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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/09/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del
GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 26.05.2021, iscritta al n. 1132
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
, (c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Nardone del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pescara alla
Via Alento n. 127
- attore -
contro
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa, dagli Controparte_1 P.IVA_1
avvocati Vittorio Pisapia e Alfredo Craca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via degli Omenoni, n. 2
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice pagina 1 di 14 Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:
IN VIA PRINCIPALE
1) in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario de quo è insanabilmente nullo e non convertibile ex art. 1424 c.c. in mutuo ordinario in ragione del consapevole e/o inescusabile superamento del limite di finanziabilità sancito dall'art. 38 TUB e dalla delibera di attuazione del CICR del 22/04/1995, per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via principale e nella allegata CTP econometrica;
per l'effetto, ritenuti senza causa tutti pagamenti relativi al mutuo de quo nullo effettuati da parte attorea, quantificare a mezzo CTU contabile all'attualità il dare avere tra le parti litiganti, maggiorando con interessi legali ex art. 2033, II
comma, c.c., tutte le somme da ripetersi in favore dell'attore perché indebitamente pagate alla convenuta, disponendo il mantenimento della periodicità convenuta nel piano di ammortamento per la restituzione della eventuali somme residuali a titolo di capitale erogato ancora spettanti alla convenuta;
per l'ulteriore effetto,
accertare e dichiarare libero dalla ipoteca volontaria l'immobile descritto dall'art. 5 del contratto di mutuo de quo;
per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il mutuo de quo nullo non ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
IN VIA SUBORDINATA
2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, accertare e dichiarare a mezzo CTU tecnico contabile che il contratto de quo è usurario essendo il TEG (al netto di imposte e tasse) - calcolato con applicazione del pagina 2 di 14 principio di simmetria/omogeneità rispetto al TEGM, o, in, subordine,
conteggiando nel TEG il compenso pattuito per l'estinzione anticipata o la penale pattuita per la risoluzione per inadempimento - promesso in pagamento dall'attore nello scenario contrattualizzato in cui la banca mutuante avesse risolto il contratto e/o invocato la decadenza dal beneficio del termine e/o nello scenario contrattualizzato in cui la parte mutuataria opponente avesse estinto anticipatamene il contratto in una data qualsiasi tra la data di stipula e le rispettive date indicate in premessa ed in CTP, debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale, per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via subordinata sub cap. 2) e nella allegata CTP econometrica;
3) parimenti, in relazione alla denunziata illegittima adozione, nel piano di ammortamento allegato mutuo de quo, del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi non convenuto né evidenziato in contratto, previamente ricondotto a mezzo di CTU contabile il mutuo de quo nel regime finanziario di capitalizzazione semplice degli interessi, accertare e dichiarare l'usurarietà
pattizia del TAN e del TEG effettivamente richiesto ed applicato dalla banca convenuta al rapporto de quo, per tutte le motivazioni spiegate nella narrativa sub par.
3.b) e nella allegata CTP econometrica;
4) per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c., per una o entrambe le precedenti conclusioni sub 2) e 3), accertare e dichiarare che il mutuo de quo è
improduttivo di interessi, che la parte mutuataria attrice è tenuta alla restituzione in favore della convenuta della sola quota capitale del finanziamento secondo la periodicità ivi convenuta e quindi, in ragione di ciò, imputati tutti i pagamenti,
eccetto imposte e tasse, alla sola quota capitale, per l'ulteriore effetto accertare e pagina 3 di 14 dichiarare a mezzo di CTU il dare-avere tra le parti litiganti all'attualità previa rimodulazione del piano di ammortamento ed operando le dovute compensazioni tra le opposte pretese creditorie;
5) in aggiunta, nell'auspicabile accoglimento della precedente conclusione sub 3),
previamente accertato e dichiarato che l'operato della banca mutuante, istituto di credito istituzionalmente riconosciuto svolgente attività di intermediazione bancaria avente anche natura pubblicistica, in violazione di tutte le norme citate in narrativa e degli obblighi di trasparenza, ha approfittato della asimmetria informativa fino ad arrivare ad una (occulta) applicazione di un TAN e di un TEG
usurario con perpetrazione degli artt. 640 e 644 c.p., altresì accertare e dichiarare che la stessa ha commesso senz'altro un comportamento contrario (anche) alle regole del buon costume e, per l'effetto, in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, dichiarare irripetibili le somme erogate in virtù del mutuo de quo ex art. 2035 c.c. (ex Cass. n.16706/2020) condannando, per l'effetto, l'odierna convenuta alla restituzione in favore delle odierna parte attorea di tutte le somme ricevute in virtù del mutuo de quo o, in subordine, nelle diversa somma da liquidarsi in via equitativa, anche al diverso titolo da risarcimento danni per i menzionati reati ex art. 640 e 644 c.p., il tutto oltre interessi legali sino alla data odierna, oltre interessi legali su tali somme ai sensi dell'art. 1284, comma 4, dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
6) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, previamente accertata l'illegittima applicazione nel mutuo de quo del regime finanziario di pagina 4 di 14 capitalizzazione composta degli interessi celato nel piano di ammortamento in violazione degli artt. 821, 1195, 1282, 1284, 1346, 1375, 1418 c.c. e 117 TUB e della normativa sulla trasparenza, rimodulare a mezzo CTU tecnico contabile il piano di ammortamento applicando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi contestualmente ai tassi sostitutivi BOT e, per l'effetto, quantificare all'attualità il dare avere tra le parti litiganti, per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via ulteriormente subordinata sub par.
3.c) e nella allegata CTP
econometrica;
IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
7) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precedenti in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità delle clausole negoziali relative ai tassi di interesse del mutuo de quo, in ragione della discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello,
effettivo e maggiore, risultante dalla corretta applicazione delle condizioni contrattuali e, per l'effetto, rimodulare a mezzo CTU tecnico contabile il piano di ammortamento applicando i tassi sostitutivi BOT in luogo del tasso convenzionale,
quantificando all'attualità il dare avere tra le parti litiganti e operando le dovute compensazioni tra le opposte pretese creditorie per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via ulteriormente subordinata sub par. 4) e nella allegata CTP
econometrica;
IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
8) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni,
dato atto che la Commissione Europea con decisione del 04.12.2013 ha riscontrato la violazione dell'art.101 del trattato e dell'art.53 dell'accordo pagina 5 di 14 sull' per la messa in atto da parte di alcuni istituti di credito, di pratiche CP_2
distorsive, nella fattispecie un “cartello”, cioè un'intesa nei mercati finanziari, nel periodo tra settembre 2005 e maggio 2008, che mirava, tramite lo scambio di informazioni, a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di specifici componenti dei derivati in relazione al tasso di riferimento EURIBOR,
alterando di fatto la determinazione dell'Euribor, preso atto altresì che il contratto originario di finanziamento fondiario è stato stipulato in data 11.07.2007, ovvero nel periodo attinto dalla prefata Decisione della Commissione Europea, accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse indicizzato Euribor pattuito nel mutuo de quo per l'intero periodo 29 settembre 2005-30 maggio 2008, sostituendo a mezzo CTU il tasso ultralegale nullo con i tassi BOT ex art. 117 TUB e quantificando, per l'effetto, all'attualità il dare avere tra le parti litiganti,
operando le dovute compensazioni tra le opposte pretese creditorie per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via ulteriormente subordinata sub par. 5) e nella allegata CTP econometrica;
9) attesa l'evidenza delle contestazioni sollevate ed atteso il declino immotivato della banca convenuta a partecipare al procedimento di mediazione vanamente esperito come dedotto in narrativa, condannare in favore dell'attrice la banca convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96,
comma 3, c.p.c., nella somma da liquidarsi in via equitativa;
10) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, anche nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale di parte attorea, in ragione della responsabilità
aggravata della convenuta di cui alla precedente conclusione 9), da distrarsi in favore dello scrivente avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario. pagina 6 di 14 Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza,
eccezione e deduzione:
1. - respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili ovvero in-
fondate in fatto e in diritto, e in ogni caso indimostrate, per i motivi di cui in narrativa, e assolvere la da ogni domanda;
CP_3
2. - in via di stretto subordine, ferme e impregiudicate le difese ed eccezioni tutte della per la non creduta ipotesi di accertamento della nullità del Mutuo CP_3
(come definito in narrativa, ossia il contratto di mutuo del 18 novembre 2005,
riqualificare il Contratto (come definito in narrativa, ossia il contratto di mutuo del 18 novembre 2005) da fondiario a ordinario ipotecario e, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, e comunque disporre, la conversione del medesimo Contratto ai sensi dell'art. 1424 c.c. da fondiario a ordinario ipotecario, con rigetto di ogni domanda avversaria.
In via istruttoria:
3. - rigettare l'istanza di CTU.
In ogni caso:
4. - condannare l'attrice alla rifusione di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, nel corso del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e di ogni separata azione a tutela del credito e dei diritti della Banca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco la Controparte_4
Cont (d'ora in poi ) al fine di sentir dichiarare ed accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario, non convertibile ex art. 1424 c.c. in mutuo ordinario, in ragione del superamento del limite di finanziabilità sancito dall'art. 38 TUB, oltre che per i tassi di interesse applicati oltre la soglia del TSU sia nel calcolo delle rate sia nell'eventualità d'estinzione anticipata o della penale pattuita per la risoluzione per inadempimento.
L'attore richiedeva, pertanto, in conseguenza di tali violazioni contrattuali, la restituzione di tutte le somme ricevute in virtù del mutuo de quo o, in subordine, il pagamento delle diversa somma da liquidarsi in via equitativa, o la rimodulazione del piano di ammortamento, effettuando le dovute compensazioni tra le opposte pretese creditorie applicando la capitalizzazione composta degli interessi o il regime di capitalizzazione semplice degli interessi utilizzando i tassi sostitutivi
BOT.
Cont Si costitutiva che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto,
chiedeva respingersi le domande tutte proposte dall'attore nei propri confronti perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie ex art. 183 VI
comma cpc, all'udienza del 16.02.2022, la causa, ritenuta matura per la decisione senza ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata all'udienza del 16.01.2023 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 14 Con ordinanza del 29.05.2023 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, con ordinanza 08.01.2024, la causa veniva rimessa in istruttoria, con ammissione di Ctu contabile affidata,
all'udienza del 19.02.2024, al Dott. il quale, espletate le Persona_1
attività di indagine, depositava l'elaborato peritale in data 19.07.2024.
La causa, ulteriormente istruita con la c.t.u. del dott. a Persona_1
seguito della rimessione in istruttoria, veniva riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di rito per le memorie conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito è doveroso evidenziare, prima di ogni altra considerazione in diritto,
che l'atto introduttivo del giudizio, come anche le comparse conclusionali dell'attore, sono articolate e costruite su una congerie di deduzioni difensive farraginose e ridondanti, confusamente affastellate in motivi in larga parte indeterminati, ovvero non articolati in modo chiaro e distinto sul piano né formale né dei contenuti, oltre a risultare appesantita dal richiamo di un profluvio di pretesi precedenti giurisprudenziali.
Al netto della criticità ingenerata dalle confuse argomentazioni difensive, si osserva che l'asserita domanda di nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità va respinta.
Sul punto è sufficiente rilevare che è intervenuta la suprema corte di cassazione a sezioni unite che ha così statuito 'In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del d.lgs n. 385 del 1993, non costituisce un pagina 9 di 14 elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa,
la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere'
(Cass. Civ. SSUU 16.11.2022 n. 33719). Ne consegue che anche a voler accedere alla tesi che tale limite fosse stato superato comunque non se ne potrebbe inferire la conseguenza in tema di nullità del contratto di mutuo come sostenuto da parte attrice, in guisa che la relativa doglianza va quindi respinta.
Venendo ad esaminare l'ulteriore domanda relativa alla presunta usurarietà degli interessi moratori, nella ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento del mutuo de quo, si osserva preliminarmente che tale questione,
pur essendo stato oggetto di appositi quesiti del Ctu, le cui tecniche valutazioni hanno messo in rilievo l'eventualità del superamento dei tassi concordati nel predetto contratto di mutuo, ciò nondimeno non rileva ai fini della nullità del contratto e ciò sulla semplice considerazione che tali tassi non risulta siano mai stati applicati dall'istituto di credito, non essendocene stata la necessità.
Non appare condivisibile la tesi difensiva dell'attore secondo cui rileva, ai fini dell'usura, la semplice pattuizione degli interessi oltre soglia “ indipendentemente pagina 10 di 14 dal momento del loro pagamento”, essendo necessario - come più volte affermato dalla Suprema Corte in sede di legittimità – il “ tasso che di fatto sia stato richiesto e applicato al debitore inadempiente”.
Quindi la valutazione della loro incidenza ai fini della valutazione dell'usurarietà
può essere svolta solo a posteriori, nel momento in cui, nel corso del rapporto o alla sua estinzione, tali costi siano effettivamente corrisposti o richiesti, ciò è
quanto si evince dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020 secondo cui la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato una volta verificatosi l'inadempimento, presupposto per l'applicazione degli interessi di mora,.
Inoltre come affermato in una recente sentenza del Tribunale di Milano ” ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata, che includa la pattuizione originaria degli interessi e le somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l'eventuale usura (Tribunale di Milano sentenza n. 10117/2024).
Ciò detto, preme inoltre rilevare che la penale per estinzione anticipata ha natura diversa dagli interessi corrispettivi: questi sono soggetti al divieto di interessi usurari perché costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, viceversa la penale di estinzione anticipata costituisce la compensazione di un'utilità attesa e non conseguita (quella rappresentata dalla suddetta remunerazione). Per tale motivo, la stessa non si ritiene passibile di usurarietà né pagina 11 di 14 tanto meno di sommatoria rispetto agli interessi corrispettivi o moratori pattuiti
(Tribunale di Brescia 29.08.2022 n. 2187).
Ritiene questo Giudice che i costi pattuiti per l'estinzione anticipata del finanziamento non debbano essere computati nel calcolo del TEG.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte, infatti, "in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" (Cass. Civ.
7352/2022).
Passando alla pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo derivante dal c.d. ammortamento alla francese ed applicazione di capitalizzazione vietata, la doglianza va respinta attesa da un lato la sua generica formulazione e dall'altro la sua inconferenza al caso in esame.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che l'eccezione è formulata più come una petizione di principio in ordine alla pretesa illegittimità del c.d. ammortamento alla francese che piuttosto rispetto al pattuito ed al reale andamento del contratto in parola.
Sotto il secondo aspetto deve rilevarsi che ogni elemento atto a determinare il tasso di interesse applicabile nonché i criteri applicabili all'ammortamento sono chiaramente indicati nel contratto di mutuo in guisa da doversi escludere per ciò
solo la lamentata pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto. pagina 12 di 14 Quanto poi alla pretesa applicazione di tassi usurari in sede di loro pattuizione la doglianza è parimenti smentita per tabulas dalle conclusioni del Ctu, nella cui perizia ha affermato testualmente “…di fatto non si ha alcuna differenza tra gli interessi calcolati con la formula diretta del mutuo e quelli calcolati con la formula dell'interesse semplice se non per pochi centesimi per effetto degli arrotondamenti …… il risultato complessivo degli interessi è pari a € 114.069,27,
mentre quelli del piano di ammortamento della banca ammontano a € 113.911,34,
con una differenza di € 157,94. Si reputa una differenza fisiologica dovuta ad arrotondamenti;
dalla verifica risulta applicata la formula dell'interesse composto, con cui si ottiene la rata e il debito residuo. Come si può constatare dalla colonna di destra del prospetto 2.4.1, gli interessi di ogni rata corrispondono agli importi determinati con la formula dell'interesse semplice. Ne consegue, ad avviso del CTU, che non vi è alcun senso, rideterminare, ammesso che sia possibile, un piano di ammortamento con interesse semplice, dal momento che il piano di ammortamento determina unicamente la distribuzione delle rate per le quote capitali, mentre gli interessi corrispondono di fatto a quelli calcolati, come si è visto poc'anzi, con la formula dell'interesse semplice.”
Alla stregua di tali considerazioni la domanda attorea va respinta.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.
I costi della Ctu restano a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge la domanda di parte attrice;
pagina 13 di 14 2. Compensa tra le parti le spese di lite
3. pone i costi della Ctu a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso in Lecco in data 15 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del
GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 26.05.2021, iscritta al n. 1132
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
, (c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Nardone del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pescara alla
Via Alento n. 127
- attore -
contro
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa, dagli Controparte_1 P.IVA_1
avvocati Vittorio Pisapia e Alfredo Craca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via degli Omenoni, n. 2
- convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice pagina 1 di 14 Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:
IN VIA PRINCIPALE
1) in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario de quo è insanabilmente nullo e non convertibile ex art. 1424 c.c. in mutuo ordinario in ragione del consapevole e/o inescusabile superamento del limite di finanziabilità sancito dall'art. 38 TUB e dalla delibera di attuazione del CICR del 22/04/1995, per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via principale e nella allegata CTP econometrica;
per l'effetto, ritenuti senza causa tutti pagamenti relativi al mutuo de quo nullo effettuati da parte attorea, quantificare a mezzo CTU contabile all'attualità il dare avere tra le parti litiganti, maggiorando con interessi legali ex art. 2033, II
comma, c.c., tutte le somme da ripetersi in favore dell'attore perché indebitamente pagate alla convenuta, disponendo il mantenimento della periodicità convenuta nel piano di ammortamento per la restituzione della eventuali somme residuali a titolo di capitale erogato ancora spettanti alla convenuta;
per l'ulteriore effetto,
accertare e dichiarare libero dalla ipoteca volontaria l'immobile descritto dall'art. 5 del contratto di mutuo de quo;
per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il mutuo de quo nullo non ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
IN VIA SUBORDINATA
2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, accertare e dichiarare a mezzo CTU tecnico contabile che il contratto de quo è usurario essendo il TEG (al netto di imposte e tasse) - calcolato con applicazione del pagina 2 di 14 principio di simmetria/omogeneità rispetto al TEGM, o, in, subordine,
conteggiando nel TEG il compenso pattuito per l'estinzione anticipata o la penale pattuita per la risoluzione per inadempimento - promesso in pagamento dall'attore nello scenario contrattualizzato in cui la banca mutuante avesse risolto il contratto e/o invocato la decadenza dal beneficio del termine e/o nello scenario contrattualizzato in cui la parte mutuataria opponente avesse estinto anticipatamene il contratto in una data qualsiasi tra la data di stipula e le rispettive date indicate in premessa ed in CTP, debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale, per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via subordinata sub cap. 2) e nella allegata CTP econometrica;
3) parimenti, in relazione alla denunziata illegittima adozione, nel piano di ammortamento allegato mutuo de quo, del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi non convenuto né evidenziato in contratto, previamente ricondotto a mezzo di CTU contabile il mutuo de quo nel regime finanziario di capitalizzazione semplice degli interessi, accertare e dichiarare l'usurarietà
pattizia del TAN e del TEG effettivamente richiesto ed applicato dalla banca convenuta al rapporto de quo, per tutte le motivazioni spiegate nella narrativa sub par.
3.b) e nella allegata CTP econometrica;
4) per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c., per una o entrambe le precedenti conclusioni sub 2) e 3), accertare e dichiarare che il mutuo de quo è
improduttivo di interessi, che la parte mutuataria attrice è tenuta alla restituzione in favore della convenuta della sola quota capitale del finanziamento secondo la periodicità ivi convenuta e quindi, in ragione di ciò, imputati tutti i pagamenti,
eccetto imposte e tasse, alla sola quota capitale, per l'ulteriore effetto accertare e pagina 3 di 14 dichiarare a mezzo di CTU il dare-avere tra le parti litiganti all'attualità previa rimodulazione del piano di ammortamento ed operando le dovute compensazioni tra le opposte pretese creditorie;
5) in aggiunta, nell'auspicabile accoglimento della precedente conclusione sub 3),
previamente accertato e dichiarato che l'operato della banca mutuante, istituto di credito istituzionalmente riconosciuto svolgente attività di intermediazione bancaria avente anche natura pubblicistica, in violazione di tutte le norme citate in narrativa e degli obblighi di trasparenza, ha approfittato della asimmetria informativa fino ad arrivare ad una (occulta) applicazione di un TAN e di un TEG
