Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/01/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 1814 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che sono presenti l'avv. BARONE VINCENZO e BONUSO
DARIO per parte ricorrente, i quali insistono in ricorso e note conclusive, nonché nella vittoria di spese. Alle ore 10.50 nessuno è comparso per l' CP_1
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.00, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1814 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e n. q. Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante della Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
BARONE VINCENZO e BONUSO DARIO, elettivamente domiciliata in
VIA CATANIA 25 RM (studio avv. Bonuso) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000044948 emessa dall' il 09/05/2022 e notificata il 26/05/2022. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte ricorrente conclude come da verbale in pari data, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/06/2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000044948 emessa dall' il 09/05/2022 e notificata il 26/05/2022. CP_1
Deduceva al riguardo:
- che l'ordinanza impugnata è stata emessa in seguito agli atti di accertamento nn. 5500.29/03/2017.0158263 e 5500.29/03/2017.0158262 CP_1 CP_1
redatti in data 29 marzo 2017 e notificati nelle date del 4 e 5 aprile 2017, con cui è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori;
- che in data 16/06/2017, entro il termine di tre mesi dalla notifica degli atti di accertamento, aveva provveduto al pagamento dei contributi;
- che in data 09/03/2022 l' notificava l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
000044948, avverso la quale proponeva opposizione;
- che in data 26/05/2022 l' notificava nuovamente la medesima CP_1
ordinanza, oggetto della presente opposizione.
L' convenuto non si è costituito in giudizio e, ritenuta la regolarità della CP_1
notifica, viene dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n.
638/1983, dispone: “Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Parte ricorrente ha provato di avere provveduto, entro il termine previsto dalla legge, al pagamento dei contributi omessi, pari ad € 338,47, e, pertanto, non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa.
L' rimanendo contumace, nulla ha contestato in ordine all'allegato CP_1
pagamento.
Il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione impugnata va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, in accoglimento del ricorso proposto
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-000044948 emessa dall' il CP_1
09/05/2022 e notificata il 26/05/2022;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1
lite che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 09/01/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile