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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 365/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione ex art. 281 sexies e
350 cpc all'udienza dell'11/09/2024 tra elettivamente domiciliata in Via G.Forti n. 57 in Te- Parte_1 ramo presso lo studio dell'Avv. Elio Di Filippo dal quale è rappresentata e di- fesa giusta procura in atti appellante e
con Controparte_1
sede in Teramo alla Via Cristoforo Colombo n. 126, frazione San Nicolò a
Tordino, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_2
,
[...] Controparte_1 CP_3 CP_4
, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] CP_5 dall'avv. Renato Grotti del Foro di Teramo, e domiciliati al domicilio digitale del nominato procuratore appellati
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: “dare atto che la responsabilità dell'occorso è da attribuire ai convenuti per quanto sopra dedotto e quindi sia a termini dell'art. 2051 c.c. che dell'art.
2043 c.c., per lo stato di insidia presente nei luoghi del sinistro e per non aver essi adottato le opportune protezioni e/o cautele atte ad eliminare e rendere visibile l'insidia e, per l'effetto condannarli al risarcimento in favore di parte attrice dei danni conseguenti alle lesioni patite il 27 aprile 2017 e meglio de- scritte nei documenti in atti, e quindi al pagamento della somma di euro
80.991,50 oltre agli interessi dal giorno del sinistro a quello di adempimento salvo che per la minor somma di euro 1.220,00, per la quale essi decorrono dal 23 luglio 2018.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese gene- rali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per tutte le parti appellate:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare, ex officio se il gravame proposto dall'attore appellante sia inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis primo comma c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c.
2) nel merito, in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimen- to della superiore richiesta, accertare e dichiarare il gravame prospettato dalla sig.ra totalmente infondato, in fatto e diritto e, per l'effetto, Parte_1
rigettarlo integralmente, previo accertamento e declaratoria di integrale con- ferma della sentenza gravata n. 290/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, nella persona del giudice dott.ssa Mariangela Mastro, pubblicata in data
14.03.2024 e notificata in pari data, conclusiva del Giudizio di primo grado
R.G. 1625/2020;
3) nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, accertare e dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra destituito di pregio e, per l'effetto, rigettarlo in toto, previa Parte_1
declaratoria di infondatezza in fatto e diritto della domanda spiegata dalla sig.ra nel primo grado di giudizio, con contestuale declarato- Parte_1
2 ria di fondatezza ed integrale accoglimento di tutte le richieste e conclusioni rassegnate dalla difesa dei comparenti convenuti/Appellati
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Ing. Controparte_6 [...]
, e CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4
così come indicate nel primo grado di giudizio, che ivi si intenda- CP_5
no tutte integralmente riproposte, riportate e trascritte;
4) in ogni caso, vinte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudi- zio, oltre IVA, CAP, rimborso forfettario e successive occorrende come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o mo- dificate.
In via istruttoria, si torna ad opporsi alla CTU medico legale ex adverso richiesta, in quanto esplorativa ed inammissibili essendo la domanda av- versa infondata nella an debeatur.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 290/2024 pubbl. il 14.03.2024, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 290/2024 il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
nonché nei confronti di Controparte_7
, e Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
2. L'attrice aveva esposto che, in data 27 aprile 2017, si recava presso lo stu- dio dentistico del dott. accompagnata dal consorte, Persona_1 Per_2
e che, mentre si trovava all'interno dell'androne condominiale della
[...] palazzina realizzata dalla deambulando con l'aiuto Controparte_1 di un girello, nell'approssimarsi all'ascensore, giunta nei pressi del punto
3 d'angolo per svoltare a sinistra, urtava con il girello “la parte di pavimento posta a rilievo”, in alcun modo evidenziata nel tratto finale e perdeva l'equilibrio cadendo a terra.
A seguito dell'incidente veniva trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'O.C. di Teramo, ove le veniva diagnosticata una “frattura sottotroncate- rica pluriframmentata del femore destro” ed era immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico di “Osteosintesi con chiodo endomidollare”.
Riteneva che l'occorso fosse da ascrivere alla responsabilità dei proprietari delle unità immobiliari situate all'interno dell'edificio, nel quale non era stato costituito il Condominio e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in € 80.991,50, oltre agli interessi di legge sul- la sorte capitale dall'evento e sulla minor somma di € 1.220,00 dal 23 luglio
2018 all'effettivo adempimento.
3. Il Tribunale di Teramo, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di re- sponsabilità da cose in custodia, concludeva ritenendo che il nesso causale tra il dislivello e la caduta fosse stato interrotto, ricorrendo una fattispecie di caso fortuito incidentale. A tal proposito, richiamava la tradizionale giurispruden- za, confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20943/2022) in virtù della quale, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione (anche ufficiosa) dell'art. 1227 c. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragio- nevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all' art. 2
Cost.”, sicché il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della res (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità del
4 custode (ex art. 2051 c.c.),se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
4. Avverso la sentenza propone appello la parte soccombente articolando due motivi di appello, che si vanno di seguito ad esaminare.
4.1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'erronea valutazione del compendio istruttorio operata dal primo giudice.
Rileva in particolare che il Giudice avrebbe omesso di considerare: “…l'uso del girello per la deambulazione da parte dell'attrice e sue conseguenze nella ricostruzione del fatto”.
Sostiene a tal proposito di aver perso l'equilibrio “per il passaggio delle ruote di destra del proprio girello dalla parte di pavimentazione percorsa a quella dello scivolo adiacente, proprio a causa della mancanza della protezione ido- nea ad impedirlo”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, la contesta la decisione gravata Pt_1
laddove sostiene che lo scivolo di cui trattasi non fosse uno scivolo per disabi- li. Sostiene, al contrario, parte appellante che la circostanza che si trattasse di uno scivolo per disabili fosse stata dichiarata con valore confessorio dalla controparte e dalla teste . Rileva come lo stato dei luoghi, fo- Testimone_1
tograficamente ricostruito, comprovasse inequivocabilmente una grave viola- zione delle disposizioni che disciplinano i presidi in materia e, in generale, dunque, la sussistenza dell'insidia, insita ontologicamente nella violazione dei precetti che disciplinano la realizzazione delle opere finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche.
4.3. In sintesi, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui “non ha preso atto della decisiva circostanza che la presenza di due tratti di pavimentazione attigui e con dislivello, non segnalati e non muniti dei pre- sidi di tutela dei portatori di handicap, tra i quali senza dubbio il parapetto, il
5 cordolo ed il corrimano, per tutta la loro lunghezza, costituiscono una eviden- te insidia soprattutto laddove la pavimentazione non sia realizzata con mate- riale antisdrucciolevole, così avallando la tesi che tali soggetti possano esse- re privi di tutela per il sol fatto che il tratto percorso possa essere pianeg- giante invece che inclinato, peraltro non adeguatamente apprezzando la cir- costanza che l'appellante, dopo la caduta, sia stata trovata a terra proprio nella parte di pavimentazione adiacente ed a quota inferiore, a conferma del- la circostanza che solo la perdita di equilibrio conseguente alla mancata te- nuta del girello sulla parte percorsa ha causato la sua caduta a terra ed in quel particolare punto”.
4.4. Si sono costituiti tutti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
4.5. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in de- cisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051
c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabi- lità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un compor- tamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i
6 caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costi- tuito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e a carico del danneggiante quello di fornire la prova libera- toria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso cau- sale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro- dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'interazione della con- dotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fi- ni della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi pre- sentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sog- getto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anoma- lo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma
7 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in pro- porzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi all'interno del caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, richiama- re il dichiarato testimoniale nonché l'esame della documentazione fotografica allegata.
6.1. Guardando la foto dello stato dei luoghi si osserva come il corridoio in questione sia piuttosto largo, sia provvisto di uno scivolo che conduce ad una scalinata e come solo l'ultimo tratto di tale scivolo sia sprovvisto di corrimano laterale.
Il pavimento dello stabile è lineare, liscio e privo di insidie. Lo scivolo è per- fettamente distinguibile per la diversità cromatica tra il pavimento, di colore grigio e la parte perpendicolare del muro, di colore bianco.
Ciò che appare evidente dal solo esame delle foto allegate, è che, contraria- mente a quanto sostiene l'appellante, non può trattarsi di scivolo per disabili, atteso che subito dopo lo scivolo vi è una scalinata, né può valere la dichiara- zione del teste che lo ha nominalmente definito “scivolo per disabili”, trattan- dosi di una semplice rampa che termina con degli scalini.
