CA
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1146/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1146/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4575/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, Prima Unità Operativa, in composizione monocratica, nel proc. n. 3931/2018 R.G., pubblicata in data 1/10/2024, avente ad oggetto
Contratti bancari, e vertente
TRA con sede in Firenze, viale Belfiore n. 26, Parte_1 iscritta all'Albo delle banche al n. 5396, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3115.3 come Findomestic Gruppo, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas Personal Finance
S.A. – Gruppo BNP Paribas, in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore e legale rappresentante Dott. rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Sandro Barcali del Foro di Firenze, pe procura generale alle liti recante certificazione di firma del notaio di Firenze del Persona_1
25/11/2014, e dall'avv. MI UL del Foro di Salerno , pe procura generale alle liti recante certificazione di firma del notaio di Persona_1
1 Firenze del 28/3/2017, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
MI UL in Salerno, Galleria Mediterranea, via S. Leonardo 52/G;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vicinanza, per CP_1 mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, domiciliato in Salerno alla via Silvio Baratta n. 149 presso e nello studio dell'avv. Angelo
Vicinanza, oppure domiciliato in Buccino (SA) nello studio dell'avv. Angelo
Vicinanza alla via Provinciale n. 81;
APPELLATO
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 7/11/2024 la ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
4575/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, Prima
Unità Operativa, in composizione monocratica, nel proc. n. 3931/2018 R.G., pubblicata in data 1/10/2024, nei confronti di . Con tale atto CP_1
l'appellante ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di» Salerno«, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 4575/2024 emessa e pubblicata in data 01/10/2024 dal Tribunale di Salerno nella causa rubricata al n. 3931/2018 RG promossa dal Sig. CP_1
nella contro ed in accoglimento dello stesso:
[...] Parte_1
- accertare e dichiarare, in riforma del provvedimento impugnato e rilevando l'errore commesso dal Giudice di primo grado, che nessuna somma può essere richiesta in ripetizione in quanto al momento della propensione della domanda di primo grado il rapporto bancario tra le parti era ancora in essere e il finanziamento non era stato interamente rimborsato;
- accertare e dichiarare, in riforma del provvedimento impugnato e rilevando l'errore commesso dal Giudice di primo grado, che nessuna discrasia tra TAEG pattuito e TAEG applicato è rinvenibile nel contratto sottoscritto in data
2 05/01/2012 dal Sig. con la - CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare comunque l'inapplicabilità degli artt. 117 e 125 bis
TUB nonché del tasso sostitutivo ivi previsti e che nessuna somma deve essere restituita al Sig. ; - e quindi voglia in totale riforma della CP_1 impugnata sentenza, accogliere le domande formulate in primo grado dalla convenuta e pertanto: “previo rigetto di ogni altra diversa e contraria Pt_1 istanza e richiesta voglia: respingere tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della in quanto inammissibili e Parte_1 comunque infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, inclusa la CTU e spese per CTP. ***** In via istruttoria In via istruttoria la comparente formula ogni più ampia riserva rilevando che per le ragioni illustrate la CTU espletata in primo grado era inammissibile ed è, nei punti contestati, del tutto inattendibile».
L'appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni con l'atto di costituzione: «… si conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, con ogni opportuna e migliore declaratoria di legge, disattendere e respingere il proposto gravame perché infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in diretto favore dello scrivente difensore che ne ha fatto anticipo».
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 25/9/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio.
