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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 958 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, via Goethe n. 22, presso lo studio dell'avv. Maria Saia che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Cagliari, Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio Legale dell' con gli Avv.ti CP_1
pag. 1 Alessandro Doa e Stefania Sotgia, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Fondo di Garanzia
CONCLUSIONI: parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente , con ricorso depositato in data 31.03.2022, ha Parte_1
chiesto la condanna dell' al pagamento del T.F.R. pari ad € 7.790,68, oltre CP_1
interessi e rivalutazione, credito maturato nei confronti della GE.SI.P. Palermo
S.P.A. in Liquidazione, società che successivamente è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo N. 131/2015 del 14/18.08.2015 Fall. N.
127/2015.
Il credito suddetto è stato ammesso al passivo.
Va detto che il rapporto di lavoro con la società datrice di lavoro si è concluso con il trasferimento del ramo di azienda ex art. 47, comma 1, Legge N. 428/90
che ha determinato il trasferimento dei dipendenti della GESIP alla RE.SE.T.
Palermo S.C.p.a. con decorrenza dall'01.01.2015.
L' regolarmente citato in giudizio si è costituito contestando la fondatezza CP_1
del ricorso chiedendone il rigetto, ritenendo che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 47, commi 4 bis e 5, della L. 428/1990, che disciplina i pag. 2 casi eccezionali, da ritenersi tassativi, in cui si possa derogare all'applicazione dell'art. 2112 c.c., anche alla luce dell'orientamento della Corte di Appello di
Palermo che ha riformato le numerose sentenze di accoglimento emesse dai
Tribunali del distretto.
In data 29.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che, nonostante dei precedenti di segno contrario di questo stesso giudice sulla fattispecie in esame, ritendo condivisibile la giurisprudenza di merito del distretto di Palermo, si aderisce all'orientamento della Corte di Appello di Palermo e di questo Tribunale di Termini Imerese
nelle motivazioni espresse nella sentenza n. 524/2024 che in un caso analogo a quello per cui è causa, all'esito di un accurato percorso argomentativo al quale si rimanda nella sua integrità ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha così
statuito:
“Come noto, l'art. 2, L. 29 maggio 1982, n.297, in attuazione della direttiva comunitaria 80/987 poi modificata dalla direttiva 2008/94/CE, così dispone: “1-È
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di pag. 3 insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. 2-
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte(...)".
Il richiamo all'art. 2120 cod. civ. costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità,
affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.
Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 cod. civ., è necessario, innanzi tutto,
che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro, ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che include la risoluzione pag. 4 del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela» (Cass.
19277/2018, 2827/2018, 9695/2009 e poi 23775/2018).
Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, CP_1
la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale Fondo ha, dunque, natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale (Cass. n.16617/2011; n.17463/2020;
n.1861/2022), ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, ogni ipotesi di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti fissati dalla predetta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo,
ovvero all'esito di procedura esecutiva), sempreché il rapporto sia già cessato, con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia Cass. ord. n.12971/2014).
Si tratta di indirizzo consolidato (da ultimo Cass. 5376/2020, Cass.19277/2018), il quale si è anche dato carico di sottrarre equivoci attorno a precedenti (come Cass.
19291/2011), che, con riferimento all'ipotesi della cessione d'azienda, hanno sì
affermato, proprio in un'ipotesi di cessione di azienda, che il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma nel senso che l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto.
pag. 5 Quindi il credito per t.f.r. non è ancora esigibile, tant'è che neppure comincia a decorrere il termine di prescrizione. Alla cessazione del rapporto il datore di lavoro/cessionario risponderà per l'intero t.f.r. (in via diretta quanto alla quota di t.f.r.
maturata dopo la cessione;
in via solidale quanto alla quota maturata precedentemente);
invece il datore di lavoro cedente risponderà solo per la quota di t.f.r. maturata prima della cessione.
Gli approdi giurisprudenziali raggiunti in materia possono, in estrema sintesi,
riassumersi in tre importati principi: -la L. n.297 del 1982, art. 2 ed il D. Lgs. n. 82 del
1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile ed in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
-poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di
CP_ lavoro cedente non può vincolare l' che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r., sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia di cui all'art.2 della L. n.297/1982; -
nelle vicende circolatorie dell'azienda nell'ambito di procedure concorsuali è preclusa,
quindi, la possibilità di azionare il Fondo di garanzia laddove l'insolvenza riguardi la precedente impresa cedente, e non l'impresa cessionaria con la quale il rapporto di pag. 6 lavoro è continuato, atteso che opinare in contrario significa azionare il Fondo quando lo scopo solidaristico che lo ispira non sussiste.
Come recentemente rilevato dalla Corte di Appello di Palermo in un caso analogo a quello per cui è causa (sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 670/2022),
l'applicazione delle predette regole ermeneutiche, risulta preclusiva all'accoglimento delle pretese dell'odierno ricorrente, per l'assorbente considerazione che scorrendo la vicenda circolatoria che ha visto coinvolte nel 2014/2015 la Ge.Si.P. s.p.a. in liquidazione (impresa cedente) e la Re.Se.T. S.p.A. nell'alveo del trasferimento di (ramo di) azienda ex art.2112 c.c. -con conseguente prosecuzione, senza interruzione, del rapporto di lavoro dalla prima alla seconda azienda -non potrebbe operare l'accollo ex
CP_ lege del Fondo di Garanzia per il pagamento del T.F.R., nell'assenza dell'indefettibile requisito della cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fondo de quo svolge, infatti, esclusivamente una funzione di protezione dei lavoratori dal rischio di insolvenza dell'effettivo datore di lavoro al momento in cui il T.F.R.
diviene esigibile;
finalità -che nasce non in forza del rapporto di lavoro ma, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, del distinto rapporto assicurativo/previdenziale -
svincolata, quanto all'operatività del meccanismo di garanzia, da ogni sinallagmaticità
genetica e funzionale con i presupposti concretamente legittimanti, fra le parti private,
le pretese retributive.
pag. 7 Si è in presenza di un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro preclusivo all'operatività di una fattispecie di obbligazione solidale (Cass 26819/2016; Cass. 6480/2015).
Come rilevato dalla Corte (cit.), nel caso in esame, la responsabilità del cessionario acquirente sarebbe venuta meno in forza di un accordo ex art. 47, commi 4 bis e 5 L.
n.428/1990,in virtù del quale “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977,
n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti”; “Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia pag. 8 stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.”
Il superiore dettato normativo ha trasposto nel nostro ordinamento quanto previsto dall'art.5 della Direttiva 2001/23/CE, del 12/03/2001, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
Tale Direttiva prevede agli artt. 3 e 4 regole generali cui non è consentito derogare in senso sfavorevole ai lavoratori da parte degli Stati membri, al fine di assicurare il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento d'impresa.
In particolare: "I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario" (art. 3, par. 1); "Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un pag. 9 anno" (art. 3, par. 3); "Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione" (art. 4, par.1).
Le regole volte a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente (cfr., tra le altre, CGUE, 15
settembre 2010, Briot, C 386/09, punto 26 e giurisprudenza citata), possono essere derogate dalle legislazioni nazionali nei soli casi espressamente previsti dall'art.5 della
Direttiva 2001/23/CE.
La prima deroga è contenuta nel paragrafo 1 dell'art. 5: "A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)".
Il successivo paragrafo 2 dell'art. 5 contiene la seconda deroga: "Quando gli articoli 3 e pag. 10 confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che: a)
nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima dei trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro,
ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980,concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
e/o b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa,
dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti".
Una terza deroga è prevista nel paragrafo 3 dell'art.5, secondo cui: "Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale pag. 11 situazione sia dichiarata da un'autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il
17 luglio 1998".
