Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10046 /2020 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
ata in data 06/05/1978 a NAPOLI (NA) CF Parte_1 C.F._1
difensore avv. DE ROSA ALBERTO e Avvocato MARIA ACCARDO
domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
ato 17/10/1974 a NAPOLI (NA) CF CP_1 C.F._2
Difensore avv Antonio Bocchetti e Avv Maria Accardo
domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/06/2020 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con n NAPOLI CP_1
il 05/04/2008 (atto n.12 , P. II, Serie. A, sez P anno 2008 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano (nato a [...], il [...]) (nata a [...], il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato a [...], il [...])
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento esclusivo dei figli minori;
- l'assegnazione della casa familiare locata in Napoli via Piave 32;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 1400,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie con attribuzione alla ricorrente di tutte le prestazioni economiche assistenziali;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 300,00;
- imposizione di idonea garanzia reale e/o personale;
- ammonimento ex art 709 ter cpc e condanna al pagamento a favore della ricorrente di una somma a titolo di risarcimento del danno;
- vittoria di spese.
La parte resistente i costituiva chiedendo: CP_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita;
- l'assegnazione della casa familiare (alla ricorrente) ;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 500,00 € mensili (ovvero a 400,0€ mensili come indicato nella comparsa di costituzione del 3.5.21 successiva alla udienza presidenziale);
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
- Rigettare la richiesta risarcitoria;
- vittoria di spese.
2 I coniugi comparivano in data 27.11.2020 innanzi al Presidente del Tribunale il quale disponeva accertamenti del servizio sociale e la presa in carico del nucleo per percorsi di mediazione e sostegno alla genitorialità.
Alla successiva udienza del 19 3 2021 le parti davano atto di aver intrapreso un percorso di mediazione presso l'Asl competente e non escludevano prospettive di bonario componimento nel prosieguo del giudizio.
Il Presidente dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
Il Gi con ordinanza del 17.11.21 rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Presidente del Tribunale in difetto di elementi di novità rispetto a quelli già sottoposti all'attenzione del Presidente.
Veniva integrata l'ordinanza presidenziale in ordine al periodo estivo alle festività natalizie e pasquali stabilendo quanto segue:
• nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza dalle ore 15.00 alle ore 24,00 del 24 o dalle ore 13,00 alle ore 21,00 del 25 dicembre
• dalle ore 15.00 del 31, dicembre fino alla fine dei festeggiamenti e dalle 13,00 alle ore 21,00 del 1 gennaio;
la giornata del 6 gennaio dalle ore 12,00 alle 21,00
• nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20.00 della domenica di
Pasqua o dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 del lunedì in Albis
• quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto (anche non consecutivi) da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• il giorno dell'onomastico e del compleanno dei minori ad anni alterni.
• Sempre il giorno del compleanno ed onomastico del padre ed il giorno della festa del papà
Venivano concessi i tremini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.;
3 Con successiva ordinanza del 21.4.2022 , che il collegio condivide, veniva parzialmente ammessa la prova orale, rigettata la richiesta della ricorrente di accertamenti per il tramite della Guardia di
Finanza in quanto esplorativa, rilevata l'inammissibilità, giacché non rilevanti ai fini della decisione, dei depositi delle registrazioni ed invero le registrazioni sub 1,3, 4, 5, non risultavano collocate temporalmente e la registrazione sub due risultava attinente a circostanze successive all'intervenuta separazione di fatto dei coniugi e relativa alle competenze genitoriali dei coniugi separandi che il GI si riservava di indagare con lo strumento della CTU.
Si disponeva la comparizione personale delle parti per il 7.6.2022.
