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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN 11090 nell'anno 2015 avente ad oggetto: azione accertamento negativo, ripetizione e risarcimento danni, a cui è riunita la causa iscritta nel RGN 28872 nell'anno 2015 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv.to Caterina Miranda in virtù di procura allegata alla istanza di riassunzione e costituzione nuovo difensore, domiciliata come in atti;
ATTORI\OPPONENTI
E
n persona del curatore Controparte_1
ATTORE\OPPONENTE \CONTUMACE
E
in persona del curatore Controparte_2
ATTORE\OPPONENTE\CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv.to Maria Rosaria de Simone, domiciliata come in atti;
CONVENUTA\OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.01.2025 celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, con ordinanza emessa in pari data, assegnava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse
1 conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione della detta ordinanza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, la Parte_5 quale debitrice principale, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
quale fideiussori, premettevano che la società Parte_4 Controparte_2 aveva intrattenuto con la il rapporto di conto corrente ordinario Controparte_3
n.500082833 e n. 500093009 ed aperture di credito sui medesimi conti, che in data
6.03.2015 la società attrice riceveva dalla convenuta banca una comunicazione di revoca delle linee di credito nonché l'intimazione al pagamento della somma di euro 173.341,0, che in data 11.03.2015 analoga comunicazione veniva ricevuta dalla società e dai CP_2 signori in virtù di una asserita garanzia fideiussoria omnibus limitata alla Pt_1 concorrenza di euro 1.700.000,00 da loro asseritamente rilasciata in data 10.06.2011.
Ciò premesso contestavano da un lato la nullità \inesistenza dei contratti di c.c. de quo per mancanza di forma in violazione della previsione di cui all'art 117 TUB e dall'altro eccepivano che tali rapporti di conto corrente fossero stati onerati di interessi passivi non dovuti perché superiori a quelli legali anatocistici e aggravati dalla applicazione di commissioni DIF e CIF e spese non pattuite in forma scritta.
Inoltre, gli esponenti deducevano che la banca convenuta aveva applicato interessi usurai nel corso del rapporto, assumevano ancora in relazione alla fideiussione rilasciata dalla e dai sig.ri la nullità\inesistenza per mancanza di forma scritta “ con CP_2 Pt_1 applicazione delle disposizioni previste in materia di fideiussione di cui agli articoli 1939 c.c. ed in particolare 1945 c.c. ed ogni altra norma anche in materia di decadenza e prescrizione previste in materia di fideiussione” .
In fine assumevano che in ragione delle lamentate illegittimità la aveva arrecato CP_4 numerosi e gravi pregiudizi alla società attrice sia patrimoniali che non patrimoniali tra i quali il pregiudizio alla reputazione ed il discredito commerciale derivante dalla possibile e paventata segnalazione a sofferenza della società attrice presso la Centrale rischi della Banca
d'Italia relativamente al credito contestato dalla società.
Di conseguenza, la società istante unitamente ai propri fideiussori, agiva nel presente giudizio al fine di ottenere, in via principale la declaratoria di nullità dei contratti de quo e della fideiussione per mancanza di forma ed in via subordinata previo ricalcolo,
l'accertamento del corretto saldo contabile dei rapporti bancari controversi, nonché, la restituzione di tutte le somme percette dal detto Istituto e non dovute per quanto indicato in premessa, oltre che la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_4
2 patrimoniali subiti dalla società attrice, nonché la condanna alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate presso la Centrale rischi della Banca
d'Italia..
