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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. 5449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5449/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ravenna, via Zalamella n. 67, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA MONTANARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Ravenna, via Ugo Bassi n. 4 e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ravenna, via Battuzzi n. 64, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA MONTANARI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Ravenna, via Ugo Bassi n. 4
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in data 28.03.2025.
In data ..2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.12.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio a partire dal 2003, che, da tale unione, era nata in data [...] la figlia che la relazione si interrompeva Per_1 già nel corso del 2010, tanto che la IG.ra si trasferiva in tale anno assieme alla figlia di quattro Pt_1 anni presso l'immobile ove è attualmente residente, contraendo un mutuo ipotecario per il suo acquisto con rate mensili di euro 1312,03 con scadenza al 30.06.2028, mentre il IG. rimaneva presso la Pt_2 casa familiare, di cui è unico proprietario. Le parti allegavano che era loro intenzione provvedere alla regolamentazione dei rapporti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, di recepire con sentenza le seguenti condizioni: “1) La figlia orami maggiorenne, rimarrà collocata in via prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre ove ha già stabilito la residenza;
2) i genitori concordano che la figlia essendo ormai in grado di determinarsi liberamente ed in Per_1 modo autonomo rispetto al tempo da trascorrere insieme ai genitori, potrà stare dal padre quando lo desidera in base agli impegni lavorativi di quest'ultimo ed in base agli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
3) Allo stesso modo, vi sarà accordo libero tra ed i genitori per quanto riguarda i diritti di visita Per_1 durante le festività Natalizie, quelle Pasquali e durante i mesi estivi. Ad ogni modo, potrà stare Per_1 con il padre almeno una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
4) I genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro i periodi di ferie, ed in particolare, entro il mese di maggio dovranno essere comunicate le ferie estive ed entro il mese di novembre dovranno essere comunicate quelle natalizie, in modo tale da consentire reciprocamente di poter trascorrere le rispettive ferie insieme alla figlia Per_1
5) il IGnor corrisponderà alla IG.ra , l'importo mensile di € 350,00 Parte_2 Parte_1 mensili, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne fino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 1 di ogni mese, sul conto corrente della IG.ra , di cui già conosce l'IBAN, da rivalutarsi annualmente in base Pt_1 agli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie relative alla figlia come peraltro già in uso tra i genitori, verranno Per_1 ripartite come segue: al 100% in capo al IG. spese oculistiche, acquisto occhiali, dentistiche, Pt_2 mediche specialistiche al di fuori del SSN, future spese universitarie quali affitto di una stanza, tasse universitarie qualora non coperte da borsa di studio, eventuali esborsi per concorsi/tolken/esami, abbonamento del treno, abbonamento palestra, viaggi all'estero per vacanza e/o per studio, patente di guida, e tutte le spese che prevedano un importo cospicuo;
Le altre spese straordinarie che non rientrano in quelle sopra indicate, cosi come previste nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna resteranno al 100% in capo alla IG.ra Pt_1
;
[...]
pagina 2 di 4 7) In nessun caso il contributo ordinario mensile per i figli potrà essere oggetto di compensazione con eventuali spese straordinarie sostenute dal padre;
8) Le detrazioni delle spese straordinarie relative alla figlia saranno al 50% per ciascun genitore;
9) le parti pattuiscono espressamente che in riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e, comunque, entro giorni 15 dalla richiesta) sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
10) le parti concordano che l'Assegno Unico Universale ex Lege n. 46/2021, venga percepito in via esclusiva dalla IGnora e all'uopo il IGnor si impegna e si obbliga, in Parte_1 Parte_2 caso di necessità, a sottoscrivere il modulo INPS di rinuncia all'erogazione dell'Assegno Unico a suo favore;
quanto alla redazione da parte della IGnora dell'ISEE necessario per la Parte_1 domanda di Assegno Unico relativo all'anno 2024 e per gli anni a seguire, il IGnor si impegna Pt_2
e si obbliga a consegnare alla IGnora la documentazione necessaria. Pt_1
11) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
12) Spese e compensi del presente procedimento integralmente a carico del IG. . Pt_2
Con decreto emesso in data 07.01.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 24.04.2025, successivamente differita d'ufficio alla data del 21.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 28.03.2025, ove confermavano le condizioni di cui al ricorso congiunto. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e, per quanto concerne i profili afferenti al mantenimento, sono conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma non autosufficiente. Per_1
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 - PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di ConIGlio del 22.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5449/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ravenna, via Zalamella n. 67, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA MONTANARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Ravenna, via Ugo Bassi n. 4 e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ravenna, via Battuzzi n. 64, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA MONTANARI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Ravenna, via Ugo Bassi n. 4
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in data 28.03.2025.
In data ..2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.12.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio a partire dal 2003, che, da tale unione, era nata in data [...] la figlia che la relazione si interrompeva Per_1 già nel corso del 2010, tanto che la IG.ra si trasferiva in tale anno assieme alla figlia di quattro Pt_1 anni presso l'immobile ove è attualmente residente, contraendo un mutuo ipotecario per il suo acquisto con rate mensili di euro 1312,03 con scadenza al 30.06.2028, mentre il IG. rimaneva presso la Pt_2 casa familiare, di cui è unico proprietario. Le parti allegavano che era loro intenzione provvedere alla regolamentazione dei rapporti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, di recepire con sentenza le seguenti condizioni: “1) La figlia orami maggiorenne, rimarrà collocata in via prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre ove ha già stabilito la residenza;
2) i genitori concordano che la figlia essendo ormai in grado di determinarsi liberamente ed in Per_1 modo autonomo rispetto al tempo da trascorrere insieme ai genitori, potrà stare dal padre quando lo desidera in base agli impegni lavorativi di quest'ultimo ed in base agli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1
3) Allo stesso modo, vi sarà accordo libero tra ed i genitori per quanto riguarda i diritti di visita Per_1 durante le festività Natalizie, quelle Pasquali e durante i mesi estivi. Ad ogni modo, potrà stare Per_1 con il padre almeno una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
4) I genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro i periodi di ferie, ed in particolare, entro il mese di maggio dovranno essere comunicate le ferie estive ed entro il mese di novembre dovranno essere comunicate quelle natalizie, in modo tale da consentire reciprocamente di poter trascorrere le rispettive ferie insieme alla figlia Per_1
5) il IGnor corrisponderà alla IG.ra , l'importo mensile di € 350,00 Parte_2 Parte_1 mensili, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne fino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 1 di ogni mese, sul conto corrente della IG.ra , di cui già conosce l'IBAN, da rivalutarsi annualmente in base Pt_1 agli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie relative alla figlia come peraltro già in uso tra i genitori, verranno Per_1 ripartite come segue: al 100% in capo al IG. spese oculistiche, acquisto occhiali, dentistiche, Pt_2 mediche specialistiche al di fuori del SSN, future spese universitarie quali affitto di una stanza, tasse universitarie qualora non coperte da borsa di studio, eventuali esborsi per concorsi/tolken/esami, abbonamento del treno, abbonamento palestra, viaggi all'estero per vacanza e/o per studio, patente di guida, e tutte le spese che prevedano un importo cospicuo;
Le altre spese straordinarie che non rientrano in quelle sopra indicate, cosi come previste nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna resteranno al 100% in capo alla IG.ra Pt_1
;
[...]
pagina 2 di 4 7) In nessun caso il contributo ordinario mensile per i figli potrà essere oggetto di compensazione con eventuali spese straordinarie sostenute dal padre;
8) Le detrazioni delle spese straordinarie relative alla figlia saranno al 50% per ciascun genitore;
9) le parti pattuiscono espressamente che in riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e, comunque, entro giorni 15 dalla richiesta) sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
10) le parti concordano che l'Assegno Unico Universale ex Lege n. 46/2021, venga percepito in via esclusiva dalla IGnora e all'uopo il IGnor si impegna e si obbliga, in Parte_1 Parte_2 caso di necessità, a sottoscrivere il modulo INPS di rinuncia all'erogazione dell'Assegno Unico a suo favore;
quanto alla redazione da parte della IGnora dell'ISEE necessario per la Parte_1 domanda di Assegno Unico relativo all'anno 2024 e per gli anni a seguire, il IGnor si impegna Pt_2
e si obbliga a consegnare alla IGnora la documentazione necessaria. Pt_1
11) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
12) Spese e compensi del presente procedimento integralmente a carico del IG. . Pt_2
Con decreto emesso in data 07.01.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 24.04.2025, successivamente differita d'ufficio alla data del 21.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 28.03.2025, ove confermavano le condizioni di cui al ricorso congiunto. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e, per quanto concerne i profili afferenti al mantenimento, sono conformi all'interesse della figlia maggiorenne ma non autosufficiente. Per_1
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 - PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di ConIGlio del 22.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
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