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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10200 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 26.2.2025 e vertente
TRA
con domicilio eletto in Roma, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Valter Arnaldo Pecoraro per procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
e n.q. di Controparte_1 Controparte_2
eredi di Persona_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione ritualmente notificato la , Parte_1
premesso di essere proprietaria dell'immobile situato in Roma, Via dell'Aeroporto n. 22, piano T, concesso in locazione a
[...]
in data 8.3.2017, in virtù di regolare contratto inter partes, Per_1
registrato in data 9.3.2017 al n. 5352/3T, dava atto del mancato pagamento del canone pattuito sin dal mese di gennaio 2020 per
1 2
€51.000,00.
Si costituiva la parte convenuta che proponeva opposizione nei termini riportati in comparsa. Deduceva che era intervenuta la cessione del contratto. Con provvedimento in data 21.2.2023, constatando la mancata comunicazione della cessione, il giudice non autorizzava la chiamata del terzo, ordinava al conduttore il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio con termini alle parti per l'integrazione degli atti. All'udienza del 13.9.2023 il procuratore di parte convenuta dava atto del decesso del Il Per_1
giudizio veniva dichiarato interrotto e tempestivamente riassunto nei confronti degli eredi che restavano contumaci. All'udienza di discussione parte attrice insisteva per la sola declaratoria di risoluzione per inadempimento rinunciando ad ogni altra domanda. Rilevava che il bene era stato restituito in data 20.03.2024 dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere sul punto.
La causa, istruita con prove documentali, veniva discussa e decisa all'udienza del 26.2.2025 ai sensi dell'art. 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697,
1° co., c.c..
Il convenuto proponeva opposizione paventando la cessione de contratto. Sul punto si è rivelata dirimente la mancata comunicazione della cessione che ha fugato ogni dubbio sulla legittimazione passiva in capo al Per_1
2 3
Nel merito alla luce dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., il debitore, una volta introdotto il giudizio di risoluzione per inadempimento, non può più adempiere la prestazione: è però superfluo dire che questa regola, applicata al contratto di locazione — contratto, a latere conductoris, ad esecuzione periodica —, non sta a significare che il locatario, successivamente alla citazione per convalida, non debba più pagare, giacché, anzi, egli deve il corrispettivo convenuto fino al rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, in altri termini, il conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone, ma tale pagamento non si atteggia più quale estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto, bensì quale adempimento dell'obbligazione risarcitoria prevista dal citato art. 1591 c.c..
Orbene, non può dubitarsi della effettiva sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del conduttore dal momento che è acclarato che il mancato pagamento del canone risulta del tutto ingiustificato e di tal misura, 51.000,00 euro al momento dell'introduzione del presente giudizio, in causa da rompere inesorabilmente il sinallagma contrattuale tipico della locazione creando uno squilibrio insanabile tra le controprestazioni. In conclusione, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto. In ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei rimasti inevasi essa è stata rinunciata dall'attore all'sito del decesso del Ed ancora va dichiarata cessata la materia del contendere sulla Per_1
domanda di condanna al rilascio avvenuto in data 20.3.2024.
La mancata opposizione degli eredi, chiamati in corso di causa dopo la morte dell'originario conduttore, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Esecutiva per legge.
3 4
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di e Controparte_1 [...]
n.q. di eredi di , così provvede: CP_2 Persona_1
1- dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore
[...]
il contratto inter partes;
Per_1
2.- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuto il 20.3.2024;
3.- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Roma il giorno 26.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Mariaelena Francone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10200 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 26.2.2025 e vertente
TRA
con domicilio eletto in Roma, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Valter Arnaldo Pecoraro per procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
e n.q. di Controparte_1 Controparte_2
eredi di Persona_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione ritualmente notificato la , Parte_1
premesso di essere proprietaria dell'immobile situato in Roma, Via dell'Aeroporto n. 22, piano T, concesso in locazione a
[...]
in data 8.3.2017, in virtù di regolare contratto inter partes, Per_1
registrato in data 9.3.2017 al n. 5352/3T, dava atto del mancato pagamento del canone pattuito sin dal mese di gennaio 2020 per
1 2
€51.000,00.
Si costituiva la parte convenuta che proponeva opposizione nei termini riportati in comparsa. Deduceva che era intervenuta la cessione del contratto. Con provvedimento in data 21.2.2023, constatando la mancata comunicazione della cessione, il giudice non autorizzava la chiamata del terzo, ordinava al conduttore il rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio con termini alle parti per l'integrazione degli atti. All'udienza del 13.9.2023 il procuratore di parte convenuta dava atto del decesso del Il Per_1
giudizio veniva dichiarato interrotto e tempestivamente riassunto nei confronti degli eredi che restavano contumaci. All'udienza di discussione parte attrice insisteva per la sola declaratoria di risoluzione per inadempimento rinunciando ad ogni altra domanda. Rilevava che il bene era stato restituito in data 20.03.2024 dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere sul punto.
La causa, istruita con prove documentali, veniva discussa e decisa all'udienza del 26.2.2025 ai sensi dell'art. 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697,
1° co., c.c..
Il convenuto proponeva opposizione paventando la cessione de contratto. Sul punto si è rivelata dirimente la mancata comunicazione della cessione che ha fugato ogni dubbio sulla legittimazione passiva in capo al Per_1
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Nel merito alla luce dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., il debitore, una volta introdotto il giudizio di risoluzione per inadempimento, non può più adempiere la prestazione: è però superfluo dire che questa regola, applicata al contratto di locazione — contratto, a latere conductoris, ad esecuzione periodica —, non sta a significare che il locatario, successivamente alla citazione per convalida, non debba più pagare, giacché, anzi, egli deve il corrispettivo convenuto fino al rilascio, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, in altri termini, il conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone, ma tale pagamento non si atteggia più quale estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto, bensì quale adempimento dell'obbligazione risarcitoria prevista dal citato art. 1591 c.c..
Orbene, non può dubitarsi della effettiva sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del conduttore dal momento che è acclarato che il mancato pagamento del canone risulta del tutto ingiustificato e di tal misura, 51.000,00 euro al momento dell'introduzione del presente giudizio, in causa da rompere inesorabilmente il sinallagma contrattuale tipico della locazione creando uno squilibrio insanabile tra le controprestazioni. In conclusione, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto. In ordine alla domanda di condanna al pagamento dei ratei rimasti inevasi essa è stata rinunciata dall'attore all'sito del decesso del Ed ancora va dichiarata cessata la materia del contendere sulla Per_1
domanda di condanna al rilascio avvenuto in data 20.3.2024.
La mancata opposizione degli eredi, chiamati in corso di causa dopo la morte dell'originario conduttore, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Esecutiva per legge.
3 4
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di e Controparte_1 [...]
n.q. di eredi di , così provvede: CP_2 Persona_1
1- dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore
[...]
il contratto inter partes;
Per_1
2.- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuto il 20.3.2024;
3.- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Roma il giorno 26.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Mariaelena Francone
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