Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 1
Nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento al "senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preamboli, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune, e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ. (prevedente l'interpretazione "complessiva" delle clausole contrattuali). In questa ottica, allorquando il contratto collettivo richiami fonti esterne, negoziali o autonome, ovvero quando queste ultime, seppure non espressamente richiamate, fungano da condizione e/o presupposto di applicabilità di specifiche clausole di tale contrattazione, in sede interpretativa si deve tenere conto anche del contenuto e della portata di tali fonti, in quanto esse sono suscettibili di divenire - seppure "per relationem" - parte integrante della complessiva disciplina sindacale - collettiva. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, ai fini dell'interpretazione dell'art. 5, comma secondo, dell'accordo aziendale SERIT, relativo alla determinazione dei compensi spettanti agli ufficiali di riscossione dei tributi per le vendite immobiliari con beni invenduti e consegnati al sindaco, non aveva tenuto conto della nuova normativa dettata dal d.P.R. 6 febbraio 1996, n. 147, costituente un presupposto di applicabilità della suddetta clausola).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato ROSATI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato NORSCIA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RC AT, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO GAROFALO, M.PIA VIGILANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/99 del Tribunale di VASTO, depositata il 19/03/99 R.G.N. 530/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato NORSCIA;
udito l'Avvocato GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore di Vasto, ON HI conveniva in giudizio la s.p.a. IT chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.588.800 a titolo di compensi per vendite mobiliari eseguite nella qualità di ufficiale di riscossione e con vittoria di spese del giudizio. Deduceva il ricorrente di avere lavorato alle dipendenze della convenuta sino al 30 giugno 1997 (data quest'ultima nella quale era cessato il rapporto lavorativo, proseguito però con la s.p.a. Soget, subentrata nella concessione della riscossione dei tributi) prestando mansioni di ufficiale di riscossione, con la qualifica da ultimo di vice capo ufficio (ed inquadramento al 12 livello), e così procedendo all'esecuzione delle vendite esattoriali i cui compensi, giusta la contrattazione aziendale del 21 novembre 1995, gli erano stati regolarmente corrisposti solo sino al mese di novembre 1996 (per competenze di vendite eseguite nell'ottobre). Ne conseguiva che, oltre a quanto già prestatogli all'atto della cessazione del rapporto, vendite immobiliari che, per quanto reiteratamente richiesti, la convenuta si era rifiutata di corrispondere.
Dopo la costituzione della IT s.p.a. e dopo l'istruzione della causa, il Pretore con sentenza del 4 agosto 1998 accoglieva la domanda proposta.
Su appello della s.p.a. IT, il Tribunale di Vasto con sentenza del 19 marzo 1999 rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che le competenze retributive in questione erano in modo specifico relative all'esecuzione di vendite immobiliari "con beni invenduti e consegnati al sindaco". Detta fattispecie era regolata dall'art. 5, comma 2, dell'accordo aziendale del 21 novembre 1995, che faceva appunto conseguire il diritto al compenso per l'ufficiale di riscossione che aveva operato il pignoramento e nella misura dell'80% "dei compensi liquidati dall'azienda". Il successivo articolo 7 del suddetto accordo aziendale precisava poi che la liquidazione di tali competenze in favore dei lavoratori doveva avvenire mensilmente ed "in occasione del pagamento dello stipendio del mese successivo a quello di riferimento".
L'espressione letterale "compensi liquidati all'azienda", da inserirsi nel rinvio ai compensi per tutti gli atti esecutivi spettanti ai concessionari per l'espletamento delle relative procedure (art. 4 dell'accordo sindacale;
decreti ministeriali di approvazione dei compensi liquidabili nonché art. 61 d.p.r. 43/1988), rendeva evidente come l'elemento condizionante la spettanza delle componenti retributive in discussione fosse da individuare non già nel previo meccanismo di liquidazione dei compensi in favore del concessionario (e ad opera del terzo estraneo al rapporto di lavoro, e cioè l'amministrazione finanziaria) ma per converso nella esecuzione della prestazione lavorativa stessa (il pignoramento, assunto, anche ad individuazione del titolare del diritto); dato quest'ultimo che rappresentava pure il legame temporale rilevante ai fini dell'erogazione delle somme (appunto nel mese successivo a quello della "prestazione" di riferimento).
Siffatta complessiva interpretazione delle clausole contrattuali trovava pure riscontro, come osservato dal primo giudice (con valutazione in punto di fatto non censurata dall'appellante), nello stesso comportamento posto in essere dalle parti in attuazione dell'accordo con puntuale erogazione dei compensi per vendite infruttuose nel mese successivo alla prestazione della relativa attività lavorativa.
Nè per andare in contrario avviso e legittimare una diversa opzione interpretativa valeva il sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento, in specie l'art. 6 del d.p.r. 147/1996 (così come interpretato nella circolare ministeriale), in quanto una volta riconosciuta la spettanza in ragione del solo adempimento della relativa prestazione (pignoramento seguito da vendita infruttuosa) la nuova normativa non poteva produrre alcun effetto (equivalendo in definitiva ad una modifica unilaterale delle condizioni pattuite tra le parti dell'accordo aziendale). Per di più non valeva neanche addurre il "factum principis" (quale causa non imputabile per impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c.) posto che comunque la fattispecie pattiziamente disciplinata (l'esecuzione di vendite con consegna dei beni invenduti al sindaco) era ancora in grado di produrre i suoi effetti nonostante il diverso meccanismo del rimborso in favore del concessionario, che non importava in alcun modo l'impossibilità della prestazione sulla parte gravata, versandosi tutt'al più in una mera maggiore onerosità della retribuzione peri compensi in epoca antecedente la loro liquidazione ad opera del terzo. Evenienza che avrebbe potuto giustificare una disdetta dell'accordo sindacale ed una sua diversa formulazione. Non poteva infine dubitarsi dell'attendibilità dei prospetti di liquidazione dei compensi (così come redatti dallo stesso lavoratore e prodotti in giudizio) in quanto dalla stessa documentazione in atti emergeva che i dati trascritti nelle richieste di liquidazione erano state recepite dal datore di lavoro all'atto della formazione delle buste paghe.
Avverso tale sentenza la s.r.l. IT propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso ON HI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la s.p.a. IT deduce violazione ed erronea applicazione del d.p.r. 6 febbraio 1996 n. 147, art. 6 in relazione all'art. 2, coma 2, l. 8 agosto 1995 n. 349 ed art. 61, comma quinto, d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43, nonché mancato e/o carente esame di punti decisivi, ed erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare la ricorrente evidenzia come il d.p.r. 6 febbraio 1996 n. 147 contenga norme per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità della riscossione, provvedendo ad affidare ai concessionari la riscossione dei redditi per residui di gestione di competenza dei concessionari cessati al termine del regime transitorio. Nell'operare tale affidamento lo stesso d.p.r. ha, poi, innovato il meccanismo del rimborso delle procedure infruttuose già disciplinato dall'art. 61, comma 5 del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43, stabilendo che il rimborso a favore del concessionario avviene a seguito di documentata istanza e attraverso ordinativo di pagamento emesso dalla sezione staccata della competente Direzione regionale delle Entrate e dopo un controllo sulla congruità degli atti esecutivi posti in essere dal concessionario. Sostiene, quindi, il ricorrente che parlare di permanenza della validità dell'accordo sotto la vigenza della nuova normativa costituiva un errore in quanto il Tribunale aveva interpretato il termine "liquidati" di cui all'art. 5 dell'accordo svuotandolo del suo specifico significato. Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata appariva contraddittoria allorquando aveva parificato le situazioni delineate nel primo e secondo comma del suddetto articolo 5 che erano invece sostanzialmente diverse per avere stabilito il primo comma che il compenso dell'ufficiale di riscossione per la vendita mobiliare andasse calcolato sulla base del ricavato, e per avere invece statuito il secondo comma che il compenso per la vendita mobiliare con beni invenduti e consegnati al sindaco andasse computato sulla base delle some liquidate all'azienda.
Per concludere, l'interpretazione della norma da parte del giudice d'appello conduceva a conseguenze irrazionali perché riconosceva, in caso meno favorevole all'azienda (vendita infruttuosa), un trattamento più favorevole dell'Ufficiale di riscossione rispetto alla ipotesi di vendita andata a buon fine nella quale il compenso si sarebbe dovuto calcolare sul ricavato.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Con un indirizzo recente, ma ormai consolidato, questa Corte invertendo un precedente orientamento - che aveva portato ad estendere automaticamente alla contrattazione collettiva le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c. c. applicabili ai contratti di diritto privato riconoscendo il carattere fondamentale e prioritario della interpretazione letterale - ha più volte ribadito che nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al "senso letterale delle parole" atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private, come preamboli, premesse, note a verbale ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c. c. (cfr. tra le altre Cass. 9 agosto 2000 n. 10500; Cass. 20 maggio
1999 n. 4873; Cass. 6 maggio 1998 n. 4592; Cass. 6 ottobre 1997 n. 9713). Pure in tale ottica questa Corte ha però precisato anche come il senso letterale delle parole usate dai contraenti debba, comunque, costituire punto di partenza per la corretta interpretazione del contratto collettivo, tenendo peraltro presente che, giusta quanto espressamente previsto dall'art. 1362 c.c., l'indagine ermeneutica deve avere come primario obiettivo proprio quello di identificare la concorde volontà dei contraenti che sovente non trova piena, chiara e rassicurante corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento (cfr. al riguardo Cass. 20 maggio 1999 n. 4873 cit.). Orbene, l'art. 5, comma 2, dell'accordo aziendale del novembre 1995 disciplina - nel caso di vendita mobiliare con beni invenduti e consegnati al sindaco - il compenso da corrispondersi all'ufficiale, usando l'espressione "l'80% dei compensi liquidati all'azienda". Orbene, il Tribunale in luogo di partire da tale pur chiara clausola contrattuale - del tutto diversa da quella dell'art. 5 per il caso di vendita mobiliare con conseguente ricavato - dapprima ha trascurato del tutto il significato letterale della norma convenzionale e, di poi, ha proceduto a fornire della sua decisione una motivazione inadeguata e priva di logica coerenza perché il HI potesse rivendicare le sue spettanze per gli invenduti anche prima della percezione da parte del concessionario di quanto allo stesso dovuto dall'ente impositore. E una spiegazione sul punto si imponeva soprattutto per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.p.r. 6 febbraio 1996 n. 147 che, regolando specificamente il rimborso delle spese per procedure esecutive infruttuose, condizionava tale rimborso alla presentazione di prospetti di liquidazione da parte del concessionario al termine delle procedure esecutive, all'evidente fine di consentire un più penetrante controllo sui requisiti di regolarità e congruità delle procedure esecutive.
