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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Lagioia ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Brusciano (NA) alla via Camillo Cucca n. 218, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Mariarosaria Della Corte ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Roma alla via Panama n.16, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la signora in data 30.05.2019 a IO (BO) (atto n. 12 parte 1 anno 2019), dalla cui CP_1
unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, nulla per il mantenimento della resistente e, in merito alla casa familiare, dichiararsi che la stessa resti nella disponibilità del ricorrente;
vinte le spese di lite. La resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito al ricorrente, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 5.000,00 mensili, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale del 11.07.2022, il Presidente, con ordinanza del
14.11.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 31.03.2023.
Resa sentenza parziale sullo status, con ordinanza del 15.04.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. giè concessi in precedenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo stata resa sentenza parziale sullo status, non resta che esaminare le altre domande avanzate dalle parti.
Al riguardo, vanno, innanzitutto, rigettate le domande di addebito proposte dalle parti.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012). Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che le parti non hanno fornito tranquillante prova dei rispettivi assunti.
Parte ricorrente deduce, a sostegno della domanda di addebito, che la separazione sia da ricondursi alle relazioni extraconiugali intraprese dalla moglie durante il matrimonio.
Per contro, la resistente deduce che la separazione sia da ricondursi ad illeciti endofamiliari, posti in essere durante la convivenza dal sig. e concretizzatisi in maltrattamenti, minacce e percosse. Pt_1
Orbene, dagli elementi probatori offerti non è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente di una delle parti.
Non vi è prova, infatti, delle presunte violazioni dei doveri coniugali da parte della resistente e, in particolare, di relazioni extraconiugali, né tantomeno che le stesse siano state la causa della separazione o se le stesse siano avvenute quando il rapporto era già in crisi. Quanto deduce parte ricorrente, oltre ad essere generico, non risulta avere alcun riscontro oggettivo.
Questo tribunale ritiene, altresì, sfornita di prova la domanda di addebito formulata dalla signora
. Non è stata, invero, fornita alcuna prova circa le violenze e minacce che il CP_1 Pt_1
avrebbe posto in essere nei confronti della resistente né che le stesse siano state la causa della separazione. I procedimenti penali originati dalle denunce sporte dalla , inoltre, sono state CP_1
archiviati (cfr. ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Nola del 21.12.2022) e, in ogni caso, le denunce sono risalenti a fatti asseritamente verificatisi nei mesi di giugno/luglio 2021 quando il rapporto coniugale era già in crisi.
Entrambe le domande di addebito vanno, per tal via, rigettate.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) il ricorrente
[...]
è un medico in pensione da agosto 2024 e percepisce pensione di circa 3800,00 euro Parte_1
al mese, vive nella casa familiare sita in Brusciano al viale Europa n. 47 di cui è usufruttuario (la nuda proprietà è stata trasferita al figlio nel 2014) ha percepito fino al 2023 redditi per oltre € CP_2
100.000,00 annui (come da dichiarazioni dei redditi versate in atti), è gravato dal costo del finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto la cui rata mensile è di € 540,77 nonché da una rata mensile di € 1.000,00 per transazione con il Comune di Brusciano a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Nola;
è usufruttuario, oltre che della casa familiare, anche di altro immobile sito in
Brusciano la cui nuda proprietà è intestata a altri due immobili sito in Brusciano, Controparte_3
uno alla via Semmola e uno alla , la cui nuda proprietà è intestata al figlio;
Controparte_4 CP_5
deduce, inoltre, di versare mantenimento di 550,00 euro per il figlio nato da altra precedente Per_1
unione, e di mantenimento per la figlia (di cui, però, non vi è alcuna prova); 2) la resistente, Per_2
, invece, è una collaboratrice scolastica precaria con retribuzione annua netta di circa CP_1
€ 17.000,00 e retribuzione mensile netta media di euro 1300,00; vive presso l'abitazione della figlia, condotta in locazione dalla stessa per euro 550,00, è comproprietaria di un terreno.
Dalle dichiarazioni delle parti è emerso che durante il matrimonio il sig. provvedeva a tutte Pt_1
le esigenze della famiglia, esigenze che, tenuto conto del compendio fotografico prodotto dalla signora (viaggi, hotel, borse), erano anche di natura voluttuaria. CP_1
Orbene, preso atto della circostanza che la casa familiare è rimasta nella disponibilità del ricorrente usufruttuario, il chè costituisce, in ogni caso, posta attiva economicamente rilevante, della circostanza che, nonostante le spese comprovate dal ricorrente, gli introiti di questi risultano superiori a quelli della resistente, la circostanza che il ricorrente è usufruttuario di diversi beni immobili e che la resistente verosimilmente contribuisce al pagamento del canone di locazione dell'abitazione locata dalla figlia, considerata la brevissima durata del matrimonio e l'incerto tempo della pregressa convivenza, si stima congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente versando alla stessa entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese CP_1
di maggio 2025 la somma di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Per il periodo precedente, stante i maggiori redditi da lavoro percepiti dal ricorrente e la natura alimentare degli importi già corrisposti, si ritiene di confermare l'importo di euro 500,00 stabilito in sede presidenziale.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto delle domande di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO (BO) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
d) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
signora versando alla stessa entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese CP_1
di maggio 2025 la somma di € 250,00, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
e) conferma per il periodo pregresso il maggiore importo di euro 500,00 mensile;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Lagioia ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Brusciano (NA) alla via Camillo Cucca n. 218, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Mariarosaria Della Corte ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Roma alla via Panama n.16, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 28.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la signora in data 30.05.2019 a IO (BO) (atto n. 12 parte 1 anno 2019), dalla cui CP_1
unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, nulla per il mantenimento della resistente e, in merito alla casa familiare, dichiararsi che la stessa resti nella disponibilità del ricorrente;
vinte le spese di lite. La resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito al ricorrente, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 5.000,00 mensili, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale del 11.07.2022, il Presidente, con ordinanza del
14.11.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 31.03.2023.
