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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-d.ssa Rita Carosella Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.60/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza ex art. 281 sexies
cpc n. 455/2019 pubblicata il 17/02/2019 del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo-contratti atipici”
T R A
Parte_1
( , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato P.IVA_1
allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv.Pasquale Ripabelli, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Porta Mancina n.7
APPELLANTE
E
( , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_1 P.IVA_2
forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Stefano
Scarano (dello studio legale “Vincenzo Colalillo ed altri” società tra professionisti)
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Umberto I
n.43
1 APPELLATO
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta del (da ora Controparte_2
per brevità solamente “ ”), il Tribunale di Campobasso emetteva decreto Parte_1
ingiuntivo n.177/2016 del 15-16/03/2016 nei confronti del , per il Controparte_1
pagamento della quota-parte -a suo carico- delle perdite di esercizio relative al periodo degli anni compresi tra il 2003 ed il 2012, oltre interessi dalla domanda e spese monitorie;
- avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato il 20/05/2016, l'Ente
opponente formulava opposizione deducendo l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2949 c.c., e comunque di non essere tenuto ad alcun pagamento per suo recesso dal , comunicato con nota del 15/06/2009; Parte_1
- si costituiva in giudizio il “ ” contestando l'assunto del di non esser Parte_1 CP_1
più tenuto al pagamento delle quote per suo recesso;
-l'adito Tribunale, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n.455/2019 pubblicata il
17/07/2019, con assorbimento di ogni ulteriore questione, riteneva fondata la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito oggetto di causa ex art. 2949 c.c., revocava l'opposta ingiunzione e condannava il alle spese di lite. Parte_1
2) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC del 17/02/2020 il “ ” ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- si è costituito l'appellato il quale ha instato per il rigetto del Controparte_1
formulato appello, con condanna alle spese del grado;
2 - precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c.,
la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con gli articolati cinque motivi di doglianza, da trattarsi unitariamente stante la loro stretta correlazione, l'appellante ” sostanzialmente lamenta 1) l'erronea Parte_1
interpretazione dell'art. 2949 c.c. e l'inapplicabilità di tale disposizione di legge al caso in esame (pag.7), 2) in subordine, l'erronea valutazione dei rapporti sociali oggetto dell'azione monitoria ai fini dell'applicabilità della disposizione suddetta (pag.15), 3) in ulteriore subordine, l'errata individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (pag.19), 4) in ogni caso, l'applicabilità al caso in esame del termine di prescrizione decennale (pag.22), 5) la natura di atto interruttivo da riconoscersi alla deliberazione del Comitato esecutivo n.46/2012 (pag.25).
Il Tribunale, sui punti de quibus e con assorbimento di ogni altra questione, ha ritenuto –
richiamandosi al precedente giurisprudenziale della S.C. n.1343/2017 secondo cui la prescrizione quinquennale “si applica ai diritti che derivano dalle relazioni instaurate tra
i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società”-
accertato l'infruttuoso decorso del quinquennale termine prescrizionale ex art.2949 c.c.,
alla ricorrenza di due eventi ben individuati, e precisamente la data del 28/05/2009 -quale
dies a quo- attraverso la presa d'atto del , con delibera del Consiglio Generale Parte_1
n.5 di pari data, del recesso formulato dal , e quella del 15/10/2014 Controparte_1
corrispondente all'avvenuta comunicazione a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento ad esso “delle quote di sua spettanza per le perdite pregresse (sancite in “delibera CP_1
del Comitato Direttivo n.46 del 23/12/2013 ratificata da parte del Consiglio Generale con
deliberazione n.2 del 22 aprile 2014), con evidente superamento del termine quinquennale ex art. 2949 c.c.=
Le doglianze sono fondate nei sensi che seguono.
3 Va innanzitutto precisato che -in rigetto dell'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc della questione asseritamente mai prima sollevata relativa alla corretta individuazione del
dies a quo- l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso,
trattandosi -nella fattispecie- di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex multis Cass.Civ. n.30303/2021 e n. 15631/2016).
Nel merito, il Collegio non ritiene condivisibile il percorso logico-giuridico che ha portato il primo Giudice alla statuizione di applicabilità alla fattispecie in scrutinio del termine prescrizionale ex art. 2949 c.c.=
Innanzitutto, la richiamata pronuncia (Cass. n.1343/2017) non riguarda affatto il caso in scrutinio per non aver direttamente affrontato la questione dell'applicabilità della prescrizione quinquennale all'ipotesi di contributo straordinario richiesto dal
[...]
come nella fattispecie (il caso preso in esame riguardava il debito Controparte_2
sorto dalla cessione di quote di una srl).
Va, poi, considerato che i “Consorzi di sviluppo industriale previsti dall'art.50 D.P.R.
218/1978”, qualificati, ex art.36, comma 4, della L.317/1991, come enti pubblici
economici, svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, «prevalenti rispetto
alle eventuali attività di tipo imprenditoriale», attraverso poteri autoritativi afferenti all'assetto e alla industrializzazione del territorio, e quindi con la precisa finalità di soddisfare un bisogno di interesse generale come tale riferibile ad una collettività di soggetti (ex multis Cass. Civ., sez. un., 27/04/2006 n. 9601, e sez.II 31/03/2011 n. 7469,
T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 19/10/2023 n. 779). È proprio tale natura ad escludere l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. la quale è espressamente riservata alle società iscritte nel registro delle imprese, né l'estensione di detta norma codicistica ai consorzi di cui all'art. 2612 c.c. e alle società consortili di cui all'art. 2615-
ter c.c., operata dalla giurisprudenza sulla base di un'assimilazione alle società commerciali
4 e in relazione alla sussistenza di un obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, può
giustificare l'applicazione anche i consorzi di sviluppo industriale, che, in virtù
dell'espressa qualificazione data dalla legge, non possono essere assimilati a tali figure disciplinate dal codice, e né tanto meno è considerabile l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.4, c.c., in quanto detta contribuzione straordinaria non ha natura periodica -rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto- ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento
“pro quota” da parte del singolo consorziato (Cass., 20/07/2023 n. 21625).
Costituisce principio fondante che tutte le previsioni che derogano alla generale disciplina della prescrizione decennale disciplinata dall'art. 2946 c.c., stabilendo periodi inferiori a quello ordinario decennale, in quanto suscettibili di determinare una limitazione delle possibilità di esercizio di diritti, non possono trovare applicazione oltre l'ambito espressamente definito dalla legge, che, per l'art. 2949 c.c., è quello delle società.
Ciò precisato, va ribadito che alla fattispecie in scrutinio, di “ripianamento delle perdite degli esercizi precedenti”, è applicabile l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., per cui, che il dies a quo lo si voglia far decorrere dal 28/05/2009 (delibera del
Consiglio Generale n.5 di presa d'atto del recesso) ovvero dal 23/12/2013(deliberazione
n. 46 del Comitato Direttivo), fatto sta che in ogni caso dal dies a quo del 28/05/2009 non risulta maturata alcuna prescrizione.
B) La soluzione innanzi prospettata di fondatezza dei motivi di appello impone di scrutinare i motivi spiegati con la formulata opposizione a decreto ingiuntivo, non delibate dal primo Giudice perché assorbite, e reiterate ex art.346 cpc nel presente grado dall'appellato Si ribadisce che il Tribunale si è pronunciato esclusivamente CP_1
sull'eccepita prescrizione del credito, nulla riferendo sulle difese del opponente CP_1
ragion per cui va esclusa la necessità di un appello incidentale.
5 L'appellato ha dedotto che le norme statutarie del non consentivano CP_1 Parte_1
di adottare la deliberazione che ha posto a carico dei consorziati “il ripianamento delle
perdite di bilancio” e che tale deliberazione non ha, in ogni caso, efficacia nei suoi confronti in quanto al momento della sua adozione non ne faceva più parte.
La censura è fondata nei sensi che seguono.
