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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 430/2024
TRA
Pt_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. DAPRILE BARBARA
APPELLANTE
E
erede di Controparte_1 Persona_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bianca Maria Losacco e Giuseppe Di Tria
APPELLATA e appellante incidentale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 442 cpc del 17.12.2020, conveniva l' dinanzi il Persona_1 Pt_1
Tribunale di Bari, giudice del lavoro, al fine di accertare l'illegittimità della nota del
3.6.2020 con cui l'Istituto la informava che - a seguito di verifiche - era emerso, per il periodo dal 1.6.2010 al 30.6.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10053915 per l'importo complessivo di € 4.957,69 per il seguente motivo: “sono state
riscosse quote di integrazione al trattamento minimo superiori al dovuto a causa del
possesso di redditi non dichiarati derivanti da pensione estera che, anche se dichiarati
all'Agenzia delle Entrate, devono essere obbligatoriamente comunicati all' con modelli Pt_1
Red o con domanda di ric”.
A supporto del ricorso, la sosteneva di avere tempestivamente e correttamente Per_1
presentato la dichiarazione dei redditi, mediante modelli 730, per il periodo dal 2010 al 2019
alla Agenzia delle Entrate, da cui risultava la pensione estera (tedesca, per l'esattezza); che tale circostanza la esentava dal presentare anche il modello Red in quanto l' aveva a Pt_1
disposizione tutti i dati reddituali presentati all'Agenzia; né mai l' aveva richiesto la CP_2
compilazione e/o l'invio del modello Red.
Contestava l'indebito ritenendo di avere riscosso la prestazione sulla base di un formale e definitivo provvedimento di liquidazione della pensione, incassando le somme, compresa quella rivendicata dall' in assoluta buona fede;
chiedeva l'applicazione dell'art. 52 della Pt_1
l. n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della l. n. 412/1991.
L' si costituiva contestando la domanda. Pt_1
Nelle more del giudizio di primo grado, decedeva la e il giudizio proseguiva su Per_1
istanza dell'erede che si costituiva in giudizio. Controparte_1
2. Il Tribunale, con sentenza del 27.11.2023, così disponeva: “accoglie il ricorso e per
l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla richiesta di ripetizione
d'indebito avanzata dall' con nota del 3.6.2020, nei termini di cui in motivazione;
Pt_1
compensa le spese di causa per 1/3 e pone il residui 2/3 in capo all' che condanna al Pt_1
pagamento il favore dell'istante delle spese processuali nella misura complessiva di euro
2 1200,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in
favore del procuratore anticipatario”.
In sintesi, le motivazioni addotte dal primo giudice:
- con nota del 3.6.2020 l' reclamava da la restituzione dell'indebito per Pt_1 Persona_1
l'importo di € 4957,69, quali somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo per possesso di redditi superiori al limite prescritto relativi a pensione estera, non comunicati all' ma dichiarati all'Agenzia dell'entrate per il periodo 1.6.2010- Pt_1
30.6.2020;
- le somme oggetto di ripetizione d'indebito hanno natura assistenziale e quindi la controversia va risolta alla luce della relativa disciplina;
- in presenza delle dichiarazioni reddituali per gli anni 2010-2019, l' era in grado di Pt_1
conoscere i dati reddituali afferenti alla pensione della istante e, pertanto, non si configura alcun atteggiamento doloso in capo alla de cuius per aver comunicato tali dati all'agenzia dell'Entrate e non all' Pt_1
- l'indebito oggetto di giudizio non sussiste e pertanto l' non ha titolo per procedere al Pt_1
recupero della relativa somma;
- non si può emettere una pronuncia di restituzione di somme recuperate, in assenza di allegazione e prova della consistenza delle medesime.
3. Con ricorso del 27.05.2024, rubricato con n. RG 430/2024, l' interponeva appello per Pt_1
i motivi che di seguito si riportano e si valutano.
Per mero errore di invio telematico, nella stessa giornata del 27.05.2024, l' depositava Pt_1
altro appello, rubricato con n. rg 432/2024, avverso la medesima sentenza.
