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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1274/2025 R.G.
TRA
in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1
, con Avv. Sergio Lucisano Persona_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.to Gilda CP_1
Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 18.03.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, nella indicata qualità, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e dell'indennità di accompagnamento per la minore esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non Persona_1 aveva riconosciuto la sussistenza di detti requisiti.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui la minore risultava affetta.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e dell'indennità di accompagnamento per la minore . Persona_1
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 18.06.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione, da parte del CTU, delle patologie da cui è affetta si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
In particolare, parte ricorrente lamenta che “[..] il CTU della fase di ATP non ha risposto ai motivi per i quali non può essere riconosciuto l'handicap grave (la risposta alle osservazioni si basa solo sulla mancanza dei requisiti per
l'indennità di accompagnamento)”.
Contrariamente a quanto lamentato, dalla consulenza tecnica emerge che l'ausiliare si è pronunciato anche sull'handicap grave, ed infatti si legge “[..] In relazione allo status di handicap, occorre infine ricordare che il disposto combinato delle norme vigenti per la concessione dello stato di handicap prevede che questo sia concesso unicamente a coloro: “che presentino una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge
104/92, art. 3 comma 1)”. Inoltre la legge afferma anche che lo stato di handicap assume la connotazione di gravità quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella
2 sfera individuale o in quella di relazione (legge 104/92 art. 3 comma 3)”. La condizione di handicap in situazione di gravità non è semplicemente sovrapponibile alla condizione di invalido civile ma vi è la necessità, come ulteriore requisito indispensabile, che siano presenti patologie così gravi da comportare una riduzione dell'autonomia personale con ripercussioni sulla sfera individuale o in quella di relazione. Alla luce dei riferimenti normativi suindicati, la valutazione dello stato di handicap deve tener conto della doppia connotazione, biologica e sociale, della disabilità del paziente;
non ci si può esimere pertanto dal considerare anche l'età del soggetto, il contesto culturale in cui la persona effettivamente vive e la sua capacita di interfacciarsi con la società. Alla luce di quanto sopra si ritiene non possano ritenersi soddisfatti i requisiti che danno luogo al riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità, potendosi affermare che la minore presenti i requisiti richiesti per il riconoscimento dei benefici previsti dall'ex art. 3 c. 1 Legge
104/92 - handicap non in situazione di gravità [..]”.
A ciò aggiungasi che la relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1274/2025 R.G.
TRA
in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1
, con Avv. Sergio Lucisano Persona_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.to Gilda CP_1
Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 18.03.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, nella indicata qualità, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e dell'indennità di accompagnamento per la minore esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non Persona_1 aveva riconosciuto la sussistenza di detti requisiti.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui la minore risultava affetta.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e dell'indennità di accompagnamento per la minore . Persona_1
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 18.06.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione, da parte del CTU, delle patologie da cui è affetta si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
In particolare, parte ricorrente lamenta che “[..] il CTU della fase di ATP non ha risposto ai motivi per i quali non può essere riconosciuto l'handicap grave (la risposta alle osservazioni si basa solo sulla mancanza dei requisiti per
l'indennità di accompagnamento)”.
Contrariamente a quanto lamentato, dalla consulenza tecnica emerge che l'ausiliare si è pronunciato anche sull'handicap grave, ed infatti si legge “[..] In relazione allo status di handicap, occorre infine ricordare che il disposto combinato delle norme vigenti per la concessione dello stato di handicap prevede che questo sia concesso unicamente a coloro: “che presentino una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge
104/92, art. 3 comma 1)”. Inoltre la legge afferma anche che lo stato di handicap assume la connotazione di gravità quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella
2 sfera individuale o in quella di relazione (legge 104/92 art. 3 comma 3)”. La condizione di handicap in situazione di gravità non è semplicemente sovrapponibile alla condizione di invalido civile ma vi è la necessità, come ulteriore requisito indispensabile, che siano presenti patologie così gravi da comportare una riduzione dell'autonomia personale con ripercussioni sulla sfera individuale o in quella di relazione. Alla luce dei riferimenti normativi suindicati, la valutazione dello stato di handicap deve tener conto della doppia connotazione, biologica e sociale, della disabilità del paziente;
non ci si può esimere pertanto dal considerare anche l'età del soggetto, il contesto culturale in cui la persona effettivamente vive e la sua capacita di interfacciarsi con la società. Alla luce di quanto sopra si ritiene non possano ritenersi soddisfatti i requisiti che danno luogo al riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità, potendosi affermare che la minore presenti i requisiti richiesti per il riconoscimento dei benefici previsti dall'ex art. 3 c. 1 Legge
104/92 - handicap non in situazione di gravità [..]”.
A ciò aggiungasi che la relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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