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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De AN Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 642/2025 promossa con ricorso depositato in data 12/06/2025 da
C.F. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Piceno ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Iachini del Foro di Ascoli Piceno e C.F. Parte_2
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Benedetto Croce n.84, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialetizia Micaletti
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 14/09/2002 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Folignano
(AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2002 al n. 9 parte II
Serie A Ufficio 1);
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- la casa coniugale veniva fissata in Ascoli Piceno, Viale Benedetto Croce n.84, nell'immobile di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ascoli Piceno, Viale Benedetto Croce
n.84, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella disponibilità esclusiva del proprietario Parte_1
3.La Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza provvedendo a rilasciare Parte_2
l'immobile sito in Ascoli Piceno Viale Benedetto Croce n. 84 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze nella piena disponibilità del quale unico proprietario, Parte_1
impegnandosi a liberarlo di tutti i suoi effetti personali, entro e non oltre la data del
30/09/2025;
4. Il Sig. si impegna a rilasciare libero e sgombero dalle proprie cose Parte_1
personali l'immobile che è stato per circa dieci anni casa coniugale sito a Villa Pigna di Folignano (AP) in via Catania n. 11, di proprietà dei genitori della ricorrente Sig.ra , ivi lasciando mobili e arredi di proprietà della ricorrente, con Parte_2
contestuale riconsegna della copia delle chiavi in suo possesso entro e non oltre il 30 giugno 2025;
5. Il verserà entro e non oltre i 3(tre) giorni successivi alla pubblicazione Parte_1
della sentenza di omologa della presente separazione alla Sig.ra a titolo di Parte_2
assegno di mantenimento una tantum la somma dalla stessa ritenuta equa di euro
20.000,00 (ventimila,00) tramite accredito sul conto corrente acceso presso la BNL,
Filiale di Ascoli Piceno, viale indipendenza n. 63, IBAN
[...] intestato alla 6. La titolarità del rapporto Parte_2
di c/c bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Ascoli Piceno
Viale Indipendenza n. 63, IBAN [...] resterà unicamente al Parte_1
7. Gli autoveicoli di cui sono rispettivamente intestatari ed ovvero il della Parte_1
Cont Renault Captur targata GV800PP e la della Volskswagen targata Parte_2
FX056HF rimarranno di esclusiva proprietà di ciascuno.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in data 14.09.2002 ed annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.9, parte II Seria A Ufficio 1 dell'anno 2002 mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Folignano;
2. Il sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art
5 comma 8 della L. n.898/1970 l'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. La Sig.ra riconosce che l'ulteriore attribuzione economica Parte_2
disposta a suo favore di euro 20.000,00 (ventimila/00) costituisce e rappresenta il contributo in un'unica soluzione vita natural durante dalla stessa quantificato, ritenuto equo e concordato a tacitazione di ogni e qualunque futura pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
5. Con l'effettivo incasso da parte della Sig.ra delle suddette somme disposte Parte_2
a suo favore dal Sig. le parti dichiarano reciprocamente di non aver più Parte_1
nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dall'intercorso rapporto di coniugio per cui si rilasciano reciproca quietanza liberatoria;
6. Il Sig. riconosce il contributo alle spese legali della Sig. ra Parte_1 Parte_2
nella misura di € 1.500,00, da corrispondersi entro 3 (tre) giorni dalla
[...]
pubblicazione della sentenza di separazione sempre tramite accredito sul conto corrente intestato alla stessa.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De AN e fissava per il giorno 08/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, con ordinanza pubblicata in data 08/10/2025 il Collegio, rilevato che, al punto 5 dell'accordo di separazione, era stato stabilito il versamento di un assegno di mantenimento una tantum che, tuttavia, non era previsto dalla legge, potendo semmai la somma di € 40.000 posta a carico del essere corrisposta alla a titolo di assegno divorzile in un'unica Parte_1 Parte_2
soluzione, fissava per la modifica delle condizioni proposte l'udienza del 6/11/2025 dinanzi al Giudice relatore, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 4/11/2025 le parti depositavano documento datato 3/11/2025 sottoscritto personalmente dai coniugi ricorrenti, ove, recependo i rilievi del Collegio, le condizioni della separazione e del divorzio venivano modificate come segue:
• Il punto 5 afferente alle condizioni iniziali della separazione consensuale deve intendersi integralmente modificato e sostituito con il seguente:
5. Il Sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento della Sig.ra Parte_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 700,00 (settecento/00)
[...]
tramite accredito sul conto corrente acceso presso la BNL Filiale di Ascoli
Piceno corso Mazzini n. 160, IBAN [...]”;
• nel punto 2 e nel punto 3 delle condizioni afferenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ove si legge l'importo di euro “20.000,00
(ventimila/00)” viene modificato e sostituito con l'importo di euro 30.000,00
(trentamila/00)” fermo il resto del punto;
• confermano come corrispondenti alla loro volontà le restanti condizioni pattiziamente raggiunte sia in ordine alla separazione che alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano l'emissione della sentenza di omologa della separazione alle condizioni tutte di cui al ricorso in atti come modificate dalle suddette note scritte.
