memoria istruttoria 183, comma IV, n. 2, c.p.c. (“Vero che per poter accudire nel migliore dei modi i figli e grazie anche ai sempre maggior guadagni che la professione
di architetto le permetteva di avere, durante il matrimonio di comune accordo con la SI.ra , avete deciso che la stessa riducesse il proprio rapporto di lavoro da Pt_2 full time in part time”) così hanno rispettivamente riferito: <è vero, presero questa decisione dopo la nascita del primo figlio;
mia UG voleva lavorare ma il marito
insisteva affinché lasciasse del tutto poiché non ce ne era bisogno e le si potesse dedicare alla famiglia;
alla fine trovarono un compromesso e lei andò a lavorare part time. Ciò apprendevo perché mia UG si confidava con me ma io ho assistito più volte
durante le cene insieme anche ad accese discussione tra di loro su questo argomento>>
(…) <quando mia UG era a lavoro, affidava i figli ad una ludoteca del per due \tre ore>> (cfr. verbale di audizione di del 6 giugno 2023); <inizialmente Testimone_2
mia figlia voleva continuare lavorare a tempo pieno;
poi si convinse che la soluzione migliore era il part time perché ci teneva a seguire i figli e la situazione economica della famiglia era più che buona grazie ad un buon periodo professionale del marito;
qualche volta io e mia moglie tenevamo i bambini nei tempi di lavoro altre volte lei li affidava ad
una ludoteca>> (cfr. verbale di audizione di del 6 giugno 2023). Testimone_3
Le riportate dichiarazioni rilevano, dunque, nel senso della conduzione, da parte del nucleo famigliare, di un tenore di vita superiore alla media, garantito dalla propizia attività professionale del , tanto da consentire alla di rinunciare Pt_1 Pt_2
all'attività lavorativa o, comunque, di optare per lo svolgimento di un'occupazione part time nonché di far trascorrere ai minori il tempo presso una ludoteca, notoriamente a pagamento, quando ella lavorava.
Alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dell'assegnazione della casa coniugale alla e della circostanza che quest'ultima percepisce, comunque, Pt_2
reddito da lavoro dipendente, sia pure eSIuo, appare congrua la misura di euro 300,00, a titolo di assegno di mantenimento in suo favore.
Quanto, invece, al contributo al mantenimento dei figli minori, GI, 13 anni, e
, 7 anni, appare ragionevole la misura fissata dal Tribunale in euro 350,00, Per_1
ciascuno, non essendovi i presupposti per una rideterminazione in aumento, per come richiesto dall'appellante in via incidentale, ovvero in diminuzione, per come richiesto dall'appellante principale.
Non colgono nel segno, in primo luogo, le argomentazioni difensive svolte dalla a sostegno della domanda di aumento del suddetto contributo, non potendosi Pt_2 ritenere decisive, a tali fini, mere deduzioni circa la più favorevole condizione economica del , nè potendo tale elemento, isolatamente considerato, giustificare Pt_1
l'aumento della misura del contributo di mantenimento.
D'altra parte, dall'esame della documentazione allegata in atti (cfr., in particolare, estratti conto e movimenti bancari) è emerso che la percepisce l'assegno unico Pt_2
familiare, pari ad euro 281,00, che costituisce senz'altro un considerevole sostegno economico ai fini del loro mantenimento.
Né, in secondo luogo, appaiono ragionevoli le deduzioni difensive svolte dal a Pt_1
sostegno della domanda di riduzione proporzionale del contributo di mantenimento dei minori, poiché fondata sulle presunte maggiori spese dallo stesso sostenute nei giorni ovvero nei periodi in cui ha con sé i figli.
Sotto questo aspetto, appare, innanzi tutto, opportuno ribadire che <in tema di
separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle eSIenze di vita dei primi mediante la corresponsione
di un assegno di mantenimento>>, pur non implicando <come sua conseguenza
"automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette eSIenze>> (cfr. ex plurimis, Cass. n. 26707/ 2023).
Ebbene, nella specie - anche alla luce dell'esame del calendario fissato dal Tribunale
circa i tempi di permanenza dei minori presso il padre3 - appare equa la somma di
700,00, euro complessivi, considerando, altresì, il maggior onere di accudimento dei minori a carico della madre, genitore collocatario.
Né, in ogni caso, risultano provate le “ingenti” spese che il ha dichiarato di Pt_1
sostenere nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, rimaste, dunque, su di un piano meramente argomentativo.
Dagli svolti rilievi consegue, in parziale riforma della sentenza impugnata, la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di ed a carico di Parte_2 nella somma di euro 300,00 mensili, da corrispondere secondo le Controparte_1
modalità ed i tempi di cui all'impugnata sentenza, e rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese del grado devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale da nei confronti di , avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 567/2023, emessa l'1.12.2023 e pubblicata il
14.12.2023, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_2
medesima sentenza, con l'intervento del P.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, determina l'assegno di mantenimento in favore di ed a carico di nella somma di euro 300,00 Parte_2 Parte_1
mensili, da corrispondersi secondo le modalità ed i tempi di cui all'impugnata sentenza,
e rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
- compensa tra le parti le spese del grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di conSIlio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 29.7.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così, da ultimo Cass n. la citata Cass.: < valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (così in fattispecie sovrapponibile alla presente Cass. n. 15196/2023; tra le tante, Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/ 2018; Cass. 3 Cfr. sentenza impugnata in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre: <fine settimana alternati e una settimana al mese (dal lunedì al lunedì successivo) provvedendo al prelievo e all'accompagnamento presso l'abitazione materna;
festività natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30\12 e dal 31\12 al 6\1 ; festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Pasquetta;
compleanni dei figli, ad anni alterni, con uno o l'altro genitore;
vacanze estive: una ulteriore settimana a luglio e ad agosto – salvi migliori accordi>>.