Con comparsa di risposta, depositata in cancelleria in data 4.011.2015, si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della Controparte_3 domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande azionate dagli attori, infondate in fatto ed in diritto oltre che la condanna al risarcimento per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
Il giudizio veniva rubricato al RGN 11090\2015
Con atto di citazione notificato in data 6.09.2015 la quale debitore Parte_6 principale, la , , , Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
quali fideiussori proponevano opposizione al decreto Parte_3 Parte_4 ingiuntivo n. 5267/2015 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Napoli - dott.ssa Bisogni – in data 11.09.2015 con il quale è stato ingiunto agli stessi di pagare, in solido fra loro, la somma di euro 179.713,82, in ragione del saldo debitore di cui al rapporto di conto corrente n. 500082833 assistito dalla garanzia fideiussoria omnibus limitata all'importato di euro 1.700.000,00 datata 10.06.2011
Assumevano in primo luogo la nullità del decreto in ragione della pendenza, innanzi lo stesso Tribunale, del giudizio da loro promosso per l'accertamento del saldo debitore richiesto con il monitorio e per la condanna della alla restituzione degli addebiti CP_4 illegittimi, oltre che per l'accertamento della nullità ed inefficacia delle fideiussioni omnibus relativamente ai conti correnti n. 500082833 e n. 500093009 e alle aperture di credito sui detti conti correnti;
deducevano, ancora, che la documentazione a sostegno della domanda
(certificato ex art 50 TUB ed estratti conto integrali) non sarebbe idonea a corrobrare l'esistenza del credito, infine lamentavano la nullità della clausola degli interessi per violazione del principio di determinatezza e determinabilità convenzionale del tasso di interesse;
l' applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissione disponibilità fondi, spese e commissioni bancarie, interessi ultralegali non determinati per iscritto, l'applicazione di interessi usurai nel corso del rapporto dovendosi avere riguardo ai fini del TEG anche della CMS.
Alla luce di quanto dedotto chiedevano in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, sempre in via preliminare revocare \dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per la pendenza di altro giudizio avente il medesimo oggetto, disporre la riunione dei giudizi connessi e nel merito revocare il decreto ingiuntivo stante la nullità per
3 difetto di forma dei contratti de quo, accertare e dichiarare la illegittimità di ogni addebito peri motivi indicati, in subordine compensare gli importi relativi con la eventuale maggiore somma che dovesse essere accertata in titolarità della banca. Quanto ai garanti accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni, accertare dichiarare che non si tratti di contratti autonomi di garanzia, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Con comparsa del 25.01.2015 si costituiva la la quale in via preliminare Controparte_3 chiedeva il rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo stante l'indefinitezza dei motivi addotti dagli opponenti in particolare quanto ai garanti l'inammissibilità delle formulate contestazioni venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
Il giudizio veniva rubricato al RGN 28872\2015.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rimesso il giudizio RGN 28872\2015 ex art 274 c.p.c. al giudice titolare del giudizio RGN
11090\2015, dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 160\2016 il fallimento della società e con sentenza n. 116\2016 il fallimento della Parte_6 Controparte_2
, il giudice con provvedimento del 16.09.2016 ( emesso nei due giudizi non
[...] ancora riuniti) dichiarava interrotto il giudizio RGN 28872\2015 ed il giudizio RGN
11090\2015.
Con istanza del 5.12.2016 depositata in entrambi i giudizi i sig.ri , Parte_1 [...]
, chiedevano la riunione di due Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizi e formulavano tempestiva istanza di riassunzione di entrambi i giudizi interrotti.
Alla udienza del 27.06.2017 fissata a seguito della riassunzione proposta solo da alcuni dei garanti il giudice disponeva la riunione dei giudizi, assegnava alle parti i termini ex art 183 comma VI c.p.c.
In mancanza di istanze istruttorie, a seguito di alcuni rinvii per conclusioni, le cause riunite alla udienza del 15.12.2022 venivano riservate in decisione con i termini di legge ex art 190
c.p.c.
Con ordinanza del 8.05.2023 il precedente magistrato ritenuto opportuno procedere a consulenza tecnica di ufficio per ricalcolare il saldo del rapporto di conto corrente 82833 escludendo la capitalizzazione composta degli interessi passivi e le commissioni sostitutive della CMS in quanto non validamente pattuite, rimetteva la causa sul ruolo.
Deposita la consulenza, a seguito di alcuni rinvii per conclusioni, la causa alla udienza cartolare del 17.01.2025 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
4 In via preliminare occorre rilevare che la prima conseguenza connessa al fallimento della società è l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dalla Controparte_1 banca nei confronti della suddetta società e del fideiussore la parimenti fallita. CP_2
Sul punto, difatti, la giurisprudenza anche più recente è oramai consolidata nel ritenere che
"Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori" (cfr Cass Civ, Sez I, 5.3.2020 n. 6196
;Cassazione civile sez. I, 13/08/2008, n.21565).