Oltretutto, l'art.4 cit., nella sua originaria formulazione, è stato modificato, attraverso l'introduzione del comma 4 bis -che disciplina quelle vicende in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza si accompagni la prosecuzione dell'attività dell'impresa in crisi
-per effetto della sentenza CGUE dell'11.6.2009 (nella causa di infrazione C-561/07)
nella quale il diritto interno (art. 47 comma 5 L. n. 428/1990) non è stato considerato conforme al diritto dell'Unione, laddove consentiva di non applicare le garanzie di cui all'art. 2112 c.c. non solo ai casi di apertura di procedure concorsuali, ma anche all'ipotesi di dichiarazione dello stato di crisi da parte del ex L. 677/1975. CP_2
Secondo la CGUE, l'art.5, n.2, lett. a), della Direttiva 2001/23consente agli Stati
membri, a determinate condizioni, di non applicare talune delle garanzie di cui agli artt.
3 e 4 della direttiva stessa a un trasferimento di impresa laddove sia "aperta una procedura di insolvenza" e laddove "questa si trovi sotto il controllo di un'autorità
pubblica competente"; diversamente, nel caso di trasferimento di un'impresa oggetto della procedura di accertamento dello stato di crisi, il procedimento "mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, non implica alcun controllo giudiziario o provvedimento di amministrazione del patrimonio dell'impresa e non prevede nessuna sospensione dei pagamenti"; il CIPI si limita a pag. 12 dichiarare lo stato di crisi di un'impresa e tale dichiarazione consente all'impresa di beneficiare temporaneamente della CIGS. Ne discende che "non può ritenersi che la procedura di accertamento dello stato di crisi aziendale sia tesa ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza...".
Inoltre, "ammesso che la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi possa essere considerata come costituente una situazione di grave crisi economica",
l'art.5, n. 3, della Direttiva 2001/23 autorizza gli Stati membri a prevedere che "le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità
occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23" (punto 44).
Infine, "l'applicazione dell'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 è subordinata alla possibilità del controllo giudiziario della procedura in questione" e il diritto dei soggetti coinvolti di adire l'autorità giudiziaria competente nell'ipotesi di mancato rispetto della procedura prevista "non può essere considerato come costitutivo del controllo giudiziario previsto dall'articolo citato, dal momento che quest'ultimo presuppone un controllo costante dell'impresa dichiarata in situazione di grave crisi economica da parte del giudice competente" (punto 45).
La Corte di giustizia ha, dunque, chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi", il cui procedimento sia diretto a pag. 13 favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nell'auspicato obiettivo di una futura ripresa della produzione aziendale, rispetto alla situazione nella quale versano quelle imprese, già sottoposte a procedure concorsuali liquidative, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
Solo per la prima categoria di imprese l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "Le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa",
ma -secondo la Corte di Giustizia -"senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".
Sulla scorta di tale bipartizione, nella descrizione della disciplina e nella determinazione degli effetti, l'art.47, comma 5, della L. n. 428 del 1990 è stato giudicato in contrasto con i principi della direttiva, in quanto priva "puramente e semplicemente "i lavoratori,
in caso trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 delle direttiva e "non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro, quale è autorizzata dall'art.5 n. 3 delle direttiva".
Dettami ai quali si allinea il legislatore nazionale all'alba dell'approvazione dell'innovativa previsione dei commi 4 bis e 5 della L. n. 428/1990.
pag. 14 Il comma 4 bis consente, infatti, di limitare l'applicazione dell'art.2112 c.c., qualora sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
esclusivamente a fronte di un trasferimento che riguardi imprese per le quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c),
della legge 12 agosto 1977, n.675 (accertamento preliminare del poi oggi CP_2 Per_1
Ministeri competenti, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione al contesto occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore), in amministrazione straordinaria, per le quali vi sia stata apertura della procedura di concordato preventivo, ovvero si sia perfezionato l'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il quinto comma esclude, invece, l'applicazione dell'art.2112 c.c., salvo che dall'accordo circa il mantenimento dell'occupazione risultino condizioni di miglior favore per i lavoratori, “Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria”.
La valutazione della portata precettiva di entrambe le previsioni normative è stata oggetto di una dettagliata ricostruzione da parte della Suprema Corte (Cass.
n.10414/2020) in una recente pronuncia (uno dei motivi del gravame investiva l'interpretazione e la portata applicativa dell'art.47, comma 4-bis, legge 29 dicembre pag. 15 1990, n.428, introdotto dall'art.19-quater del d.l. 25 settembre 2009, n.135, conv. in I.
20 novembre 2009, n.166) all'esito di un accurato percorso argomentativo al quale si rimanda nella sua integrità ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., ma che appare opportuno riprendere in quei passaggi forieri di dirette ricadute sull'odierna vicenda processuale:
-il comma 4-bis della L.428/1990 “appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o,
comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva
2001/23/CE”;
- “La diversità dei casi disciplinati dai due commi in successione non consente di attribuire all'inciso contenuto in entrambi”;
-"nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento ancheparziale dell'occupazione" -la medesima valenza semantica, altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra le ipotesi previste dal comma 4 bis e quelle del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e con l'esigenza manifesta di prestare ottemperanza alla condanna della Corte di Giustizia del 2009”.;
- “Assume invece centralità dirimente l'espressione, di cui al comma 4-bis, secondo cui
"trova applicazione" l'art.2112 c.c., diametralmente opposta a quella contenuta nel comma 5, secondo cui "non trova applicazione"l'art.2112 c.c.”;
pag. 16 -“Nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario)
l'esclusione delle tutele di cui all'art.2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore;
la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe”;
- “Al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"),
per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente -con sovrapposizione di effetti -rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. L'unica lettura coerente della legge risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia, nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa”;
-“Deve ritenersi, dunque, che, a fronte di espressioni generiche, le quali possano condurre a risultati interpretativi diversi, deve essere privilegiato il significato conforme al diritto dell'Unione e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE, che,
peraltro, nel caso di specie è anche più coerente con l'interpretazione logico sistematica e con la voluntas legis, per cui l'accordo con le organizzazioni sindacali raggiunto ai pag. 17 sensi del comma 4-bis dell'art. 47 legge n. 428 del 1990, a differenza di quello raggiunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all'art. 2112 c.c. cui il comma 4-bis si riferisce può riguardare esclusivamente le "condizioni di lavoro", nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito”;
-“Ai fini interpretativi e come ulteriore avallo della soluzione accolta, giova anche richiamare la recente sentenza del 16 maggio 2019 -C-509/17 -con cui la CGUE ha ribadito che, poiché l'articolo 5,paragrafo 1, della Direttiva 2001/23 rende, in linea di principio, inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori in determinati casi di trasferimento di imprese e si discosta dall'obbiettivo principale alla base di tale direttiva,
esso deve necessariamente essere oggetto di una interpretazione restrittiva”.
Esclusa, pertanto, la sussistenza nella vicenda per cui è causa dei tre requisiti cumulativi fissati dall'art.47, comma 5, (vale a dire che la cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga, che questa procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente e che si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente), pacificamente non risultando la Ge.Si.P. s.p.a., alla data del trasferimento di azienda, coinvolta in una procedura concorsuale, ritiene questo giudice, in conformità di quanto già statuito dalla Corte di Appello di Palermo (cit.),
l'inoperatività nella fattispecie anche delle prescrizioni dettate dal comma 4-bis per un'immanente ragione lessicale, non versando l'impresa cedente al 31.12.2014
pag. 18 (pacificamente non sottoposta ad amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di omologazione di ristrutturazione dei debiti) neppure in una situazione di crisi aziendale conclamata (“ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12
agosto 1977, n. 675”).
Il rigido iter cronologico fissato dall'art.47 cit. nel subordinare (e autorizzare) la validità
ed efficacia di eventuali accordi in deroga al 2112 c.c. alla preventiva declaratoria di fallimento (o di avvio di analoga procedura concorsuale) dell'impresa cedente è il frutto di una precisa e consapevole scelta del legislatore dettata dalla volontà di sottoporre le operazioni in parola (perché potenzialmente lesive del fondamentale diritto di ogni lavoratore a non soffrire alcun pregiudizio economico e giuridico per effetto del mutamento soggettivo della parte datoriale) al costante controllo di un organo super partes (il curatore fallimentare o l'amministratore straordinario, a fronte di stati di insolvenza già accertati e dichiarati dall'autorità giudiziaria), ovvero alla preliminare valutazione (nel caso di una grave crisi aziendale non conducente all'apertura di una procedura concorsuale) da parte della competente autorità pubblica (CIPI, CIPE o
Ministero di riferimento).
Prioritaria esigenza di rispetto di un'inflessibile sequenza temporale che non può soffrire eccezioni -perché fondata su un'attenta lettura del dato normativo e in considerazione dell'obiettivo generale di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese perseguito dalla citata direttiva -neppure a fronte di situazioni fattuali di pag. 19 manifesta difficoltà economica dell'impresa cedente nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso dipendenti e terzi.
Ogni interpretazione estensiva delle disposizioni nazionali, lungi dal colmare un ipotetico vuoto normativo (che in realtà non vi è stante la precisa scelta del nostro legislatore), si discosterebbe (come già da rimarcato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 16 maggio 2019, 22 giugno 2017 e 11 giugno 2009) dall'obiettivo principale della Direttiva 2001/23, rendendo inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori a un caso (crisi di azienda non conclamata dall'autorità competente) ultroneo rispetto a quelli rigidamente consentiti (apertura di una procedura di insolvenza ai danni della cedente e controllo della stessa ad iniziativa di un'autorità pubblica) dalle fonti sovranazionali.
Come risulta dalla Direttiva, art. 3, “la trasmissione al cessionario degli oneri al carico del cedente al momento del trasferimento dell'impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente previste dalla stessa Direttiva” (Cass.
n.1861/2022; Cass. n.19277/2018; Cass. n.23047/2018). A conferma di una restrittiva lettura della disciplina di settore è recentemente intervenuto l'art. 368, comma 4, lett.
b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n.155", pubblicato sulla G.U. n.38 del 14.2.2019,
che entrerà in vigore il 16.5.2022), il quale -recependo la sola possibile lettura ermeneutica, percorsa dalla Corte di Cassazione in via ermeneutica anche per il passato,
pag. 20 dell'art. 47 cit., quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione -ha così
statuito:
“b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: ”Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime dicontinuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti,
quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di pag. 21 concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario.
Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi,
possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile;
resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono pag. 22 corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo ...”.
Ora, come recentemente rilevato dalla Corte di Appello di Palermo nella succitata sentenza, la vicenda circolatoria che ha visto coinvolte la Ge.Si.P. S.p.A. e la Re.Se.T.
S.p.A. non si colloca, per evidenti difformità contenutistiche, tra le ipotesi disciplinate dai rinnovati commi 4-bis (l'elemento di effettiva originalità rispetto alla precedente versione è dato unicamente dall'espressa inderogabilità assoluta delle regole in tema di automatico “trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro” in essere con l'impresa cedente) e 5 (la novità, rappresentata dalla possibilità di sottoscrivere contratti collettivi o accordi individuali “in deroga”, è pur sempre limitata al trasferimento di imprese “nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa”). Procedure concorsuali, queste ultime, alle quali ictu oculi si rivolge in via esclusiva il nuovo comma 5-bis. (“Nelle ipotesi previste dal comma 5”), laddove,
escludendo l'applicazione dell'art.2112, comma 2, c.c., consente l'immediata esigibilità
del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente e prevede quale dies a quo per l'intervento del Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, in favore dei lavoratori transitati senza soluzione di pag. 23 continuità alle dipendenze dell'acquirente (rectius del cessionario), la data del trasferimento in luogo di quella della definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Pur volendo, dunque, ritenere che il comma 5 bis ( fra l'altro non ancora in vigore)
avrebbe codificato un principio, di derivazione euro unitaria, già insito nel nostro ordinamento, per il quale il TFR risulterebbe immediatamente esigibile con contestuale sollecito intervento del Fondo di Garanzia anche in caso di passaggio diretto dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda cessionaria, non possiamo esimerci dall'osservare che imprescindibile condizione per l'operare del riferito meccanismo è la necessità che il trasferimento riguardi un'impresa già sottoposta una procedura concorsuale.
