Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1964, n. 39
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15 marzo 1964
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990 , deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti masicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non puo' avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.

Entrata in vigore il 15 marzo 1964