All'esito il Gi chiedeva ex art 64 bis norme di attuazione cpp la trasmissione di atti relativi al procedimento penale nei confronti dell' e disponeva CTU (nominando la dr.ssa ) CP_1 Persona_4
secondo il seguente quesito accerti il CTU : 1) se i minori nato [...], nata [...], Persona_5 Per_2
nato [...] vivano una situazione di disagio psicologico nel rapporto con uno Per_3
o con entrambe le figure genitoriali che possa pregiudicare il loro sereno sviluppo psicologico ed in particolare se tale disagio derivi da comportamenti ascrivibili all'uno o all'altro genitore;
2) chiarisca se ciascun coniuge sia in grado di svolgere il proprio ruolo di genitore in modo da garantire una crescita equilibrata dei figli;
3) qualora l'uno o l'altro genitore, o addirittura entrambi, non siano ritenuti idonei all'espletamento di detto ruolo, indichi specificamente le ragioni di tanto e, soprattutto, se l'uno o l'altro genitore o entrambi pongano in essere comportamenti, consapevoli o inconsapevoli, di condizionamento, anche in minima parte, dei desideri e dei comportamenti dei figli;
4) in caso di ravvisata inidoneità di entrambi i genitori suggerisca il consulente i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori;
5) in caso di ravvisata idoneità solo dell'uno o dell'altro genitore, specifichi il consulente se sia praticabile l'affido condiviso, individuando anche il luogo di residenza privilegiata più adeguato, tenendo in debita considerazione anche la eventuale convivenza dei genitori con altro partner;
6) in caso di risposta affermativa al quesito con precede, specifichi con quali modalità sia attuabile il regime di affido condiviso o se tale regime debba essere sostituito da un affido mono- genitoriale ed, in quest'ultimo caso, a favore di quale dei due genitori, indicando anche il regime di visita più consono alle esigenze dei minori;
7) valuti il CTU se sia necessario un ampliamento e/o una diversa disciplina degli incontri tra il padre ed i figli attualmente conviventi con la madre.
All'udienza del 14.7.2022 si conferiva l'incarico al CTU.
All'udienza del 1.12.22 si escutevano i testi di parte ricorrente e e il teste di Per_1 Testimone_1
parte resistente Tes_2
4 Il Gi quanto alla richiesta di acquisizione del verbale di udienza dibattimentale del giudizio - che vede imputato l' e po la ricorrente – così statuiva con ordinanza che il collegio condivide si ritiene la CP_1
stessa ammissibile;
invero nel processo civile sono utilizzabili le prove atipiche tra le quali certamente rientrano quelle prove formatesi in altro procedimento giudiziario, nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, le quali costituiscono argomento di prova soggetto al prudente apprezzamento del Giudice e tecnicamente non possono che trovare ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie. Nel caso di specie tale produzione deve ritenersi tempestiva ove trattasi di verbale successivo alla decorrenze dei termini ex art 183 cpc e ove tempestivamente chiesta la sua acquisizione ovvero alla prima udienza utile successiva alla sua formazione in questo senso Cfr. ex multis, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 3 febbraio 1996, n. 916, Cass.
Civ., SS.UU., sentenza 8 maggio 1998, n. 4667, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 26 gennaio 2000, n. 8,
Cass. Civ., SS.UU., sentenza 26 ottobre 2000, n. 1133 e Cass. Civ., sez. II, sentenza 5 marzo 2010, n.
5440)
All'udienza del 2.2.23 - fissata per l'escussione dei testi residui e Testimone_3 [...]
(previa prova della rituale intimazione per la udienza del 1.12.22) - si rinviava per Tes_4
l'escussione di (impedito come da certificazione) mentre, in difetto di prova Testimone_3
della rituale intimazione del si dichiarava la parte resistente decaduta dalla prova. Tes_4
Seguivano rinviii per trattative di bonario componimento anche a seguito della proposta del resistente all'udienza del 20.4.23 (in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200 ciascuno oltre l'intero assegno unico anche nella quota del 50% che sarebbe di spettanza del resistente. ) e della riferita interruzione del rapporto di lavoro dell' con il CP_1
condominio che deliberava la cessazione del servizio di portierato.