Deve escludersi che il nuovo regime giuridico (che, si ribadisce, non è ancora entrato in vigore) possa estendere i suoi effetti anche nell'odierna vicenda (nella ribadita esclusione di ogni possibile interpretazione estensiva o analogica, perché in entrambe le manifestazioni palesemente lesiva della ratio ispiratrice della Direttiva 2001/23/CE)
essendo, piuttosto, la portata soggettiva della novella normativa testualmente limitata,
per una precisa scelta del legislatore, alle sole aziende (cedenti) assoggettate ad una
(preesistente o contestuale) procedura concorsuale;
situazione nella quale, lo si ribadisce, non si trovava la Ge.Si.P. s.p.a. né alla data di stipulazione dell'accordo, né
alla data di effettivo trasferimento d'azienda (e neppure alla data di sottoscrizione da parte dell'odierno ricorrente del verbale di conciliazione.
pag. 24 CP_ Una volta esclusa, dunque, l'efficacia nei riguardi dell' degli accordi del 30.12.2014
e del 16.01.2015 -perché stipulati al di fuori delle ipotesi derogatorieall'art.2112 c.c.
fissate (in conformità alle direttive comunitarie e alle indicazioni della CGUE) dal legislatore nazionale -nella parte in cui escludono la responsabilità solidale della cessionaria Re.Se.T. s.p.a. per le quote di T.F.R. maturate in epoca anteriore al trasferimento di azienda, viene a mancare uno dei requisiti indefettibili per l'applicazione dell'art. 2 L.297/82, cioè l'insolvenza dell'impresa cessionaria con la quale il rapporto di lavoro è continuato, atteso che opinare in contrario significa azionare il Fondo quando lo scopo solidaristico che lo ispira non sussiste. Alla data di sottoscrizione dell'accordo, con il quale i sindacati e le società hanno regolato gli effetti della cessione di azienda tra Gesip s.p.a. in liquidazione e Re.Se.T. Palermo S.C.p.A.,
(prevedendo la rinuncia alla responsabilità solidale di quest'ultima per crediti pregressi dei lavoratori e contemplando altresì la futura, definitiva, cessione dell'azienda medesima), non sussistevano i presupposti previsti dal citato art. 47 per stipulare un simile accordo.
In estrema sintesi, non operando alcuna deroga, il credito per TFR non era ancora esigibile nella sua interezza alla data di presentazione del ricorso di prime cure,
circostanza che assorbe ogni questione relativa all'obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale, questione richiamata sulla scorta di una sentenza della Suprema
Corte (n.26021/2018) che si riferiva ad una fattispecie, opposta rispetto a quella oggi in pag. 25 discussione, nella quale l'obbligo solidale era invocato dall'azienda retrocedente, mentre il fallimento aveva coinvolto la retrocessionaria (nella specie la Cassazione aveva escluso che la domanda all' di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo CP_1
esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.).
Deve ritenersi assorbita la questione legata all'estensibilità della portata precettiva dell'art. 47 cit. ad ogni ipotesi di “trasferimento” di un'attività economica organizzata”
a prescindere dalla tipologia negoziale”, senza alcuna limitazione ai soli casi di vendita di aziende sottoposte a procedura concorsuale.
CP_ La potenziale conoscenza da parte dell' per avere partecipato alle propedeutiche intese istituzionali avviate dal Comune di Palermo, dello stato di sensibile compromissione delle disponibilità patrimoniali della Ge.Si.P. s.p.a. (già in liquidazione volontaria), così come la consapevolezza del Ministero dello Sviluppo Economico circa lo “stato di insolvenza” della cedente, perché non “in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'assenza di liquidità ed un ammontare di debiti sensibilmente superiore all'attivo realizzabile” , appaiono dati fattuali neutri, non assimilabili a quel controllo ad iniziativa di “una pubblica autorità”, sia nella fase genetica che gestionale del fenomeno concorsuale, idonea a legittimare deroghe alle pag. 26 vincolanti, perché deputate alla tutela della parte contrattuale debole (il lavoratore),
regole dettate dall'art.2112 c.c.
