Sentenza 3 marzo 1961
Massime • 3
Il ricorso per duplicazione di imposta previsto dall'art 289 del tu per la finanza locale ha carattere diverso da quelli considerati negli articoli da 282 a 284 bis, perche tenda a provocare una decisione, sulla spettanza del tributo all'uno o all'altro comune, di natura amministrativa e non giurisdizionale. Detto ricorso sospende, a norma del terzo comma dell'art 289 citato, l'iscrizione a ruolo e i procedimenti contenziosi. L'eventuale iscrizione o la rinnovazione per gli anni successivi, nonostante la proposizione di esso, e illegittima e giustifica la proposizione dell'Azione davanti al giudice ordinario, ma questa deve essere iniziata nel termine di decadenza stabilito in via generale e tassativa dall'art 285 del tu.*
Ai sensi dell'art 285 del tu per la finanza locale, il termine di sei mesi per la proposizione della Azione giudiziaria decorre non dalla data della pubblicazione del ruolo, ma da quella, posteriore, della notificazione dell'ultima decisione delle commissioni amministrative, ogni qualvolta si sia intentato il procedimento contenzioso amministrativo, ancorche si prospetti al giudice ordinario una questione diversa da quella dedotta davanti alle commissioni amministrative.*
In materia di Tributi locali, il ricorso alle commissioni amministrative tende a contestare l'accertamento e ad evitare l'iscrizione nei ruoli, e deve percio precedere l'Azione giudiziaria. Se l'iscrizione medesima e avvenuta illegittimamente, senza il preventivo accertamento e la notificazione di esso, il contribuente non e tenuto a ricorrere alle commissioni amministrative, ma puo adire direttamente l'autorita giudiziaria. Tuttavia, il detto comportamento illegittimo dell'amministrazione, se esime il contribuente dall'esperimento del contenzioso amministrativo, non lo esime dall'Onere di rispettare il termine semestrale di decadenza per la proposizione dell'Azione giudiziaria, fissato dall'art 285 del tu per la finanza locale per qualsiasi questione che possa essere sottoposta al giudice ordinario ai sensi dell'art 6 della legge 20 marzo 1865, n 2248 allegato e. ( V 1447/60; 881/60).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/1961, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1961 |
Testo completo
In materia di Tributi locali, il ricorso alle commissioni amministrative tende a contestare l'accertamento e ad evitare l'iscrizione nei ruoli, e deve percio precedere l'Azione giudiziaria. Se l'iscrizione medesima e avvenuta illegittimamente, senza il preventivo accertamento e la notificazione di esso, il contribuente non e tenuto a ricorrere alle commissioni amministrative, ma puo adire direttamente l'autorita giudiziaria. Tuttavia, il detto comportamento illegittimo dell'amministrazione, se esime il contribuente dall'esperimento del contenzioso amministrativo, non lo esime dall'Onere di rispettare il termine semestrale di decadenza per la proposizione dell'Azione giudiziaria, fissato dall'art 285 del tu per la finanza locale per qualsiasi questione che possa essere sottoposta al giudice ordinario ai sensi dell'art 6 della legge 20 marzo 1865, n 2248 allegato e. ( V 1447/60; 881/60).*