Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3091
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Sentenza 4 marzo 2002

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Nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento al "senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preamboli, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune, e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ. (prevedente l'interpretazione "complessiva" delle clausole contrattuali). In questa ottica, allorquando il contratto collettivo richiami fonti esterne, negoziali o autonome, ovvero quando queste ultime, seppure non espressamente richiamate, fungano da condizione e/o presupposto di applicabilità di specifiche clausole di tale contrattazione, in sede interpretativa si deve tenere conto anche del contenuto e della portata di tali fonti, in quanto esse sono suscettibili di divenire - seppure "per relationem" - parte integrante della complessiva disciplina sindacale - collettiva. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, ai fini dell'interpretazione dell'art. 5, comma secondo, dell'accordo aziendale SERIT, relativo alla determinazione dei compensi spettanti agli ufficiali di riscossione dei tributi per le vendite immobiliari con beni invenduti e consegnati al sindaco, non aveva tenuto conto della nuova normativa dettata dal d.P.R. 6 febbraio 1996, n. 147, costituente un presupposto di applicabilità della suddetta clausola).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3091
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3091
    Data del deposito : 4 marzo 2002

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