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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Benevento, Sezione Civile, pubblicata in data 17 ottobre
2018, contraddistinta dal n. 1795/2018, iscritto al n. 1952/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Petruzzo (codice fiscale
) e dall'avv. Maria Luisa Petruzzo (codice fiscale C.F._2
-appellante – C.F._3
E 2
(codice fiscale , Parte_2 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Michela Matarazzo (codice fiscale
) -appellato- C.F._5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'udienza del 23 settembre 2019, ritualmente notificato nei confronti di Parte_2 Parte_1
roponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale
[...]
di Benevento, Sezione Seconda Civile, n. 1795/2018, pubblicata il 17 ottobre 2018.
Con comparsa del 6 settembre 2019, si costituiva in giudizio
Parte_2
Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 29 maggio 2025, le parti non comparivano e la causa veniva rinviata all' udienza del 5
giugno 2025 ( celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181 – 309
c.p.c..
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano. La causa
è stata pertanto riservata in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 29 maggio 2025 - poi rinviata ai sensi degli artt. 181 c.p.c. al 5 giugno 2025 - le parti non comparivano.
Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 5 giugno 2025 sono appunto maturati i presupposti per
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disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2015 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con Parte_1
atto di citazione per l'udienza del 23 settembre 2019, ritualmente notificato nei confronti di - avverso la sentenza Parte_2
emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Seconda Civile, n.
1795/2018, pubblicata il 17 ottobre 2018, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 6 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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