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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
, difensore di se stesso Parte_1
- APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MOSCHIANO EUGENIO,
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.11.2023, l'avv. proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
6712/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla e, dichiarata la nullità del CP_2 precetto e del pignoramento alla base della procedura esecutiva presso terzi RGE 1726/2018, veniva condannato l'avv. Tozzi alla restituzione delle somme a lui assegnate in esubero rispetto all'importo di € 825,00 liquidato nel titolo esecutivo.
1 Deduceva essenzialmente l'erroneità della sentenza impugnata laddove si afferma che l'ordinanza di assegnazione acquista efficacia di titolo esecutivo verso il terzo nel momento in cui gli sia portata a conoscenza, facendo discendere da tale principio la non ripetibilità nel caso concreto, da parte del creditore, delle spese di precetto e di esecuzione nei confronti del debitore non inadempiente.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto appello.
Preliminarmente, occorre ricostruire brevemente la vicenda che ci occupa.
Con ordinanza del 18.7.2016, il GE presso il Tribunale di
NA assegnava, tra l'altro, la somma di € 825,00 per spese e compensi di procedura all'avv. ordinandone Pt_1 il pagamento alla in Controparte_1 qualità di terzo pignorato.
Il creditore assegnatario, odierno appellante, procedeva a notificare detta ordinanza, unitamente ad un primo precetto, in data 29.7.2016.
La , con PEC del 3.8.2016, comunicava di non CP_1 riconoscere le competenze di precetto, per non essere stata precedentemente notificata l'ordinanza di assegnazione, e di aver spedito due assegni presso lo studio del creditore per il pagamento di quanto dovuto in base all'ordinanza azionata.
In data 28.12.2017, il creditore notificava un nuovo precetto e, successivamente, in data 11.1.2018, effettuava un pignoramento mobiliare presso la filiale della CP_2 di San Prisco.
Di conseguenza, la proponeva opposizione CP_1 all'esecuzione, lamentando l'abuso dello strumento esecutivo.
2 Il GE presso questo Tribunale, con ordinanza del
21.11.2018, rigettava l'istanza di sospensione e, alla successiva udienza del 12.2.2019, disponeva il pagamento in favore del creditore della somma pignorata.
A questo punto, la erroneamente introduceva il CP_1 giudizio di merito dell'opposizione innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, che però si dichiarava incompetente per valore, per cui il giudizio veniva poi riassunto innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, che definiva la causa con la sentenza qui impugnata.
Detto ciò, l'appello è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di prime cure, pur richiamando la pertinente pronuncia della Corte di Cassazione n.
9173/2018, non ne faceva corretta applicazione, affermando sostanzialmente, con motivazione molto stringata, che, nel caso di specie, non potevano riconoscersi al creditore le spese di precetto e di esecuzione in quanto il medesimo creditore aveva proceduto alla contestuale notifica dell'ordinanza di assegnazione e del precetto, derivandone la inapplicabilità dell'art. 95 c.p.c. nei confronti del debitore considerato non inadempiente.
In effetti, la citata pronuncia della Suprema Corte afferma che “L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si
è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme 3 dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480
c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante;
laddove invece il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate con tempestività dal debitore”.
Con tale pronuncia, la Cassazione ha rivisto il proprio precedente orientamento, secondo cui “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione” (cfr. Cass.
9390/2016).
Orbene, nel caso che ci occupa, il creditore assegnatario ha notificato, come detto, un primo precetto unitamente all'ordinanza di assegnazione in data 29.7.2016, comportamento censurabile alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità all'epoca vigente, ma la
Banca debitrice non provvedeva all'effettivo pagamento del dovuto, escluse le spese di precetto, risultando che essa abbia soltanto inviato un assegno al creditore che, però, non è stato consegnato (o non vi è idonea prova della consegna) né è stato incassato, come riconosce l'appellata. 4 Sul punto, occorre evidenziare che il credito azionato non risultava soddisfatto al momento della proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte della CP_2 come rilevato anche dal GE nell'ordinanza del 21.11.2018 di rigetto della sospensiva, e la non poteva CP_1 considerarsi liberata dalla sua obbligazione in virtù degli atti compiuti, liberazione che avrebbe potuto conseguire soltanto facendo ricorso al procedimento di cui agli artt.