3. Ma la motivazione risulta insufficiente anche sotto ulteriori versanti perché il Tribunale non precisa i modi ed i tempi di liquidazione dei compensi spettanti all'ufficiale di riscossione ed, in particolare modo, le specifiche diversità tra i compensi spettanti nei casi di vendite mobiliari con ricavato ed i compensi invece dovuti nelle ipotesi di vendite mobiliari "con beni invenduti e consegnati al sindaco".
Inoltre, nella ricostruzione della volontà comune delle parti sociali, cui deve tendere l'attività ermeneutica dell'interprete nella lettura dei contratti collettivi di diritto comune non può trascurarsi di considerare che detti contratti riguardano non di rado l'esercizio di attività con riflessi e conseguenze non limitati ai singoli contraenti ma destinati a riflettersi su terzi, sicché in tali casi è doveroso chiedersi alla stregua del disposto dell'art. 1363 c.c. - ed in un ottica non parcellizzata delle singole clausole contrattuali - se ed in che modo la convenzione intercorsa tra un ente pubblico ed un soggetto privato influenzi sul piano normativo e su quello economico i rapporti tra il concessionario-datore di lavoro ed i suoi dipendenti chiamati a loro volta ad espletare con caratteri di subordinazione il detto servizio. In questa ottica non appare esauriente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui disconosce alla nuova normativa dettata dal d.p.r. 147 del 1996 qualsiasi effetto sulla regolamentazione dei rapporti tra la IT s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione, ed il suo dipendente, ufficiale di riscossione, ON HI. Da un esame delle risultanze processuali nei sensi ora indicati il Tribunale non poteva, infatti, esimersi - se non previa violazione del più volte citato art. 1363 c.c. - con la sola giustificazione che alla più onerosa condizione in cui versava, a seguito della nuova normativa, la società IT poteva porre fine soltanto con una disdetta dell'accordo sindacale. Ed invero, la IT ha provveduto, come è dato evincere dalle risultanze processuali, alla sospensione dei pagamenti relativi ai compensi rivendicati dal HI assumendo la insussistenza della relativa obbligazione in attesa del diritto al rimborso o al discarico dell'amministrazione finanziaria. Il che poneva la questione della disdetta non dell'accordo, come interpretato dal Tribunale, ma solo della lettura di esso nei sensi voluti dalla società e di fatto contestata da controparte. È opportuno al riguardo ribadire come alcune categorie di datori di lavoro ricevano corrispettivi, sovvenzioni o altre forme di sostegno economico per l'esercizio della loro attività, e che sono destinati in ragione del loro importo e delle modalità, anche temporali, della loro corresponsione a riflettersi in modo diretto ed immediato sulla determinazione del trattamento economico-normativo dei lavoratori subordinati, oggetto della specifica contrattazione collettiva. Anche siffatta evenienza giustifica una interpretazione della contrattazione collettiva volta a praticare - nella identificazione della volontà delle parti sociali - percorsi differenziati rispetto a quelli seguiti a fronte dei negozi di diritto privato, ed a definire in termini propri e specifici l'impatto che le innovazioni legislative hanno sulla parte normativa e/o economica della contrattazione vigente e sulla sua globale tenuta.
Corollario di quanto sinora detto è che allorquando il contratto collettivo richiami fonti esterne, negoziali o autonome, o allorquando queste ultime, seppure non espressamente richiamate, fungano da condizione e/o presupposto di applicabilità di specifiche clausole di tale contrattazione, tali fonti seppure per relationem sono suscettibili di divenire parte integrante della volontà negoziale, con l'effetto che lo strumento interpretativo deve essere rivolto al contenuto ed alla portata anche di tali fonti destinate ad integrare la complessiva disciplina sindacal-collettiva (cfr. al riguardo: Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Considerazione questa che per quanto attiene alla fattispecie in esame non va disgiunta dall'altra secondo cui non sono certo rare, nel mondo giuslavoristico, le ipotesi in cui il compenso per il lavoratore (autonomo o subordinato, quale agente, rappresentante ecc.) sia previsto in connessione al buon fine dell'"affare", ovvero in parte fissa ed in parte riconnessa al detto buon fine.
4. Consegue da quanto sinora detto che la sentenza impugnata va cassata per violazione ed errata applicazione dei canoni codicistici di interpretazione dell'accordo di diritto privato per cui, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa alla stregua del disposto dell'art. 384 c.p.c. ad un diverso giudice che si designa nella Corte d'appello di L'Aquila, che procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo conto di quanto innanzi esposto.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002