Acquisite tali note e preso atto che i coniugi avevano modificato le condizioni proposte recependo i rilievi del Tribunale, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nel ricorso, come modificate nelle note scritte datate 3/11/2025, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse non essendovi interessi di figli della coppia da tutelare.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate dalle note scritte datate 3/11/2025, sottoscritte personalmente dai coniugi, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Folignano (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2002 al Numero 9 Parte II Serie A Ufficio 1;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De AN Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De AN Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 642/2025 promossa con ricorso depositato in data 12/06/2025 da
C.F. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Piceno ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Iachini del Foro di Ascoli Piceno e C.F. Parte_2
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Benedetto Croce n.84, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialetizia Micaletti
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 14/09/2002 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Folignano
(AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2002 al n. 9 parte II
Serie A Ufficio 1);
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- la casa coniugale veniva fissata in Ascoli Piceno, Viale Benedetto Croce n.84, nell'immobile di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ascoli Piceno, Viale Benedetto Croce
n.84, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella disponibilità esclusiva del proprietario Parte_1
3.La Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza provvedendo a rilasciare Parte_2
l'immobile sito in Ascoli Piceno Viale Benedetto Croce n. 84 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze nella piena disponibilità del quale unico proprietario, Parte_1
impegnandosi a liberarlo di tutti i suoi effetti personali, entro e non oltre la data del
30/09/2025;
4. Il Sig. si impegna a rilasciare libero e sgombero dalle proprie cose Parte_1
personali l'immobile che è stato per circa dieci anni casa coniugale sito a Villa Pigna di Folignano (AP) in via Catania n. 11, di proprietà dei genitori della ricorrente Sig.ra , ivi lasciando mobili e arredi di proprietà della ricorrente, con Parte_2
contestuale riconsegna della copia delle chiavi in suo possesso entro e non oltre il 30 giugno 2025;
5. Il verserà entro e non oltre i 3(tre) giorni successivi alla pubblicazione Parte_1
della sentenza di omologa della presente separazione alla Sig.ra a titolo di Parte_2
assegno di mantenimento una tantum la somma dalla stessa ritenuta equa di euro
20.000,00 (ventimila,00) tramite accredito sul conto corrente acceso presso la BNL,
Filiale di Ascoli Piceno, viale indipendenza n. 63, IBAN
[...] intestato alla 6. La titolarità del rapporto Parte_2
di c/c bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Ascoli Piceno
Viale Indipendenza n. 63, IBAN [...] resterà unicamente al Parte_1
7. Gli autoveicoli di cui sono rispettivamente intestatari ed ovvero il della Parte_1
Cont Renault Captur targata GV800PP e la della Volskswagen targata Parte_2
FX056HF rimarranno di esclusiva proprietà di ciascuno.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in data 14.09.2002 ed annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.9, parte II Seria A Ufficio 1 dell'anno 2002 mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Folignano;
2. Il sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art
5 comma 8 della L. n.898/1970 l'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. La Sig.ra riconosce che l'ulteriore attribuzione economica Parte_2
disposta a suo favore di euro 20.000,00 (ventimila/00) costituisce e rappresenta il contributo in un'unica soluzione vita natural durante dalla stessa quantificato, ritenuto equo e concordato a tacitazione di ogni e qualunque futura pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
5. Con l'effettivo incasso da parte della Sig.ra delle suddette somme disposte Parte_2
a suo favore dal Sig. le parti dichiarano reciprocamente di non aver più Parte_1
nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dall'intercorso rapporto di coniugio per cui si rilasciano reciproca quietanza liberatoria;
6. Il Sig. riconosce il contributo alle spese legali della Sig. ra Parte_1 Parte_2
nella misura di € 1.500,00, da corrispondersi entro 3 (tre) giorni dalla
[...]
pubblicazione della sentenza di separazione sempre tramite accredito sul conto corrente intestato alla stessa.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De AN e fissava per il giorno 08/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, con ordinanza pubblicata in data 08/10/2025 il Collegio, rilevato che, al punto 5 dell'accordo di separazione, era stato stabilito il versamento di un assegno di mantenimento una tantum che, tuttavia, non era previsto dalla legge, potendo semmai la somma di € 40.000 posta a carico del essere corrisposta alla a titolo di assegno divorzile in un'unica Parte_1 Parte_2
soluzione, fissava per la modifica delle condizioni proposte l'udienza del 6/11/2025 dinanzi al Giudice relatore, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 4/11/2025 le parti depositavano documento datato 3/11/2025 sottoscritto personalmente dai coniugi ricorrenti, ove, recependo i rilievi del Collegio, le condizioni della separazione e del divorzio venivano modificate come segue:
• Il punto 5 afferente alle condizioni iniziali della separazione consensuale deve intendersi integralmente modificato e sostituito con il seguente:
5. Il Sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento della Sig.ra Parte_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 700,00 (settecento/00)
[...]
tramite accredito sul conto corrente acceso presso la BNL Filiale di Ascoli
Piceno corso Mazzini n. 160, IBAN [...]”;
• nel punto 2 e nel punto 3 delle condizioni afferenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ove si legge l'importo di euro “20.000,00
(ventimila/00)” viene modificato e sostituito con l'importo di euro 30.000,00
(trentamila/00)” fermo il resto del punto;
• confermano come corrispondenti alla loro volontà le restanti condizioni pattiziamente raggiunte sia in ordine alla separazione che alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano l'emissione della sentenza di omologa della separazione alle condizioni tutte di cui al ricorso in atti come modificate dalle suddette note scritte.
Acquisite tali note e preso atto che i coniugi avevano modificato le condizioni proposte recependo i rilievi del Tribunale, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nel ricorso, come modificate nelle note scritte datate 3/11/2025, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse non essendovi interessi di figli della coppia da tutelare.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate dalle note scritte datate 3/11/2025, sottoscritte personalmente dai coniugi, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Folignano (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2002 al Numero 9 Parte II Serie A Ufficio 1;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De AN Dott.ssa Alessandra Panichi