6.2. L'appellante, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 4 aprile
2022, interrogata sulla circostanza sub 3 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte convenuta, alla domanda “Nelle circostanze di tem- po e di luogo di cui all'occorso oggetto di causa, la sig.ra Parte_1
non stava percorrendo la pavimentazione inclinata che scende verso le scale, luogo che riconosce nelle foto che si mostrano allegate alla presente memoria ex art. 183 comma VI n 2c.p.c. doc. 10, ai n.ri 3 e 5” ha risposto “è vero”;
La teste , che ha soccorso la al momento del fatto, Testimone_1 Pt_1 all'udienza del 30 gennaio 2023 ha riferito di aver trovato la signora “a terra
8 in corrispondenza della fine dello scivolo per disabili posto sul pianerottolo
d'ingresso”. Ha affermato poi la teste: “quando io ho provveduto a porre il cuscino sotto la testa della signora, lei era sdraiata con la testa in giù lungo lo scivolo”. Ha precisato altresì “posso precisare che il punto ove ho visto a terra la signora è uno scivolo che finisce su una scalinata”.
Dunque, nel caso di specie l'attrice, per sua stessa affermazione, stava precor- rendo la parte della pavimentazione non interessata dal dislivello. Non vi so- no testimoni che abbiano assistito alla caduta e non è dimostrata la dinamica dell'occorso, né la sussistenza del nesso eziologico tra la res inerte e l'evento lesivo.
7. A tal proposito, la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016; ribadito da Cass.
Sez. III Civ., ordinanza n. 36411/2022)) ha sottolineato come anche la perico- losità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza
d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno” ed ha aggiunto (Cass. n. 999/2014) che, in tema di risarcimento per danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad es- sere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la res al momento in cui si veri- fica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedi- bile, richiedendo quindi all'utente la massima attenzione, dovendosi la preve- dibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
inoltre (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligen- za”.
7.1. La giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supe-
9 rata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneg- giato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custo- dita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è al- trettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli ob- blighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass.
n. 29435/2020; Cass. n. 31702/2022).
7.2. In sostanza, il comportamento del danneggiato, benché astrattamente pre- vedibile, ben può interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. SSU n. 20943/2022,
Cass. n. 1152/2023).
7.3. È stato anche chiarito, nelle menzionate pronunce, che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all' ele- mento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. (ex multis Cass., Sez. VI, del 3.04.2019 n. 9315; Cass. Civ., Sez.
III, ordinanza 19 gennaio 2018).
7.4. Provato dunque il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul cu- stode grava l'onere della prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito,
10 rappresentato da fatto naturale o del terzo, che è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della rego- larità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della dili- genza o meno del custode.
7.5. Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva effi- cienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, “la condotta del dan- neggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a se- conda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
7.6. Con recenti pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
7.7. Esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il ri- lievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e, fermo restando che, nel for- mulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del dan- neggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conse- guenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il con- tegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
11 7.8. Orbene, la decisione del giudice di prime cure, è conforme ai suddetti principi, avendo il Tribunale sottolineato come, sulla base delle risultanze istruttorie, la caduta fosse stata dovuta, verosimilmente, ad una causa esterna, ad uno sbandamento verso destra dell'appellante.
7.9. Il primo giudice, dunque, ha correttamente ritenuto che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, per una causa non dipendente dalla res.
8. La Corte condivide tale valutazione perché le caratteristiche dello scivolo
(evincibili dalle foto prodotte in prime cure, nonché dalle dichiarazioni rese dalla teste , che ha soccorso la signora al momento del fatto, Testimone_1 all'udienza del 30 gennaio 2023) e la circostanza che la conoscesse Pt_1
perfettamente lo stato dei luoghi, avendo effettuato più di una visita all'interno della struttura, rendevano evidentemente insussistente il nesso cau- sale tra la res e la caduta, peraltro neppure provato.
Nella specie, l'appellante, all'epoca dei fatti, aveva 80 anni ed il suo stato fi- sico era condizionato da un peso di circa 90 Kg e da diverse patologie che non le rendevano agevole la deambulazione.
Dallo stato dei luoghi e dalle testimonianze rese è ragionevole dedurre che l'attrice stesse precorrendo la parte della pavimentazione non interessata dal dislivello e che la stessa, ragionevolmente per una causa esterna (sbandamen- to, perdita di equilibrio, semplice disattenzione ecc.), abbia “urtato” il disli- vello presente alla sua destra nell'atto di svoltare a sinistra per prendere l'ascensore.
