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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 869/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PEDERSOLI BATTISTA e l'avv. GATTO Parte_1 C.F._1
FLORA;
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/01/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via principale: darsi atto che la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente non ha subito variazioni dalla data del deposito del ricorso ad oggi e pertanto confermare a carico del padre versamento dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie di €.500,00 al mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, spese straordinarie al 60% come da protocollo datato 14/7/2016 Tribunale di Brescia
- Assegno Unico al 50% Rapporto padre-figlie Affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
Il padre vedrà e terrà con sé le figlie secondo i turni stabiliti, il martedì ed il giovedì dalle 18,30 alle 22 e week end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Il calendario così stabilito andrà interpretato con la pagina 1 di 7 dovuta elasticità da entrambi i genitori, tenuto conto dell'età e delle esigenze delle stesse,sopratutto di Per_1 oggi maggiorenne ma non indipendente economicamente.
: assegno di mantenimento Darsi atto che il ricorrente è venuto a conoscenza delle reali capacità Controparte_1 economiche della resistente solo in data 27/12/2024 con la produzione in giudizio da parte della stessa della documentazione reddituale e patrimoniale ordinata dal Giudice in via principale: revoca dell'assegno di mantenimento a favore della resistente così come determinato dalla
Corte d'Appello in €.150,00 al mese a far data 11/4/2023 in ragione delle mutate condizioni economiche che ne avevano determinato l'accoglimento della domanda e la condanna della stessa alla restituzione di quanto ingiustamente incamerato e continua ad incamerare sino alla definizione del giudizio come già richiesto con memoria ex art.183 comma VI cpc.n.2 .
In subordine: condannare la resistente alla restituzione delle somme incamerate dal 11/4/2024 a titolo di assegno di mantenimento nonostante un radicale cambiamento economico, percependo la stessa uno stipendio pari ad €.
1.300,00 circa oltre tredicesima, ferie e tutto quanto previsto dal contratto di categoria.
Dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla resistente essendo la stessa automa economicamente e regolarmente occupata .
Condannare la resistente ex art. 96 cpc per non aver rappresentato le reali capacità economiche e/o il mutamento delle proprie condizioni economiche di fatto impedendo una definizione del processo. Per aver insistito nella richiesta di un assegno di mantenimento a proprio favore chiedendone addirittura l'aumento ad €.200,00, per aver insistito per l'assegno di mantenimento in €.800,00 per il mantenimento delle figlie benchè a conoscenza delle reali condizioni economiche del resistente. Per essersi opposta nonostante la consapevolezza delle mutate condizioni economiche e per economia processuale ad un bonaria definizione così come richiesto dal ricorrente con nota del 4/5/2023 arrecando grave danno economico al ricorrente ed alle casse dello Stato. Per non aver rinunciato spontaneamente all'assegno di mantenimento pur essendo consapevole delle reali capacità economiche.
Con vittoria di spese ed onorari di causa .