Un controllo, di intensità variabile, ma di necessaria propedeuticità rispetto ad operazione che sarebbe altrimenti lasciata alla sostanziale iniziativa di soggetti privati che nell'astratta prospettiva di un potenziale salvataggio del preesistente livello occupazionale, potrebbero incidere sensibilmente su consolidate posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti “ceduti”.
In tale prospettiva deve essere letto l'interpello n.32/2014 del Controparte_3
(del 17.12.2014 a firma del Direttore Generale per l'Attività
[...]
Ispettiva), il quale -in risposta ad un'istanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro (circa la “corretta interpretazione dell'art.47, comma 4 bis e 5,
della L. n.428/1990” e in particolare “se le condizioni previste dalla predetta disposizione per la derogabilità all'art.2112 c.c., possano trovare applicazione anche alla fattispecie di società in stato di crisi aziendale … pur non essendo ammissibile ad una procedura concorsuale per carenza delle condizioni di ammissibilità soggettiva di impresa commerciale”) -riconosceva l'applicazione della “disposizione citata” anche alle predette imprese, al ricorrere, però, di una specifica condizione, ultronea rispetto al
“mantenimento di standard occupazionali”, non rinvenibile nella fattispecie di causa: l'
“esigenza di ancorare lo stato di crisi ad un riconoscimento che, nello specifico, avviene da parte del MEF o di un tribunale” (e al quale non può essere considerato equivalente,
pag. 27 per la difformità contenutistica della manifestazione di volontà, il mero parere consultivo circa lo stato di incapienza reso dal Ministero dello Sviluppo economico in fase pre concorsuale, giusta nota in atti del 3/01/2013).
Non sembra, poi, sussistere alcuna disparità di trattamento, laddove in presenza di un accordo in deroga all'art.2112 c.c. sottoscritto prima del fallimento l'invocato intervento del Fondo di Garanzia, per quanto poc'anzi illustrato, non potrebbe realizzarsi nei confronti di nessun lavoratore, indipendentemente dalla data del transito presso l'azienda cessionaria.
Se, invece, l'accordo dovesse perfezionarsi dopo la dichiarazione di fallimento risulta evidente che i lavoratori rimasti in azienda, a differenza di quelli transitati prima dell'avvio della procedura concorsuale, potrebbero avvalersi del disposto dell'art.2
L.297/1982, proprio perché il patto in deroga risulterebbe stipulato sotto il controllo di una pubblica autorità (il Tribunale e per suo incarico il curatore fallimentare), come richiesto dalla Direttiva 2001/23/CE, del 12/03/2001…”.
Presupposto per l'intervento del Fondo di Garanzia è che sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro e, pertanto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, come espressamente previsto dall'art. 2 L. 297/1982.
In caso di cessione di azienda il TFR non è ancora esigibile, sarà tale solo con la successiva cessazione del rapporto di lavoro e il datore di lavoro cessionario pag. 28 risponderà ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. per l'intero TFR ed il datore di lavoro cedente risponderà, in via solidale con il cessionario, soltanto per la quota maturata prima della cessione.
Irrilevante è la circostanza che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro con la Reset la ricorrente rinunciava alla solidarietà prevista dall'art. 2112 cod.
civ. e, in particolare, al diritto di credito relativo al TFR maturato prima della cessione nei confronti dell'impresa cessionaria;
la cessione comporta la continuità del rapporto di lavoro iniziato con la GESIP e proseguito con la
RE.SE.T.-.
Nemmeno può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la speciale disciplina prevista dall'art. 47, commi 4 bis e 5 L. 428/1990 che avrebbe comportato l'immediata esigibilità del TFR da parte dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro cedente e, quindi, del Fondo di garanzia in quanto detta disciplina presuppone proprio la continuità del rapporto di lavoro.
In applicazione delle suesposte motivazioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione delle questioni affrontate e del sopravvenuto mutamento di indirizzo in precedenza seguito dal Tribunale Di Termini Imerese si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite,
PQM
pag. 29 Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il riscorso proposto da;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Termini Imerese in data 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei