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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 16 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1564/22 R.A.C.L. promosse da:
, nato a [...] l'[...] e residente ad Arbus, elettivamente Parte_1 domiciliato in Alghero presso lo studio dell'avvocato Graziano Ruiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale atti opponente contro
, Controparte_1 Controparte_2
, Ente Pubblico Economico istituito ai sensi dell'art. 1 del Decreto legge n. 193/2016,
[...] convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo sciolte a decorrere dal CP_3
1° luglio 2017 (a eccezione di ), con sede legale in Roma, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, e per esso della dr.ssa , Responsabile Contenzioso Controparte_5
, in forza di procura speciale richiamata in atti, elettivamente domiciliata in Cagliari CP_6 presso lo studio e la persona dell'avvocato Marco Cogoni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in atti opposto in persona del Legale Controparte_7
Rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui Cao, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari opposto
e contro
Controparte_8 , in persona del della in carica, rappresentato e
[...] Controparte_9 CP_6 difeso dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, in virtù di procura generale in atti, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° giugno 2022, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 comma 1, 618 bis c.p.c. avverso: 1. Estratto di ruolo n. 2014/362 e conseguente avviso di addebito n.32520140001114158 000 per un importo di euro 2.194,22 ( CP_7 anno di riferimento 2012/2013); 2. Estratto di ruolo n. 2014/1582 e conseguente avviso di addebito n. 32520140005640632 000 per un importo di euro 3.980,88 ( anno di riferimento CP_7
2012/2013/2014); 3. Estratto di ruolo n. 2015/423 e conseguente avviso di addebito n.
32520150001025888 000 per un importo di euro 1.809,26 ( anno di riferimento 2014); 4. CP_7
Estratto di ruolo n. 2015/102 e conseguente cartella di pagamento n. 02520150018193503 000 per un importo di euro 657,58 asseritamente notificata in data 09.07.2015 ( anno di riferimento CP_8
2013/2014/2015); 5. Estratto di ruolo n. 2015/204 e conseguente cartella di pagamento n.
02520150031487344 000 per un importo di euro 137,06 asseritamente notificata in data 19.05.2016
( anno di riferimento 2015); 6. Estratto di ruolo n. 2016/246 e conseguente avviso di addebito CP_8
n. 3252016000891732 000 per un importo di euro 1.852,67 asseritamente notificato in data
08.07.2016 ( anno di riferimento 2015); 7. Estratto di ruolo n. 2016/993 e conseguente avviso CP_7 di addebito n. 32520160003680116 000 per un importo di euro 1.857,20 ( anno di riferimento CP_7
2015); 8. Estratto di ruolo n. 2016/34 e conseguente cartella di pagamento n. 02520160017445135
000 per un importo di euro 412,86 asseritamente notificata in data 01.10.2016 ( anno di CP_8 riferimento 2015/2016); 9. Estratto di ruolo n. 2017/403 e conseguente avviso di addebito n.
32520170001481655000 per un importo di euro 2.484,59 ( anno di riferimento 2016). CP_7
L'opponente ha sostenuto che, con riferimento alle posizioni sopra indicate, è intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della somma portata da tale ruolo essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995.
L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare illegittimi ed annullare in quanto prescritti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento suindicati, con vittoria di spese. CP_ L' si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 26 ottobre 2022 allegando che nel caso specifico, in relazione alle posizioni di cui ai nn.1, 2, 3, 6, 8 e 9 (così indicati in ricorso) trova applicazione la recente sentenza n. 26383/22 delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, investite al fine di precisare le modalità applicative dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, in cui ha inserito il comma 4 bis), in materia di impugnazione di estratto ruolo, sono intervenute sancendo il principio, secondo cui “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis…si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata…” in quanto, nel caso specifico l'intimazione di pagamento è pacificamente perenta ex lege e non viene menzionato che vi sia alcuna attuale minaccia di atto esecutivo che dimostri l'interesse che giustifichi la lite. CP_ Tanto premesso, l' ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'avversa opposizione in difetto di minaccia attuale di azione esecutiva e, comunque, di respingere ogni avversa pretesa portata verso l'Istituto, adottando le decisioni che il Tribunale riterrà di giustizia quanto al contraddittorio fra ricorrente e altri convenuti, con vittoria delle spese di lite in favore dell'Istituto da porre a carico di chi risulterà soccombente.