Per parte resistente:
- disporsi l' affido condiviso della figlia minore , con residen za e collocamento prevalente presso la Per_2 madre, essendo nata il [...] divenuta nelle more maggiorenne;
Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, salvi impegni della minore e previa comunicazione alla madre, apparendo allo stato inutile fissare precisi tempi di visita padre-figlia vista l'età della minore ed il fatto che LA intrattiene rapporti esigui con il padre;
- non provvedersi all'assegnazione della casa coniugale, rilasciata da entrambi i genitori che già hanno trasferito la propria residenza in due immobili distinti;
- il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori la somma mensile che verrà ritenuta adeguata dall'Ill.mo Tribunale adito in considerazione della situazione economico reddituale delle parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e del fatto che attualmente, in ragione del decreto datato 28.03.23 pagina 2 di 7 della Corte d'Appello di Brescia il padre corrisponde complessivamente € 500,00 quale concorso al mantenimento delle figlie, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a concorrere al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo datato 14.07.16 del Tribunale di Brescia ed in particolare sono da intendersi spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti:
[omissis]
- vista la situazione economico patrimoniale della Sig.ra che non le consente di mantenere il Controparte_1 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e considerata la differenza patrimoniale reddituale in essere tra le parti, confermarsi a carico del Sig. l'assegno di mantenimento per il coniuge, Sig.ra nella misura Pt_1 CP_1 che verrà ritenuta equa, evidenziando che attualmente, a seguito di quanto disposto dal decreto datato 28.03.23 della Corte d'Appello di Brescia, Egli versa la somma di € 150,00 a tale titolo;
spese di lite rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.01.2022, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 25.05.2013 in Gavardo (BS) e che dalla loro unione erano nati i figli a Controparte_1 Per_1
Gavardo in data 22.06.2006 e a Brescia, in data 18.06.2010, evidenziava che la Per_2
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente la resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
29.06.2022, con ordinanza del 28.12.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, oggetto di reclamo innanzi alla Corte di Appello di
Brescia con decreto di parziale riforma del 03.04.2023 (segnatamente, affidamento condiviso delle figlie, collocamento presso la madre, visite del padre sabato-lunedì a fine settimana alternati oltre martedì e giovedì con pernotti, contributo del padre al mantenimento delle figlie nella misura di €
250,00 ciascuna mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, contributo separativo in favore della moglie nella misura di € 150,00 mensili).
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, mutato il 23.02.2024, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletate indagini sistemiche dei Servizi Sociali cessate il 18.07.2024, pronunciata sentenza non definitiva di separazione, senza ulteriore istruttoria all'udienza del 16.01.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
pagina 3 di 7 Quanto alle questioni personali concernenti le figlie, entrambe le parti instano per l'affidamento congiunto delle figlie e il collocamento prevalente di queste presso la madre, assetto rimasto immutato anche al raggiungimento, nelle more del processo, della maggiore età da parte della figlia per Per_1
il quale non osta alcuna ragione per provvedere difformemente all'art. 337 bis c.c.
Quanto ai diritti di visita del padre, concernenti la sola figlia minorenne oggi di anni Per_2
quindici, reputa il Collegio stabilire un calendario di visite libere, salvo diverso accordo tra i genitori.
Al riguardo, l'attività espletata dai Servizi Sociali, trasfusa in relazione datata 11.06.2024, ha permesso di ricostruire le dinamiche relazionali emerse successivamente alla separazione di fatto.
Nel dettaglio, dall'indagine svolta emerge una figura paterna che, nonostante nutra affetto nei confronti delle figlie, appare poco consapevole del proprio ruolo genitoriale, che non di rado pone in capo alla figura materna gli incombenti familiari e che, con quest'ultima, rifiuta sovente il confronto, con ciò pregiudicando un'effettiva condivisione dell'attività educativa inerente alla prole. Anche per tali ragioni, il padre viene percepita dalle figlie come rigido, scarsamente interessato ad una partecipazione attiva nelle loro vite ed incentrato sulle questioni di natura economica, che sembrano costituire tematica spesso prevalente nelle occasioni di incontro con le stesse, così in una certa misura minando la naturalezza e la positività del rapporto.
Relativamente alla figura materna, l'attività svolta dai Servizi Sociali ne ha messo in luce la centralità nella vita delle figlie, le quali vedono proprio nella madre il soggetto di riferimento sin dalla separazione di fatto, ormai avvenuta cinque anni orsono;
la figura materna, seppur affaticata dalla complessiva situazione, dimostra il proprio impegno ed interesse nei confronti della migliore gestione possibile delle figlie e del rapporto genitoriale, in plurime occasioni accompagnandole dal padre.
Alla luce dell'ormai cristallizzata situazione sopra descritta, nel corso dell'udienza in data 18.07.2024, le parti hanno convenuto sulla superfluità di un ulteriore monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, da confermarsi.
Nessuna esigenza a provvedere investe la casa familiare, risultando la stessa venduta dalle parti e avendo quindi entrambi i genitori trovato sistemazione presso differenti ed alternativi immobili.
Venendo alle questioni economiche, facendo proprie le determinazioni di cui al menzionato reclamo pronunciato dalla Corte di Appello di Brescia in data 03.04.2023, le parti hanno formulato conclusioni convergenti sul mantenimento delle figlie e (appena divenuta maggiorenne e Per_2 Per_1
pertanto tuttora non economicamente indipendente1) per una somma complessiva pari ad € 500,00, 1 in ottemperanza all'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto pagina 4 di 7 rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, nonché spese straordinarie in misura pari al 60%; egualmente, oltre alla spettanza del 50% dell'Assegno Unico Universale a ciascun genitore.
Controverso resta il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della resistente, disposto dalla Corte di Appello nella misura di € 150,00 mensili, avendone chiesto il ricorrente la revoca e controparte la conferma.
Sul punto, giova anzitutto ricordare che le due condizioni per la costituzione del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi adeguati propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Nel caso di specie, ricorrono entrambe le predette condizioni.
Quanto al primo requisito, rispetto al tenore di vita in costanza di matrimonio, si osserva che la resistente non appare in grado di conservare il predetto tenore, prova essendone, a titolo esemplificativo, che i consumi energetici, recentemente generati dall'immobile occupato da questa e dalle figlie -quasi totalmente a carico diretto della madre, stante le sporadiche frequentazioni presso il padre-, hanno costretto la resistente a dover procurare la somma necessaria a saldare tale spesa ricorrendo a prestiti dalla propria madre e a terzi (v. infra).
Quanto al raffronto della condizione economica tra le parti, nonostante la situazione economica della ricorrente appaia migliorata sotto il mero profilo reddituale, non ricorrono le condizioni per una modifica in pejus dell'assegno di mantenimento, sulla scorta dei maggiori oneri economici dalla stessa sopportati e della situazione reddituale di controparte.
Sotto il primo profilo, la resistente, dapprima dipendente a tempo determinato presso Bar Trattoria
Ricomilla di per circa € 400,00 mensili, successivamente presso Gelateria Pasticceria Persona_3 per circa € 900,00 mensili, da aprile 2024 percepisce presso T.F.S. S.r.l., in forza di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, circa € 1.200,00 mensili;
ciononostante, dispone di un conto corrente, alla data del 18.12.2024, con saldo totale pari a soli € 1.911,24 [doc. 26]; risulta titolare passiva di tre distinti prestiti al consumo, contratti per fronteggiare le sempre maggiori esigenze delle figlie, con previsione del versamento – rispettivamente – di rate pari ad € 149, 100 e 100 mensili [docc. 27, 28 e
29] ed, infine, titolare di contratto di locazione dell'immobile sito a Collio di Vobarno (BS), col versamento di € 350,00 mensili [doc. 2].
Sotto il secondo profilo, a situazione economica del ricorrente risulta in primo luogo caratterizzata dall'assenza di un canone di locazione gravante sul proprio reddito, abitando presso immobile dei l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o discutibile scelta;
cfr. Cass. n.19589/2011 pagina 5 di 7 propri genitori, in comodato d'uso; la situazione dei redditi, derivanti dalla titolarità di ditta individuale di tinteggiatura, risulta poi poco chiara: pare anzitutto poco credibile l'ultima dichiarazione depositata di reddito pari ad appena € 3.164,00 lordi [allegato B]; anche le precedenti dichiarazioni, attestanti redditi annui lordi di circa € 13.000,00 lordi e 18.000,00 lordi (dichiarazioni 2023, 2022, al netto delle imposte pari a rispettivamente € 700,00 e 900,00 mensili) non paiono rappresentare la reale situazione reddituale, alla luce degli estratti conto da ultimo depositati da cui risulta un saldo del conto corrente al
01.10.2024 pari a € 10.315,00 oltre a numerosi bonifici in entrata tra € 5.000,00 e 10.000,00 di importo medio mensile pari a circa € 2.000,00 medi [allegati C]. Risulta altresì proprietario di autoveicolo e furgone. Non risulta gravato da prestiti, mutui od altre situazioni debitorie.
