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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1487/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
,(C.F. ); Parte_2 C.F._2
, (C.F. ); Parte_3 C.F._3
, (C.F. ); Parte_4 C.F._4
, (C.F. ; Parte_5 C.F._5
, (C.F. ); Parte_6 C.F._6
(C.F. ); Parte_7 C.F._7
, (C.F. ; Parte_8 C.F._8
, (C.F. ; Parte_9 C.F._9
, (C.F. ; Parte_10 C.F._10
, (C.F. ); Parte_11 C.F._11
con il patrocinio degli avv. ZERMINI BENIAMINO
ATTORI
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv. NEGRI GIANLUCA CONVENUTO pagina 1 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 30.5.2024, che qui si intendono richiamate per relationem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare pagina 2 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 29.1.21, abbia ad oggetto la domanda degli attori - tutti n.q. di proprietari delle autorimesse poste al piano interrato del
[...]
sito in Verona - di annullamento o comunque declaratoria di CP_1
invalidità ed inefficacia della deliberazione adottata dall'assemblea del convenuto, in seconda convocazione, in data 25/11/2020, sul punto CP_1
relativo al criterio di riparto delle spese di rifacimento delle facciate condominiali in base all'art. 1117 c.c. ovvero in base ai millesimi di proprietà, anziché in base al disposto dell'art. 1123, 3° comma, c.c., perché asseritamente contraria alla legge nella parte in cui prevedeva la partecipazione anche dei suddetti “garagisti” agli oneri economici relativi all'intervento di rifacimento delle facciate condominiali sulla pubblica via;
pagina 3 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona - dato atto di come parte convenuta, costituitosi Controparte_1
ritualmente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.4.21, abbia chiesto, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per le ragioni espresse in narrativa (?) - invero non risultanti nell'esame dell'atto e da ritenersi oggetto di mero refuso ancorchè reiterate anche nelle memorie n. 1 – e nel merito il rigetto delle domande attoree ritenendo ai sensi del Regolamento contrattuale condominiale e della legge – in considerazione dei principi di diritto ritenuti applicabili – la correttezza del criterio di riparto adottato con l'impugnata delibera e, in via riconvenzionale, do accertare che i proprietari delle sole autorimesse, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento, sono obbligati ad accedere ai garage unicamente da uno dei tre ingressi condominiali e specificatamente da quello sito sulla via AV;
- dato atto di come parte attrice avesse unicamente eccepito, in ordine alla proposta riconvenzionale e nelle note scritte di udienza del 20.5.21, la improcedibilità per difetto del previo tentativo di media conciliazione e l'inammissibilità ex art. 36
c.p.c. nulla osservando nel merito;
- dato atto di come, disposto il tentativo di media conciliazione ex art. 5 d.lgs 28/10
e sottoposta alle parti e al mediatore una proposta conciliativa giudiziale alla prima udienza del 20.5.21, all'esito negativo di tale procedimento per mancata adesione della convenuta e tenuto conto del rigetto della proposta giudiziale da parte della stessa parte attrice, la causa sia stata istruita mediante deposito di documentazione da parte di entrambe le parti ed espletamento di CTU in ordine al quesito disposto con ordinanza del 9.6.22, con elaborato depositato in data
25.7.23 da parte dell'ing. che, in quanto immune da vizi Parte_12
pagina 4 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona di logicità e congruità, viene fatta propria dal decidente e qui richiamata per relationem, con particolare riferimento alla ritenuta esistenza di connessioni strutturali e funzionali individuate esistenti tra il corpo di fabbrica e l'area ove risultano collocati i garages e i sovrastanti corpi del con particolare CP_1
riferimento, quanto alle prime, con il corpo di fabbrica denominato corpo C
(prospiciente via SE) e, con riferimento alle seconde, con tutti i sovrastanti corpi e il cortile comune (Cfr par. 4 pagg. 42-51 e pagg. 74-81 CTU cit.)
- ritenuto, in particolare, come risultino provate, in fatto, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. il di Palazzo risulta un Controparte_2 CP_3
complesso immobiliare composto da tre corpi di fabbrica di antico impianto compresi tra VI San Paolo (corpo A), VI AV (corpo B) e VI SE
(corpo C) del Comune di Verona delimitanti internamente un'area condominiale attrezzata a giardino e denominata “Cortile Maggiore” (cfr. par. 3 pagg. 39 ss CTU ing. e docc. 1 e 2 parte attrice); Pt_12
2. con Concessione Edilizia Sk 1356/1980 e successive varianti SK 7043/82 ed SK 3515/86 l'intero complesso è stato oggetto di un consistente intervento edilizio a seguito del quale successivamente, in data 30.08.1986,
è stata rilasciata autorizzazione di abitabilità P.G. n. 11560/86 e per effetto del quale oltre alla ristrutturazione degli edifici del complesso vi è stata la realizzazione di un corpo interrato a due livelli ad uso autorimessa disposto in corrispondenza di una porzione del Cortile Maggiore, e comprendenti ciascuno 12 box auto privati con relativa corsia di manovra pagina 5 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona (cfr. plan. Pag. 40 CTU CIT ed allegati 4 e 5 CTU cit. nonchè doc. 1 e 2 parte attrice);
3. pertanto:
▪ a) l'accesso carraio ai box auto avviene inizialmente attraverso una rampa, unica per entrambi i livelli di piano, che nel tratto compreso tra l'ingresso di VI AV fino al limite del corpo C del complesso risulta essere a cielo aperto. Successivamente tale rampa, in prossimità del corpo C, si divide in due corsie interrate, ciascuna a servizio del rispettivo livello di piano, che si sviluppano sottopassando il Corpo C sino alle corsie di manovra di ciascun livello;
inoltre la parte del corpo C interessata dalle sottostanti porzioni di rampe carraie interrate corrisponde planimetricamente al Piano Terra all'autorimessa (Sub 24), a parte dell'androne comune (Sub 55) e ad una piccola porzione dell'unità abitativa (Sub
2); al piano terra, il solaio di copertura del primo livello interrato dell'autorimessa è attrezzato a verde in continuità con la rimanente porzione del Cortile Maggiore. Su detto solaio, a giardino pensile, è evidenziato con lastre di pietra il camminamento che collega gli androni del corpo A e del corpo C compreso le diramazioni laterali che conducono alle 2 scale di accesso pedonale alle autorimesse interrate;
infine sullo stesso sono posizionati i terminali di sfiato dei camini verticali di aerazione naturale di ciascun box auto interrato
(cfr descrizione dei luoghi da parte del CTU pag. 42 elaborato cit.
pagina 6 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona che in ordine ai rilievi riveste la qualifica di pubblico Ufficiale e non contestate);
▪ b) per quanto riguarda l'accesso pedonale a dette autorimesse avviene da da due distinte scale che hanno uscita/ingresso nel
Cortile Maggiore condominiale (cfr. CTU pag. 41 e reg. condominiale art. 4);
4. il Regolamento condominiale rep 24220 del 2.10.86 del Notaio , di Per_1
natura contrattuale (circostanza non contestata) e derivante dalla ristrutturazione del di cui al punto precedente, all'art. 4 CP_1
dispone testualmente che (cfr. doc. 4 parte attrice e doc. 2 parte convenuta) che “Gli ingressi all'edificio sono tre. Il Primo esclusivamente pedonale, su
VI San Paolo n. 16 utilizzabile da tutti gli inquilini proprietari delle unità costituenti il complesso degli edifici prospicienti su VI San Paolo, su VI
AV e su VI SE. Il secondo ingresso su VI AV civico n. 4 è riservato agli inquilini proprietari delle unità prospicienti su detta via compreso l'Ordine dei Medici... Su VI AV esiste un ulteriore ingresso contrassegnato con il n. civico 2 di esclusivo uso del proprietario sig.
Pure su VI AV esiste l'ingresso ai due piani Persona_2
sotterranei ove sono sistemate le autorimesse. A queste potranno accedere tutti i proprietari, e solo essi, delle autorimesse stesse. I proprietari delle autorimesse hanno inoltre diritto di passo dalle scale di sicurezza con sbocco nel Cortile Maggiore. Dal terzo ingresso prospiciente su VI SE
n. 17 hanno diritto di ingresso solo pedonale tutti gli inquilini proprietari delle unità abitative costituenti l'intero complesso. Soltanto il proprietario
pagina 7 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona dell'unità segnata nella pianta allegata con la lettera “B” avendo la proprietà dell'autorimessa situata a piano terra del complesso e destinata in pianta con la lettera “B/1” avrà diritto di accesso e solamente da VI
SE con autovettura. (…)”;
5. gli odierni attori impugnanti, sono proprietari delle autorimesse poste al piano interrato della suddetta area, con accesso esclusivo da VI AV (cfr doc. 3 foto n. 4,5,6,8; doc. 4 Regolamento condominiale);
6. l'assemblea del condominio “ 16”, dopo una delibera del CP_1
12/10/2020 (doc 5), a seguito di convocazione del 16/11/2020 (doc. 6), si riuniva in sede straordinaria in data 25/11/2020, in seconda convocazione, per discutere sull'unico punto posto all'ordine del giorno relativo a: “Facciate condominiali: analisi situazione e decisione conseguenti” (cfr. docc. 5 e 6 fasc. parte attrice);
7. in tale sede l'assemblea deliberava 1) di procedere ai lavori di rifacimento delle facciate;
2) di ripartire la spesa per i lavori di ristrutturazione in proporzione ai millesimi di proprietà di tutti i condomini, ivi compresi i proprietari delle autorimesse, secondo il dettato normativo di cui all'art. 1117 c.c.; 3) Di eseguire nell'anno 2021 solo i lavori relativi alle facciate esterne dei fabbricati, rimandando quelle interne all'anno 2022, il tutto per un costo complessivo di €
353.658,05 (cfr. doc. 7, 8 e 9 parte attrice);
- ritenuto come a tali premesse ne segua in diritto, l'accoglimento delle domande di parte convenuta nei limiti appresso indicati e, pertanto, da un lato, il rigetto della proposta impugnazione alla delibera assembleare e, dall'altro, l'accoglimento della proposta riconvenzionale nei limiti che seguono;
pagina 8 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona - ritenuto come le parti, facendone entrambe corretto richiamo, abbiano condiviso il richiamo al principio di diritto relativo all'applicabilità del disposto degli artt. 1117 c.c.
e 1123 c.c. in relazione all'obbligo di tutti i partecipanti del condominio di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni (ivi comprese pertanto certamente le facciate) e di applicazione dei principi in relazione all'esistenza di una comunione parziale nel caso di insussistenza di connessioni strutturali e funzionali tra i diversi corpi di fabbrica (cfr Cassazione civile sez. II, 02/02/1995, n.1255 secondo cui “Nel condominio degli edifici la comproprietà delle parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c.
e, più in generale, che servono per l'esistenza e l'uso delle singole proprietà immobiliari, alla quale si lega l'obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che il comma 1 dell'art. 1123 c.c. pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell'uso) ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale, con le singole unità (piani o porzioni di piano) in proprietà individuale dell'immobile, per cui le cose, i servizi e gli impianti necessari per l'esistenza e l'uso delle unità immobiliari di una parte soltanto dell'edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unità) e non ai proprietari delle unità immobiliari dell'altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che è il presupposto necessario del diritto di comunione. Ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale del comma 3 dell'art. 1123 c.c., a norma del quale "quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti relative alla loro
pagina 9 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (nel caso specifico, è stato negato che i proprietari dei box contenuti in un immobile che, benché posto all'interno del perimetro delimitato da un muro di cinta, era CP_4
separato dall'edificio con le unità abitative, dovessero concorrere alle spese di manutenzione della facciata di questo edificio)1;
- ritenuto per contro, correttamente e congruamente motivata, nel caso di specie, la valutazione resa dal CTU in ordine all'esistenza di connessioni strutturali e funzionali tra l'area interrata ed adibita a autorimessa ed i restanti corpi di fabbrica del;
CP_1
- considerato come, con riferimento al I profilo, la connessione strutturale debba certamente individuarsi esistente (cfr. CTU cit. pag. 47 e 48):
A) tra le porzioni coperte delle due rampe carraie con il sovrastante corpo di fabbrica del fabbricato C, tant'è che il solaio di copertura del primo livello interrato delle rampe è anche solaio di calpestio di una sovrastante porzione del Piano Terra del
Corpo C (autorimessa Sub 24 – parte androne comune Sub 55 – piccola porzione unità abitativa Sub 2) e posto che il corpo box-auto e corsie di manovra risulta connesso strutturalmente con il fabbricato C a seguito della continuità strutturale tra i corrispondenti solai;
B) tra il corpo box-auto e corsie di manovra, per quanto strutturalmente connesso al fabbricato C, lungo i fronti dei fabbricati A e B, con specifico riferimento ai setti portanti, seppur contenuto nell'ambito del Cortile Maggiore che risulta comunque componente condominiale e parte comune a tutto il complesso;
- considerato, con riferimento al II profilo (connessioni funzionali), risulta parimenti correttamente evidenziato (cfr. CTU cit. par.
4.2 pagg. 48 ss.) che:
1. il piano autorimesse e il giardino condominiale risultano direttamente collegati e l'accesso pedonale, per espressa previsione del titolo contrattuale, avviene proprio attraverso il Giardino condominiale sovrastante (cfr. art. 4 reg. cit.);
2. la connessione strutturale tra il corpo autorimessa ed il fabbricato C, in relazione alle specifiche modalità di attuazione del caso in oggetto, determina anche una connessione di tipo funzionale in quanto l'accesso ai due livelli interrati del corpo box-auto e relative corsie di manovra avviene, sottopassando l'immobile, proprio attraverso tale fabbricato (C);
3. il solaio di copertura del primo piano interrato del corpo autorimessa, sistemato a giardino in continuità con la rimanente porzione del cortile, consente una configurazione e fruizione d'insieme del “Cortile Maggiore” ed infatti, stante la posizione dell'autorimessa all'interno del cortile, posta in aderenza ai corpi A, B e C, ne consegue che qualunque spostamento interno al che si articola tra i singoli fabbricati, tra i fabbricati CP_1
ed i sottostanti box auto nonché tra i fabbricati ed il Cortile Maggiore nella sua globalità comporta, inevitabilmente, l'attraversamento di tale solaio;
infatti su detto solaio, a giardino pensile, si riscontra la presenza dei seguenti elementi a conferma del precedente enunciato:
• il camminamento, evidenziato con lastre in pietra, che collega gli androni del corpo A e del corpo C e che conducono alle due scale che pagina 11 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona costituiscono gli accessi pedonali ai 2 piani interrati del corpo box-auto e corsie manovra nonché anche uscite delle autorimesse;
• l'accesso al locale condominiale, in cui sono alloggiati i contatori del complesso immobiliare, posizionato accanto al portone di uscita dall'androne del Corpo A.
• l'uscita nel Cortile Maggiore di alcune unità immobiliari del corpo B e del corpo C poste al Piano Terra dei rispettivi fabbricati.
• i terminali di sfiato dei camini di aerazione naturale di ciascun box-auto della sottostante autorimessa.