Innanzitutto vanno richiamati gli essenziali fatti storici:
-il , con delibera di Giunta n.4 del 28/05/2009, ha receduto dal Controparte_1
del quale faceva parte sin Controparte_2
dal 1997;
- il Consiglio Generale del ha preso atto del recesso con delibera n. 5 del Parte_1
28/05/2009;
-con delibera n. 46 del 23/12/2013, il Comitato Direttivo del ha deliberato il Parte_1
ripianamento -a carico degli enti consortili- delle perdite di esercizio relative al periodo degli anni compresi tra il 2003 ed il 2012;
-detto provvedimento, portato a diretta conoscenza del in data Controparte_1
27/12/2013 con nota prot.1702, con deliberazione n. 2 del 22/04/2014 del Consiglio
Generale del è stato ratificato e reso immediatamente esecutivo nei confronti Parte_1
dei soli enti fuoriusciti dal stesso. Parte_1
Ciò premesso, va precisato che alle deliberazioni assunte dagli organi del , in Parte_1
quanto ente pubblico economico, non si applica la disciplina dell'impugnazione delle delibere dell'assemblea di società per azioni, che, in ogni caso, riguarda esclusivamente i soci (art. 2377 c.c.), e non anche i terzi estranei, quale era il al Controparte_1
momento dell'adozione della delibera n. 46/2013 per essere fuoriuscito nel 2009.
Rispetto all'appellato quindi, la delibera in questione costituisce la CP_1
manifestazione di volontà di un soggetto estraneo, con la conseguenza che non si pone un problema di rimedi impugnatori (e, conseguentemente, di decadenza dal diritto di esperirli), ma semplicemente di sussistenza del diritto che, con la delibera in questione,
6 l'ente ha affermato di vantare rispetto all'ex consorziato.
Il Collegio evidenza che tal diritto non sussiste.
In primo luogo, la delibera -pur fondando il diritto a pretendere la partecipazione di ogni consorziato alla copertura delle perdite di esercizio sull'art. 7 comma 3 dello statuto-
non è conforme a tale clausola, che, nella versione vigente al momento della delibera
(statuto approvato l'11/07/2008), nello stabilire le modalità di determinazione dei contributi per il funzionamento del Consorzio, stabilisce che “La misura dei contributi
previsti dal comma precedente può essere annualmente adeguata, con delibera del
Consiglio Generale, in misura non superiore a quanto necessario al pareggio di
bilancio”. Si tratta di operazione -l'adeguamento annuale- certamente diversa da quella che il ha realizzato con la delibera n. 46/2013, che ha preso in considerazione Parte_1
le perdite degli esercizi precedenti a partire dal 2003, stabilendo di porle a carico di tutti gli enti consorziati, anche se receduti, al fine di realizzare il pareggio di bilancio.
Deve, poi, considerarsi la successiva norma di cui all'art. 11, comma 2, secondo cui il consorziato che recede “rimane obbligato a garantire, sia nei confronti del Parte_1
che nei confronti dei terzi, l'assolvimento di tutti gli obblighi e di tutte le deliberazioni
assunte dal sino alla data del recesso stesso” oltre a essere tenuto al Parte_1
pagamento delle quote dovute per l'anno in cui il recesso è stato esercitato.
Posto che nessun obbligo ulteriore rispetto alla quota ordinaria era stato deliberato dal prima del recesso del , avvenuto nel 2009, quest'ultimo non Parte_1 Controparte_1
è obbligato, in base allo statuto, a partecipare al ripianamento delle perdite, deciso a distanza di anni dal suo recesso peraltro accettato, né lo è in base ad altri titoli, neppure dedotti dall'appellante . Nessun obbligo di contribuire al ripianamento delle Parte_1
perdite può, infatti, sussistere a carico del consorziato prima dell'adozione della delibera che lo dispone e che obbliga soltanto chi in quel momento partecipa al consorzio, per espressa previsione dello statuto, del resto conforme ai principi valevoli in tema di società.
7 C) Alla luce di tutto le considerazioni e soluzioni dedotte, l'impugnata sentenza va confermata con la sostituzione integrale delle motivazioni nei sensi innanzi indicati.
D) Quanto al regime delle spese, le ragioni poste alla base del sostanziale rigetto dell'appello e la novità di alcune questioni affrontate integrano gravi ragioni che giustificano la pronuncia di compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies cpc n.
455/2019 pubblicata il 17/02/2019 del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto dal Parte_1
, con citazione notificata a mezzo PEC del 17/02/2020, nei
[...]
confronti del , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese del presente grado;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
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