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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4798
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice dott. Roberto Masoni, letti gli atti, osserva:
1. Nella causa epigrafata, avente ad oggetto la richiesta da parte di di condanna al pagamento di € Parte_1 991.738,00 nei confronti della 4Machines s.r.l. e della 4Streets s.r.l., veniva eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Modena a favore del Tribunale di Trento;
2. La , con memoria del 13 gennaio 2025, “al solo Parte_1 fine di non intralciare il procedimento con questioni procedurali legate alla competenza territoriale”, aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute;
3. Ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Il principio della soccombenza, però, non può trovare un'applicazione rigida e deve essere reso armonico con il “principio di globalità” secondo cui la soccombenza deve essere valutata nella sua interezza, ossia con riferimento all'esito finale del processo, senza che rilevi il fatto che, nelle fasi precedenti, la parte alla fine vittoriosa si sia vista dar torto. Di conseguenza, la liquidazione delle spese deve essere effettuata nella sentenza con la quale il giudice chiude il processo davanti a sé (argomentando ex art. 91 comma 1 c.p.c.), mentre le sentenze non definitive o parzialmente definitive emesse in corso di causa non conterranno la liquidazione delle spese per il fatto di lasciare, in definitiva, aperta la questione relativa a quale parte sarà alla fine globalmente soccombente;
4. Al principio di globalità si fa apparente eccezione per le pronunce sulla competenza, nonostante che la pronuncia sulla competenza non determini la chiusura del processo, essendo, infatti, solo un segmento di una lunga fase processuale che potrà, come è noto, proseguire, tramite riassunzione, davanti al giudice dichiarato competente, con l'effetto che quest'ultimo potrà accogliere le ragioni sostanziali della
Pagina 1 parte che, sulla questione di competenza, è rimasta soccombente. La giurisprudenza, infatti, argomentando in base alla disposizione legislativa contenuta nel primo comma dell'art. 91 c.p.c. secondo cui “(…) con la sentenza che chiude il processo davanti a lui”, ritiene la norma applicabile anche alle pronunce di incompetenza. La ratio di tale orientamento consiste nel fatto che la causa potrebbe non essere riassunta dopo la dichiarazione di incompetenza, con la logica conclusione che si rende necessario liquidare le spese a favore della parte, fino a quel momento, vittoriosa;
5. Siffatta ratio, però, non ricorre nel caso di specie: l'art. 38 c.p.c. comma 2 dispone che “fuori dei casi previsti dall'art. 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”. L'adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio, come è evidente ictu oculi, non comporta alcuna soccombenza, con l'effetto che non potrà trovare applicazione quanto previsto dall'art. 91 comma 1 c.p.c. Pertanto, l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 c.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. n. 25180 dell'8/11/2013; Cass. civ. n. 6106 del 20/03/2006);
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena a favore del Tribunale ordinario di Trento, assegnando alle parti mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento;
2) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) Demanda al Tribunale di Trento ogni statuizione sulle spese di lite;
Si comunichi.
Modena, 18 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
Pagina 2
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice dott. Roberto Masoni, letti gli atti, osserva:
1. Nella causa epigrafata, avente ad oggetto la richiesta da parte di di condanna al pagamento di € Parte_1 991.738,00 nei confronti della 4Machines s.r.l. e della 4Streets s.r.l., veniva eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Modena a favore del Tribunale di Trento;
2. La , con memoria del 13 gennaio 2025, “al solo Parte_1 fine di non intralciare il procedimento con questioni procedurali legate alla competenza territoriale”, aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute;
3. Ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Il principio della soccombenza, però, non può trovare un'applicazione rigida e deve essere reso armonico con il “principio di globalità” secondo cui la soccombenza deve essere valutata nella sua interezza, ossia con riferimento all'esito finale del processo, senza che rilevi il fatto che, nelle fasi precedenti, la parte alla fine vittoriosa si sia vista dar torto. Di conseguenza, la liquidazione delle spese deve essere effettuata nella sentenza con la quale il giudice chiude il processo davanti a sé (argomentando ex art. 91 comma 1 c.p.c.), mentre le sentenze non definitive o parzialmente definitive emesse in corso di causa non conterranno la liquidazione delle spese per il fatto di lasciare, in definitiva, aperta la questione relativa a quale parte sarà alla fine globalmente soccombente;
4. Al principio di globalità si fa apparente eccezione per le pronunce sulla competenza, nonostante che la pronuncia sulla competenza non determini la chiusura del processo, essendo, infatti, solo un segmento di una lunga fase processuale che potrà, come è noto, proseguire, tramite riassunzione, davanti al giudice dichiarato competente, con l'effetto che quest'ultimo potrà accogliere le ragioni sostanziali della
Pagina 1 parte che, sulla questione di competenza, è rimasta soccombente. La giurisprudenza, infatti, argomentando in base alla disposizione legislativa contenuta nel primo comma dell'art. 91 c.p.c. secondo cui “(…) con la sentenza che chiude il processo davanti a lui”, ritiene la norma applicabile anche alle pronunce di incompetenza. La ratio di tale orientamento consiste nel fatto che la causa potrebbe non essere riassunta dopo la dichiarazione di incompetenza, con la logica conclusione che si rende necessario liquidare le spese a favore della parte, fino a quel momento, vittoriosa;
5. Siffatta ratio, però, non ricorre nel caso di specie: l'art. 38 c.p.c. comma 2 dispone che “fuori dei casi previsti dall'art. 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”. L'adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio, come è evidente ictu oculi, non comporta alcuna soccombenza, con l'effetto che non potrà trovare applicazione quanto previsto dall'art. 91 comma 1 c.p.c. Pertanto, l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 c.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. n. 25180 dell'8/11/2013; Cass. civ. n. 6106 del 20/03/2006);
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena a favore del Tribunale ordinario di Trento, assegnando alle parti mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento;
2) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) Demanda al Tribunale di Trento ogni statuizione sulle spese di lite;
Si comunichi.
Modena, 18 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
Pagina 2