La considerazione che l'improcedibilità è conseguenza prevista espressamente dalla legge, esonera questo giudice dal dover sollecitare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2. cpc.
Quindi la domanda di pagamento proposta da nei confronti della Controparte_3
e della alla base del decreto ingiuntivo n. 5267/2015 Controparte_1 CP_2 opposto nel giudizio RGN 28872\2015 deve essere dichiarata improcedibile.
Analogamente sono improcedibili le domande di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito, oltre a quella di risarcimento danni e cancellazione dalla centrale rischi Banca di Italia proposta dalla nel giudizio RGN 11090\2015 e la Parte_6 analoga domanda formulata dal fideiussore fallito La Controparte_2
La società una volta dichiarata fallita non ha più legittimazione processuale per le controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, tale legittimazione, ovvero il diritto ad agire in giudizio passa al curatore, che nel caso di specie, per entrambi i soggetti falliti, sebbene evocato in giudizio con l'istanza di riassunzione loro notificata presso i rispettivi curatori, hanno scelto di non costituirsi.
Anche i crediti connessi a tali domande devono essere accertati nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori.
Ciò premesso la presente controversia, dunque, a seguito della declaratoria di fallimento delle predette società e della tempestiva riassunzione da parte degli attori\opponenti\ fideiussori non falliti, è proseguita solo per l'istruzione della domanda degli stessi relativamente da un lato all'accertamento negativo del debito relativo a tutti i rapporti in capo alla società, poi, fallita ( in assenza della possibilità di restituzione di somme eventualmente indebite a soggetti non legittimati)., e dall'altro all' accertamento della nullità della garanzia ed alla revoca del decreto ingiuntivo per i medesimi motivi posti alla base della domanda di accertamento negativo del credito.
5 Appare evidente, infatti, che alcuna legittimazione attiva possono avere i fideiussori relativamente ad alcuna domanda restitutoria nei confronti della banca, trattandosi di soggetti non titolari dei conti bancari oggetto di indagine, tanto più in assenza di prova del pagamento di saldi eventualmente negativi.
Così delineato l'oggetto del giudizio risulta determinante qualificare la posizione degli attori/opponenti sulla base della corretta interpretazione della scrittura datata 25.05.2011 da loro sottoscritta e depositata dall' sia come allegato al ricorso monitorio che Controparte_3 quale allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Invero, come è noto in proposito, giova rammentarsi che, la più recente giurisprudenza della Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento « a prima richiesta e senza eccezioni » vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. « Garantievertrag »), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. Civ.
19736/11).
Nel caso in esame, tuttavia, nell'atto di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia dei garanti alla proposizione delle eccezioni, questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia non venendo meno il vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta” (priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (cfr Cass.
9.8.2016 n. 16825).
Ebbene, oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame, da un lato il dato letterale del documento, nel quale si fa a più riprese espresso riferimento ai “fideiussori”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile, e dall'altro il
6 regolamento contrattuale che fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente così come quando prevede all'art. 5 che la disciplina di cui all'art 1957 c.c. è derogata con la istituzione di un termine più ampio di
36 mesi ai fini della decadenza . Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che gli attori\opponenti\fideiussori siano legittimati a sollevare le medesime eccezioni del debitore principale e, quindi anche quelle relative all'applicazione, da parte della banca, dell'illegittima clausola afferente la CIF e la DIF, spese, interessi, oltre ovviamente a quelle in materia di usura e illegittima capitalizzazione degli interessi e nullità del contratto.
Ebbene preme rilevare che l'eccezione inerente all'applicazione di tassi di interesse usurai è inammissibile in quanto genericamente formulata
Ed invero come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “ al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia,
l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” Cfr. cassazione Civile sezi. Unite n. 19597 del
18.09.2020
Nel caso di specie difetta qualsivoglia allegazione del tasso applicato, del periodo di sforamento, del tasso soglia e pertanto correttamente non veniva demandata al CTU alcuna indagine in tal senso.
Prima di passare all'esame delle risultanze della consulenza è opportuno ribadire come si atteggia il riparto dell'onere della prova nei giudizi di accertamento negativo del debito e ripetizione, e nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo caratterizzati da una azione di pagamento.
