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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Milano, LU EN, in funzione di Giudice del
Lavoro nel corso della udienza del 29.10.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;
tra
, assistito e difeso dall'Avv. S. Di Giacomo e dall'Avv. Parte_1
A. Di Giacomo;
e
con l'Avv. C. Santanoceto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 10.04.2025, CP_ l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l , al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento, sussistendo i requisiti medico-sanitari prescritti dalla legge per la fruizione di tale beneficio dalla data della domanda amministrativa, nonché il riconoscimento dello status di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
Legge 104/1992, con vittoria di spese.
La difesa dell'istante deduce di aver presentato il ricorso per a.t.p.; che il c.t.u. concludeva per la insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello status di disabilità grave;
che l'istante depositava la dichiarazione di dissenso.
CP_ Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda.
Le domande sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.Andando ad esaminare il profilo del requisito sanitario, il dott. Persona_1 consulente tecnico nel procedimento a.t.p., preso atto delle contestazioni medico-legali contenute nel ricorso, ha rilevato che “ … le contestazioni vertono, sostanzialmente, sulla contraddittorietà tra i certificati del medico geriatra del 20 dicembre 2023 e del 19 giugno 2024, oltre che del medico fisiatra del 18 luglio
2024 rispetto alle conclusioni della bozza di CTU, con le anzidette certificazioni sanitarie che attesterebbero il ricorrere, in capo al periziando, di una condizione clinica meritevole del beneficio dell'accompagnamento. A ulteriore conferma di ciò, i ricorrenti esibiscono la visita fisiatrica sopra citata del 27.03.2025, che si dovrebbe allineare alle risultanze dei predetti accertamenti.
Nondimeno, si ribadisce quanto già avuto in parte modo di dire nella depositata
CTU, vale a dire che il giudizio relativo alla sussistenza o meno di una incapacità alla deambulazione e/o all'espletamento degli atti ordinari della vita quotidiana in forma autonoma attiene allo specialista in medicina legale e non può essere vicariato - o in qualche modo surrogato - dalle conclusioni di sanitari che esprimono giudizi all'esito di valutazioni con finalità esclusivamente cliniche.
Anche perché non può dimenticarsi che i parametri di giudizio per comprendere il grado di autonomia del cittadino che richiede il beneficio dell'accompagnamento non possono basarsi sulla semplice e didascalica presa d'atto dei valori delle scale ADL, iADL, Bartel e nei termini in cui, ad Per_2 esempio, la valutazione delle attività ordinarie della vita quotidiana (ADL) e di quelle più complesse (iADL) sono compilate dal sanitario che le registra in funzione delle risposte che il periziando sceglie di dare e sulla cui attendibilità, dunque, occorre sempre accendere una luce critica.
Il riferito soggettivo, infatti, non può rappresentare, in una valutazione medico - legale, un criterio di giudizio assoluto, ma solo una fonte orientativa alla quale il consulente tecnico dell'ufficio deve fare riferimento, in subordine alla verifica della sussistenza di una coerenza logico – scientifica tra l'anzidetto riferito e il substrato di patologie che interessano il dichiarante.
Nel caso di specie, dunque, le visite fisiatriche / geriatriche prodotte dal ricorrente assumono valore del tutto relativo, mentre a fronte del corteo di non autonomie riferito dal periziando si registra un'obiettività clinica raccolta dallo scrivente il
12.12.2024 che mostrava un'articolarità delle grosse articolazioni ancora valida, con normale rappresentazione delle masse muscolari dei quattro arti, oltre a deambulazione possibile, senza evidenti segni di instabilità, seppur con l'ausilio di un bastone e con dinamica del passo conservata, oltre a passaggi posturali autonomi.
Questo, unitamente alla tipologia del quadro patologico che interessa il periziando (protrusioni discali multiple, ectasia dell'aorta ascendente e BCPO con lieve deficit restrittivo, poliartrosi severa con cerebrovasculopatia e microangiopatia ischemica cronica) esclude la necessità dell'accompagnamento, in quanto il periziando conserva validi margini di autonomia che escludono la necessità di un'assistenza in forma continuativa.
Il cammino, come già detto, è autonomo con il supporto di un bastone e lo schema motorio del passo è conservato, a testimoniare una deambulazione efficace;
parimenti, la stenia degli arti inferiori è buona e i movimenti articolari di mani e spalle sono conservati.