Ritualmente evocata in giudizio, erede della , si costituiva con Controparte_1 Per_1
apposita memoria, insistendo per il rigetto del gravame e chiedendo, mediante appello
3 incidentale, la modifica della sentenza nella sola parte in cui l'indebito era stato qualificato dal primo giudice di natura assistenziale piuttosto (come dedotto nel ricorso) che di natura previdenziale.
4. I due ricorsi di appello venivano riuniti, ex art. 335 c.p.c., e in data odierna - acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado - all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
5. Con un primo motivo di appello, l' contesta la pronuncia per avere erroneamente Pt_1
qualificato come assistenziale l'indebito, sebbene l'integrazione al trattamento abbia la medesima natura previdenziale della prestazione pensionistica cui afferisce, ovvero la pensione di vecchiaia percepita dalla defunta . Per_1
Rimarca, per l'effetto, che dovendosi applicare l'art. 52 l. 88/1989, interpretato autenticamente dall'art. 13 co. 1 l. 412/91, il recupero di quanto indebitamente erogato è
ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente”, essendo l'omessa segnalazione parificata al dolo.
Insiste nel ritenere gravante sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91, mentre - nella specie – rileva che la ricorrente aveva omesso di dichiarare la percezione di pensione estera, inducendo in errore l' a quest'ultimo non CP_2
imputabile.
Evidenzia il negligente comportamento tenuto dalla ricorrente, rilevante sotto il profilo del dolo, a fondamento dell'indebito dalla stessa impugnato.
4 6. Con il secondo motivo di appello, l' censura la sentenza per violazione dell'art. 13 Pt_1
comma 6 lett c) D.L. n. 78/2010, secondo cui i titolari di pensioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che la erogano.
Ritiene l'appellante non sufficiente l'invio dei modelli 730 presentati dall'appellata poiché
non reca l'indicazione della pensione estera percepita, né la nazionalità dell'ente erogante,
né specifica se si tratti di pensione diretta o ai superstiti, tutte informazioni utili ai fini della incidenza del reddito sulla prestazione erogata.
7. Con il terzo motivo di appello, l' si duole dell'erroneità della sentenza per violazione Pt_1
dell'art. 8 legge 153/1969 che disciplina un meccanismo di liquidazione provvisoria, al momento dell'attribuzione dell'anticipazione, per poi addivenire ad una nuova determinazione in sede di concessione definitiva e, quindi, a conguaglio.
8. L'appello è infondato a va respinto, alla stregua delle motivazioni che di seguito si espongono, più ampie e più aderenti rispetto a quelle addotte dal primo giudice.
Osserva in primis la Corte che dalla disamina integrata delle argomentazioni difensive assunte dalle parti e in difformità con quanto affermato dal primo giudice, l'indebito oggetto di causa inerente il trattamento di integrazione al minimo del trattamento pensionistico ha natura previdenziale;
peraltro, in primo grado le difese delle parti si sono svolte alla stregua della disciplina dell'indebito previdenziale.
Da tanto deriva che va dichiarato assorbito l'appello incidentale.
Purtuttavia, l'indebito previdenziale de quo non soggiace - come auspicato dall'appellante -
e analogamente all'indebito assistenziale, alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., semmai al principio che, in armonia con l'art. 38 della Cost.,
5 esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento nel percettore e la regolazione indebita non gli sia addebitabile.
In tal senso si è espressa anche Cass. n. 16088 del 2020, secondo cui “In termini generali,
questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_2
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato,
ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della
generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la
regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di
situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo
comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed
una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si è
appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale
allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista
un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello
assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un
principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è
tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al
riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al
descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di
essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero
ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39
del 1993; n. 431 del 1993)”.
6 Il principio generale di settore innanzi richiamato muove dalla tesi secondo cui “il regime
dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola
della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione
dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente
percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente
destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce
dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…)
non sia (…) addebitabile al percettore” (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Ne consegue, dunque, il principio per cui l'indebito dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione al venir meno dei presupposti e salvo che il percipiente non versi in dolo, ipotesi quest'ultima che si configura --tuttavia-- non in base alla mera omissione della comunicazione dei dati reddituali che l' già conosce o Controparte_3
abbia l'onere di conoscere.