Ma appare senz'altro decisiva la circostanza che la prova circa la derivazione causale del danno dalla presenza del piano inclinato sulla destra del tratto di pavimentazione percorso dall'attrice neppure sussista. In sostanza, non essen- doci testi che abbiano assistito al sinistro, una siffatta prova non può dirsi ac- quisita, e del resto, il primo giudice ha potuto solo ipotizzare la dinamica del sinistro, che ha peraltro ricostruito in modo diverso da quello allegato (ma non adeguatamente provato) dall'attrice ritenendo – che, anche ove fosse provato
12 – la interruzione del nesso causale tra la cosa e il danno, da ricondursi verosi- milmente alla condotta incauta del pedone, mentre la prima ha assunto il ruolo di mera occasione del danno.
8.1.Non sussiste quindi – non essendovi prova in tal senso - un rapporto cau- sale tra il dislivello e la caduta, a fronte della necessaria prudenza da prestare nell'accingersi alla percorrenza di una scalinata, soprattutto trattandosi di per- sona anziana con diverse patologie e della agevole evitabilità, in ora diurna, dell'ostacolo, in quanto situazione perfettamente visibile e conosciuta dall'appellante.
8.2. Pertanto, anche ove si potesse ritenere acquisita la prova del nesso causa- le in questione, il sinistro per cui è causa dovrebbe ascriversi alla condotta non prudente e diligente e, quindi, colposa di parte attrice, che, nel caso de quo, assumerebbe efficacia causale autonoma e sufficiente alla determinazio- ne dell'evento lesivo, sì da escludere qualsivoglia rilevanza alla situazione preesistente, da considerarsi mera occasione del danno, dovendosi ritenere in- tegrato il caso fortuito (cd. incidentale) per fatto del danneggiato con elisione della responsabilità dei custodi.
9. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda.
10. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_8
, e avverso la sentenza del
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
13 Tribunale di Teramo n. 290/2024 così provvede nel contraddittorio tra le par- ti:
1)rigetta l'appello;
2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 8/01/2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 365/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione ex art. 281 sexies e
350 cpc all'udienza dell'11/09/2024 tra elettivamente domiciliata in Via G.Forti n. 57 in Te- Parte_1 ramo presso lo studio dell'Avv. Elio Di Filippo dal quale è rappresentata e di- fesa giusta procura in atti appellante e
con Controparte_1
sede in Teramo alla Via Cristoforo Colombo n. 126, frazione San Nicolò a
Tordino, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_2
,
[...] Controparte_1 CP_3 CP_4
, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] CP_5 dall'avv. Renato Grotti del Foro di Teramo, e domiciliati al domicilio digitale del nominato procuratore appellati
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: “dare atto che la responsabilità dell'occorso è da attribuire ai convenuti per quanto sopra dedotto e quindi sia a termini dell'art. 2051 c.c. che dell'art.
2043 c.c., per lo stato di insidia presente nei luoghi del sinistro e per non aver essi adottato le opportune protezioni e/o cautele atte ad eliminare e rendere visibile l'insidia e, per l'effetto condannarli al risarcimento in favore di parte attrice dei danni conseguenti alle lesioni patite il 27 aprile 2017 e meglio de- scritte nei documenti in atti, e quindi al pagamento della somma di euro
80.991,50 oltre agli interessi dal giorno del sinistro a quello di adempimento salvo che per la minor somma di euro 1.220,00, per la quale essi decorrono dal 23 luglio 2018.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese gene- rali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per tutte le parti appellate:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare, ex officio se il gravame proposto dall'attore appellante sia inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis primo comma c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c.
2) nel merito, in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimen- to della superiore richiesta, accertare e dichiarare il gravame prospettato dalla sig.ra totalmente infondato, in fatto e diritto e, per l'effetto, Parte_1
rigettarlo integralmente, previo accertamento e declaratoria di integrale con- ferma della sentenza gravata n. 290/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, nella persona del giudice dott.ssa Mariangela Mastro, pubblicata in data
14.03.2024 e notificata in pari data, conclusiva del Giudizio di primo grado
R.G. 1625/2020;
3) nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, accertare e dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra destituito di pregio e, per l'effetto, rigettarlo in toto, previa Parte_1
declaratoria di infondatezza in fatto e diritto della domanda spiegata dalla sig.ra nel primo grado di giudizio, con contestuale declarato- Parte_1
2 ria di fondatezza ed integrale accoglimento di tutte le richieste e conclusioni rassegnate dalla difesa dei comparenti convenuti/Appellati
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Ing. Controparte_6 [...]