L' si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 31 ottobre 2022 chiedendo il rigetto CP_8 della eccezione non essendo maturata la prescrizione quinquennale e allegando che, nel caso specifico, in relazione alle posizioni: la cartella esattoriale n. 02520150018193503 euro 657,58
(indicata al n. 4 ricorso) e la cartella esattoriale n. 02520150031487344 di euro 137,06 (indicata al n.
5 ricorso) sono state sottoposte a rateizzazione, con ultimo pagamento della rata il 28/09/2016, e con conseguente effetto sospensivo ed interruttivo della prescrizione;
mentre la cartella esattoriale n.
02520160017445135 di euro 412,86, (indicata n. 8 ricorso) risulta notificata in data 01.10.2016.
L' ha concluso chiedendo di rigettare l'opposizione e condannare l'opponente a pagare le CP_7 somme di cui alle cartelle, maggiorate di interessi, sanzioni e somme aggiuntive ulteriori;
spese, competenze ed onorari rifusi.
L si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 18 Controparte_1 ottobre 2022 allegando, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di prescrizione e ad ogni questione relativa alle notifiche degli avvisi di addebito di competenza diretta dell'ente impositore;
eccependo la tardività della opposizione ex art. 24 del D.lgs.
46/99 e l'inammissibilità della opposizione in ordine alle censure riguardanti i vizi propri della cartella esattoriale che possono farsi valere esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi. CP_1 Inoltre, l' a eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta giacché che nel caso specifico trova applicazione la recente sentenza n. 26383/22 le Sezioni Unite della Suprema Corte, in quanto nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dalla amministrazione, con la conseguenza che deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.
Nel merito, quanto alla eccezione di prescrizione, l' ha dedotto di aver regolarmente CP_1 notificato le cartelle relative ai premi assicurativi , specificando in particolare, che per la CP_8 cartella esattoriale n. 02520150018193503 euro 657,58 (indicata al n. 4 ricorso) e la cartella esattoriale n. 02520150031487344 di euro 137,06 (indicata al n. 5 ricorso), oggetto del presente giudizio, l'opponente ha proposto istanza di rateazione dei crediti n. prot. 162714/2016 del 1° giugno CP_1 2016 accolta con atto emesso in pari data dall' procedendo al pagamento delle rate fino al 28 CP_1 settembre 2016 alcune rate (cfr. docc.2,3,4,5 memoria .
L ha allegato che la suddetta istanza, include, altresì i seguenti avvisi di addebito: avviso CP_1 di addebito n.32520140001114158 000 per un importo di euro 2.194,22 (indicata al n.1 ricorso); avviso di addebito n. 32520140005640632 000 per un importo di euro 3.980,88 (indicata al n. 2 ricorso); avviso di addebito n. 32520150001025888 000 per un importo di euro 1.809,26 (indicato al n. 3 ricorso) e avviso di addebito n. 3252016000891732 000 per un importo di euro 1.852,67 (indicato al n. 6 ricorso). CP_1 L ha, pertanto, allegato che appare evidente il riconoscimento da parte della ricorrente dei debiti contributivi oggetto del presente giudizio, avendone addirittura chiesto la dilazione e provvedendo parzialmente a pagarli in data 28/9/20216 (doc. 4), con effetto di ricognizione del debito e di interruzione di ogni termine prescrizionale. CP_1 Non solo ma l' ha, altresì, eccepito che il termine prescrizionale delle suindicate cartelle ed avvisi è stato altresì sospeso ex lege della decretazione d'urgenza complessivamente dall'8 marzo
2020 fino al 31 agosto 2021 e dalla intimazione di pagamento n. 02520219000773065000, notificato a mani proprie, concludendo conseguentemente che la prescrizione quinquennale non risulta maturata. CP_1 Tanto premesso, l' a concluso chiedendo, in via preliminare e in rito, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alle Controparte_1
CP_ contestazioni riguardanti i crediti e e, nel merito, in via gradata, accertare e dichiarare CP_8
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per i motivi di cui al presente atto, rigettare la domanda in quanto tardiva, inammissibile ed infondata in fatto e diritto per le motivazioni indicate, quanto mento con riferimento alle eccezioni opponibili ad , con Controparte_1 condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
La causa è stata istruita con prove documentali e in data odierna è stata tenuta a decisione sulla base delle conclusioni riportate nel verbale di udienza e sopra richiamate.
****
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti che seguono. In via preliminare, fermi i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza richiamata dalle parti convenute (n. 26283/22), si ritiene che nel caso concreto non ricorra l'ipotesi di applicazione della normativa nella medesima richiamata.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello, sez. lavoro, Roma
05.10.2023 n. 3239 , secondo cui: “Con sentenza n. 26283/2022 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n.
602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della CP_4 7 cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Tale normativa, tuttavia, regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando detta tutela per gli atti impositivi invalidamente notificati o non notificati, quindi inefficaci (v. Cass. S.U. cit., punti 17 e 21). Di contro l'azione, di mero accertamento, con cui il destinatario di una cartella ritualmente notificata e non impugnata eccepisca
l'intervenuta estinzione del diritto ivi consacrato in virtù di fatti successivamente verificatisi, non rientra nella sfera di applicabilità della normativa, stante l'inequivoco tenore della disposizione (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi…), sicché l'ammissibilità di tale azione incontra il solo limite dell'esistenza di uno stato di oggettiva incertezza sull'esistenza di quel diritto”.
Nel caso di specie, l'opponente intende far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire
- uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto, non superabile se non con l'intervento del giudice, ravvisabile nel caso concreto nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella e, altresì, nella sussistenza di un piano di rateizzazione CP_1 del credito ancora in essere, non rinunciato dall' he anzi lo richiama a sostegno delle sue ragioni evidenziando esplicita intenzione di riscuotere le rate. Da qui l'effettivo e attuale interesse all'accertamento dell'estinzione del credito di cui agli estratti di ruolo.
Nel merito, innanzitutto, va detto che, in relazione agli avvisi di addebito e alle cartelle opposte:
1. Estratto di ruolo n. 2014/362 e conseguente avviso di addebito n.32520140001114158 000 per un importo di euro 2.194,22 ( anno di riferimento 2012/2013); 2. Estratto di ruolo n. 2014/1582 e CP_7 conseguente avviso di addebito n. 32520140005640632 000 per un importo di euro 3.980,88 ( CP_7 anno di riferimento 2012/2013/2014); 3. Estratto di ruolo n. 2015/423 e conseguente avviso di addebito n. 32520150001025888 000 per un importo di euro 1.809,26 anno di riferimento CP_7
2014); 4. Estratto di ruolo n. 2015/102 e conseguente cartella di pagamento n. 02520150018193503
000 per un importo di euro 657,58 asseritamente notificata in data 09.07.2015 ( anno di CP_8 riferimento 2013/2014/2015); 5. Estratto di ruolo n. 2015/204 e conseguente cartella di pagamento n.
02520150031487344 000 per un importo di euro 137,06 asseritamente notificata in data 19.05.2016
( anno di riferimento 2015); 6. Estratto di ruolo n. 2016/246 e conseguente avviso di addebito CP_8
n. 3252016000891732 000 per un importo di euro 1.852,67 asseritamente notificato in data
08.07.2016 ( anno di riferimento 2015), l'opponente ha presentato il 1° giugno 2016 (doc. 4 CP_7
CP_1
.