Le difficoltà respiratorie lamentate, seppur credibili in forza della diagnosi di
BPCO che affligge il ricorrente, non sono poi di così grave entità, nei termini in cui tale problematica è lieve.
L'aspetto cognitivo è conservato, ragione per cui l'insieme delle problematiche cliniche di cui soffre il signor non ne giustificano la perdita delle Parte_1 autonomie quotidiane, con il periziando che, seppur con difficoltà, conserva, come già avuto modo di dire, una buona quota di autonomie, dall'igiene personale, all'uso del denaro, alle piccole compere sino alla deambulazione.
Il citare, come fatto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, che il periziando utilizza l'autovettura per spostarsi e che la patente gli sia stata di recente rinnovata, è solo la “cartina tornasole” delle conclusioni alle quali lo scrivente
CTU è addivenuto, nei termini in cui l'uso dell'autovettura e il suo rinnovo indicano, in maniera indiretta, sia la presenza di facoltà cognitive conservate, sia la capacità di compire passaggi posturali in forma autonoma, oltre che una funzionalità delle varie articolazioni corporee e una massa muscolare sufficientemente trofiche da garantire la guida del mezzo, che altrimenti risulterebbe impossibile.
Per tutte le ragioni sopra elencate, dunque, il quadro polipatologico che interessa il signor non si ritiene condizionare né un handicap grave, né la Parte_1 necessità di accompagnamento e, pertanto, si ribadiscono le conclusioni alle quali già si era addivenuti nel corso nella CTU del 24.2.2024”.
2.Questo Giudice ritiene di condividere pienamente le conclusioni espresse dal dott. essendo le stesse fondate su una corretta e completa elaborazione Per_3 ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo del tutto immuni da errori di metodo o vizi logici.
Le domande, pertanto, devono essere rigettate.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica disposta in sede di a.t.p. sono poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, LU EN, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data Parte_1
CP_ 10.04.2025 nei confronti dell' , così provvede:
1) dichiara che il ricorrente non ha i requisiti sanitari per la indennità di accompagnamento e per lo status di handicap grave e, per l'effetto, rigetta le domande;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. relativa al procedimento at.p., così come liquidate in corso di causa.
Milano 29.10.2025
Il Giudice
( LU EN)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Milano, LU EN, in funzione di Giudice del
Lavoro nel corso della udienza del 29.10.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;
tra
, assistito e difeso dall'Avv. S. Di Giacomo e dall'Avv. Parte_1
A. Di Giacomo;
e
con l'Avv. C. Santanoceto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 10.04.2025, CP_ l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l , al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento, sussistendo i requisiti medico-sanitari prescritti dalla legge per la fruizione di tale beneficio dalla data della domanda amministrativa, nonché il riconoscimento dello status di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
Legge 104/1992, con vittoria di spese.
La difesa dell'istante deduce di aver presentato il ricorso per a.t.p.; che il c.t.u. concludeva per la insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello status di disabilità grave;
che l'istante depositava la dichiarazione di dissenso.
CP_ Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda.
Le domande sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.Andando ad esaminare il profilo del requisito sanitario, il dott. Persona_1 consulente tecnico nel procedimento a.t.p., preso atto delle contestazioni medico-legali contenute nel ricorso, ha rilevato che “ … le contestazioni vertono, sostanzialmente, sulla contraddittorietà tra i certificati del medico geriatra del 20 dicembre 2023 e del 19 giugno 2024, oltre che del medico fisiatra del 18 luglio
2024 rispetto alle conclusioni della bozza di CTU, con le anzidette certificazioni sanitarie che attesterebbero il ricorrere, in capo al periziando, di una condizione clinica meritevole del beneficio dell'accompagnamento. A ulteriore conferma di ciò, i ricorrenti esibiscono la visita fisiatrica sopra citata del 27.03.2025, che si dovrebbe allineare alle risultanze dei predetti accertamenti.
Nondimeno, si ribadisce quanto già avuto in parte modo di dire nella depositata
CTU, vale a dire che il giudizio relativo alla sussistenza o meno di una incapacità alla deambulazione e/o all'espletamento degli atti ordinari della vita quotidiana in forma autonoma attiene allo specialista in medicina legale e non può essere vicariato - o in qualche modo surrogato - dalle conclusioni di sanitari che esprimono giudizi all'esito di valutazioni con finalità esclusivamente cliniche.