Seguiva nuova proposta all'udienza del 22.2.24 ed all'udienza del 12.12.24 si escuteva il teste residuo di parte ricorrente e si chiedeva al Tribunale penale sede, VI sezione, presidente Testimone_5
dr Antonio Palumbo la trasmissione della sentenza di primo grado nei confronti di CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...]. C.F._2
All'udienza cartolare del 23.1.25 precisate le conclusioni si riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
5 In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente si evidenzia che essa si fonda sulla prospettazione di un clima di violenza ed invero risulta provata, alla luce delle allegazioni della ricorrente e della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n° 7217/24 del 19.6.2024, una condotta sistematicamente violenta e sopraffattrice posta in essere dal resistente.
Il Tribunale non può ignorare che è stata offerta nel presente giudizio prova - non già e non solo della relazione caratterizzata da reciproca incomunicabilità/aggressività – bensì di un clima di violenza.
La violenza e le condotte prevaricatorie per la conseguente intollerabilità della vita coniugale, devono ritenersi certamente foriere di addebito ove provate;
ciò in quanto, in ossequio alle fonti sovranazionali (art 3 convenzione di Istambul), costituiscono violazioni molto gravi nei confronti dei doveri che nascono dal matrimonio;
tali violazioni di norme di condotta imperative poste a tutela di beni di rango costituzionale sono di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell'altro coniuge ( ex plurimis tribunale Firenze 1314/20) e infatti l'accertamento della violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebito con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei.
Cassazione, 10 dicembre 2018 n. 31901.
Il Collegio non può che addivenire, nel caso di specie, ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi, rappresentando tali condotte violente la causa, se non esclusiva, principale della ultima irreversibile crisi coniugale, nonché della risalente crisi coniugale che aveva già indotto i coniugi ad interrompere la convivenza per alcuni anni, salvo riconciliarsi e concepire il terzogenito.
Invero supporta la declaratoria di addebito la prova orale resa all'udienza del 1 dicembre 2022 da e ai quali il Collegio attribuisce massima attendibilità in ragione del fatto Per_1 Testimone_1
che le loro dichiarazioni si caratterizzano per precisione , completezza, senza incertezze, lacune o contraddizioni intrinseche con altri dati acquisiti al processo (si rimanda al verbale e a quanto dagli stessi riferito in quanto caduto sotto la propria diretta osservazione) .
Risulta altresì condannato il resistente dal Tribunale di Napoli alla pena di anni quattro di reclusione per il resto a) p e p dagli art 572 cp e 61 n l1 quinquies perchè maltrattava la propria moglie Parte_1
e i figli minori con quotidiana condotta violenta ingiuriosa e minacciosa segnatamente fin
[...]
6 dall'inizio del matrimonio avvenuto nell' anno 2008 picchiava la moglie lanciandole addosso oggetti
e aggredendola con schiaji ed in un occasione in data 14 marzo 2020 la buttava su un divano e le torceva il braccio destro la ingiuriava con espressioni del tipo sei un cesso sei down la mortificava denigrandola in presenza di altre persone dicendole di non essere in grado di educare i figli e che era brutta lesinandole i soldi per gli acquisti necessari alla casa controllandole ossessivamente il telefono accusandola di essere una puttana picchiava anche il figlio al quale in una occasione Per_1
tirava addosso una sedia in un altra lo colpiva con calci e da ultimo in data 18 aprile 2020 lo afferrava per il collo tenendo altresì tali condotte alla presenza di tutti i figli minori In Napoli dal
2008 fino all 1l maggio 2020
b) del delitto p e p dagli art 582 c p 585 c p 576 comma I nr 5 c p 577 comma I nr l c p perchè torcendo il braccio alla moglie le cagionava lesioni personali consistite in trauma distorsivo Parte_1
del gomito destro Con l aggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all art
572 c p e nei confronti del coniuge in Napoli il i14.3.2020 )
Certamente non possono non condividersi, per quanto rileva in questa sede ai fini della declaratoria di addebito, le osservazioni del giudice penale che , anche all'esito della visione di video delle dedotte violenze, accertava la penale responsabilità dell' affermando che Le dichiarazioni rese dalla CP_1
persona offesa pertanto hanno positivamente superato il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca cui questo giudice le ha sottoposte essendo risultate genuine e coerenti oltre ad essere riscontrate dalle testimonianze rese dalla sorella e dal cognato della di alcune persone Pt_1 residenti nel medesimo stabile dall'amica e dai video inviati dalla parte lesa in CP_2
occasione di una dei violenti litigi con il marito sfociati anche in un aggressione ai danni del figlio
………….In definitiva non vi è ragione alcuna di dubitare del contenuto delle dichiarazioni Per_1
della persona offesa e delle sue due figlie Tutte le fonti probatorie infatti delineano in modo chiaro e inequivoco il tormentato rapporto coniugale della e dell e le continue violenze sia Pt_1 CP_1 fisiche che psicologiche da questi poste in essere e ciò senz'altro basta a ritenere pienamente integrata la fattispecie contestata all' imputat.
Come chiarito i comportamenti posti in essere dall eppure le vere e proprie aggressioni fisiche CP_1
non erano quotidiane risultando limitate ai singoli e comunque plurimi episodi dei quali si è lungamente dibattuto nel corso dell'espletata istruttoria già sufficienti peraltro secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte a configurare il delitto di maltrattamenti si verificavano in modo abituale determinando un costante clima di sopraffazione mortificazione e quotidiana denigrazione della parte lesa ragion per cui si possono senza dubbio ritenere sussistenti
i requisiti per l'integrazione del reato contestato I fatti e le condotte che costituiscono maltrattamenti
7 nel senso sopra indicato infatti sono atti sia commissivi che omissivi i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili o non perseguibili ingiurie percosse o minacce lievi ecc ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo cfr Cass Sez VI 27 aprile
1995 n 4636 Cass Sez VI 12 settembre 1996 n 8396 Nel caso concreto la molteplicità e reiterazione dei comportamenti aggressivi riferiti dalla persona offesa unite al quotidiano regime di soggezione che era stato instaurato dall' elle mura domestiche non possono che far ritenere integrati gli CP_1 elementi oggettivi del reato contestato. Sul piano dell'elemento soggettivo sussiste altresi il dolo generico richiesto dalla norma inteso come consapevolezza e volontà di infliggere una serie di sofferenze alla vittima mediante una pluralità di atti vessatori I'abitualità dei comportamenti aggressivi e denigratori ed il loro ripetersi in un determinato arco temporale accompagnata dal costante atteggiamento di dominio e controllo su ogni aspetto della vita della parte lesa sovente offesa denigrata e mortificata anche in presenza dei tigli denotano infatti senza dubbio la piena consapevolezza da parte dell'agente in ordine alle sofferenze inflitte alla ex moglie resa succube delle violenze sia morali che fisiche del marito .
Alcun dubbio vi può essere pertanto in ordine alla pronuncia di addebito a carico del coniuge violento atteso che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388
Il collegio ritiene che pertanto vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c.. con addebito a carico del resistente e tanto esonera questo collegio dall'esaminare l'avversa domanda di addebito per infedeltà per le ragioni sopra illustrate ovvero per la non omogeneità e comparabilità dei comportamenti rispettivamente lamentati dalle parti (violenza ed infedeltà) a fondamento delle reciproche domande di addebito.
In ordine alla disciplina della genitorialità dei minori si osserva quanto segue .
- la in sede conclusionale si è riportatta alle richieste introduttive di affidamento Pt_1
esclusivo;
8 - La CTu registrava che entrambi i genitori hanno delle carenze significative delle competenze
genitoriali. Si evidenzia infatti che entrambi i genitori non abbiano mai costruito un progetto educativo condiviso. Abbiano scarsa o poca attenzione per i bisogni evolutivi dei minori, da sottolineare ulteriormente che entrambi i genitori non abbiano nei rispettivi domicili organizzato spazi adeguati ad accogliere i minori ( dorme con il fratello più Per_2
piccolo); Entrambi i genitori appaiono troppo centrati sui loro bisogni e quelli del primogenito, ma nessuno dei due allo stato attuale pone in essere comportamenti di condizionamento, i figli sono lasciati alle loro decisioni, a ciò che vogliono o non vogliono fare (ad esempio non va a dormire dal padre perché la casa non è adeguata alle sue Per_2 abitudini oppure che in occasione dell'accesso domiciliare presso la casa del padre, Per_1
decide di non essere presente perché troppo stanco e prima di andare a scuola guida preferiva riposare a casa della madre) ; Entrambi i genitori necessitano di un percorso di implementazione delle funzioni genitoriali. Volto ad aumentare le capacità normative e di cura, tale percorso vista la natura del problema dovrebbe essere possibilmente fatto all'interno di un setting di terapia familiare disgiunto. È possibile considerare l'affidamento condiviso ma è necessario che entrambi i genitori si impegnino a far rispettare e rispettare loro stessi le regole di base. Il luogo di residenza più adeguato è quello della sig.ra Pt_1 ma con l'indicazione di creare all'interno della casa uno spazio per che attualmente Per_2
dorme nel letto con , i quali a loro volta dormono in un letto a castello dove sul Per_3
letto superiore dorme . Per_1
- Gli incontri tra i minori ed il padre non registrano più criticità come riferito anche dallo stesso fin dall'udienza del 7.6.2022, CP_1
Tanto premesso non si può ignorare però che, alla luce della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, altrimenti nota come Convenzione di ST ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77
, nel caso di minori conviventi con il genitore/vittima nella scelta del regime di affidamento, vanno valutati con estrema cautela e senza pregiudizi le esigenze di tutela del genitore/vittima dell'ex partner ed i i comportamenti violenti e maltrattamenti da ritenersi destabilizzanti, non solo l'ex partner, ma le relazioni familiari tutte nel loro complesso e fonte di una responsabilità familiare come espressamente sancito dall'articolo 31 della convenzione di ST . Il Collegio è infatti ben consapevole che la presente decisione in ordine all'affidamento dei minori, da adottarsi alla luce dei principi di diritto nazionali e sovranazionali, - pur non ignorando le risultanze della Ctu e la necessità di garantire la relazione affettiva tra i minori e il padre– richiede una valutazione in sede civile di
9 tutte le risultanze emerse nel presente giudizio alla luce dell'art 31 della convenzione di ST che impone di attribuire particolare rilievo alla violenza familiare consumata nelle relazioni di intimità.
(Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini).
Tanto più quando, come nel caso di specie, il genitore/vittima denunciava il perdurare di condotte verbalmente violente e gravemente denigranti da parte dell' anche dopo la cessazione della CP_1
convivenza coniugale (vedi . Denuncia del 2 dicembre 2021 sporta dalla in data 17:12 21 e Pt_1
Screenshot prodotti dall' in data 14 gennaio 22). CP_1
Sulla scorta di tali considerazioni deve pertanto escludersi, allo stato, l'affidamento condiviso che presuppone la capacità, oltre che il dovere, di assumere scelte educative di comune accordo per i figli e disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Il Collegio sul punto osserva che l'affidamento esclusivo in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone esclusivamente l'esercizio ed invero l'altro genitore ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
La decisione doverosa della previsione di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio /punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus nonché di tutelare allo stato la Pt_1
Quanto al diritto di visita dell' il Collegio non ignora che in caso di affidamento esclusivo deve CP_1 garantirsi ai minori comunque la presenza anche dell'altro genitore prevedendo un calendario idoneo a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
Il Collegio ritiene di confermare il calendario vigente statuito dal Presidente e integrato dal Gi giusta ordinanza del 17.11.21 .