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione in riassunzione, iscritto a ruolo in data
2/5/2018, proposto nell'interesse di . Con tale atto di citazione CP_1 la parte attrice ha dedotto, in particolare, quanto segue, a sostegno delle sue domande: in data 512012 l'attore stipulava con la il Parte_1 contratto di finanziamento n. 20002525626813, ricevendo l'importo di €
30.578,00 che si impegnava a restituire, cedendo il quinto del proprio stipendio, mediante n. 96 rate mensili da € 476,30 cadauna;
il predetto contratto prevedeva, tra l'altro, le seguenti condizioni economiche: a) un
3 T.A.E.G. stabilito in 9,32%; b) un T.A.N. dell'8,95%; c) un tasso per il ritardato pagamento del 10% sull'importo della mensilità scaduta ed impagata;
d) una penale per decadenza dal beneficio del termine del 10% sul capitale residuo;
e) un tasso effettivo di mora pari al 24,60 %, di cui una penale del 10% e un tasso di mora del 14,60% annuo;
f) un importo giornaliero di interessi di € 7,35 in caso di recesso del cliente;
g) un premio assicurativo per la durata del contratto di € 2793,60, di cui € 1442,96 per l'intermediario; h) un'indennità per rimborso anticipato pari all'1% sull'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, o dello 0,5 % se la vita residua del contratto è pari od inferiore ad un anno;
sul contratto è stata disposta un'accurata Consulenza Tecnica di Parte, dalla quale è risultato che: a) il T.A.E.G. effettivo, calcolato in considerazione di tutte le componenti aggiuntive, ammonta all'11,295% e quindi, sebbene inferiore al tasso di soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento (I° trimestre 2012) per le operazioni classificate come “crediti personali”, risulta superiore a quello dichiarato in contratto;
b) il tasso di mora convenuto nel 24,60% è usurario perché superiore al tasso soglia fissato al 18,15% per la categoria di operazione nel periodo di riferimento. Essendo l'usura presente già all'atto della stipula del contratto –
c.d. usura ab origine – l'art. 1815 c.c. stabilisce che il finanziamento debba essere considerato a titolo gratuito, ovvero non soggetto al pagamento di alcun interesse;
c) che, il contratto assicurativo fatto sottoscrivere contestualmente al contratto di finanziamento, viola il disposto dell'art. 48 del reg. ISVAP 5/2006 (come modificato dal provvedimento ISVAP
2946/2011) in quanto il beneficiario delle prestazioni assicurative è anche mediatore, incassando la relativa provvigione di € 1442,96. Lo stesso contratto assicurativo viola ancora gli artt. 120 co. 3 e 183 del D. Lgs 209/05, il Reg. ISVAP 5/2006 (norme di comportamento, conflitti di interesse, trasparenza, tutela del cliente, onorabilità e professionalità), il Reg. ISVAP
40/2012 (confronto tra diversi preventivi, contenuti minimi del contratto ecc.); in ragione di queste violazioni e irregolarità, l'attore è stato ingiustamente pregiudicato e, pertanto, allo stesso spetta il diritto di ottenere la restituzione di tutto quanto illegittimamente corrisposto in favore della
Parte_1 Pt_1
4 Sulla base di queste deduzioni l'attore ha formulato le seguenti conclusioni nell'atto di citazione in riassunzione in primo grado: ««Voglia
l'Ill.mo Magistrato adìto, sulla scorta della documentazione depositata a corredo dell'atto di citazione e delle altre emergenze probatorie da acquisirsi nel corso dell'espletanda istruttoria, accertare e contrariis reiectis dichiarare: - che il contratto di finanziamento inter partes è affetto da usura ab origine e che, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. deve essere considerato a titolo gratuito, con la restituzione di tutte le somme a qualunque titolo corrisposte in favore della convenuta in eccedenza rispetto al solo capitale finanziato;
- In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle suesposte conclusioni, accertare e dichiarare che il TAEG indicato in contratto è difforme da quello effettivamente praticato e, quindi, in applicazione dell'art. 17 TUB, disporre il ricalcolo degli interessi al tasso
BOT e ordinare alla convenuta la restituzione di tutte le somme versate in eccesso;
- accertare e dichiarare che il contratto assicurativo è nullo, in quanto prevede oneri di mediazione non dovuti e viola le disposizioni tutte richiamate all'art. 3 capo c della premessa del presente atto e, conseguentemente, ordinare alla convenuta la restituzione di tutte le somme illegittimamente incassate. Per l'effetto, condannare controparte al pagamento in favore dell'attore della somma onnicomprensiva di € 5.000,00 oppure, in via subordinata, del diverso e minore importo che sarà ritenuto di giustizia ed equitativamente liquidato anche, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., con ogni opportuna e migliore declaratoria di legge, il tutto comunque contenuto nei limiti di competenza dell'On. Giudicante adito.. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in diretto favore dello scrivente difensore che ne ha fatto anticipo, ivi comprese le spese e competenze per la mediazione obbligatoria».
La parte convenuta si è costituita in primo grado e ha chiesto, in particolare, il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese ed onorari.
In primo grado è stata espletata c.t.u. Il primo grado di giudizio si
è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, in particolare, così ha provveduto: «
P.Q.M.
»: «ACCOGLIE la domanda promossa da e, per l'effetto, CO la CP_1
5 alla restituzione della somma di euro Parte_1
10.618,56 in favore di parte attrice;
CO la Parte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...] CP_1
, liquidandole in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre il
[...]
15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge da distrarsi a favore dell'avv. Vicinanza Angelo per dichiarato anticipo;
CO la al pagamento delle spese della consulenza Parte_1 tecnica di ufficio espletata;
MANDA alla cancelleria per le dovute comunicazioni».
I motivi della impugnazione.
La ha proposto appello. I motivi dell'appello Parte_1 possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati: sussiste inammissibilità della domanda di ripetizione;
si impugna il capo del provvedimento oggetto di appello nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto fondata la richiesta di valutazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento in corso di causa e ha ritenuto che detta richiesta non riguarderebbe circostanze nuove o differenti ma si tratterebbe di un mero ricalcolo dovuto ad un mutato stato di fatto delle medesime circostante per le quali sono state richieste le analisi contabili;
la Corte di Appello adita dovrà, in riforma al provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che l'appellante ha contestato non solo la domanda di restituzione somme, ma anche l'inammissibile produzione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del finanziamento;
in ogni caso la domanda di ripetizione resta inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa;
sussiste inammissibilità della domanda di ripetizione di somme in caso di conto aperto al momento dell'introduzione del giudizio;
sbaglia il giudice di primo grado ad affermare che la “richiesta di valutazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento in corso di causa” non sarebbe stata “contestata concretamente” dall'appellante che avrebbe mosso solo eccezioni di rito (comunque già di per sé sufficienti); nelle difese di primo grado la convenuta ha chiaramente evidenziato che il “rendiconto n. 8” del 7/2/2020 (il documento che dovrebbe comprovare il pagamento di tutte le rate del finanziamento) era stato prodotto da parte attrice solo con le osservazioni alla CTU e che non poteva essere utilizzato in quanto non vi era mai stato l'assenso dell'esponente al suo utilizzo;
la contestazione della valutazione di nuovi elementi, la cui inammissibilità sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio, quindi c'è stata, ma il primo giudice l'ha completamente ignorata;
il
6 secondo riconteggio del CTU non può essere pertanto preso in considerazione in quanto formato senza il contraddittorio delle parti sulla base di documentazione che non era già presente agli atti di causa e che è stata acquisita senza il rispetto delle regole a base del processo;
è innegabile che al momento dell'introduzione del presente giudizio (2018) il finanziamento non era stato interamente rimborsato
(lo dice chiaramente la prima relazione del CTU in data 21/10/19 che evidenzia un residuo debito del mutuatario che avrebbe dovuto essere saldato con le rate di successiva scadenza); mancava (e manca) il presupposto legittimante la richiesta di restituzione di qualche somma;
la Corte di Cassazione ha chiarito che per l'azione di ripetizione non basta che venga evidenziata la illegittimità delle clausole, ma occorre, e sta ovviamente a parte attrice comprovarlo, che il rapporto con la banca sia stato chiuso e che il cliente abbia materialmente pagato il saldo finale;
la giurisprudenza ha specificato che la chiusura del rapporto bancario è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda;
la domanda di ripetizione doveva e deve essere respinta in quanto inammissibile e il primo
Giudice ha sbagliato ad affermare il contrario;
in ordine al calcolo del TAEG, vanno esclusi i costi assicurativi in quanto si tratta di polizza facoltativa;
si contesta il capo del provvedimento oggetto di appello nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che vi sarebbero elementi che farebbero presumere la natura obbligatoria della polizza sul credito, il cui costo dovrebbe essere quindi incluso nel calcolo del TAEG, e che il TAEG pattuito sarebbe diverso da quello effettivamente applicato;
le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado consistono nel non avere considerato che sono numerosi gli indicatori che portano ad affermare che la polizza sul credito è effettivamente facoltativa, come del resto ampiamente specificato in contratto, e che quindi tale costo non deve essere incluso nel calcolo del TAEG, che il tasso effettivamente applicato corrisponde a quello pattuito e che i risultati della CTU non possono essere condivisi;
la violazione e falsa applicazione della legge, rilevante in quanto a base della pronuncia, deriva dalla omessa o comunque errata valutazione delle circostanze di fatto e dalla errata interpretazione dell'art. 2 del D.M. Ministero del
Tesoro 08/07/1992, delle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'art. 121 TUB;
la adita
Corte di Appello dovrà accertare e dichiarare, in riforma del provvedimento impugnato e rilevando l'errore commesso dal primo Giudice, che la polizza sottoscritta dal ha natura facoltativa, non essendo stata affatto imposta CP_1
7 dall'esponente e non essendo necessaria per ottenere il credito alle condizioni pattuite, e che quindi il costo relativo non deve essere ricompreso nel calcolo del
TAEG applicato al finanziamento per cui è causa;
sulla non obbligatorietà della assicurazione sul credito, va rilevato che il primo Giudice ha errato a ritenere che, per il prestito personale per cui è causa, il TAEG pattuito fosse diverso da quello realmente applicato includendo in questo il costo della polizza sul credito;
le risultanze della CTU sono assolutamente sbagliate laddove nel calcolo del TAEG è stata appunto ricompreso anche il premio dell'assicurazione scelta dal cliente;
il
TAEG indicato nel contratto è quello che viene realmente applicato al caso di specie;
nell'indicarlo la Banca esponente ha correttamente e necessaria-mente seguito le normative in materia (il Decreto del Ministero del Tesoro del
08/07/1992 e l'art.121 TUB) nonché lo schema operativo dettato dalla Banca
d'Italia vigente al momento della conclusione del contratto, Istruzioni che hanno natura di “norme secondarie abilitate” e che non possono in alcun modo essere disattese dagli Istituti di Credito;
a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l'assicurazione sul credito non può non essere considerata facoltativa;
è un servizio accessorio che il cliente ha scelto e voluto (vedi apposito modulo da sottoscrivere che peraltro dava atto della assoluta discrezionalità della adesione) e il cui costo non è stato aggiunto a ciò che lo stesso avrebbe dovuto pagare per il rimborso del finanziamento, ma ha fatto parte della somma chiesta in prestito;
non rappresentava un onere gravante sul finanziamento;
nei finanziamenti di la sottoscrizione della assicurazione non è affatto Parte_1 obbligatoria né necessaria per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate e pattuite;
infatti, anche se molti la scelgono perché conveniente e più che utile, ve ne sono tanti che preferiscono farne a meno;
ed è la legge che dice esplicitamente che nel calcolo del TAEG non va considerato il premio assicurativo;
è bene sul punto precisare che è solo per il TEG, ai fini della verifica dell'usura, che è cosa del tutto diversa, che la legge dice, ma solo dal 2010, che il costo della assicurazione, ma solo quella sul credito, è comunque da considerare, anche se facoltativa, se ricorre la contestualità; proprio il fatto che dal 2010 il costo della assicurazione sul credito deve essere ricompreso nel TEG ai fini della verifica del rispetto delle soglie di usura, se vi è contestualità fra polizza e finanziamento, dà la conferma che non va invece inserito nel TAEG;
il legislatore ha dettato quella regola soltanto per il
TEG, e non anche per il TAEG;
la polizza non era affatto obbligatoria;
non era una condizione per la concessione del finanziamento;
non vi è alcuna clausola che
8 preveda la sottoscrizione della stessa per ottenere il finanziamento alle condizioni pubblicizzate e pattuite;
è pacifico che il ricorso alle presunzioni è legittimo soltanto in presenza dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di cui all'art. 2729 c.c.; che detti requisiti non siano qui ravvisabili è attestato da quello che è chiaramente detto negli atti che la controparte ha letto, accettato e sottoscritto e che smentisce dichiaratamente l'ipotesi della obbligatorietà della adesione alla copertura assicurativa;
la circostanza è affermata esplicitamente negli atti firmati;
non risulta che controparte abbia mai affermato che le firme sul contratto le sono state estorte con la violenza o con l'inganno; il secondo comma dell'art. 2729 c.c. non ammette il ricorso alle presunzioni nei casi in cui non sia ammessa la prova per testimoni e l'art. 2722 c.c. non la ammette se ha per oggetto punti contrari al contenuto di un documento;
anche il CTU del resto ha confermato che l'assicurazione sul credito ha natura facoltativa;
la sola contestualità della stipula non può porre in secondo piano tutte le altre circostanze;
il ricorso alle presunzioni è consentito solo per i casi in cui la questione non sia espressamente trattata e chiarita, come qui invece è avvenuto, con inequivoche clausole contrattuali;
la struttura del contratto e i documenti sottoscritti dal cliente erano idonei a catturare l'attenzione del cliente e, dunque, a metterlo in condizione di comprendere che l'assicurazione sul credito non era necessaria per ottenere il credito e che il suo costo non era pertanto incluso nel calcolo del TAEG.; del resto si sarebbe trattato di costi meramente eventuali;
infatti il cliente, oltre a poter scegliere in fase di stipulazione del contratto se farsene carico o meno, poteva, e può, poi decidere di recedere dall'assicurazione prima del rimborso di tutte le rate del finanziamento senza pagamenti di indennizzi a favore della esponente e senza subire riflessi peggiorativi sulle rate da rimborsare;
si tratta quindi di costi che non possono essere preventivamente calcolati e aggiunti a quelli che invece sono necessariamente applicati per tutto il corso del finanziamento;
è impensabile che una società del livello della appartenente ad uno dei più importanti Parte_1
gruppi finanziari del mondo e ai vertici nel settore del credito al consumo, con milioni e milioni di clienti affezionati e soddisfatti anche per la correttezza e la trasparenza dei comportamenti, possa applicare nella indicazione del TAEG
(operazione to-talmente informatizzata sulla base di algoritmi di calcolo e monitoraggio calati direttamente nella fase applicativa) regole diverse da quelle prescritte dalle normative in materia (prima l'art. 2 del D.M. - Ministero del Tesoro
- del 08/07/1992 e poi il novellato art. 121 TUB); la eventuale errata indicazione
9 del TAEG non è causa di nullità della clausola che fissa gli interessi e di ricorso al tasso sostitutivo dei BOT;
si impugna la parte del provvedimento oggetto di appello nella parte in cui il giudice di primo grado ritiene che la clausola recante l'indicazione del TAEG sia nulla per violazione dell'art. 125 bis co. 7 TUB, laddove afferma che la avrebbe quindi percepito somme in eccesso rispetto a Pt_1
quanto pattuito e laddove afferma che l'attore avrebbe quindi diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso e ammontante ad € 10.618,56; le censure alla ricostruzione dei fatti compiute dal Giudice di primo grado consistono nel non avere considerato che comunque l'eventuale discrasia fra TAEG dichiarato in contratto e TAEG asseritamente effettivo, come ricalcolato, non comporterebbe affatto la non debenza degli interessi pattuiti e il ricorso al tasso sostitutivo;
le censure alla ricostruzione dei fatti compiute dal Giudice di primo grado consistono nel non avere considerato che la polizza sul credito è facoltativa e che quindi tale costo non deve essere incluso nel calcolo del TAEG;
la violazione e falsa applicazione della legge, rilevante in quanto a base della pronuncia, deriva dalla omessa o comunque errata valutazione delle circostanze di fatto e dalla errata applicazione dell'art. 121 lett. c), 125 bis TUB;
la adita Corte di Appello dovrà accertare e dichiarare, in riforma del provvedimento impugnato e rilevando l'errore commesso dal primo Giudice, che l'eventuale discrasia (comunque qui non presente tra TAEG pattuito e TAEG applicato) non comporta affatto la dichiarazione di nullità dei tassi pattuiti e che quindi il non ha diritto ad CP_1
alcuna restituzione di somme;
sussiste inapplicabilità degli artt. 117 e 125 bis TUB;
sebbene sia certo che nel caso di specie non vi è alcuna discrasia tra il TAEG pattuito e quello TAEG realmente applicato, va evidenziato che il Giudice di primo grado ha errato anche nel condannare la appellante alla restituzione di una somma sull'evidente presupposto di una asserita nullità della clausola determinativa degli interessi;
gli artt. 117 e 125 bis TUB riguardano infatti la ben diversa ipotesi di totale mancata indicazione del tasso o di altri costi (ipotesi qui non ricorrente in quanto un tasso è indicato); la giurisprudenza ormai dominante ritiene che una divergenza tra TAEG indicato e quello applicato (circostanza che comunque qui non è presente) è irrilevante quando nel contratto sono facilmente desumibili tutti i costi legati al contratto;
come detto in primo grado, ormai la giurisprudenza ritiene che una divergenza tra TAEG indicato e quello applicato (circostanza che comunque qui non è presente) è irrilevante quando nel contratto sono facilmente desumibili tutti i costi legati al contratto e non comporta affatto il ricorso al tasso
10 sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
in altre parole l'indicazione esatta del TAEG non è un requisito tassativo ed indefettibile del contratto tale da far configurare una violazione ex art. 117 TUB e nemmeno dell'art. 125 bis quando nell'atto siano indicati tutti gli elementi necessari per desumere il costo complessivo del credito;
nel caso di specie tutte le spese sono facilmente rilevabili;
nel frontespizio del contratto è indicato l'importo del finanziamento richiesto (€.30.000,00) gli interessi al tasso specificatamente pattuito (TAN 8,95% TAEG 9.32%) il numero di rate di rimborso (n. 96), l'importo di ciascuna rata (€ 476,30), l'importo totale degli interessi (€ 12.353,20), il costo delle assicurazioni scelte dal cliente (€ 2.793.60 per assicurazione sul credito, nonché € 253,00 e € 325,00 le assicurazioni “protetto casa” e “protetto salute”) e il costo complessivo dell'operazione (€ 45.724,80); tutti gli addebiti effettuati nel tempo, come rilevabili dall'estratto conto sono pienamente conformi alle previsioni contrattuali;
si contesta il capo del provvedimento oggetto di appello nella parte in cui il primo Giudice ha condannato la appellante al pagamento delle spese;
la Corte di Appello adita dovrà, in riforma al provvedimento impugnato, «condannare il Sig. » alle spese anche Parte_3
del primo grado;
la modifica della statuizione sulle spese sarà la ovvia conseguenza della totale riforma della sentenza di primo grado.