Per tutte queste ragioni, la disparità delle condizioni economiche tra le parti appare tuttora percepibile, mostrandosi il ricorrente in condizione di maggior capacità economica rispetto alla resistente.
Alla conferma della debenza dell'assegno di mantenimento separativo, resta assorbita la domanda restitutoria del ricorrente delle mensilità sinora erogate.
In punto di spese di lite, ricorrono i presupposti per una compensazione parziale nella misura di due terzi, constando la soccombenza reciproca delle parti su tutte le questioni, eccetto il solo mantenimento separativo in favore della resistente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 42,00 per spese ed in complessivi € 2.100,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.400,00 per fase di studio, €
1.600,00 per doppia fase introduttiva, € 1.300,00 per fase istruttoria e € 2.000,00 per fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Resta infine inammissibile la domanda di parte ricorrente di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. in presenza di soccombenza reciproca (ex multis, Cass. 14.4.2016 n. 7409).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale n. 3143/24 depositata il 22.7.2024,
1) affida la figlia minorenne in via condivisa, con collocamento prevalente presso la Per_2
madre;
2) frequentazioni della figlia libere, nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia, salvo diverso accordo tra i genitori;
3) pone a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla resistente la somma di complessivi € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo pagina 6 di 7 bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 60% delle spese straordinarie;
4) pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
5) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura dei due terzi;
6) condanna parte ricorrente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore di parte resistente, liquidate in motivazione in € 42,00 per spese ed in complessivi € 2.100,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta in collaborazione col magistrato ordinario in tirocinio generico, dr. Bergamelli Nicola.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 869/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PEDERSOLI BATTISTA e l'avv. GATTO Parte_1 C.F._1
FLORA;
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/01/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via principale: darsi atto che la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente non ha subito variazioni dalla data del deposito del ricorso ad oggi e pertanto confermare a carico del padre versamento dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie di €.500,00 al mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, spese straordinarie al 60% come da protocollo datato 14/7/2016 Tribunale di Brescia
- Assegno Unico al 50% Rapporto padre-figlie Affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
Il padre vedrà e terrà con sé le figlie secondo i turni stabiliti, il martedì ed il giovedì dalle 18,30 alle 22 e week end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Il calendario così stabilito andrà interpretato con la pagina 1 di 7 dovuta elasticità da entrambi i genitori, tenuto conto dell'età e delle esigenze delle stesse,sopratutto di Per_1 oggi maggiorenne ma non indipendente economicamente.
: assegno di mantenimento Darsi atto che il ricorrente è venuto a conoscenza delle reali capacità Controparte_1 economiche della resistente solo in data 27/12/2024 con la produzione in giudizio da parte della stessa della documentazione reddituale e patrimoniale ordinata dal Giudice in via principale: revoca dell'assegno di mantenimento a favore della resistente così come determinato dalla
Corte d'Appello in €.150,00 al mese a far data 11/4/2023 in ragione delle mutate condizioni economiche che ne avevano determinato l'accoglimento della domanda e la condanna della stessa alla restituzione di quanto ingiustamente incamerato e continua ad incamerare sino alla definizione del giudizio come già richiesto con memoria ex art.183 comma VI cpc.n.2 .
In subordine: condannare la resistente alla restituzione delle somme incamerate dal 11/4/2024 a titolo di assegno di mantenimento nonostante un radicale cambiamento economico, percependo la stessa uno stipendio pari ad €.
1.300,00 circa oltre tredicesima, ferie e tutto quanto previsto dal contratto di categoria.
Dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla resistente essendo la stessa automa economicamente e regolarmente occupata .
Condannare la resistente ex art. 96 cpc per non aver rappresentato le reali capacità economiche e/o il mutamento delle proprie condizioni economiche di fatto impedendo una definizione del processo. Per aver insistito nella richiesta di un assegno di mantenimento a proprio favore chiedendone addirittura l'aumento ad €.200,00, per aver insistito per l'assegno di mantenimento in €.800,00 per il mantenimento delle figlie benchè a conoscenza delle reali condizioni economiche del resistente. Per essersi opposta nonostante la consapevolezza delle mutate condizioni economiche e per economia processuale ad un bonaria definizione così come richiesto dal ricorrente con nota del 4/5/2023 arrecando grave danno economico al ricorrente ed alle casse dello Stato. Per non aver rinunciato spontaneamente all'assegno di mantenimento pur essendo consapevole delle reali capacità economiche.
Con vittoria di spese ed onorari di causa .
Per parte resistente:
- disporsi l' affido condiviso della figlia minore , con residen za e collocamento prevalente presso la Per_2 madre, essendo nata il [...] divenuta nelle more maggiorenne;
Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, salvi impegni della minore e previa comunicazione alla madre, apparendo allo stato inutile fissare precisi tempi di visita padre-figlia vista l'età della minore ed il fatto che LA intrattiene rapporti esigui con il padre;
- non provvedersi all'assegnazione della casa coniugale, rilasciata da entrambi i genitori che già hanno trasferito la propria residenza in due immobili distinti;
- il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori la somma mensile che verrà ritenuta adeguata dall'Ill.mo Tribunale adito in considerazione della situazione economico reddituale delle parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e del fatto che attualmente, in ragione del decreto datato 28.03.23 pagina 2 di 7 della Corte d'Appello di Brescia il padre corrisponde complessivamente € 500,00 quale concorso al mantenimento delle figlie, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a concorrere al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo datato 14.07.16 del Tribunale di Brescia ed in particolare sono da intendersi spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti:
[omissis]
- vista la situazione economico patrimoniale della Sig.ra che non le consente di mantenere il Controparte_1 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e considerata la differenza patrimoniale reddituale in essere tra le parti, confermarsi a carico del Sig. l'assegno di mantenimento per il coniuge, Sig.ra nella misura Pt_1 CP_1 che verrà ritenuta equa, evidenziando che attualmente, a seguito di quanto disposto dal decreto datato 28.03.23 della Corte d'Appello di Brescia, Egli versa la somma di € 150,00 a tale titolo;
spese di lite rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.01.2022, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 25.05.2013 in Gavardo (BS) e che dalla loro unione erano nati i figli a Controparte_1 Per_1
Gavardo in data 22.06.2006 e a Brescia, in data 18.06.2010, evidenziava che la Per_2
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente la resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
29.06.2022, con ordinanza del 28.12.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, oggetto di reclamo innanzi alla Corte di Appello di
Brescia con decreto di parziale riforma del 03.04.2023 (segnatamente, affidamento condiviso delle figlie, collocamento presso la madre, visite del padre sabato-lunedì a fine settimana alternati oltre martedì e giovedì con pernotti, contributo del padre al mantenimento delle figlie nella misura di €
250,00 ciascuna mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, contributo separativo in favore della moglie nella misura di € 150,00 mensili).
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, mutato il 23.02.2024, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletate indagini sistemiche dei Servizi Sociali cessate il 18.07.2024, pronunciata sentenza non definitiva di separazione, senza ulteriore istruttoria all'udienza del 16.01.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
pagina 3 di 7 Quanto alle questioni personali concernenti le figlie, entrambe le parti instano per l'affidamento congiunto delle figlie e il collocamento prevalente di queste presso la madre, assetto rimasto immutato anche al raggiungimento, nelle more del processo, della maggiore età da parte della figlia per Per_1
il quale non osta alcuna ragione per provvedere difformemente all'art. 337 bis c.c.
Quanto ai diritti di visita del padre, concernenti la sola figlia minorenne oggi di anni Per_2
quindici, reputa il Collegio stabilire un calendario di visite libere, salvo diverso accordo tra i genitori.
Al riguardo, l'attività espletata dai Servizi Sociali, trasfusa in relazione datata 11.06.2024, ha permesso di ricostruire le dinamiche relazionali emerse successivamente alla separazione di fatto.
Nel dettaglio, dall'indagine svolta emerge una figura paterna che, nonostante nutra affetto nei confronti delle figlie, appare poco consapevole del proprio ruolo genitoriale, che non di rado pone in capo alla figura materna gli incombenti familiari e che, con quest'ultima, rifiuta sovente il confronto, con ciò pregiudicando un'effettiva condivisione dell'attività educativa inerente alla prole. Anche per tali ragioni, il padre viene percepita dalle figlie come rigido, scarsamente interessato ad una partecipazione attiva nelle loro vite ed incentrato sulle questioni di natura economica, che sembrano costituire tematica spesso prevalente nelle occasioni di incontro con le stesse, così in una certa misura minando la naturalezza e la positività del rapporto.
Relativamente alla figura materna, l'attività svolta dai Servizi Sociali ne ha messo in luce la centralità nella vita delle figlie, le quali vedono proprio nella madre il soggetto di riferimento sin dalla separazione di fatto, ormai avvenuta cinque anni orsono;
la figura materna, seppur affaticata dalla complessiva situazione, dimostra il proprio impegno ed interesse nei confronti della migliore gestione possibile delle figlie e del rapporto genitoriale, in plurime occasioni accompagnandole dal padre.
Alla luce dell'ormai cristallizzata situazione sopra descritta, nel corso dell'udienza in data 18.07.2024, le parti hanno convenuto sulla superfluità di un ulteriore monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, da confermarsi.
Nessuna esigenza a provvedere investe la casa familiare, risultando la stessa venduta dalle parti e avendo quindi entrambi i genitori trovato sistemazione presso differenti ed alternativi immobili.
Venendo alle questioni economiche, facendo proprie le determinazioni di cui al menzionato reclamo pronunciato dalla Corte di Appello di Brescia in data 03.04.2023, le parti hanno formulato conclusioni convergenti sul mantenimento delle figlie e (appena divenuta maggiorenne e Per_2 Per_1
pertanto tuttora non economicamente indipendente1) per una somma complessiva pari ad € 500,00, 1 in ottemperanza all'insegnamento giurisprudenziale in forza del quale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto pagina 4 di 7 rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, nonché spese straordinarie in misura pari al 60%; egualmente, oltre alla spettanza del 50% dell'Assegno Unico Universale a ciascun genitore.
Controverso resta il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della resistente, disposto dalla Corte di Appello nella misura di € 150,00 mensili, avendone chiesto il ricorrente la revoca e controparte la conferma.
Sul punto, giova anzitutto ricordare che le due condizioni per la costituzione del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi adeguati propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Nel caso di specie, ricorrono entrambe le predette condizioni.
Quanto al primo requisito, rispetto al tenore di vita in costanza di matrimonio, si osserva che la resistente non appare in grado di conservare il predetto tenore, prova essendone, a titolo esemplificativo, che i consumi energetici, recentemente generati dall'immobile occupato da questa e dalle figlie -quasi totalmente a carico diretto della madre, stante le sporadiche frequentazioni presso il padre-, hanno costretto la resistente a dover procurare la somma necessaria a saldare tale spesa ricorrendo a prestiti dalla propria madre e a terzi (v. infra).
Quanto al raffronto della condizione economica tra le parti, nonostante la situazione economica della ricorrente appaia migliorata sotto il mero profilo reddituale, non ricorrono le condizioni per una modifica in pejus dell'assegno di mantenimento, sulla scorta dei maggiori oneri economici dalla stessa sopportati e della situazione reddituale di controparte.