, e CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4
così come indicate nel primo grado di giudizio, che ivi si intenda- CP_5
no tutte integralmente riproposte, riportate e trascritte;
4) in ogni caso, vinte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudi- zio, oltre IVA, CAP, rimborso forfettario e successive occorrende come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o mo- dificate.
In via istruttoria, si torna ad opporsi alla CTU medico legale ex adverso richiesta, in quanto esplorativa ed inammissibili essendo la domanda av- versa infondata nella an debeatur.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 290/2024 pubbl. il 14.03.2024, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 290/2024 il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
nonché nei confronti di Controparte_7
, e Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
2. L'attrice aveva esposto che, in data 27 aprile 2017, si recava presso lo stu- dio dentistico del dott. accompagnata dal consorte, Persona_1 Per_2
e che, mentre si trovava all'interno dell'androne condominiale della
[...] palazzina realizzata dalla deambulando con l'aiuto Controparte_1 di un girello, nell'approssimarsi all'ascensore, giunta nei pressi del punto
3 d'angolo per svoltare a sinistra, urtava con il girello “la parte di pavimento posta a rilievo”, in alcun modo evidenziata nel tratto finale e perdeva l'equilibrio cadendo a terra.
A seguito dell'incidente veniva trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'O.C. di Teramo, ove le veniva diagnosticata una “frattura sottotroncate- rica pluriframmentata del femore destro” ed era immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico di “Osteosintesi con chiodo endomidollare”.
Riteneva che l'occorso fosse da ascrivere alla responsabilità dei proprietari delle unità immobiliari situate all'interno dell'edificio, nel quale non era stato costituito il Condominio e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in € 80.991,50, oltre agli interessi di legge sul- la sorte capitale dall'evento e sulla minor somma di € 1.220,00 dal 23 luglio
2018 all'effettivo adempimento.
3. Il Tribunale di Teramo, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di re- sponsabilità da cose in custodia, concludeva ritenendo che il nesso causale tra il dislivello e la caduta fosse stato interrotto, ricorrendo una fattispecie di caso fortuito incidentale. A tal proposito, richiamava la tradizionale giurispruden- za, confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20943/2022) in virtù della quale, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione (anche ufficiosa) dell'art. 1227 c. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragio- nevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all' art. 2
Cost.”, sicché il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della res (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità del
4 custode (ex art. 2051 c.c.),se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
4. Avverso la sentenza propone appello la parte soccombente articolando due motivi di appello, che si vanno di seguito ad esaminare.
4.1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'erronea valutazione del compendio istruttorio operata dal primo giudice.
Rileva in particolare che il Giudice avrebbe omesso di considerare: “…l'uso del girello per la deambulazione da parte dell'attrice e sue conseguenze nella ricostruzione del fatto”.
Sostiene a tal proposito di aver perso l'equilibrio “per il passaggio delle ruote di destra del proprio girello dalla parte di pavimentazione percorsa a quella dello scivolo adiacente, proprio a causa della mancanza della protezione ido- nea ad impedirlo”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, la contesta la decisione gravata Pt_1
laddove sostiene che lo scivolo di cui trattasi non fosse uno scivolo per disabi- li. Sostiene, al contrario, parte appellante che la circostanza che si trattasse di uno scivolo per disabili fosse stata dichiarata con valore confessorio dalla controparte e dalla teste . Rileva come lo stato dei luoghi, fo- Testimone_1
tograficamente ricostruito, comprovasse inequivocabilmente una grave viola- zione delle disposizioni che disciplinano i presidi in materia e, in generale, dunque, la sussistenza dell'insidia, insita ontologicamente nella violazione dei precetti che disciplinano la realizzazione delle opere finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche.