La decisione.
In ordine ai suindicati motivi dell'appello va rilevato quanto qui di seguito esposto.
In ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito prima della estinzione del finanziamento, va osservato che questo contratto si caratterizza per il fatto che il soggetto finanziatore eroga una creta somma al soggetto finanziato, il quale si impegna a restituire la somma ricevuta (oltre interessi e altri accessori) mediante pagamento di una rata (costante nel caso in esame) a determinate scadenze. Nel caso in esame il ha agito nel presente CP_1
giudizio, ma ha continuato a corrispondere, alle singole scadenze, le rate per il pagamento del debito contratto, sino ad estinguere alla scadenza naturale il debito contratto. L'azione proposta dal è una azione di ripetizione di indebito, ai CP_1
sensi dell'art. 2033 c.c.; questa azione presuppone che sia stato effettuato il pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione;
questo pagamento costituisce condizione dell'azione è deve, quindi, sussistere al momento della decisione.
11 Nel caso in esame l'attore in primo grado ha dedotto e documentato di avere regolarmente corrisposto tutte le rate in corso di causa, sino a giungere alla estinzione del suo debito con il versamento dell'ultima rata avente valuta
20/1/2020, come documentato dal al c.t.u.. Questa circostanza, che CP_1
ovviamente doveva già essere nota alla parte convenuta finanziatrice
è stata portata a conoscenza del c.t.u. dalla parte Parte_1
attrice. Il c.t.u. ha, quindi, esposto quanto segue nella relazione datata 20/10/2023
(a pag. 16): «IPOTESI ALTERNATIVA SU DOCUMENTO TRASMESSO DA PARTE
ATTRICE La parte attrice, per mezzo del proprio legale Avv. Angelo Vicinanza, con le proprie osservazioni trasmesse sul presente elaborato, ha fatto pervenire un estratto conto del rapporto datato 07/02/2020 dal quale si evince alla predetta data l'estinzione del rapporto di finanziamento in esame per il regolare e naturale pagamento di tutte le n. 96 rate in esso previste da parte del Sig. . CP_1
Con esso il legale ha chiesto al CTU di fornire un'ipotesi alternativa di elaborazione del rapporto dare/avere aggiornato all'attualità. Sul punto il CTU, pur osservando che trattasi di un documento non presente nel fascicolo di causa, ma acquisito solo nel corso dello svolgimento delle presenti integrazioni peritali, considerando che lo stesso, però, permetterebbe di determinare in modo definitivo il rapporto tra le parti, ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza di parte attrice fornendo l'ipotesi alternativa richiesta e lasciando alle opportune valutazione dell'Ill.mo G.I. sull'ipotesi di lavoro da ritenere più opportuna per la soluzione della presente controversia. L'estratto conto del rapporto del 07/02/2020, trasmesso dalla parte attrice con le proprie osservazioni, evidenzia l'estinzione del finanziamento per il regolare pagamento di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. L'ipotesi di calcolo alternativa che viene proposta confronta l'importo complessivo delle n.
96 rate da euro 447,20 con l'importo delle stesse rideterminate nel presente lavoro in euro 336,59: …».
Su questo punto il giudice di primo grado ha così motivato la sua decisione:
«…che è altrettanto fondata è la eccepita richiesta di valutazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento in corso di causa – circostanza che non appare essere contestata concretamente, non avendo mai la banca eccepito l'insolvenza o il mancato pagamento dell'intero finanziamento, quanto piuttosto in merito alla ritualità e formalità in cui è stata eccepita – non potendosi, pertanto, considerare gli importi stabiliti in relazione al momento di formulazione della citazione, in quanto non più attuali;
che, pertanto, non si tratterebbe di considerare circostanze
12 nuove o differenti rispetto a quanto richiesto dal giudicante, bensì di un mero ricalcolo dovuto ad un mutato stato di fatto delle medesime circostante per le quali sono state richieste le analisi contabili».
