Art. 21.
Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.
Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.