1206 e ss. c.c.
Infatti, il tentativo ovvero l'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di un assegno circolare allo studio del creditore, subito dopo la notifica del titolo e del primo precetto, integra tutt'al più la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ.
(offerta non formale), che vale però ad escludere soltanto la mora del debitore (cfr. Cass. 23364/2014) e non a costituire in mora il creditore.
Peraltro, la non provvedeva al pagamento neppure dopo CP_1 la notifica del secondo precetto, avvenuta il 28.12.2017, sebbene debba evidenziarsi che il creditore procedeva ad effettuare il pignoramento mobiliare in data 11.1.2018 ovvero soltanto 14 giorni (diversi dei quali festivi) dopo la notifica del precetto.
Dunque, non può affermarsi, come sostiene l'appellata e come sostanzialmente avallato dal Giudice di Pace, che “la
ha prontamente adempiuto alla propria obbligazione di CP_1 pagamento” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione nel presente giudizio) e, di conseguenza, non possono ritenersi irripetibili le spese di precetto e di esecuzione.
D'altro canto, se la appellata senz'altro poteva ed CP_1 anzi doveva verificare l'effettivo incasso dell'assegno, va rilevato anche che alla comunicazione a mezzo PEC (non contestata) da parte della dell'invio dell'assegno e CP_1 del minor importo riconosciuto al creditore, quest'ultimo non risulta aver dato alcun riscontro, lasciando 5 inspiegabilmente trascorrere circa un anno e mezzo prima di notificare un nuovo atto di precetto.
Inoltre, occorre considerare che è risultato fondato il secondo motivo di opposizione all'esecuzione formulato dall'odierna appellata, ovvero l'eccessività della somma richiesta e la violazione del DM 55/2014, motivo rimasto assorbito nella decisione impugnata.
In particolare, in forza del D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, il compenso per l'atto di precetto, trattandosi di un credito di importo inferiore ad
€ 5.200,00, era pari ad € 135,00 (anziché € 243,00 di cui al precetto de quo) ed anzi sarebbe stato probabilmente più corretto applicare una riduzione essendo il credito di modesto importo. Non erano, poi, senz'altro richiedibili le competenze per “Fase di studio” (€ 630,00) e, conseguenzialmente, gli accessori calcolati anche su questa voce di precetto.
In effetti, la procedura esecutiva in questione risulta essere stata definita con l'ordinanza di assegnazione del
12.2.2019, con la quale il GE ha significativamente ridotto l'importo dovuto per spese di precetto ed esecuzione, riconoscendo al creditore, a tale titolo, l'importo complessivo di € 900,00, compresi accessori e spese, a fronte di una richiesta in precetto di € 1.333,05 senza considerare le spese e le competenze di esecuzione.
Pertanto, l'appello deve essere parzialmente accolto e, conseguenzialmente, in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione all'esecuzione proposta dalla va CP_2 parzialmente accolta limitatamente alla doglianza sul quantum, che risulta già correttamente rideterminato con l'ordinanza di assegnazione del 12.2.2019.
Spese di lite.
Sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, alla luce della complessiva valutazione della vicenda ed, in 6 particolare, della parziale fondatezza dell'appello e della parziale fondatezza dell'originaria opposizione. Per gli stessi motivi, ritiene questo Giudice che debbano essere compensate anche le spese relative al procedimento RG
533/2019 (prima introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione definitosi con ordinanza di incompetenza per valore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
B) In riforma della sentenza n. 6712/2023 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., limitatamente alla contestazione sul quantum;
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
D) Compensa altresì le spese di lite relative al procedimento RG 533/2019.
Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
, difensore di se stesso Parte_1
- APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MOSCHIANO EUGENIO,
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.11.2023, l'avv. proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
6712/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla e, dichiarata la nullità del CP_2 precetto e del pignoramento alla base della procedura esecutiva presso terzi RGE 1726/2018, veniva condannato l'avv. Tozzi alla restituzione delle somme a lui assegnate in esubero rispetto all'importo di € 825,00 liquidato nel titolo esecutivo.
1 Deduceva essenzialmente l'erroneità della sentenza impugnata laddove si afferma che l'ordinanza di assegnazione acquista efficacia di titolo esecutivo verso il terzo nel momento in cui gli sia portata a conoscenza, facendo discendere da tale principio la non ripetibilità nel caso concreto, da parte del creditore, delle spese di precetto e di esecuzione nei confronti del debitore non inadempiente.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto appello.
Preliminarmente, occorre ricostruire brevemente la vicenda che ci occupa.
Con ordinanza del 18.7.2016, il GE presso il Tribunale di
NA assegnava, tra l'altro, la somma di € 825,00 per spese e compensi di procedura all'avv. ordinandone Pt_1 il pagamento alla in Controparte_1 qualità di terzo pignorato.
Il creditore assegnatario, odierno appellante, procedeva a notificare detta ordinanza, unitamente ad un primo precetto, in data 29.7.2016.
La , con PEC del 3.8.2016, comunicava di non CP_1 riconoscere le competenze di precetto, per non essere stata precedentemente notificata l'ordinanza di assegnazione, e di aver spedito due assegni presso lo studio del creditore per il pagamento di quanto dovuto in base all'ordinanza azionata.
In data 28.12.2017, il creditore notificava un nuovo precetto e, successivamente, in data 11.1.2018, effettuava un pignoramento mobiliare presso la filiale della CP_2 di San Prisco.
Di conseguenza, la proponeva opposizione CP_1 all'esecuzione, lamentando l'abuso dello strumento esecutivo.
2 Il GE presso questo Tribunale, con ordinanza del
21.11.2018, rigettava l'istanza di sospensione e, alla successiva udienza del 12.2.2019, disponeva il pagamento in favore del creditore della somma pignorata.
A questo punto, la erroneamente introduceva il CP_1 giudizio di merito dell'opposizione innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, che però si dichiarava incompetente per valore, per cui il giudizio veniva poi riassunto innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, che definiva la causa con la sentenza qui impugnata.
Detto ciò, l'appello è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, il Giudice di prime cure, pur richiamando la pertinente pronuncia della Corte di Cassazione n.
9173/2018, non ne faceva corretta applicazione, affermando sostanzialmente, con motivazione molto stringata, che, nel caso di specie, non potevano riconoscersi al creditore le spese di precetto e di esecuzione in quanto il medesimo creditore aveva proceduto alla contestuale notifica dell'ordinanza di assegnazione e del precetto, derivandone la inapplicabilità dell'art. 95 c.p.c. nei confronti del debitore considerato non inadempiente.
In effetti, la citata pronuncia della Suprema Corte afferma che “L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si
è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme 3 dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480
c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante;
laddove invece il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate con tempestività dal debitore”.
Con tale pronuncia, la Cassazione ha rivisto il proprio precedente orientamento, secondo cui “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione” (cfr. Cass.
9390/2016).
Orbene, nel caso che ci occupa, il creditore assegnatario ha notificato, come detto, un primo precetto unitamente all'ordinanza di assegnazione in data 29.7.2016, comportamento censurabile alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità all'epoca vigente, ma la
Banca debitrice non provvedeva all'effettivo pagamento del dovuto, escluse le spese di precetto, risultando che essa abbia soltanto inviato un assegno al creditore che, però, non è stato consegnato (o non vi è idonea prova della consegna) né è stato incassato, come riconosce l'appellata. 4 Sul punto, occorre evidenziare che il credito azionato non risultava soddisfatto al momento della proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte della CP_2 come rilevato anche dal GE nell'ordinanza del 21.11.2018 di rigetto della sospensiva, e la non poteva CP_1 considerarsi liberata dalla sua obbligazione in virtù degli atti compiuti, liberazione che avrebbe potuto conseguire soltanto facendo ricorso al procedimento di cui agli artt.
1206 e ss. c.c.
Infatti, il tentativo ovvero l'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di un assegno circolare allo studio del creditore, subito dopo la notifica del titolo e del primo precetto, integra tutt'al più la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ.
(offerta non formale), che vale però ad escludere soltanto la mora del debitore (cfr. Cass. 23364/2014) e non a costituire in mora il creditore.
Peraltro, la non provvedeva al pagamento neppure dopo CP_1 la notifica del secondo precetto, avvenuta il 28.12.2017, sebbene debba evidenziarsi che il creditore procedeva ad effettuare il pignoramento mobiliare in data 11.1.2018 ovvero soltanto 14 giorni (diversi dei quali festivi) dopo la notifica del precetto.
Dunque, non può affermarsi, come sostiene l'appellata e come sostanzialmente avallato dal Giudice di Pace, che “la
ha prontamente adempiuto alla propria obbligazione di CP_1 pagamento” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione nel presente giudizio) e, di conseguenza, non possono ritenersi irripetibili le spese di precetto e di esecuzione.
D'altro canto, se la appellata senz'altro poteva ed CP_1 anzi doveva verificare l'effettivo incasso dell'assegno, va rilevato anche che alla comunicazione a mezzo PEC (non contestata) da parte della dell'invio dell'assegno e CP_1 del minor importo riconosciuto al creditore, quest'ultimo non risulta aver dato alcun riscontro, lasciando 5 inspiegabilmente trascorrere circa un anno e mezzo prima di notificare un nuovo atto di precetto.
Inoltre, occorre considerare che è risultato fondato il secondo motivo di opposizione all'esecuzione formulato dall'odierna appellata, ovvero l'eccessività della somma richiesta e la violazione del DM 55/2014, motivo rimasto assorbito nella decisione impugnata.
In particolare, in forza del D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, il compenso per l'atto di precetto, trattandosi di un credito di importo inferiore ad
€ 5.200,00, era pari ad € 135,00 (anziché € 243,00 di cui al precetto de quo) ed anzi sarebbe stato probabilmente più corretto applicare una riduzione essendo il credito di modesto importo. Non erano, poi, senz'altro richiedibili le competenze per “Fase di studio” (€ 630,00) e, conseguenzialmente, gli accessori calcolati anche su questa voce di precetto.
In effetti, la procedura esecutiva in questione risulta essere stata definita con l'ordinanza di assegnazione del
12.2.2019, con la quale il GE ha significativamente ridotto l'importo dovuto per spese di precetto ed esecuzione, riconoscendo al creditore, a tale titolo, l'importo complessivo di € 900,00, compresi accessori e spese, a fronte di una richiesta in precetto di € 1.333,05 senza considerare le spese e le competenze di esecuzione.
Pertanto, l'appello deve essere parzialmente accolto e, conseguenzialmente, in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione all'esecuzione proposta dalla va CP_2 parzialmente accolta limitatamente alla doglianza sul quantum, che risulta già correttamente rideterminato con l'ordinanza di assegnazione del 12.2.2019.
Spese di lite.
Sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, alla luce della complessiva valutazione della vicenda ed, in 6 particolare, della parziale fondatezza dell'appello e della parziale fondatezza dell'originaria opposizione. Per gli stessi motivi, ritiene questo Giudice che debbano essere compensate anche le spese relative al procedimento RG
533/2019 (prima introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione definitosi con ordinanza di incompetenza per valore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
B) In riforma della sentenza n. 6712/2023 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., limitatamente alla contestazione sul quantum;
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
D) Compensa altresì le spese di lite relative al procedimento RG 533/2019.
Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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