Questa motivazione va condivisa con le seguenti precisazioni. Come più sopra già osservato, l'attore in primo grado ha agito ex art. 2033 c.c. per la restituzione di somme indebitamente corrisposte alla controparte. Il pagamento di somme non dovute costituisce condizione dell'azione e, quindi, deve sussistere al momento della domanda.
Dagli atti emerge che la parte convenuta ha Parte_1 avuto ampia possibilità di contraddire sul punto in primo grado, cosa che ha fatto, fra l'altro, nella memoria di replica conclusionale datata 3/6/2024.
La peraltro, non ha mai contestato la Parte_1
circostanza che il conto sia stato chiuso. L'estratto conto del rapporto datato
07/02/2020 proviene proprio dalla la quale si è ben Parte_1
guardata dal contestarlo, adducendo solo questioni di inammissibilità del documento. Le circostanze desumibili dal documento proveniente dalla convenuta erano a questa ben note e sul merito delle risultanze Parte_1
del documento la convenuta nulla ha dedotto. Si tratta, in definitiva, di fatti pacifici fra le parti. Il documento, poi, è riferito, fra l'altro, all'ulteriore versamento di somme almeno in parte indebite effettuato da parte del nel corso del CP_1
giudizio; il , quindi, ben poteva dedurre e documentare l'ulteriore danno CP_1
patrimoniale subito in corso di causa, con riguardo alla pretesa di restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte.
Da quanto esposto consegue che l'azione era sicuramente ammissibile e che correttamente il giudice di primo grado ha pronunziato la sua decisione con riguardo all'intero rapporto intercorso fra le parti.
In ordine, poi, all'accoglimento, da parte del tribunale, della domanda dell'attore di restituzione di somme indebitamente corrisposte, va osservato quanto segue.
Il punto controverso fra le parti è il seguente: se ai fini del calcolo del TAEG si debba tenere conto delle spese relative al contratto di assicurazione stipulato fra le parti stesse. Il giudice di primo grado, infatti, sulla scorta della c.t.u. espletata, ha rilevato che il TAEG effettivamente applicato dalla è Parte_1
13 risultato superiore a quello pattuito fra le parti, e ciò in conseguenza del fatto che il giudice di primo grado ha tenuto conto anche delle spese relative al contratto di assicurazione, ai fini della determinazione del TAEG effettivamente applicato nel corso del rapporto.
In proposito il c.t.u. ha esposto quanto segue (cfr. pagg. 13-14 della relazione del c.t.u.): «Quesito n. a): Provveda il CTU a rideterminare il piano di ammortamento escludendo tutto quanto dovuto a titolo di tassi di interessi, commissioni o altre spese ed applicando solo il TAEG sostitutivo indicato dall'art.
125-bis comma 7 T.U.B. (il TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto) In primo luogo, lo scrivente ha provveduto ad individuare l'importo da porre a base della rielaborazione richiesta. Il contratto in esame ha ad oggetto il finanziamento della somma complessiva di euro 30.578,00, di cui euro 30.000,00 quale importo richiesto dall'attore ed euro 578,00 quali premi assicurativi, da restituire in n. 96 rate mensili di pari importo. Il presente quesito chiede di rielaborare il piano di ammortamento del contratto al tasso ex art. 125-bis co. 7 del T.U.B. eliminando qualsiasi tipo di onere che, nel caso di specie, è rappresentato unicamente dai premi assicurativi di complessivi euro 578,00. Lo scrivente, pertanto, in ossequio alle richieste del quesito, ha proceduto a rielaborare il piano di ammortamento di n. 96 rate mensili considerando quale importo finanziato euro 30.000,00. Successivamente il CTU ha ricercato il valore del TAEG sostitutivo da applicare alla rielaborazione secondo il disposto dell'art. 125-bis co. 7 del T.U.B. Detta norma individua il tasso di interesse da applicare in quello più basso dei buoni ordinari del tesoro (BOT) emessi nei dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto (05/01/2012). Detto valore è risultato essere pari all'1,862% e corrispondente ai BOT emessi il 15/02/2011. Avendo individuato i parametri di lavoro necessari, lo scrivente ha rielaborato il piano di ammortamento del rapporto come richiesto dal quesito. Considerando l'importo del finanziamento pari ad euro 30.000,00, il tasso di interesse da applicare pari all'1,862% e il piano di rimborso da svilupparsi in n. 96 rate mensili, la rata mensile rielaborata è risultata essere pari ad euro 336,59. La rielaborazione completa del piano di ammortamento del rapporto in esame è esposto in allegato 5.».
Su questo punto va osservato quanto segue. La cassazione ha affermato, in
14 argomento, che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, e che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio) [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 3025 dell'1/2/2022].