Anche perché non può dimenticarsi che i parametri di giudizio per comprendere il grado di autonomia del cittadino che richiede il beneficio dell'accompagnamento non possono basarsi sulla semplice e didascalica presa d'atto dei valori delle scale ADL, iADL, Bartel e nei termini in cui, ad Per_2 esempio, la valutazione delle attività ordinarie della vita quotidiana (ADL) e di quelle più complesse (iADL) sono compilate dal sanitario che le registra in funzione delle risposte che il periziando sceglie di dare e sulla cui attendibilità, dunque, occorre sempre accendere una luce critica.
Il riferito soggettivo, infatti, non può rappresentare, in una valutazione medico - legale, un criterio di giudizio assoluto, ma solo una fonte orientativa alla quale il consulente tecnico dell'ufficio deve fare riferimento, in subordine alla verifica della sussistenza di una coerenza logico – scientifica tra l'anzidetto riferito e il substrato di patologie che interessano il dichiarante.
Nel caso di specie, dunque, le visite fisiatriche / geriatriche prodotte dal ricorrente assumono valore del tutto relativo, mentre a fronte del corteo di non autonomie riferito dal periziando si registra un'obiettività clinica raccolta dallo scrivente il
12.12.2024 che mostrava un'articolarità delle grosse articolazioni ancora valida, con normale rappresentazione delle masse muscolari dei quattro arti, oltre a deambulazione possibile, senza evidenti segni di instabilità, seppur con l'ausilio di un bastone e con dinamica del passo conservata, oltre a passaggi posturali autonomi.
Questo, unitamente alla tipologia del quadro patologico che interessa il periziando (protrusioni discali multiple, ectasia dell'aorta ascendente e BCPO con lieve deficit restrittivo, poliartrosi severa con cerebrovasculopatia e microangiopatia ischemica cronica) esclude la necessità dell'accompagnamento, in quanto il periziando conserva validi margini di autonomia che escludono la necessità di un'assistenza in forma continuativa.
Il cammino, come già detto, è autonomo con il supporto di un bastone e lo schema motorio del passo è conservato, a testimoniare una deambulazione efficace;
parimenti, la stenia degli arti inferiori è buona e i movimenti articolari di mani e spalle sono conservati.
Le difficoltà respiratorie lamentate, seppur credibili in forza della diagnosi di
BPCO che affligge il ricorrente, non sono poi di così grave entità, nei termini in cui tale problematica è lieve.
L'aspetto cognitivo è conservato, ragione per cui l'insieme delle problematiche cliniche di cui soffre il signor non ne giustificano la perdita delle Parte_1 autonomie quotidiane, con il periziando che, seppur con difficoltà, conserva, come già avuto modo di dire, una buona quota di autonomie, dall'igiene personale, all'uso del denaro, alle piccole compere sino alla deambulazione.
Il citare, come fatto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, che il periziando utilizza l'autovettura per spostarsi e che la patente gli sia stata di recente rinnovata, è solo la “cartina tornasole” delle conclusioni alle quali lo scrivente
CTU è addivenuto, nei termini in cui l'uso dell'autovettura e il suo rinnovo indicano, in maniera indiretta, sia la presenza di facoltà cognitive conservate, sia la capacità di compire passaggi posturali in forma autonoma, oltre che una funzionalità delle varie articolazioni corporee e una massa muscolare sufficientemente trofiche da garantire la guida del mezzo, che altrimenti risulterebbe impossibile.
Per tutte le ragioni sopra elencate, dunque, il quadro polipatologico che interessa il signor non si ritiene condizionare né un handicap grave, né la Parte_1 necessità di accompagnamento e, pertanto, si ribadiscono le conclusioni alle quali già si era addivenuti nel corso nella CTU del 24.2.2024”.
2.Questo Giudice ritiene di condividere pienamente le conclusioni espresse dal dott. essendo le stesse fondate su una corretta e completa elaborazione Per_3 ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo del tutto immuni da errori di metodo o vizi logici.
Le domande, pertanto, devono essere rigettate.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica disposta in sede di a.t.p. sono poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, LU EN, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data Parte_1
CP_ 10.04.2025 nei confronti dell' , così provvede:
1) dichiara che il ricorrente non ha i requisiti sanitari per la indennità di accompagnamento e per lo status di handicap grave e, per l'effetto, rigetta le domande;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. relativa al procedimento at.p., così come liquidate in corso di causa.
Milano 29.10.2025
Il Giudice
( LU EN)