4. con riferimento alle opere preliminari e alle modalità costruttive del e dell'area box, il CTU ha correttamente e logicamente CP_1
evidenziato che le opere necessarie alla messa in sicurezza dei fronti di scavo per la realizzazione delle aree interrate a ridosso dei fabbricati perimetrali come anche indicato nel progetto delle strutture, pur non strutturalmente collegate alle strutture dei fabbricati adiacenti né alla struttura dell'autorimessa (paratie berlinesi), hanno tuttavia una fondamentale funzione contenitiva atta a garantire l'equilibrio statico dell'insieme degli edifici e, anche se non generano una connessione strutturale vera e propria, considerando le modalità costruttive dell'autorimessa nella sua interezza, compreso cioè anche le preliminari opere necessarie affinché sia possibile la realizzazione della stessa, determinano un'evidente connessione di tipo funzionale con i fabbricati adiacenti tanto che “se per ipotesi, assurda perché impraticabile, oggi tale struttura interposta fosse eliminata, il sistema non reggerebbe perché le pagina 12 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona strutture portanti dell'autorimessa non sono atte a sopportare le spinte dei fabbricati. Pertanto questi manufatti, come già detto in relazione, anche se non generano una connessione strutturale vera e propria, considerando le modalità costruttive dell'autorimessa nella sua interezza, determinano un'evidente connessione di tipo funzionale con i fabbricati adiacenti A e B
(cfr. pag. 75-78 ctu cit.);
- ritenuto, pertanto, corretta nel caso di specie, l'applicazione del disposto dell'art. 1117 c.c. peraltro direttamente richiamato dal regolamento condominiale contrattuale, in cui viene parimenti direttamente espresso come costituiscano parte integrante del condominio anche i garages (cfr. art. 1 reg. cit.);
- considerato infatti che l'ipotesi della "condominialità" non può essere senz' altro esclusa, neppure per un insieme di edifici "indipendenti". (cfr Cass. civ., Sez. II,
Sent., 18/04/2005, n. 8066) ricavandosi, dagli art. 61 e 62 disp. att. cod. civ., che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui "un gruppo di edifici...si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi", pur quando "restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dell'articolo 1117 del codice": dal che si desume che è permessa la costituzione ab origine di un condominio di fabbricati a sè stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi, o impianti
"condominiali" (cfr. Cass. 28 ottobre 1995 n. 11276);
- ritenuta, in virtù di tutte le connessioni rilevate l'esistenza del rapporto tra cosa principale e accessoria tra i locali interrati autorimessa e il complesso condominiale e l'applicabilità del disposto Controparte_1
pagina 13 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona richiamato dall'assemblea a sostegno della ripartizione concretamente adottata nel caso di specie;
- ritenuto altresì come lo stesso regolamento contrattuale condominiale invocato da parte convenuta escluda che l'accesso pedonale alle autorimesse possa avvenire unicamente dall'accesso di via AV essendo espressamente consacrato in tale titolo che, da un lato, l'accesso pedonale alle stesse possa avvenire dalle scale collegate con il cortile maggiore - godendo l'area autorimessa di specifica servitù di passo al riguardo - dall'altro che tutti i proprietari condominiali, ivi compresi i proprietari dei garages di cui all'art. 1 del predetto regolamento in quanto proprietari dei garages prospicienti e con ingresso carraio da via AV, possano accedere dall'ingresso pedonale di via San Paolo 16 (peraltro a conferma della connessione funzionale predetta)
- ritenuto pertanto come la riconvenzionale possa essere accolta, quindi, limitatamente all'affermazione – peraltro scontata - dell'obbligo di accesso carraio da via AV (salva la facoltà e il diritto di accesso pedonale da via San
Paolo n. 16 e dalle scale c.d. “di sicurezza dal giardino Maggiore, pur non potendosi statuire tale diritto in dispositivo, nei limiti delle domande effettivamente e reciprocamente proposte, per non incorrere nel vizio di ultra petizione);
- ritenuto come a tali premesse e alla comunque prevalente soccombenza di parte convenuta segua la condanna di questa alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 55 /14 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 1487 /2021 ogni pagina 14 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'impugnazione avverso la delibera assembleare del 25/11/2020, sul punto relativo al criterio di riparto delle spese di rifacimento delle facciate condominiali in base all'art. 1117 c.c.
2. in parziale accoglimento della proposta riconvenzionale, accerta e dichiara che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, i soggetti proprietari unicamente dei box auto posti ai piani sottostanti il Cortile Maggiore del
, sono obbligati ad accedere carrabilmente ai garage Controparte_1
mediante l'accesso a ciò dedicato posto in VI AV;
3. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 787,50 per esborsi (anche di mediazione) ed in € 7600 per compensi difensivi ex DM 55/14 (di cui € 1700 per fase di studio, € 1200 per fase introduttiva, € 1800 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 2900 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nei soli rapporti interni, ferma la solidarietà nei rapporti esterni.