Resa sentenza parziale sullo status, con ordinanza del 15.04.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. giè concessi in precedenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo stata resa sentenza parziale sullo status, non resta che esaminare le altre domande avanzate dalle parti.
Al riguardo, vanno, innanzitutto, rigettate le domande di addebito proposte dalle parti.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012). Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che le parti non hanno fornito tranquillante prova dei rispettivi assunti.
Parte ricorrente deduce, a sostegno della domanda di addebito, che la separazione sia da ricondursi alle relazioni extraconiugali intraprese dalla moglie durante il matrimonio.
Per contro, la resistente deduce che la separazione sia da ricondursi ad illeciti endofamiliari, posti in essere durante la convivenza dal sig. e concretizzatisi in maltrattamenti, minacce e percosse. Pt_1
Orbene, dagli elementi probatori offerti non è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente di una delle parti.
Non vi è prova, infatti, delle presunte violazioni dei doveri coniugali da parte della resistente e, in particolare, di relazioni extraconiugali, né tantomeno che le stesse siano state la causa della separazione o se le stesse siano avvenute quando il rapporto era già in crisi. Quanto deduce parte ricorrente, oltre ad essere generico, non risulta avere alcun riscontro oggettivo.
Questo tribunale ritiene, altresì, sfornita di prova la domanda di addebito formulata dalla signora
. Non è stata, invero, fornita alcuna prova circa le violenze e minacce che il CP_1 Pt_1
avrebbe posto in essere nei confronti della resistente né che le stesse siano state la causa della separazione. I procedimenti penali originati dalle denunce sporte dalla , inoltre, sono state CP_1
archiviati (cfr. ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Nola del 21.12.2022) e, in ogni caso, le denunce sono risalenti a fatti asseritamente verificatisi nei mesi di giugno/luglio 2021 quando il rapporto coniugale era già in crisi.
Entrambe le domande di addebito vanno, per tal via, rigettate.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) il ricorrente
[...]
è un medico in pensione da agosto 2024 e percepisce pensione di circa 3800,00 euro Parte_1
al mese, vive nella casa familiare sita in Brusciano al viale Europa n. 47 di cui è usufruttuario (la nuda proprietà è stata trasferita al figlio nel 2014) ha percepito fino al 2023 redditi per oltre € CP_2
100.000,00 annui (come da dichiarazioni dei redditi versate in atti), è gravato dal costo del finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto la cui rata mensile è di € 540,77 nonché da una rata mensile di € 1.000,00 per transazione con il Comune di Brusciano a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Nola;
è usufruttuario, oltre che della casa familiare, anche di altro immobile sito in
Brusciano la cui nuda proprietà è intestata a altri due immobili sito in Brusciano, Controparte_3
uno alla via Semmola e uno alla , la cui nuda proprietà è intestata al figlio;
Controparte_4 CP_5
deduce, inoltre, di versare mantenimento di 550,00 euro per il figlio nato da altra precedente Per_1
unione, e di mantenimento per la figlia (di cui, però, non vi è alcuna prova); 2) la resistente, Per_2
, invece, è una collaboratrice scolastica precaria con retribuzione annua netta di circa CP_1
€ 17.000,00 e retribuzione mensile netta media di euro 1300,00; vive presso l'abitazione della figlia, condotta in locazione dalla stessa per euro 550,00, è comproprietaria di un terreno.
Dalle dichiarazioni delle parti è emerso che durante il matrimonio il sig. provvedeva a tutte Pt_1
le esigenze della famiglia, esigenze che, tenuto conto del compendio fotografico prodotto dalla signora (viaggi, hotel, borse), erano anche di natura voluttuaria. CP_1
Orbene, preso atto della circostanza che la casa familiare è rimasta nella disponibilità del ricorrente usufruttuario, il chè costituisce, in ogni caso, posta attiva economicamente rilevante, della circostanza che, nonostante le spese comprovate dal ricorrente, gli introiti di questi risultano superiori a quelli della resistente, la circostanza che il ricorrente è usufruttuario di diversi beni immobili e che la resistente verosimilmente contribuisce al pagamento del canone di locazione dell'abitazione locata dalla figlia, considerata la brevissima durata del matrimonio e l'incerto tempo della pregressa convivenza, si stima congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente versando alla stessa entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese CP_1
di maggio 2025 la somma di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Per il periodo precedente, stante i maggiori redditi da lavoro percepiti dal ricorrente e la natura alimentare degli importi già corrisposti, si ritiene di confermare l'importo di euro 500,00 stabilito in sede presidenziale.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto delle domande di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO (BO) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
d) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
signora versando alla stessa entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese CP_1
di maggio 2025 la somma di € 250,00, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
e) conferma per il periodo pregresso il maggiore importo di euro 500,00 mensile;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)