Infatti, con particolare riguardo al dolo dell'assicurato, che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito, pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale e assistenziale, costante giurisprudenza di legittimità esclude il dolo dell'accipiens, da intendersi come stato soggettivo di consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, qualora il medesimo abbia dichiarato i redditi all'Amministrazione
finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall' . Pt_1
In particolare, la Suprema Corte, con sentenza del 30.06.2020 n. 13223, (attinente l'analogo caso della pensione estera regolarmente riportata nelle dichiarazioni dei redditi), ha, di recente, statuito: “17. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può
configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi
7 fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge Pt_1
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del
controllo telematico dei requisiti reddituali. 18. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed
esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n.
102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni
altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo
delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono
tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le Pt_1
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di
prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti
relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono
sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio Pt_1
risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del Pt_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni
collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i Pt_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non
sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende
perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione Pt_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che
ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini
8 della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati
reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla
sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in
cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la
restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito
da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e Pt_1
che quindi lo stesso già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella
legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che
la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione Pt_1
dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere
la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di
un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della
prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. Pt_1
L'arresto giurisprudenziale di cui si è dato conto ha evidenziato la sussistenza di un obbligo,
in capo all' , di acquisire i dati reddituali in possesso di altre pubbliche CP_2
amministrazioni richiamando gli interventi normativi sul tema, e nello specifico il D. L. n.
78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 15, il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
9 Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a Pt_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. Pt_1
Ed ancora, l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122), al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario Pt_1
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, Pt_1
incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria.
È, perciò, confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e Pt_1
conosciuta dall'Amministrazione.
Vale, dunque, l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'Ente previdenziale o siano,
comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente
10 non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.
9. Ebbene, calando i suesposti principi nella fattispecie de qua, non può che ritenersi illegittima la pretesa restitutoria avanzata dall' con le note del 3.6.2020, non potendosi Pt_1
ravvisare alcun dolo nella condotta della , la quale aveva ritualmente e Per_1
tempestivamente presentato le dichiarazioni relative ai redditi, mediante i modelli 730, per gli anni dal 2010 al 2019, da cui peraltro si evince nell'apposito riquadro C2 la pensione estera, sicché sussistono le condizioni di un legittimo affidamento meritevole di tutela, con conseguente irripetibilità dei ratei riscossi.
Era onere dell'ente previdenziale, trattandosi - a suo dire - di liquidazione avvenuta in via provvisoria, effettuare le dovute verifiche reddituali, incidenti sulle prestazioni da erogare,
presso l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili o presso il “Casellario dell'Assistenza”.
Non merita pregio dunque la tesi dell' secondo cui anche nel caso di presentazione del Pt_1
modello 730 all'amministrazione finanziaria sussiste l'onere di presentare il modello RED.
Sebbene sia prescritto da circolare del 2015 n. 195 allegata al gravame, non v'è dubbio Pt_1
che il sistema telematico della circolarità delle informazioni tra enti pubblici consente di considerare conosciuti o conoscibili dall' i dati reddituali dei titolari di prestazioni Pt_1
pensionistiche o assistenziali.
10. Da ultimo, non può tenersi conto del motivo con il quale l' censura la sentenza per Pt_1
violazione dell'art. 8 della l. n. 153/1969, trattandosi di questione del tutto nuova, mai proposta in primo grado e non delibata di conseguenza dal Tribunale.
11 11.In conclusione, esclusa l'addebitabilità dell'erogazione indebita alla parte percipiente, in capo alla quale sussistono le condizioni di un legittimo affidamento meritevole di tutela,
opera la regola della irripetibilità dei ratei riscossi.
Resta assorbita ogni altra questione.
12. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) e da distrarre in favore dei procuratori antistatari - seguono la soccombenza dell'Istituto appellante.
13. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della
L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dall' , con ricorsi depositati in data Pt_1
27.05.2024, avverso la sentenza n. 3348/2023 resa in data 27.11.2023 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , erede di , nonché sull'appello Controparte_1 Persona_1
incidentale da quest'ultima proposto avverso la medesima sentenza, così provvede;
rigetta l'appello dell' e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Pt_1
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna l' al pagamento, in favore della delle spese di questo grado del Pt_1 CP_1
giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e che distrae in favore dei difensori antistatari;
12 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari in data 20.3.2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
13
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 430/2024
TRA
Pt_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. DAPRILE BARBARA
APPELLANTE
E
erede di Controparte_1 Persona_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bianca Maria Losacco e Giuseppe Di Tria
APPELLATA e appellante incidentale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 442 cpc del 17.12.2020, conveniva l' dinanzi il Persona_1 Pt_1
Tribunale di Bari, giudice del lavoro, al fine di accertare l'illegittimità della nota del
3.6.2020 con cui l'Istituto la informava che - a seguito di verifiche - era emerso, per il periodo dal 1.6.2010 al 30.6.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10053915 per l'importo complessivo di € 4.957,69 per il seguente motivo: “sono state
riscosse quote di integrazione al trattamento minimo superiori al dovuto a causa del
possesso di redditi non dichiarati derivanti da pensione estera che, anche se dichiarati
all'Agenzia delle Entrate, devono essere obbligatoriamente comunicati all' con modelli Pt_1
Red o con domanda di ric”.
A supporto del ricorso, la sosteneva di avere tempestivamente e correttamente Per_1
presentato la dichiarazione dei redditi, mediante modelli 730, per il periodo dal 2010 al 2019
alla Agenzia delle Entrate, da cui risultava la pensione estera (tedesca, per l'esattezza); che tale circostanza la esentava dal presentare anche il modello Red in quanto l' aveva a Pt_1
disposizione tutti i dati reddituali presentati all'Agenzia; né mai l' aveva richiesto la CP_2
compilazione e/o l'invio del modello Red.
Contestava l'indebito ritenendo di avere riscosso la prestazione sulla base di un formale e definitivo provvedimento di liquidazione della pensione, incassando le somme, compresa quella rivendicata dall' in assoluta buona fede;
chiedeva l'applicazione dell'art. 52 della Pt_1
l. n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della l. n. 412/1991.
L' si costituiva contestando la domanda. Pt_1
Nelle more del giudizio di primo grado, decedeva la e il giudizio proseguiva su Per_1
istanza dell'erede che si costituiva in giudizio. Controparte_1
2. Il Tribunale, con sentenza del 27.11.2023, così disponeva: “accoglie il ricorso e per
l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla richiesta di ripetizione
d'indebito avanzata dall' con nota del 3.6.2020, nei termini di cui in motivazione;
Pt_1
compensa le spese di causa per 1/3 e pone il residui 2/3 in capo all' che condanna al Pt_1
pagamento il favore dell'istante delle spese processuali nella misura complessiva di euro
2 1200,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in
favore del procuratore anticipatario”.
In sintesi, le motivazioni addotte dal primo giudice:
- con nota del 3.6.2020 l' reclamava da la restituzione dell'indebito per Pt_1 Persona_1
l'importo di € 4957,69, quali somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo per possesso di redditi superiori al limite prescritto relativi a pensione estera, non comunicati all' ma dichiarati all'Agenzia dell'entrate per il periodo 1.6.2010- Pt_1
30.6.2020;
- le somme oggetto di ripetizione d'indebito hanno natura assistenziale e quindi la controversia va risolta alla luce della relativa disciplina;
- in presenza delle dichiarazioni reddituali per gli anni 2010-2019, l' era in grado di Pt_1
conoscere i dati reddituali afferenti alla pensione della istante e, pertanto, non si configura alcun atteggiamento doloso in capo alla de cuius per aver comunicato tali dati all'agenzia dell'Entrate e non all' Pt_1
- l'indebito oggetto di giudizio non sussiste e pertanto l' non ha titolo per procedere al Pt_1
recupero della relativa somma;
- non si può emettere una pronuncia di restituzione di somme recuperate, in assenza di allegazione e prova della consistenza delle medesime.
3. Con ricorso del 27.05.2024, rubricato con n. RG 430/2024, l' interponeva appello per Pt_1
i motivi che di seguito si riportano e si valutano.
Per mero errore di invio telematico, nella stessa giornata del 27.05.2024, l' depositava Pt_1
altro appello, rubricato con n. rg 432/2024, avverso la medesima sentenza.
Ritualmente evocata in giudizio, erede della , si costituiva con Controparte_1 Per_1
apposita memoria, insistendo per il rigetto del gravame e chiedendo, mediante appello
3 incidentale, la modifica della sentenza nella sola parte in cui l'indebito era stato qualificato dal primo giudice di natura assistenziale piuttosto (come dedotto nel ricorso) che di natura previdenziale.
4. I due ricorsi di appello venivano riuniti, ex art. 335 c.p.c., e in data odierna - acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado - all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
5. Con un primo motivo di appello, l' contesta la pronuncia per avere erroneamente Pt_1
qualificato come assistenziale l'indebito, sebbene l'integrazione al trattamento abbia la medesima natura previdenziale della prestazione pensionistica cui afferisce, ovvero la pensione di vecchiaia percepita dalla defunta . Per_1
Rimarca, per l'effetto, che dovendosi applicare l'art. 52 l. 88/1989, interpretato autenticamente dall'art. 13 co. 1 l. 412/91, il recupero di quanto indebitamente erogato è
ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente”, essendo l'omessa segnalazione parificata al dolo.
Insiste nel ritenere gravante sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91, mentre - nella specie – rileva che la ricorrente aveva omesso di dichiarare la percezione di pensione estera, inducendo in errore l' a quest'ultimo non CP_2
imputabile.
Evidenzia il negligente comportamento tenuto dalla ricorrente, rilevante sotto il profilo del dolo, a fondamento dell'indebito dalla stessa impugnato.
4 6. Con il secondo motivo di appello, l' censura la sentenza per violazione dell'art. 13 Pt_1
comma 6 lett c) D.L. n. 78/2010, secondo cui i titolari di pensioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che la erogano.
Ritiene l'appellante non sufficiente l'invio dei modelli 730 presentati dall'appellata poiché
non reca l'indicazione della pensione estera percepita, né la nazionalità dell'ente erogante,
né specifica se si tratti di pensione diretta o ai superstiti, tutte informazioni utili ai fini della incidenza del reddito sulla prestazione erogata.
7. Con il terzo motivo di appello, l' si duole dell'erroneità della sentenza per violazione Pt_1
dell'art. 8 legge 153/1969 che disciplina un meccanismo di liquidazione provvisoria, al momento dell'attribuzione dell'anticipazione, per poi addivenire ad una nuova determinazione in sede di concessione definitiva e, quindi, a conguaglio.
8. L'appello è infondato a va respinto, alla stregua delle motivazioni che di seguito si espongono, più ampie e più aderenti rispetto a quelle addotte dal primo giudice.
Osserva in primis la Corte che dalla disamina integrata delle argomentazioni difensive assunte dalle parti e in difformità con quanto affermato dal primo giudice, l'indebito oggetto di causa inerente il trattamento di integrazione al minimo del trattamento pensionistico ha natura previdenziale;
peraltro, in primo grado le difese delle parti si sono svolte alla stregua della disciplina dell'indebito previdenziale.
Da tanto deriva che va dichiarato assorbito l'appello incidentale.
Purtuttavia, l'indebito previdenziale de quo non soggiace - come auspicato dall'appellante -
e analogamente all'indebito assistenziale, alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., semmai al principio che, in armonia con l'art. 38 della Cost.,
5 esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento nel percettore e la regolazione indebita non gli sia addebitabile.
In tal senso si è espressa anche Cass. n. 16088 del 2020, secondo cui “In termini generali,
questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_2
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato,
ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della
generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la
regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di
situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo
comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed
una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si è
appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale
allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista
un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello
assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un
principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è
tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al
riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al
descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di
essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero
ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39
del 1993; n. 431 del 1993)”.
6 Il principio generale di settore innanzi richiamato muove dalla tesi secondo cui “il regime
dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola
della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione
dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente
percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente
destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce
dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…)
non sia (…) addebitabile al percettore” (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Ne consegue, dunque, il principio per cui l'indebito dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione al venir meno dei presupposti e salvo che il percipiente non versi in dolo, ipotesi quest'ultima che si configura --tuttavia-- non in base alla mera omissione della comunicazione dei dati reddituali che l' già conosce o Controparte_3
abbia l'onere di conoscere.
Infatti, con particolare riguardo al dolo dell'assicurato, che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito, pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale e assistenziale, costante giurisprudenza di legittimità esclude il dolo dell'accipiens, da intendersi come stato soggettivo di consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, qualora il medesimo abbia dichiarato i redditi all'Amministrazione
finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall' . Pt_1
In particolare, la Suprema Corte, con sentenza del 30.06.2020 n. 13223, (attinente l'analogo caso della pensione estera regolarmente riportata nelle dichiarazioni dei redditi), ha, di recente, statuito: “17. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può
configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi
7 fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge Pt_1
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del
controllo telematico dei requisiti reddituali. 18. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed
esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n.
102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni
altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo
delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono
tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le Pt_1
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di
prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti
relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono
sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio Pt_1
risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del Pt_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni
collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i Pt_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non
sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende
perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione Pt_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che
ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini
8 della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati
reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla
sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in
cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la
restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito
da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e Pt_1
che quindi lo stesso già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella
legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che
la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione Pt_1
dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere
la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di
un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della
prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. Pt_1
L'arresto giurisprudenziale di cui si è dato conto ha evidenziato la sussistenza di un obbligo,
in capo all' , di acquisire i dati reddituali in possesso di altre pubbliche CP_2
amministrazioni richiamando gli interventi normativi sul tema, e nello specifico il D. L. n.
78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 15, il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
9 Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a Pt_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. Pt_1
Ed ancora, l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122), al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario Pt_1
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, Pt_1
incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria.
È, perciò, confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e Pt_1
conosciuta dall'Amministrazione.
Vale, dunque, l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'Ente previdenziale o siano,
comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente
10 non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.
9. Ebbene, calando i suesposti principi nella fattispecie de qua, non può che ritenersi illegittima la pretesa restitutoria avanzata dall' con le note del 3.6.2020, non potendosi Pt_1
ravvisare alcun dolo nella condotta della , la quale aveva ritualmente e Per_1
tempestivamente presentato le dichiarazioni relative ai redditi, mediante i modelli 730, per gli anni dal 2010 al 2019, da cui peraltro si evince nell'apposito riquadro C2 la pensione estera, sicché sussistono le condizioni di un legittimo affidamento meritevole di tutela, con conseguente irripetibilità dei ratei riscossi.
Era onere dell'ente previdenziale, trattandosi - a suo dire - di liquidazione avvenuta in via provvisoria, effettuare le dovute verifiche reddituali, incidenti sulle prestazioni da erogare,
presso l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili o presso il “Casellario dell'Assistenza”.
Non merita pregio dunque la tesi dell' secondo cui anche nel caso di presentazione del Pt_1
modello 730 all'amministrazione finanziaria sussiste l'onere di presentare il modello RED.
Sebbene sia prescritto da circolare del 2015 n. 195 allegata al gravame, non v'è dubbio Pt_1
che il sistema telematico della circolarità delle informazioni tra enti pubblici consente di considerare conosciuti o conoscibili dall' i dati reddituali dei titolari di prestazioni Pt_1
pensionistiche o assistenziali.
10. Da ultimo, non può tenersi conto del motivo con il quale l' censura la sentenza per Pt_1
violazione dell'art. 8 della l. n. 153/1969, trattandosi di questione del tutto nuova, mai proposta in primo grado e non delibata di conseguenza dal Tribunale.
11 11.In conclusione, esclusa l'addebitabilità dell'erogazione indebita alla parte percipiente, in capo alla quale sussistono le condizioni di un legittimo affidamento meritevole di tutela,
opera la regola della irripetibilità dei ratei riscossi.
Resta assorbita ogni altra questione.
12. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) e da distrarre in favore dei procuratori antistatari - seguono la soccombenza dell'Istituto appellante.
13. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della
L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dall' , con ricorsi depositati in data Pt_1
27.05.2024, avverso la sentenza n. 3348/2023 resa in data 27.11.2023 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , erede di , nonché sull'appello Controparte_1 Persona_1
incidentale da quest'ultima proposto avverso la medesima sentenza, così provvede;
rigetta l'appello dell' e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Pt_1
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna l' al pagamento, in favore della delle spese di questo grado del Pt_1 CP_1
giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e che distrae in favore dei difensori antistatari;
12 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari in data 20.3.2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
13