In particolare in linea di principio, “Nei giudizi promossi dal cliente – correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali in vista della ripetizione di somme illegittimamente trattenuta dalla banca, grava sull'attore l'onere di provare ed allegare i fatti posti a fondamento della domanda” (Tribunale
Roma, sez. XVI, 10/04/2018, n. 7364 ), principio che con riguardo alla produzione degli estratti conto si esplica nel successivo assunto per cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le
7 singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cassazione civile, sez.
I, 23/05/2018, n. 12845; Tribunale S.Maria Capua V., 09/04/2018, n. 1220 ).
Nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per saldo passivo di c/c, nel giudizio a cognizione piena che si apre in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla banca opposta provare l'esistenza (an) e della consistenza (quantum) del relativo credito, documentando l'andamento del rapporto tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intero svolgimento dello stesso per l'intera durata del rapporto, dall'inizio e senza interruzioni.
Quanto, invece, alla produzione del/dei contratti tra le parti, l'onere probatorio del correntista si atteggia diversamente a seconda della prospettazione delle invalidità di cui esso/essi risulterebbero asseritamente viziati.
Invero, se il correntista contesta l'applicazione di saggi ultralegali o differenti rispetto a quelli pattuiti, al pari di ulteriori addebiti non compiutamente e validamente concordati ha l'onere di depositare il o i contratti le cui pattuizioni vanno verificate dal Giudice, viceversa, laddove la parte contesta a monte la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla (ad esempio in mancanza di forma scritta ad substantiam) è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di valida pattuizioni tra le parti – non è tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore.
Resta inteso che “Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, qualora
l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.
Pertanto, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo"( Tribunale Palermo sez. V, 11/03/2020, n.1169; Cass., Sez. 2, n.
3374/2007; Cass., Sez. 3, n. 12963/2005; Cass., Sez. 3, n. 7282/1997).
Nel caso di specie, a fronte della eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta la banca convenuta/opposta ed attrice in senso sostanziale nel giudizio riunito
8 avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ha prodotto sia il contratto di conto corrente n. 500082833 del 25.11.2009 posto alla base del ricorso monitorio, sia il contratto di conto corrente n. 500093009 del 5.10.2010 oggetto unitamente al primo della domanda di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito e non anche del ricorso monitorio, oltre agli estratti conto integrali del conto corrente n. 500082833 dalla data di apertura del contratto de quo alla chiusura del conto al 30 Aprile 2015 ed il contratto di fideiussione adempiendo così all'onere della prova su di ella incombente,
Viceversa, gli attori\fideiussori non hanno prodotto alcuna evidenza contabile, su di loro incombente, inerente al rapporto di conto corrente n. 500093009 oggetto della sola domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione onde correttamente il CTU non procedeva ad alcun ricalcolo relativamente a tale conto.
Deve, dunque, essere rigettata la domanda dagli stessi formulata tesa all'accertamento negativo del credito relativamente a tale rapporto
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dei contratti di c.c. per non essere gli stessi sottoscritti dalla avendo la giurisprudenza di legittimità e di merito in maniera CP_4 granitica risolto la questione medio tempore sorta nel senso di affermare che “ l'omessa sottoscrizione del contratto bancario da parte dell'istituto di credito non comporta la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 t.u.b., essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e a questi consegnato. Corollario di tale principio è che il consenso della banca può desumersi anche da meri comportamenti concludenti “ cfr ex multis Cass. 14646 del 2018; Cass. n. 16070 del 2018) desumibili, per quello che qui rileva, dall'esecuzione dei rapporti.
Passando all'esame delle singole doglianze inerenti le clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 500082833 alla luce della documentazione in atti devono essere condivise le conclusioni a cui è giunto il CTU dott. nella consulenza diretta a Persona_1 determinare il saldo del rapporto bancario n.500082833 per cui è causa perché frutto di una corretta applicazione dei principi di diritto e di una puntale disamina della documentazione contrattuale come sopra riportata.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immune da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si
9 presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n.
7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008; Cass., n. 1642 del 1976). Nel caso di specie non risultano formulate osservazioni alle risultanze della consulenza.