Cosi' deciso in data 20 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
pagina 15 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ma anche cfr. Cass., Sez. 2, 24 agosto 1991, n. 9084; Cass., Sez. 2, 11 agosto 1990, n. 8958; Cass., Sez. 2, 29 dicembre
1987, n. 9644; Cass., Sez. 2, 29 giugno 1985, n. 3882; Cass., Sez. 2, 22 marzo 1985, n. 2070; Cass., Sez. 2, 5 aprile 1984, n. 2206; Cass., Sez. 2, 4 marzo 1983, n. 1632; Cass., Sez. 2, 10 marzo 1980, n. 1559 pagina 10 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1487/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
,(C.F. ); Parte_2 C.F._2
, (C.F. ); Parte_3 C.F._3
, (C.F. ); Parte_4 C.F._4
, (C.F. ; Parte_5 C.F._5
, (C.F. ); Parte_6 C.F._6
(C.F. ); Parte_7 C.F._7
, (C.F. ; Parte_8 C.F._8
, (C.F. ; Parte_9 C.F._9
, (C.F. ; Parte_10 C.F._10
, (C.F. ); Parte_11 C.F._11
con il patrocinio degli avv. ZERMINI BENIAMINO
ATTORI
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv. NEGRI GIANLUCA CONVENUTO pagina 1 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 30.5.2024, che qui si intendono richiamate per relationem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare pagina 2 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 29.1.21, abbia ad oggetto la domanda degli attori - tutti n.q. di proprietari delle autorimesse poste al piano interrato del
[...]
sito in Verona - di annullamento o comunque declaratoria di CP_1
invalidità ed inefficacia della deliberazione adottata dall'assemblea del convenuto, in seconda convocazione, in data 25/11/2020, sul punto CP_1
relativo al criterio di riparto delle spese di rifacimento delle facciate condominiali in base all'art. 1117 c.c. ovvero in base ai millesimi di proprietà, anziché in base al disposto dell'art. 1123, 3° comma, c.c., perché asseritamente contraria alla legge nella parte in cui prevedeva la partecipazione anche dei suddetti “garagisti” agli oneri economici relativi all'intervento di rifacimento delle facciate condominiali sulla pubblica via;
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N. R.G. 1487/21 Trib. Verona - dato atto di come parte convenuta, costituitosi Controparte_1
ritualmente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.4.21, abbia chiesto, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per le ragioni espresse in narrativa (?) - invero non risultanti nell'esame dell'atto e da ritenersi oggetto di mero refuso ancorchè reiterate anche nelle memorie n. 1 – e nel merito il rigetto delle domande attoree ritenendo ai sensi del Regolamento contrattuale condominiale e della legge – in considerazione dei principi di diritto ritenuti applicabili – la correttezza del criterio di riparto adottato con l'impugnata delibera e, in via riconvenzionale, do accertare che i proprietari delle sole autorimesse, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento, sono obbligati ad accedere ai garage unicamente da uno dei tre ingressi condominiali e specificatamente da quello sito sulla via AV;
- dato atto di come parte attrice avesse unicamente eccepito, in ordine alla proposta riconvenzionale e nelle note scritte di udienza del 20.5.21, la improcedibilità per difetto del previo tentativo di media conciliazione e l'inammissibilità ex art. 36
c.p.c. nulla osservando nel merito;
- dato atto di come, disposto il tentativo di media conciliazione ex art. 5 d.lgs 28/10
e sottoposta alle parti e al mediatore una proposta conciliativa giudiziale alla prima udienza del 20.5.21, all'esito negativo di tale procedimento per mancata adesione della convenuta e tenuto conto del rigetto della proposta giudiziale da parte della stessa parte attrice, la causa sia stata istruita mediante deposito di documentazione da parte di entrambe le parti ed espletamento di CTU in ordine al quesito disposto con ordinanza del 9.6.22, con elaborato depositato in data
25.7.23 da parte dell'ing. che, in quanto immune da vizi Parte_12
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N. R.G. 1487/21 Trib. Verona di logicità e congruità, viene fatta propria dal decidente e qui richiamata per relationem, con particolare riferimento alla ritenuta esistenza di connessioni strutturali e funzionali individuate esistenti tra il corpo di fabbrica e l'area ove risultano collocati i garages e i sovrastanti corpi del con particolare CP_1
riferimento, quanto alle prime, con il corpo di fabbrica denominato corpo C
(prospiciente via SE) e, con riferimento alle seconde, con tutti i sovrastanti corpi e il cortile comune (Cfr par. 4 pagg. 42-51 e pagg. 74-81 CTU cit.)
- ritenuto, in particolare, come risultino provate, in fatto, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. il di Palazzo risulta un Controparte_2 CP_3
complesso immobiliare composto da tre corpi di fabbrica di antico impianto compresi tra VI San Paolo (corpo A), VI AV (corpo B) e VI SE
(corpo C) del Comune di Verona delimitanti internamente un'area condominiale attrezzata a giardino e denominata “Cortile Maggiore” (cfr. par. 3 pagg. 39 ss CTU ing. e docc. 1 e 2 parte attrice); Pt_12
2. con Concessione Edilizia Sk 1356/1980 e successive varianti SK 7043/82 ed SK 3515/86 l'intero complesso è stato oggetto di un consistente intervento edilizio a seguito del quale successivamente, in data 30.08.1986,
è stata rilasciata autorizzazione di abitabilità P.G. n. 11560/86 e per effetto del quale oltre alla ristrutturazione degli edifici del complesso vi è stata la realizzazione di un corpo interrato a due livelli ad uso autorimessa disposto in corrispondenza di una porzione del Cortile Maggiore, e comprendenti ciascuno 12 box auto privati con relativa corsia di manovra pagina 5 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona (cfr. plan. Pag. 40 CTU CIT ed allegati 4 e 5 CTU cit. nonchè doc. 1 e 2 parte attrice);
3. pertanto:
▪ a) l'accesso carraio ai box auto avviene inizialmente attraverso una rampa, unica per entrambi i livelli di piano, che nel tratto compreso tra l'ingresso di VI AV fino al limite del corpo C del complesso risulta essere a cielo aperto. Successivamente tale rampa, in prossimità del corpo C, si divide in due corsie interrate, ciascuna a servizio del rispettivo livello di piano, che si sviluppano sottopassando il Corpo C sino alle corsie di manovra di ciascun livello;
inoltre la parte del corpo C interessata dalle sottostanti porzioni di rampe carraie interrate corrisponde planimetricamente al Piano Terra all'autorimessa (Sub 24), a parte dell'androne comune (Sub 55) e ad una piccola porzione dell'unità abitativa (Sub
2); al piano terra, il solaio di copertura del primo livello interrato dell'autorimessa è attrezzato a verde in continuità con la rimanente porzione del Cortile Maggiore. Su detto solaio, a giardino pensile, è evidenziato con lastre di pietra il camminamento che collega gli androni del corpo A e del corpo C compreso le diramazioni laterali che conducono alle 2 scale di accesso pedonale alle autorimesse interrate;
infine sullo stesso sono posizionati i terminali di sfiato dei camini verticali di aerazione naturale di ciascun box auto interrato
(cfr descrizione dei luoghi da parte del CTU pag. 42 elaborato cit.
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N. R.G. 1487/21 Trib. Verona che in ordine ai rilievi riveste la qualifica di pubblico Ufficiale e non contestate);
▪ b) per quanto riguarda l'accesso pedonale a dette autorimesse avviene da da due distinte scale che hanno uscita/ingresso nel
Cortile Maggiore condominiale (cfr. CTU pag. 41 e reg. condominiale art. 4);
4. il Regolamento condominiale rep 24220 del 2.10.86 del Notaio , di Per_1
natura contrattuale (circostanza non contestata) e derivante dalla ristrutturazione del di cui al punto precedente, all'art. 4 CP_1
dispone testualmente che (cfr. doc. 4 parte attrice e doc. 2 parte convenuta) che “Gli ingressi all'edificio sono tre. Il Primo esclusivamente pedonale, su
VI San Paolo n. 16 utilizzabile da tutti gli inquilini proprietari delle unità costituenti il complesso degli edifici prospicienti su VI San Paolo, su VI
AV e su VI SE. Il secondo ingresso su VI AV civico n. 4 è riservato agli inquilini proprietari delle unità prospicienti su detta via compreso l'Ordine dei Medici... Su VI AV esiste un ulteriore ingresso contrassegnato con il n. civico 2 di esclusivo uso del proprietario sig.
Pure su VI AV esiste l'ingresso ai due piani Persona_2
sotterranei ove sono sistemate le autorimesse. A queste potranno accedere tutti i proprietari, e solo essi, delle autorimesse stesse. I proprietari delle autorimesse hanno inoltre diritto di passo dalle scale di sicurezza con sbocco nel Cortile Maggiore. Dal terzo ingresso prospiciente su VI SE
n. 17 hanno diritto di ingresso solo pedonale tutti gli inquilini proprietari delle unità abitative costituenti l'intero complesso. Soltanto il proprietario
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N. R.G. 1487/21 Trib. Verona dell'unità segnata nella pianta allegata con la lettera “B” avendo la proprietà dell'autorimessa situata a piano terra del complesso e destinata in pianta con la lettera “B/1” avrà diritto di accesso e solamente da VI
SE con autovettura. (…)”;
5. gli odierni attori impugnanti, sono proprietari delle autorimesse poste al piano interrato della suddetta area, con accesso esclusivo da VI AV (cfr doc. 3 foto n. 4,5,6,8; doc. 4 Regolamento condominiale);
6. l'assemblea del condominio “ 16”, dopo una delibera del CP_1
12/10/2020 (doc 5), a seguito di convocazione del 16/11/2020 (doc. 6), si riuniva in sede straordinaria in data 25/11/2020, in seconda convocazione, per discutere sull'unico punto posto all'ordine del giorno relativo a: “Facciate condominiali: analisi situazione e decisione conseguenti” (cfr. docc. 5 e 6 fasc. parte attrice);
7. in tale sede l'assemblea deliberava 1) di procedere ai lavori di rifacimento delle facciate;
2) di ripartire la spesa per i lavori di ristrutturazione in proporzione ai millesimi di proprietà di tutti i condomini, ivi compresi i proprietari delle autorimesse, secondo il dettato normativo di cui all'art. 1117 c.c.; 3) Di eseguire nell'anno 2021 solo i lavori relativi alle facciate esterne dei fabbricati, rimandando quelle interne all'anno 2022, il tutto per un costo complessivo di €
353.658,05 (cfr. doc. 7, 8 e 9 parte attrice);
- ritenuto come a tali premesse ne segua in diritto, l'accoglimento delle domande di parte convenuta nei limiti appresso indicati e, pertanto, da un lato, il rigetto della proposta impugnazione alla delibera assembleare e, dall'altro, l'accoglimento della proposta riconvenzionale nei limiti che seguono;
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N. R.G. 1487/21 Trib. Verona - ritenuto come le parti, facendone entrambe corretto richiamo, abbiano condiviso il richiamo al principio di diritto relativo all'applicabilità del disposto degli artt. 1117 c.c.
e 1123 c.c. in relazione all'obbligo di tutti i partecipanti del condominio di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni (ivi comprese pertanto certamente le facciate) e di applicazione dei principi in relazione all'esistenza di una comunione parziale nel caso di insussistenza di connessioni strutturali e funzionali tra i diversi corpi di fabbrica (cfr Cassazione civile sez. II, 02/02/1995, n.1255 secondo cui “Nel condominio degli edifici la comproprietà delle parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c.
e, più in generale, che servono per l'esistenza e l'uso delle singole proprietà immobiliari, alla quale si lega l'obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che il comma 1 dell'art. 1123 c.c. pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell'uso) ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale, con le singole unità (piani o porzioni di piano) in proprietà individuale dell'immobile, per cui le cose, i servizi e gli impianti necessari per l'esistenza e l'uso delle unità immobiliari di una parte soltanto dell'edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unità) e non ai proprietari delle unità immobiliari dell'altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che è il presupposto necessario del diritto di comunione. Ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale del comma 3 dell'art. 1123 c.c., a norma del quale "quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti relative alla loro
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N. R.G. 1487/21 Trib. Verona manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (nel caso specifico, è stato negato che i proprietari dei box contenuti in un immobile che, benché posto all'interno del perimetro delimitato da un muro di cinta, era CP_4
separato dall'edificio con le unità abitative, dovessero concorrere alle spese di manutenzione della facciata di questo edificio)1;
- ritenuto per contro, correttamente e congruamente motivata, nel caso di specie, la valutazione resa dal CTU in ordine all'esistenza di connessioni strutturali e funzionali tra l'area interrata ed adibita a autorimessa ed i restanti corpi di fabbrica del;
CP_1
- considerato come, con riferimento al I profilo, la connessione strutturale debba certamente individuarsi esistente (cfr. CTU cit. pag. 47 e 48):
A) tra le porzioni coperte delle due rampe carraie con il sovrastante corpo di fabbrica del fabbricato C, tant'è che il solaio di copertura del primo livello interrato delle rampe è anche solaio di calpestio di una sovrastante porzione del Piano Terra del
Corpo C (autorimessa Sub 24 – parte androne comune Sub 55 – piccola porzione unità abitativa Sub 2) e posto che il corpo box-auto e corsie di manovra risulta connesso strutturalmente con il fabbricato C a seguito della continuità strutturale tra i corrispondenti solai;
B) tra il corpo box-auto e corsie di manovra, per quanto strutturalmente connesso al fabbricato C, lungo i fronti dei fabbricati A e B, con specifico riferimento ai setti portanti, seppur contenuto nell'ambito del Cortile Maggiore che risulta comunque componente condominiale e parte comune a tutto il complesso;
- considerato, con riferimento al II profilo (connessioni funzionali), risulta parimenti correttamente evidenziato (cfr. CTU cit. par.
4.2 pagg. 48 ss.) che:
1. il piano autorimesse e il giardino condominiale risultano direttamente collegati e l'accesso pedonale, per espressa previsione del titolo contrattuale, avviene proprio attraverso il Giardino condominiale sovrastante (cfr. art. 4 reg. cit.);
2. la connessione strutturale tra il corpo autorimessa ed il fabbricato C, in relazione alle specifiche modalità di attuazione del caso in oggetto, determina anche una connessione di tipo funzionale in quanto l'accesso ai due livelli interrati del corpo box-auto e relative corsie di manovra avviene, sottopassando l'immobile, proprio attraverso tale fabbricato (C);
3. il solaio di copertura del primo piano interrato del corpo autorimessa, sistemato a giardino in continuità con la rimanente porzione del cortile, consente una configurazione e fruizione d'insieme del “Cortile Maggiore” ed infatti, stante la posizione dell'autorimessa all'interno del cortile, posta in aderenza ai corpi A, B e C, ne consegue che qualunque spostamento interno al che si articola tra i singoli fabbricati, tra i fabbricati CP_1
ed i sottostanti box auto nonché tra i fabbricati ed il Cortile Maggiore nella sua globalità comporta, inevitabilmente, l'attraversamento di tale solaio;
infatti su detto solaio, a giardino pensile, si riscontra la presenza dei seguenti elementi a conferma del precedente enunciato:
• il camminamento, evidenziato con lastre in pietra, che collega gli androni del corpo A e del corpo C e che conducono alle due scale che pagina 11 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona costituiscono gli accessi pedonali ai 2 piani interrati del corpo box-auto e corsie manovra nonché anche uscite delle autorimesse;
• l'accesso al locale condominiale, in cui sono alloggiati i contatori del complesso immobiliare, posizionato accanto al portone di uscita dall'androne del Corpo A.
• l'uscita nel Cortile Maggiore di alcune unità immobiliari del corpo B e del corpo C poste al Piano Terra dei rispettivi fabbricati.
• i terminali di sfiato dei camini di aerazione naturale di ciascun box-auto della sottostante autorimessa.
4. con riferimento alle opere preliminari e alle modalità costruttive del e dell'area box, il CTU ha correttamente e logicamente CP_1
evidenziato che le opere necessarie alla messa in sicurezza dei fronti di scavo per la realizzazione delle aree interrate a ridosso dei fabbricati perimetrali come anche indicato nel progetto delle strutture, pur non strutturalmente collegate alle strutture dei fabbricati adiacenti né alla struttura dell'autorimessa (paratie berlinesi), hanno tuttavia una fondamentale funzione contenitiva atta a garantire l'equilibrio statico dell'insieme degli edifici e, anche se non generano una connessione strutturale vera e propria, considerando le modalità costruttive dell'autorimessa nella sua interezza, compreso cioè anche le preliminari opere necessarie affinché sia possibile la realizzazione della stessa, determinano un'evidente connessione di tipo funzionale con i fabbricati adiacenti tanto che “se per ipotesi, assurda perché impraticabile, oggi tale struttura interposta fosse eliminata, il sistema non reggerebbe perché le pagina 12 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona strutture portanti dell'autorimessa non sono atte a sopportare le spinte dei fabbricati. Pertanto questi manufatti, come già detto in relazione, anche se non generano una connessione strutturale vera e propria, considerando le modalità costruttive dell'autorimessa nella sua interezza, determinano un'evidente connessione di tipo funzionale con i fabbricati adiacenti A e B
(cfr. pag. 75-78 ctu cit.);
- ritenuto, pertanto, corretta nel caso di specie, l'applicazione del disposto dell'art. 1117 c.c. peraltro direttamente richiamato dal regolamento condominiale contrattuale, in cui viene parimenti direttamente espresso come costituiscano parte integrante del condominio anche i garages (cfr. art. 1 reg. cit.);
- considerato infatti che l'ipotesi della "condominialità" non può essere senz' altro esclusa, neppure per un insieme di edifici "indipendenti". (cfr Cass. civ., Sez. II,
Sent., 18/04/2005, n. 8066) ricavandosi, dagli art. 61 e 62 disp. att. cod. civ., che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui "un gruppo di edifici...si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi", pur quando "restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dell'articolo 1117 del codice": dal che si desume che è permessa la costituzione ab origine di un condominio di fabbricati a sè stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi, o impianti
"condominiali" (cfr. Cass. 28 ottobre 1995 n. 11276);
- ritenuta, in virtù di tutte le connessioni rilevate l'esistenza del rapporto tra cosa principale e accessoria tra i locali interrati autorimessa e il complesso condominiale e l'applicabilità del disposto Controparte_1
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N. R.G. 1487/21 Trib. Verona richiamato dall'assemblea a sostegno della ripartizione concretamente adottata nel caso di specie;
- ritenuto altresì come lo stesso regolamento contrattuale condominiale invocato da parte convenuta escluda che l'accesso pedonale alle autorimesse possa avvenire unicamente dall'accesso di via AV essendo espressamente consacrato in tale titolo che, da un lato, l'accesso pedonale alle stesse possa avvenire dalle scale collegate con il cortile maggiore - godendo l'area autorimessa di specifica servitù di passo al riguardo - dall'altro che tutti i proprietari condominiali, ivi compresi i proprietari dei garages di cui all'art. 1 del predetto regolamento in quanto proprietari dei garages prospicienti e con ingresso carraio da via AV, possano accedere dall'ingresso pedonale di via San Paolo 16 (peraltro a conferma della connessione funzionale predetta)
- ritenuto pertanto come la riconvenzionale possa essere accolta, quindi, limitatamente all'affermazione – peraltro scontata - dell'obbligo di accesso carraio da via AV (salva la facoltà e il diritto di accesso pedonale da via San
Paolo n. 16 e dalle scale c.d. “di sicurezza dal giardino Maggiore, pur non potendosi statuire tale diritto in dispositivo, nei limiti delle domande effettivamente e reciprocamente proposte, per non incorrere nel vizio di ultra petizione);
- ritenuto come a tali premesse e alla comunque prevalente soccombenza di parte convenuta segua la condanna di questa alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 55 /14 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 1487 /2021 ogni pagina 14 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'impugnazione avverso la delibera assembleare del 25/11/2020, sul punto relativo al criterio di riparto delle spese di rifacimento delle facciate condominiali in base all'art. 1117 c.c.
2. in parziale accoglimento della proposta riconvenzionale, accerta e dichiara che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, i soggetti proprietari unicamente dei box auto posti ai piani sottostanti il Cortile Maggiore del
, sono obbligati ad accedere carrabilmente ai garage Controparte_1
mediante l'accesso a ciò dedicato posto in VI AV;
3. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 787,50 per esborsi (anche di mediazione) ed in € 7600 per compensi difensivi ex DM 55/14 (di cui € 1700 per fase di studio, € 1200 per fase introduttiva, € 1800 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 2900 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nei soli rapporti interni, ferma la solidarietà nei rapporti esterni.
Cosi' deciso in data 20 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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N. R.G. 1487/21 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ma anche cfr. Cass., Sez. 2, 24 agosto 1991, n. 9084; Cass., Sez. 2, 11 agosto 1990, n. 8958; Cass., Sez. 2, 29 dicembre
1987, n. 9644; Cass., Sez. 2, 29 giugno 1985, n. 3882; Cass., Sez. 2, 22 marzo 1985, n. 2070; Cass., Sez. 2, 5 aprile 1984, n. 2206; Cass., Sez. 2, 4 marzo 1983, n. 1632; Cass., Sez. 2, 10 marzo 1980, n. 1559 pagina 10 di 15
N. R.G. 1487/21 Trib. Verona