Così facendo, è evidente che il ricorrente ha riconosciuto il proprio debito, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Di tale avviso è del resto la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, rilevato come il riconoscimento del diritto possa anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, ha affermato che l'istanza di rateazione, quand'anche corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali, configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale (tra le molte, vedi Cass. Sez. L., n. 10327 del 2017). In tale contesto, come affermato dalla Suprema Corte, “deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione (per il quale del resto nessuna contestazione è mai stata sollevata dal debitore in sede amministrativa) come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca” (così, Cass. Sez. L., ordinanza 15 luglio 2021, n. 20260). CP_ Si rammenta che il termine di prescrizione dei crediti contributivi dell' e degli accessori è di cinque anni, ai sensi della l. 8 agosto 1955 n. 355 art. 3 comma 9 anche nella intangibilità della pretesa contributiva per effetto dell'omessa tempestiva opposizione contro gli avvisi di addebito o le cartelle di pagamento (Cass. civ., S. U. ,17 novembre 2016 n. 23397/2016).
La prescrizione, inoltre, è rimasta sospesa dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e poi dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.l. 31 dicembre
2020 n. 183, convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21: in totale si tratta di un periodo di complessivi
311 giorni.
I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione ai crediti vantati dall' . Infatti, CP_8 l'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in generale le somme dovute dai datori di lavoro all' si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere CP_8 effettuato, come stabilito dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il termine è stato confermato anche dalla Suprema Corte, che ha sottolineato l'applicazione uniforme del termine quinquennale sia per l'accertamento che per il recupero dei crediti già liquidati, come indicato dall'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335/1995.
Anche in merito alle proroghe a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi, devono osservarsi i medesimi principi.
Orbene, appare evidente, pertanto, che nel caso di specie il termine di prescrizione per le menzionate cartelle ha ricominciato a decorrere dal 28 settembre 2016 data in cui risulta documentato CP_1 l'ultimo pagamento riferito all'istanza di rateizzazione (cfr. doc. 5 .
La prescrizione, pertanto, in relazione a tali crediti è maturata, anche computando il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale sopra indicata, il 05 agosto 2022 (28 settembre
2021 più 311 giorni), in quanto non risulta compiuto alcun atto di costituzione in mora utile per l'interruzione di prescrizione.
Sul punto, infatti, deve richiamarsi quanto statuito con l'ordinanza n. 31435 del 7 dicembre 2024 secondo cui: “in tema di prescrizione del credito, la pendenza di un giudizio di accertamento negativo promosso dal debitore, anche quando fondato sulla pretesa estinzione del credito per intervenuta prescrizione, può comportare l'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ.
In particolare, la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. Ai fini degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito - alla quale peraltro potrebbe non avere interesse ex art. 100 cod. proc. civ. in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata - ma è sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di suo rigetto. Tale principio trova applicazione in diverse fattispecie processuali, quali l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'impugnazione per revocazione e l'opposizione a sanzione amministrativa, nelle quali la resistenza del creditore rispetto all'azione di accertamento negativo proposta dal debitore determina
l'interruzione permanente della prescrizione, anche quando l'introduzione del processo sia avvenuta ad opera del debitore-opponente”. CP_1 Pertanto, considerando che la memoria di costituzione dell' è stata depositata in data 18 CP_ ottobre 2022 e addirittura successivi risultano i depositi delle memorie di costituzione dell'
(26.10.22) e dell' (31.10.22), i crediti sottesi alle cartelle e agli avvisi di addebito oggetto di CP_8 rateizzazione risultano in tali date sicuramente già prescritti.
Per quanto concerne, invece, gli avvisi di cui al nn. 7 e 9 del ricorso non si riscontra in atti prova CP_1 della notifica. Nell'estratto di ruolo (doc.2 relativo all'avviso di addebito n.
32520160003680116000 non risulta neppure indicata la data della notifica, non risulta contenuto nella né nella cartella 02520189001271579000 né nella cartella 02520199010297923 di cui non si rinviene in atti idonea documentazione, ma che peraltro non risultano nemmeno ritualmente notificate cfr. CP_1 docc. 7,8,9 .