L'istruttoria e la CTu hanno consentito al Tribunale di individuare le aree disfunzionali (nel presente giudizio ascrivibili non già solo alla conflittualità, rectius violenza tra le parti che ha caratterizzato tutta la vita coniugale, ma soprattutto ne ha segnato l'epilogo) ed appare doveroso per il Collegio adottare le cautele idonee a ridurre i possibili riverberi negativi sullo sviluppo psico-sociale dei figli alla luce delle “indicazioni prognostiche” della situazione familiare offerte dalla CTu.
Si invitano pertanto le parti a seguire separati percorsi di potenziamento delle competenze genitoriali ed a mostrare maggiore attenzione per i bisogni evolutivi dei minori organizzando presso i rispettivi domicili spazi adeguati ad accoglierli.
10 Par Il collegio ritiene doveroso ex articolo 337 ter cc (che consente alla la possibilità di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole) investire il Servizio Sociale territorialmente competente, ente titolare della protezione e tutela del minore, per quanto di sua competenza in ordine alla elaborazione e realizzazione del progetto di definitivo superamento delle criticità dell'interazione familiare, progetto che ha necessariamente dei tempi che non coincidono con quelli del giudizio e che si reputa allo stato non necessiti più di una cornice giuridica;
ovviamente i SS investiti, all'occorrenza, ove cioè si registrassero situazioni pregiudizievoli per i minori ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
Osserva inoltre il Collegio che correttamente il Gi non ha rilevato la necessità di procedere all'ascolto dei minori.
Non si ignora cerro che l'ascolto dei minore realizza una relazione tendenzialmente diretta fra il giudice e il minore che dà spazio, all'interno del processo, alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda e pertanto si differenzia dalla consulenza e dall'ascolto da parte del SS.
Nel caso di specie ciò si è ritenuto, però, manifestamente superfluo, non tanto in ragione della CTU espletata anche attraverso colloqui con i giovani e osservazione diretta della relazione dei minori con le parti, quanto in ragione della necessità di evitare l'ulteriore coinvolgimento emotivo dei minori nella controversia che ha opposto i genitori in sede civile e penale e che ha visto anche quale Per_1
po del procedimento penale.
In ordine alle determinazioni economiche si osserva che grava un obbligo di mantenimento dei figli minori, solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli.
Convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico;
Nel caso di specie
• considerato che anche durante il matrimonio, i genitori della contribuivano Pt_1
attivamente alle spese familiari come dimostrato anche dalla prova testimoniale,
• alla luce della riferita (ma non documentata) cessazione del rapporto di lavoro di portierato dell' della indubitabile capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore CP_1
resistente che impone la determinazione di un contributo al mantenimento “minimo”, non
11 derogabile alla luce anche della mancata allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere ai propri obblighi contributivi, si statuiscono minimi obblighi contributivi con decorrenza dalla domanda nella misura di 600,00€ mensili (200,00€ per ciascun figlio).
Il Tribunale ritiene inoltre di adottare la determinazione del quantum ex tunc atteso che il provvedimento provvisorio statuiva obblighi contributivi in misura inferiore a quanto questo
Tribunale ritiene di regola il minimo essenziale per la vita e la crescita di tre minori.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
In ragione dell'affidamento esclusivo l'assegno unico universale dei minori sarà percepito integralmente dalla madre collocataria della prole,
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si evidenzia che i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19 ,
5605/20) .
Il Collegio è comunque sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente ed occorre quindi fare riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto, ma anche alla possibilità lavorativa, ossia, alla effettiva occasione/possibilità di svolgimento di un'attività retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale.
Ciò posto si osserva che la istante - laureata in economia, non priva di esperienze lavorative prima e durante il matrimonio (presso l'azienda M&M progetto e come collaboratrice contabile presso azienda global trade srl) che aveva riferito al Presidente di percepire RDC nella misura di 1080,00 € mensili oggi abrogato e sostituito dal reddito di inclusione su presupposti differenti - ha depositato da ultimo isee 2025 ove figurano redditi di 21.170,0 € e non si comprende se sono tutti redditi esenti o meno.
12 Non sfugge inoltre al Collegio che la ha invocato l'assegno di mantenimento finalizzato a Pt_1
mantenere un tenore di vita che però la stessa asserisce essere stato principalmente garantito dai suoi genitori piuttosto che dall' CP_1
A ciò si aggiunga che , in assenza di prove di segno contrario, è doveroso ritenere la concreta e attuale capacità lavorativa della ricorrente e che (in ossequio alle recenti pronunce di legittimità Cass. Civ.,
3354/2025 e 234/25) grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. Invero nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
Nel presente giudizio appare infine dirimente la incontestata circostanza che la vive da Pt_1
alcuni anni con il suo attuale compagno e pertanto (Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 dicembre 2023 n.
34728), se durante lo stato di separazione il coniuge quand'anche avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno.
Si ritiene pertanto di rigettare la domanda .
Il Collegio ritiene inoltre che non può trovare accoglimento in questa sede la domanda volta alla previsione di idonea garanzia reale o personale atteso che è mancata da parte dell'istante una ricostruzione analitica delle modalità dei pagamenti effettuati e di quanto necessario per provare la mancanza di puntualità da cui ricavare dubbi/riserve circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento dell'obbligazione periodica.
Non può trovare accoglimento in questa sede la domanda attorea ex art 709 ter in difetto di una controversia sull'esercizio della responsabilità genitoriale .
Inoltre nel presente giudizio - pur se è stata dedotta e provata la condotta violenta del resistente che ha indotto il Collegio, non solo alla declaratoria di addebito, ma anche all'affidamento esclusivo - non si ritiene tuttavia di potere accordare alcuna pretesa risarcitoria né ex articolo 709 ter (in difetto, come
13 già evidenziato, di una controversia sull'esercizio della responsabilità genitoriale) né per illecito endofamiliare in ragione della disciplina normativa, ante riforma Cartabia, che impone di ritenere la domanda risarcitoria avanzata nel rito separativo, modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario, estranea all'oggetto del giudizio in quanto soggetta al rito ordinario, trattandosi di domanda non legata dal vincolo della connessione, ma del tutto autonoma e distinta dalla domanda principale.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito e di affidamento esclusivo, la maggiore soccombenza della in Pt_1
ordine all quantum contributivo al mantenimento dei figli , il rigetto della domanda di assegno di mantenimento, ex art 156 e risarcitoria avanzata dalla ricorrono giusti motivi per liquidare Pt_1
le spese (comprese quelle di CTU) secondo il criterio della maggiore soccombenza compensandole per la metà e condannando il convenuto a corrispondere la metà delle spese legali della ricorrente e per essa all'erario come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 30% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
Il collegio rileva che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato tramite applicativo SIAMM e pertanto non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
, con addebito al resistente;
Pt_1 CP_1
• Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
• determina in euro 600,00 con decorrenza dalla domanda a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori (200,00€ per ciascun figlio) disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici
Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
• In ragione dell'affidamento esclusivo l'assegno unico universale dei minori sarà percepito integralmente dalla madre collocataria della prole.
• investe i SS territorialmente competenti per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse dei minori come indicato in parte motiva i quali, nel caso in cui registrino situazioni
14 pregiudizievoli per i minori ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza
• rigetta per il resto
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.12 , P. II, Serie. A, sez P anno 2008 )
• compensa le spese per la metà e condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente e per essa all'erario che liquida in complessivi eur 1332,00, oltre spese ed accessori come per legge
• Pone definitivamente a carico delle parti le spese per l'espletamento della CTU nella misura del 50% a carico delle parti in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario e nella misura del 50% a carico del solo resistente;
spese già liquidate e condanna alla restituzione all'anticipatario.
• Manda la cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai SS territorialmente competenti
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 18.4.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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