Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2017, n. 14620
CASS
Sentenza 13 giugno 2017

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In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non è sufficiente ad integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie, occorrendo, invece, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, per contro, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi", il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.

Commentari2

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    Silvia Cermaria · https://www.studiocataldi.it/ · 21 ottobre 2020

  • 2Sull’operatività dell’effetto novativo nella sequenza preliminare
    Marzia Savini · https://www.ilblogdeldiritto.it/ · 6 agosto 2018

    Molto diffusa nella prassi contrattuale è la sequenza preliminare-definitivo, mediante la quale i contraenti pongono in essere una prima cristallizzazione del rapporto contrattuale per poi approfondirla e svilupparla quale regolamentazione dei propri interessi in sede di contrattazione definitiva. Talvolta, tuttavia, il contratto definitivo espunge dal suo contenuto talune pattuizioni espresse in sede di preliminare. Da ciò sorge un'interessante vexata quaestio: il contratto definitivo produce effetti novativi sul preliminare qualora manchi di riprodurre talune clausole contrattuali precedentemente individuate? È di tutta evidenza come il quesito non sia di pronta soluzione, se solo si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2017, n. 14620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14620
Data del deposito : 13 giugno 2017

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