Quanto all'avviso di addebito di cui al n. 7 del ricorso (n. 3252016003680116000) riguardante contributi I.V.S. dal 7/2015 al 9/15 e dal 10/2015 al 12/15 con le sanzioni per morosità e accessori ovvero la terza e quarta rata dei contributi fissi entro il minimale con scadenza rispettivamente il 16 novembre 2015 e il 16 febbraio 2016, le rate risultano prescritte rispettivamente in data 23 settembre
2021 (16 novembre 2016 più 311 giorni) e 24 dicembre 2022 (16 febbraio 2021 più 311 giorni).
Mentre per ciò che concerne n. 9 in ricorso ovvero l'avviso di addebito n. 32520170001481655000 relativo alla contribuzione I.V.S. per l'annualità 2016 pur non avendo prova dell'avvenuta notificata indicata in data 19 aprile 2022, bisogna dare atto che mentre le prime tre rate risultano prescritte rispettivamente in data 23 marzo 2022 (16 maggio 2021 più 311giorni ), 29 giugno 2022 (22 agosto
2021 più 311 giorni), 23 settembre 2022 (16 novembre 2021 più 311), per quanto concerne l'ultima rata la prescrizione che sarebbe maturata in data 24 dicembre 2022 (16 febbraio 2022 più 311 giorni) CP_1 risulta interrotta dalla costituzione in giudizio dell' in data 30 ottobre 2022, secondo l'orientamento sopra richiamato (cfr. l'ordinanza n. 31435 del 7 dicembre 2024). Poiché non vi è contestazione in ordine al merito della pretesa da parte dell'opponente, deve ritenersi che l'importo relativo a tale rata debba considerarsi dovuto da quest'ultimo.
Per quanto, infine, attiene la cartella di cui al n. 8 in ricorso, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 co.2 DPR 602/73 non è andata a buon fine in quanto risulta in atti un avviso di mancata consegna per indirizzo pec non valido;
tuttavia, non risulta nemmeno perfezionata la successiva notifica della raccomandata che dà notizia al destinatario dell'avvenuta pubblicazione mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa.
Comunque, anche a voler considerare valida la notifica effettuata in data 1° ottobre 2016, la cartella risulta in ogni caso prescritta l'8 agosto 2022 (1° ottobre 2021 più 311 giorni), in assenza di ulteriori atti interruttivi.
Stante la parziale soccombenza e gli orientamenti giurisprudenziali non consolidati in materia si ritiene equo compensare nella misura di 1/3 le spese del giudizio che, per i restanti due terzi, devono essere poste in solido a carico delle parti convenute ed in favore dell'opponente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, così come liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto dei valori minimi della tabella di riferimento per la materia previdenziale, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara che nulla è dovuto in ordine ai contributi sottesi alle cartelle e avvisi di addebito oggetto di opposizione di cui ai nn. 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8 della parte motiva in quanto prescritti;
- dichiara che nulla è dovuto in ordine ai contributi sottesi all'avviso di addebito n. 9 in ricorso
(n. 325201700014816550009) relativo alla contribuzione I.V.S. (entro i minimi) per quanto riguarda le mensilità dal 01/2016 al 03/2016, dal 04/2016 al 06/2016, dal 07/2016 al 09/2016 in quanto prescritte;
- condanna l'opponente al pagamento dei contributi IVS (entro i minimi), oltre somme aggiuntive e accessori, di cui alla quarta rata dal 10/2016 al 12/2016 nella misura di € 608,08, oltre eventuali ulteriori accessori da quantificarsi in via amministrativa;
CP_
- compensa tra le parti nella misura di un terso le spese del giudizio e condanna in solido l'
e l' alla rifusione dei restanti 2/3 in favore della parte CP_8 Controparte_11 opponente, liquidando l'importo in euro 1.243,00 oltre spese generali al 15%, contributo unificato se dovuto e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Cagliari, 16/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Silvia Sotgia