La cassazione ha anche precisato che nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme,
Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio), e che questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia, non avendo, quindi, rilievo che la Banca
d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi
[cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. I, sentenza n. 15114 del 6/6/2025].
Nel caos qui esaminato il contratto di assicurazione al credito è stato stipulato in maniera coeva con il contratto di finanziamento (in data 5/1/2012). Ciò fa senz'altro presumere che la stipulazione del contratto di assicurazione ha costituito un accessorio del contratto di finanziamento. Al di là di eventuali dichiarazioni formali delle parti in ordine alla obbligatorietà oppure no della stipulazione del contratto di assicurazione, risulta evidente la natura strettamente
15 accessoria del contrato di assicurazione rispetto al contratto di finanziamento. In atri termini l'operazione contrattuale complessiva, conclusa in unico contesto temporale, ha compreso la stipulazione del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione. Le spese relative al contratto di assicurazione, in definitiva, sono ricomprese nelle complessivo rapporto di scambio di prestazioni fra le parti. Le spese assicurative a carico del costituiscono, quindi, una CP_1
spesa direttamente collegata con la stipulazione del contratto di finanziamento e vanno, pertanto ricomprese fra le spese sostenute dal nell'ambito CP_1 dell'operazione contrattuale che lo ha portato ad ottenere il finanziamento.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha affermato che le spese del contratto di assicurazione andavano ricomprese nel TAEG comunicato tal cliente. Va condiviso, pertanto, quanto affermato dal tribunale, il quale ha esposto quanto segue sul punto: «… che, difatti, gli oneri della polizza denominata “Assicurazione sul
Credito” devono senz'altro essere ricompresi nel computo del TEAG, in quanto essa svolge funzione di copertura del credito e vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, e che tali elementi rappresentano presunzioni gravi precise e concordanti che mettono indubbio la natura facoltativa della stessa (cfr. ABF, Coll. Coord. , Decisione n. 10621 del 12 settembre 2017)».
La comunicazione al cliente di un TAEG diverso da quello comprensivo delle spese di assicurazione ha, quindi, costituito una violazione contrattuale che correttamente è stata censurata dal tribunale mediante il ricalcolo effettuato dal c.t.u. recepito dal primo giudice, avendo il tribunale disposto l'applicazione di un
TAEG corrispondente a quello reale (comprensivo delle spese di assicurazione) in luogo di quello non corretto (privo delle spese di assicurazione) comunicato dal finanziatore al cliente finanziato. Le operazioni compiute dal c.t.u. risultano, peraltro, corrette sotto il profilo tecnico e le conclusioni alle quali il c.t.u. è pervenuto vanno condivise, spettando, tuttavia, al giudice dare qualificazione giuridica ai fatti accertati dal c.t.u.. Non risultano mosse adeguate censure all'operato del c.t.u. sotto il profilo strettamente tecnico, di spettanza del c.t.u. stesso. Ne deriva che non occorre procedere ad alcun ulteriore accertamento di carattere tecnico, essendo sufficiente, ai fini della decisione, l'accertamento compiuto nel primo grado di giudizio.
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la decisione del primo giudice è corretta e va confermata, con le precisazioni più sopra evidenziate.
16 L'appello va, pertanto, rigettato.
La domanda della parte attrice, ora appellata, è stata, quindi, correttamente accolta dal tribunale nei termini specificati nella sentenza impugnata. Risulta, peraltro, assorbita in questa decisione ogni ulteriore questione.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Le spese di giudizio.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente condannato la al pagamento Parte_1 delle spese di giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio del primo grado.
Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte appellante in ragione della soccombenza. Parte_1
Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio. Va, in particolare, applicato lo scaglione compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con applicazione dei valori medi.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di con sede in Firenze, viale Parte_1
Belfiore n. 26, iscritta all'Albo delle banche al n. 5396, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. 3115.3 come Findomestic Gruppo, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico
[...]
[...] in persona del suo Amministratore Parte_4
Delegato pro tempore e legale rappresentante Dott. nei Parte_2 confronti di , nonché in ordine alle complessive deduzioni e CP_1 istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n.
4575/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, Prima
Unità Operativa, in composizione monocratica, nel proc. n. 3931/2018 R.G., pubblicata in data 1/10/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna la parte appellante con Parte_1 sede in Firenze, viale Belfiore n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di , e liquida tali spese in € CP_1
20,00 per esborsi, ed € 5.809,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Angelo Vicinanza;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante con sede in Firenze, Parte_1 viale Belfiore n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 21/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci
18