4.3. In sintesi, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui “non ha preso atto della decisiva circostanza che la presenza di due tratti di pavimentazione attigui e con dislivello, non segnalati e non muniti dei pre- sidi di tutela dei portatori di handicap, tra i quali senza dubbio il parapetto, il
5 cordolo ed il corrimano, per tutta la loro lunghezza, costituiscono una eviden- te insidia soprattutto laddove la pavimentazione non sia realizzata con mate- riale antisdrucciolevole, così avallando la tesi che tali soggetti possano esse- re privi di tutela per il sol fatto che il tratto percorso possa essere pianeg- giante invece che inclinato, peraltro non adeguatamente apprezzando la cir- costanza che l'appellante, dopo la caduta, sia stata trovata a terra proprio nella parte di pavimentazione adiacente ed a quota inferiore, a conferma del- la circostanza che solo la perdita di equilibrio conseguente alla mancata te- nuta del girello sulla parte percorsa ha causato la sua caduta a terra ed in quel particolare punto”.
4.4. Si sono costituiti tutti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
4.5. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in de- cisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051
c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabi- lità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un compor- tamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i
6 caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costi- tuito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e a carico del danneggiante quello di fornire la prova libera- toria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso cau- sale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro- dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'interazione della con- dotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fi- ni della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi pre- sentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sog- getto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anoma- lo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma
7 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in pro- porzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi all'interno del caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, richiama- re il dichiarato testimoniale nonché l'esame della documentazione fotografica allegata.
6.1. Guardando la foto dello stato dei luoghi si osserva come il corridoio in questione sia piuttosto largo, sia provvisto di uno scivolo che conduce ad una scalinata e come solo l'ultimo tratto di tale scivolo sia sprovvisto di corrimano laterale.
Il pavimento dello stabile è lineare, liscio e privo di insidie. Lo scivolo è per- fettamente distinguibile per la diversità cromatica tra il pavimento, di colore grigio e la parte perpendicolare del muro, di colore bianco.
Ciò che appare evidente dal solo esame delle foto allegate, è che, contraria- mente a quanto sostiene l'appellante, non può trattarsi di scivolo per disabili, atteso che subito dopo lo scivolo vi è una scalinata, né può valere la dichiara- zione del teste che lo ha nominalmente definito “scivolo per disabili”, trattan- dosi di una semplice rampa che termina con degli scalini.
6.2. L'appellante, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 4 aprile
2022, interrogata sulla circostanza sub 3 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte convenuta, alla domanda “Nelle circostanze di tem- po e di luogo di cui all'occorso oggetto di causa, la sig.ra Parte_1
non stava percorrendo la pavimentazione inclinata che scende verso le scale, luogo che riconosce nelle foto che si mostrano allegate alla presente memoria ex art. 183 comma VI n 2c.p.c. doc. 10, ai n.ri 3 e 5” ha risposto “è vero”;
La teste , che ha soccorso la al momento del fatto, Testimone_1 Pt_1 all'udienza del 30 gennaio 2023 ha riferito di aver trovato la signora “a terra
8 in corrispondenza della fine dello scivolo per disabili posto sul pianerottolo
d'ingresso”. Ha affermato poi la teste: “quando io ho provveduto a porre il cuscino sotto la testa della signora, lei era sdraiata con la testa in giù lungo lo scivolo”. Ha precisato altresì “posso precisare che il punto ove ho visto a terra la signora è uno scivolo che finisce su una scalinata”.
Dunque, nel caso di specie l'attrice, per sua stessa affermazione, stava precor- rendo la parte della pavimentazione non interessata dal dislivello. Non vi so- no testimoni che abbiano assistito alla caduta e non è dimostrata la dinamica dell'occorso, né la sussistenza del nesso eziologico tra la res inerte e l'evento lesivo.
7. A tal proposito, la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016; ribadito da Cass.
Sez. III Civ., ordinanza n. 36411/2022)) ha sottolineato come anche la perico- losità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza
d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno” ed ha aggiunto (Cass. n. 999/2014) che, in tema di risarcimento per danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad es- sere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la res al momento in cui si veri- fica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedi- bile, richiedendo quindi all'utente la massima attenzione, dovendosi la preve- dibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
inoltre (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligen- za”.
7.1. La giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supe-
9 rata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneg- giato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del compor- tamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custo- dita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è al- trettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli ob- blighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass.
n. 29435/2020; Cass. n. 31702/2022).
7.2. In sostanza, il comportamento del danneggiato, benché astrattamente pre- vedibile, ben può interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. SSU n. 20943/2022,
Cass. n. 1152/2023).
7.3. È stato anche chiarito, nelle menzionate pronunce, che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all' ele- mento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. (ex multis Cass., Sez. VI, del 3.04.2019 n. 9315; Cass. Civ., Sez.
III, ordinanza 19 gennaio 2018).
7.4. Provato dunque il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul cu- stode grava l'onere della prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito,
10 rappresentato da fatto naturale o del terzo, che è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della rego- larità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della dili- genza o meno del custode.
7.5. Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva effi- cienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, “la condotta del dan- neggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a se- conda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
7.6. Con recenti pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
7.7. Esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il ri- lievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e, fermo restando che, nel for- mulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del dan- neggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conse- guenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il con- tegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
11 7.8. Orbene, la decisione del giudice di prime cure, è conforme ai suddetti principi, avendo il Tribunale sottolineato come, sulla base delle risultanze istruttorie, la caduta fosse stata dovuta, verosimilmente, ad una causa esterna, ad uno sbandamento verso destra dell'appellante.
7.9. Il primo giudice, dunque, ha correttamente ritenuto che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, per una causa non dipendente dalla res.
8. La Corte condivide tale valutazione perché le caratteristiche dello scivolo
(evincibili dalle foto prodotte in prime cure, nonché dalle dichiarazioni rese dalla teste , che ha soccorso la signora al momento del fatto, Testimone_1 all'udienza del 30 gennaio 2023) e la circostanza che la conoscesse Pt_1
perfettamente lo stato dei luoghi, avendo effettuato più di una visita all'interno della struttura, rendevano evidentemente insussistente il nesso cau- sale tra la res e la caduta, peraltro neppure provato.
Nella specie, l'appellante, all'epoca dei fatti, aveva 80 anni ed il suo stato fi- sico era condizionato da un peso di circa 90 Kg e da diverse patologie che non le rendevano agevole la deambulazione.
Dallo stato dei luoghi e dalle testimonianze rese è ragionevole dedurre che l'attrice stesse precorrendo la parte della pavimentazione non interessata dal dislivello e che la stessa, ragionevolmente per una causa esterna (sbandamen- to, perdita di equilibrio, semplice disattenzione ecc.), abbia “urtato” il disli- vello presente alla sua destra nell'atto di svoltare a sinistra per prendere l'ascensore.
Ma appare senz'altro decisiva la circostanza che la prova circa la derivazione causale del danno dalla presenza del piano inclinato sulla destra del tratto di pavimentazione percorso dall'attrice neppure sussista. In sostanza, non essen- doci testi che abbiano assistito al sinistro, una siffatta prova non può dirsi ac- quisita, e del resto, il primo giudice ha potuto solo ipotizzare la dinamica del sinistro, che ha peraltro ricostruito in modo diverso da quello allegato (ma non adeguatamente provato) dall'attrice ritenendo – che, anche ove fosse provato
12 – la interruzione del nesso causale tra la cosa e il danno, da ricondursi verosi- milmente alla condotta incauta del pedone, mentre la prima ha assunto il ruolo di mera occasione del danno.
8.1.Non sussiste quindi – non essendovi prova in tal senso - un rapporto cau- sale tra il dislivello e la caduta, a fronte della necessaria prudenza da prestare nell'accingersi alla percorrenza di una scalinata, soprattutto trattandosi di per- sona anziana con diverse patologie e della agevole evitabilità, in ora diurna, dell'ostacolo, in quanto situazione perfettamente visibile e conosciuta dall'appellante.
8.2. Pertanto, anche ove si potesse ritenere acquisita la prova del nesso causa- le in questione, il sinistro per cui è causa dovrebbe ascriversi alla condotta non prudente e diligente e, quindi, colposa di parte attrice, che, nel caso de quo, assumerebbe efficacia causale autonoma e sufficiente alla determinazio- ne dell'evento lesivo, sì da escludere qualsivoglia rilevanza alla situazione preesistente, da considerarsi mera occasione del danno, dovendosi ritenere in- tegrato il caso fortuito (cd. incidentale) per fatto del danneggiato con elisione della responsabilità dei custodi.
9. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda.
10. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_8
, e avverso la sentenza del
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
13 Tribunale di Teramo n. 290/2024 così provvede nel contraddittorio tra le par- ti:
1)rigetta l'appello;
2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 8/01/2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
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