Ordinanza cautelare 18 settembre 2019
Sentenza 5 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2023
N. 00298/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni n. 51;
contro
Questura di NA, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento del DINIEGO DEL RILASCIO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, PROVVEDIMENTO NOTIFICATO IL 5/07/2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 febbraio 2023 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che con memoria in limine alla discussione il difensore comunicava che l’odierno ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto permesso di soggiorno per altro titolo e pertanto vi è una sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso.
Si chiede pertanto venga dichiarato estinto il presente ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse;
che parimenti veniva riproposta la già denegata istanza di concessione del gratuito patrocinio;
che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non potendosi riconoscere quest’ultima, posto che l’atto di diniego appariva fondato, e il ricorrente, difatti, ha ottenuto il permesso ad altro titolo;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.