Sentenza 13 giugno 2017
Massime • 1
In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non è sufficiente ad integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie, occorrendo, invece, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, per contro, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi", il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.
Commentari • 2
- 1. Locazioni: il canone maggiorato va restituitoSilvia Cermaria · https://www.studiocataldi.it/ · 21 ottobre 2020
- 2. Sull’operatività dell’effetto novativo nella sequenza preliminareMarzia Savini · https://www.ilblogdeldiritto.it/ · 6 agosto 2018
Molto diffusa nella prassi contrattuale è la sequenza preliminare-definitivo, mediante la quale i contraenti pongono in essere una prima cristallizzazione del rapporto contrattuale per poi approfondirla e svilupparla quale regolamentazione dei propri interessi in sede di contrattazione definitiva. Talvolta, tuttavia, il contratto definitivo espunge dal suo contenuto talune pattuizioni espresse in sede di preliminare. Da ciò sorge un'interessante vexata quaestio: il contratto definitivo produce effetti novativi sul preliminare qualora manchi di riprodurre talune clausole contrattuali precedentemente individuate? È di tutta evidenza come il quesito non sia di pronta soluzione, se solo si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2017, n. 14620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14620 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2017 |
Testo completo
o t n o e v i m t a a s r r g e e v t l n i a o o t t u a b g ORIGINALE i i r l t b n b o o c e l 14620-20 17 t e n d e r e r r o o c i i Oggetto r REPUBBLICA ITNA e R t l u IN NOME DEL POPOLO ITNO LOCAZIONE USO DIVERSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 13715/2015 TERZA SEZIONE CIVILE Cron.14620 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. @.1. - Presidente - Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI Ud. 19/01/2017 Dott. LINA RUBINO Consigliere PU Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere Rel. Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13715-2015 proposto da: EF IT SP , in persona del suo Amministratore Delegato dott. GIORGIO FALLICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato RENATO MANZINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE NANNI giusta procura in calce al ricorso;
2017
- ricorrente -
130
contro
CONDOMINIO DI MILANO CORSO MONFORTE 2 , in persona dell'Amministratore pro tempore, Dott. ANGELO PAOLO CARDANI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MENNUNI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 3944/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ß Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato RENATO MANZINI;
udito l'Avvocato ANTONIO MENNUNI;
L 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO d'appello di Milano, con sentenza del La Corte novembre 2014, ha rigettato l'appello proposto dalla Defi Italia s.r.l. avversO la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione con il quale il Condominio di Corso Monforte n. 2 aveva concesSO alla FPM Pubblicità s.r.l. (che successivamente aveva ceduto il ramo d'azienda alla Defi Italia s.r.l.) l'uso dello spazio di copertura del proprio fabbricato per il posizionamento di un'insegna luminosa. La Defi Italia S.r..1. ricorre per la cassazione di tale decisione, allegando quattro motivi. Il Condominio di Corso Monforte n. 2 resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte d'appello considerato che la disdetta inviata dal Condominio a Defi si riferiva ad un contratto diverso da quello intercorrente tra le parti». Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione la falsa applicazione dell'art. 420 cod. proc. civ. nonché la «insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte d'appello considerato che il ricorso ex art. 447- bis c.p.c. che ha instaurato il presente giudizio si riferiva ad un contratto diverso da quello intercorrente tra le parti». I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Infatti, al di là del generico ma non sviluppato accenno alla falsa applicazione dell'art. 420 cod. proc. civ., entrambi i motivi deducono ragioni di censura non ammissibili alla luce della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che non contempla più il vizio di motivazione, bensì 1' «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La nuova disposizione si applica alle sentenze pubblicate a partire dal 11 settembre 2012 e quindi trova applicazione anche nel caso in esame. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve2012, n. interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici essere dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente in sé, purché il vizio all'esistenza della motivazione 4 risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto "motivazione l'aspetto materiale e grafico", nella apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni "motivazione perplessa edinconciliabili" e nella obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Consegue l'inammissibilità dei motivi in esame, che denunciano un vizio non più previsto dalla legge.
2. Con il terzo motivo di ricorso la Defi Italia s.r.l. denuncia la violazione falsa applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 27 e 79 legge locaz., nonché degli artt. 1362 e 1371 cod. civ. ed ancora la «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la corte d'appello ritenuta la non sussistenza di una novazione del contratto stipulato in data 10 luglio 2001». Anche in questo caso si tratta di censura inammissibile. Al di là della più articolata intitolazione del motivo, la società ricorrente denuncia pure in questo caso solamente un vizio di motivazione non ammissibile alla luce del nuovo tenore dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 5 Invero, è stata la stessa Corte d'appello, che, per completezza argomentativa, si è interrogata circa l'eventuale efficacia novativa del contratto del 10 luglio 2001. La questione è stata correttamente risolta in punto di diritto, conformemente al costante orientamento della Cassazione, secondo cui, in tema di locazione, non sufficiente ad integrare novazione del contratto la о del termine di variazione della misura del canone scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto ○ del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, invece, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi causa novandi, il cui accertamento dell'animus e della proprio del giudice di merito costituisce compito legittimità se logicamente e insindacabile in sede di 3, Sentenza n. 11672 del correttamente motivato (Sez. Sentenza n. 5673 del 4 21/05/2007, Rv. 596711; Sez. 3, 09/03/2010, Rv. 611737). La censura in esame dunque manifestamente infondata.
3. Con il quarto motivo di ricorso la Defi Italia s.r.l. censura il capo della sentenza d'appello relativo alle spese processuali, con particolare riferimento all'omessa compensazione delle stesse. La società ricorrente, infatti, afferma che la corte d'appello avrebbe parzialmente accolto censure, quantomeno le sue al caso di specie della all'applicabilità relativamente normativa di cui alla legge n. 392 del 1978. Anche tale doglianza deve essere disattesa, considerando che dalla più corretta qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso fra le parti non è derivata alcuna conseguenza pratica in termini di accoglimento delle difese della Defi Italia s.r.l. Avendo riguardo al petitum, deve quindi prendersi atto che la domanda del Condominio risulta pienamente accolta e l'appello proposto dalla menzionata società stato integralmente rigettato. Conseguentemente, la corte d'appello ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, senza ravvisare alcuno spazio per poter disporre la compensazione delle spese processuali.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. comma 1-quater, del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, 13, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre da parte 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo а titolo di contributo unificato pari а quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 7 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
il ricorso e condanna la società dichiara inammissibile ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. ' Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente (Maria Margherita Chiarini) (Cosimo D'Arrigo) с Il Funzionario Giudiziario CE AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 GIU 2017 Funzionado Giudiziario CE AT 8