Sotto il primo profilo, la resistente, dapprima dipendente a tempo determinato presso Bar Trattoria
Ricomilla di per circa € 400,00 mensili, successivamente presso Gelateria Pasticceria Persona_3 per circa € 900,00 mensili, da aprile 2024 percepisce presso T.F.S. S.r.l., in forza di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, circa € 1.200,00 mensili;
ciononostante, dispone di un conto corrente, alla data del 18.12.2024, con saldo totale pari a soli € 1.911,24 [doc. 26]; risulta titolare passiva di tre distinti prestiti al consumo, contratti per fronteggiare le sempre maggiori esigenze delle figlie, con previsione del versamento – rispettivamente – di rate pari ad € 149, 100 e 100 mensili [docc. 27, 28 e
29] ed, infine, titolare di contratto di locazione dell'immobile sito a Collio di Vobarno (BS), col versamento di € 350,00 mensili [doc. 2].
Sotto il secondo profilo, a situazione economica del ricorrente risulta in primo luogo caratterizzata dall'assenza di un canone di locazione gravante sul proprio reddito, abitando presso immobile dei l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o discutibile scelta;
cfr. Cass. n.19589/2011 pagina 5 di 7 propri genitori, in comodato d'uso; la situazione dei redditi, derivanti dalla titolarità di ditta individuale di tinteggiatura, risulta poi poco chiara: pare anzitutto poco credibile l'ultima dichiarazione depositata di reddito pari ad appena € 3.164,00 lordi [allegato B]; anche le precedenti dichiarazioni, attestanti redditi annui lordi di circa € 13.000,00 lordi e 18.000,00 lordi (dichiarazioni 2023, 2022, al netto delle imposte pari a rispettivamente € 700,00 e 900,00 mensili) non paiono rappresentare la reale situazione reddituale, alla luce degli estratti conto da ultimo depositati da cui risulta un saldo del conto corrente al
01.10.2024 pari a € 10.315,00 oltre a numerosi bonifici in entrata tra € 5.000,00 e 10.000,00 di importo medio mensile pari a circa € 2.000,00 medi [allegati C]. Risulta altresì proprietario di autoveicolo e furgone. Non risulta gravato da prestiti, mutui od altre situazioni debitorie.
Per tutte queste ragioni, la disparità delle condizioni economiche tra le parti appare tuttora percepibile, mostrandosi il ricorrente in condizione di maggior capacità economica rispetto alla resistente.
Alla conferma della debenza dell'assegno di mantenimento separativo, resta assorbita la domanda restitutoria del ricorrente delle mensilità sinora erogate.
In punto di spese di lite, ricorrono i presupposti per una compensazione parziale nella misura di due terzi, constando la soccombenza reciproca delle parti su tutte le questioni, eccetto il solo mantenimento separativo in favore della resistente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 42,00 per spese ed in complessivi € 2.100,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.400,00 per fase di studio, €
1.600,00 per doppia fase introduttiva, € 1.300,00 per fase istruttoria e € 2.000,00 per fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Resta infine inammissibile la domanda di parte ricorrente di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. in presenza di soccombenza reciproca (ex multis, Cass. 14.4.2016 n. 7409).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale n. 3143/24 depositata il 22.7.2024,
1) affida la figlia minorenne in via condivisa, con collocamento prevalente presso la Per_2
madre;
2) frequentazioni della figlia libere, nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia, salvo diverso accordo tra i genitori;
3) pone a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla resistente la somma di complessivi € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo pagina 6 di 7 bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 60% delle spese straordinarie;
4) pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
5) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura dei due terzi;
6) condanna parte ricorrente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore di parte resistente, liquidate in motivazione in € 42,00 per spese ed in complessivi € 2.100,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta in collaborazione col magistrato ordinario in tirocinio generico, dr. Bergamelli Nicola.
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