usurario con perpetrazione degli artt. 640 e 644 c.p., altresì accertare e dichiarare che la stessa ha commesso senz'altro un comportamento contrario (anche) alle regole del buon costume e, per l'effetto, in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, dichiarare irripetibili le somme erogate in virtù del mutuo de quo ex art. 2035 c.c. (ex Cass. n.16706/2020) condannando, per l'effetto, l'odierna convenuta alla restituzione in favore delle odierna parte attorea di tutte le somme ricevute in virtù del mutuo de quo o, in subordine, nelle diversa somma da liquidarsi in via equitativa, anche al diverso titolo da risarcimento danni per i menzionati reati ex art. 640 e 644 c.p., il tutto oltre interessi legali sino alla data odierna, oltre interessi legali su tali somme ai sensi dell'art. 1284, comma 4, dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
6) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, previamente accertata l'illegittima applicazione nel mutuo de quo del regime finanziario di pagina 4 di 14 capitalizzazione composta degli interessi celato nel piano di ammortamento in violazione degli artt. 821, 1195, 1282, 1284, 1346, 1375, 1418 c.c. e 117 TUB e della normativa sulla trasparenza, rimodulare a mezzo CTU tecnico contabile il piano di ammortamento applicando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi contestualmente ai tassi sostitutivi BOT e, per l'effetto, quantificare all'attualità il dare avere tra le parti litiganti, per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via ulteriormente subordinata sub par.
3.c) e nella allegata CTP
econometrica;
IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
7) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precedenti in favore di parte attorea ed ai danni della convenuta, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità delle clausole negoziali relative ai tassi di interesse del mutuo de quo, in ragione della discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello,
effettivo e maggiore, risultante dalla corretta applicazione delle condizioni contrattuali e, per l'effetto, rimodulare a mezzo CTU tecnico contabile il piano di ammortamento applicando i tassi sostitutivi BOT in luogo del tasso convenzionale,
quantificando all'attualità il dare avere tra le parti litiganti e operando le dovute compensazioni tra le opposte pretese creditorie per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via ulteriormente subordinata sub par. 4) e nella allegata CTP
econometrica;
IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
8) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni,
dato atto che la Commissione Europea con decisione del 04.12.2013 ha riscontrato la violazione dell'art.101 del trattato e dell'art.53 dell'accordo pagina 5 di 14 sull' per la messa in atto da parte di alcuni istituti di credito, di pratiche CP_2
distorsive, nella fattispecie un “cartello”, cioè un'intesa nei mercati finanziari, nel periodo tra settembre 2005 e maggio 2008, che mirava, tramite lo scambio di informazioni, a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di specifici componenti dei derivati in relazione al tasso di riferimento EURIBOR,
alterando di fatto la determinazione dell'Euribor, preso atto altresì che il contratto originario di finanziamento fondiario è stato stipulato in data 11.07.2007, ovvero nel periodo attinto dalla prefata Decisione della Commissione Europea, accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse indicizzato Euribor pattuito nel mutuo de quo per l'intero periodo 29 settembre 2005-30 maggio 2008, sostituendo a mezzo CTU il tasso ultralegale nullo con i tassi BOT ex art. 117 TUB e quantificando, per l'effetto, all'attualità il dare avere tra le parti litiganti,
operando le dovute compensazioni tra le opposte pretese creditorie per tutte le motivazioni spiegate in narrativa in via ulteriormente subordinata sub par. 5) e nella allegata CTP econometrica;
9) attesa l'evidenza delle contestazioni sollevate ed atteso il declino immotivato della banca convenuta a partecipare al procedimento di mediazione vanamente esperito come dedotto in narrativa, condannare in favore dell'attrice la banca convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96,
comma 3, c.p.c., nella somma da liquidarsi in via equitativa;
10) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, anche nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale di parte attorea, in ragione della responsabilità
aggravata della convenuta di cui alla precedente conclusione 9), da distrarsi in favore dello scrivente avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario. pagina 6 di 14 Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza,
eccezione e deduzione:
1. - respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili ovvero in-
fondate in fatto e in diritto, e in ogni caso indimostrate, per i motivi di cui in narrativa, e assolvere la da ogni domanda;
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2. - in via di stretto subordine, ferme e impregiudicate le difese ed eccezioni tutte della per la non creduta ipotesi di accertamento della nullità del Mutuo CP_3
(come definito in narrativa, ossia il contratto di mutuo del 18 novembre 2005,
riqualificare il Contratto (come definito in narrativa, ossia il contratto di mutuo del 18 novembre 2005) da fondiario a ordinario ipotecario e, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, e comunque disporre, la conversione del medesimo Contratto ai sensi dell'art. 1424 c.c. da fondiario a ordinario ipotecario, con rigetto di ogni domanda avversaria.
In via istruttoria:
3. - rigettare l'istanza di CTU.
In ogni caso:
4. - condannare l'attrice alla rifusione di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, nel corso del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e di ogni separata azione a tutela del credito e dei diritti della Banca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco la Controparte_4
Cont (d'ora in poi ) al fine di sentir dichiarare ed accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario, non convertibile ex art. 1424 c.c. in mutuo ordinario, in ragione del superamento del limite di finanziabilità sancito dall'art. 38 TUB, oltre che per i tassi di interesse applicati oltre la soglia del TSU sia nel calcolo delle rate sia nell'eventualità d'estinzione anticipata o della penale pattuita per la risoluzione per inadempimento.
L'attore richiedeva, pertanto, in conseguenza di tali violazioni contrattuali, la restituzione di tutte le somme ricevute in virtù del mutuo de quo o, in subordine, il pagamento delle diversa somma da liquidarsi in via equitativa, o la rimodulazione del piano di ammortamento, effettuando le dovute compensazioni tra le opposte pretese creditorie applicando la capitalizzazione composta degli interessi o il regime di capitalizzazione semplice degli interessi utilizzando i tassi sostitutivi
BOT.
Cont Si costitutiva che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto,
chiedeva respingersi le domande tutte proposte dall'attore nei propri confronti perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie ex art. 183 VI
comma cpc, all'udienza del 16.02.2022, la causa, ritenuta matura per la decisione senza ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata all'udienza del 16.01.2023 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 14 Con ordinanza del 29.05.2023 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, con ordinanza 08.01.2024, la causa veniva rimessa in istruttoria, con ammissione di Ctu contabile affidata,
all'udienza del 19.02.2024, al Dott. il quale, espletate le Persona_1
attività di indagine, depositava l'elaborato peritale in data 19.07.2024.
La causa, ulteriormente istruita con la c.t.u. del dott. a Persona_1
seguito della rimessione in istruttoria, veniva riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di rito per le memorie conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito è doveroso evidenziare, prima di ogni altra considerazione in diritto,
che l'atto introduttivo del giudizio, come anche le comparse conclusionali dell'attore, sono articolate e costruite su una congerie di deduzioni difensive farraginose e ridondanti, confusamente affastellate in motivi in larga parte indeterminati, ovvero non articolati in modo chiaro e distinto sul piano né formale né dei contenuti, oltre a risultare appesantita dal richiamo di un profluvio di pretesi precedenti giurisprudenziali.
Al netto della criticità ingenerata dalle confuse argomentazioni difensive, si osserva che l'asserita domanda di nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità va respinta.
Sul punto è sufficiente rilevare che è intervenuta la suprema corte di cassazione a sezioni unite che ha così statuito 'In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del d.lgs n. 385 del 1993, non costituisce un pagina 9 di 14 elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa,
la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere'
(Cass. Civ. SSUU 16.11.2022 n. 33719). Ne consegue che anche a voler accedere alla tesi che tale limite fosse stato superato comunque non se ne potrebbe inferire la conseguenza in tema di nullità del contratto di mutuo come sostenuto da parte attrice, in guisa che la relativa doglianza va quindi respinta.
Venendo ad esaminare l'ulteriore domanda relativa alla presunta usurarietà degli interessi moratori, nella ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento del mutuo de quo, si osserva preliminarmente che tale questione,
pur essendo stato oggetto di appositi quesiti del Ctu, le cui tecniche valutazioni hanno messo in rilievo l'eventualità del superamento dei tassi concordati nel predetto contratto di mutuo, ciò nondimeno non rileva ai fini della nullità del contratto e ciò sulla semplice considerazione che tali tassi non risulta siano mai stati applicati dall'istituto di credito, non essendocene stata la necessità.
Non appare condivisibile la tesi difensiva dell'attore secondo cui rileva, ai fini dell'usura, la semplice pattuizione degli interessi oltre soglia “ indipendentemente pagina 10 di 14 dal momento del loro pagamento”, essendo necessario - come più volte affermato dalla Suprema Corte in sede di legittimità – il “ tasso che di fatto sia stato richiesto e applicato al debitore inadempiente”.
Quindi la valutazione della loro incidenza ai fini della valutazione dell'usurarietà
può essere svolta solo a posteriori, nel momento in cui, nel corso del rapporto o alla sua estinzione, tali costi siano effettivamente corrisposti o richiesti, ciò è
quanto si evince dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020 secondo cui la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato una volta verificatosi l'inadempimento, presupposto per l'applicazione degli interessi di mora,.
Inoltre come affermato in una recente sentenza del Tribunale di Milano ” ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata, che includa la pattuizione originaria degli interessi e le somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l'eventuale usura (Tribunale di Milano sentenza n. 10117/2024).
Ciò detto, preme inoltre rilevare che la penale per estinzione anticipata ha natura diversa dagli interessi corrispettivi: questi sono soggetti al divieto di interessi usurari perché costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, viceversa la penale di estinzione anticipata costituisce la compensazione di un'utilità attesa e non conseguita (quella rappresentata dalla suddetta remunerazione). Per tale motivo, la stessa non si ritiene passibile di usurarietà né pagina 11 di 14 tanto meno di sommatoria rispetto agli interessi corrispettivi o moratori pattuiti
(Tribunale di Brescia 29.08.2022 n. 2187).
Ritiene questo Giudice che i costi pattuiti per l'estinzione anticipata del finanziamento non debbano essere computati nel calcolo del TEG.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte, infatti, "in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" (Cass. Civ.
7352/2022).
Passando alla pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo derivante dal c.d. ammortamento alla francese ed applicazione di capitalizzazione vietata, la doglianza va respinta attesa da un lato la sua generica formulazione e dall'altro la sua inconferenza al caso in esame.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che l'eccezione è formulata più come una petizione di principio in ordine alla pretesa illegittimità del c.d. ammortamento alla francese che piuttosto rispetto al pattuito ed al reale andamento del contratto in parola.
Sotto il secondo aspetto deve rilevarsi che ogni elemento atto a determinare il tasso di interesse applicabile nonché i criteri applicabili all'ammortamento sono chiaramente indicati nel contratto di mutuo in guisa da doversi escludere per ciò
solo la lamentata pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto. pagina 12 di 14 Quanto poi alla pretesa applicazione di tassi usurari in sede di loro pattuizione la doglianza è parimenti smentita per tabulas dalle conclusioni del Ctu, nella cui perizia ha affermato testualmente “…di fatto non si ha alcuna differenza tra gli interessi calcolati con la formula diretta del mutuo e quelli calcolati con la formula dell'interesse semplice se non per pochi centesimi per effetto degli arrotondamenti …… il risultato complessivo degli interessi è pari a € 114.069,27,
mentre quelli del piano di ammortamento della banca ammontano a € 113.911,34,
con una differenza di € 157,94. Si reputa una differenza fisiologica dovuta ad arrotondamenti;
dalla verifica risulta applicata la formula dell'interesse composto, con cui si ottiene la rata e il debito residuo. Come si può constatare dalla colonna di destra del prospetto 2.4.1, gli interessi di ogni rata corrispondono agli importi determinati con la formula dell'interesse semplice. Ne consegue, ad avviso del CTU, che non vi è alcun senso, rideterminare, ammesso che sia possibile, un piano di ammortamento con interesse semplice, dal momento che il piano di ammortamento determina unicamente la distribuzione delle rate per le quote capitali, mentre gli interessi corrispondono di fatto a quelli calcolati, come si è visto poc'anzi, con la formula dell'interesse semplice.”
Alla stregua di tali considerazioni la domanda attorea va respinta.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.
I costi della Ctu restano a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge la domanda di parte attrice;
pagina 13 di 14 2. Compensa tra le parti le spese di lite
3. pone i costi della Ctu a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso in Lecco in data 15 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
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