Art. 753. Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici 1. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata ((e della Sanita' militare)) , gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 751. ((138)) -------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".