Ciò premesso devono essere riportate le conclusioni a cui è giunto il consulente evidenziando le premesse logico giuridiche dell'esame documentale:
Con specifico riferimento alle commissioni sostitutive della CMS, il consulente ha accertato l'applicazione di una commissione disposizione fondi in assenza di una valida pattuizione.
Come è noto con la legge 28 gennaio 2009, n.2, a sua volta modificata con decreto-legge 1 luglio 2009 numero 78, convertito con la legge 102/2009 il legislatore è intervenuto per regolamentare le commissioni di massimo scoperto introducendo la figura della commissione disposizione fondi
In particolare l'articolo 2-bis della legge prevede la nullità di tutte le clausole contrattuali, comunque denominate, che prevedano una remunerazione della banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo “prelevamento” ovvero una remunerazione indipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi. Questo secondo periodo, nell'ottica di scongiurare un'elusione delle norme in materia di CMS, attraverso l'utilizzo di clausole diversamente denominate, mira a garantire un effettività di tutela del correntista e quindi ribadisce che la banca non può ottenere alcun corrispettivo per la sola messa a disposizione di fondi - se il correntista non li utilizza - e che le clausole che prevedano oneri aggiuntivi in caso di utilizzo della somma affidata devono comunque essere legate ad una durata minima dell'utilizzazione
Il secondo periodo dell'art 2 bis della precitata disposizione legislativa specifica i limiti entro i quali tali commissioni sono legittime “… il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”.
Dunque, con la nuova normativa la banca potrà esigere un corrispettivo per il solo fatto di aver concesso un affidamento bancario, indipendentemente da qualsiasi utilizzo da parte del correntista;
condizioni di validità di questa eccezione sono: che il corrispettivo sia predeterminato in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata 10 dell'affidamento richiesto;
- il patto sia redatto per iscritto, unitamente al tasso debitore per le somme utilizzate;
- il patto non sia rinnovabile tacitamente;
- il corrispettivo sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale e con l'indicazione dell'effettivo utilizzo delle somme avvenuto nello stesso periodo;
- il cliente possa recedere in ogni momento.
Nessuna delle predette condizioni si rinviene nel contratto di conto corrente esaminato dunque correttamente il CTU ha escluso tali voci dal ricalcolo del saldo di conto corrente.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale ed anatocismo nel caso di specie viene in rilievo un contratto concluso in data 25.11.2009.
Per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo è consentito a condizione che:
1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 Delibera CICR citata).
Dunque ai fini della validità della pattuizione parola è necessario altresì l'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di essa.
Tuttavia laddove il contratto, come nel caso di specie, preveda un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore ( 0,030%) corrispondente a quello nominale – 0,030% si produce, sul piano degli effetti, una condizione analoga all'omessa indicazione del tasso creditore
11 effettivo capitalizzato, rendendo, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfacendo, per altro verso, quanto esige il richiamato art.6, con la conseguenza che non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera
CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo.
Dunque come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “ la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” cfr Cassazione cvile sez I n. 10775 del 2024, conforme Cassazione civile sez I n. 4321 del 2022).
Ne discende che correttamente il CTU ha escluso la capitalizzazione per l'intera durata del rapporto.
In conclusione all'esito dell'indagine condotta dal consulente il saldo derivante dal conto corrente n 82833. epurato delle voci illegittime riscontrate va rideterminato in euro -
134.289,62 a debito del correntista ed in tale misura i fideiussori non falliti devono essere condannati al pagamento in solido in favore di previa revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto oltre interessi ex art 1284 comma 4 c.c.
Nulla sull'eccezione di compensazione sollevata dalla banca, atteso che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa risulta essere a debito della correntista.
La reciproca soccombenza determina il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c. formulata dalla CP_3
Le spese di lite per entrambi i giudizi, stante l'esito complessivo della lite, meritano di essere compensate per 1\3 con accollo della restante parte liquidata come in dispositivo sulla scorta del suo valore e della sua complessità, oltre che dell'impegno profuso dai legali delle parti, in capo agli attori opponenti non falliti.
Per la medesima ragione le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti sono poste per 2\3 in capo agli attori\opponenti non falliti e per 1\3 in capo alla banca convenuta/opposta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa RGN 11090\2015 promossa come in narrativa, così provvede: 12 1. Dichiara improcedibili le domande proposte dalla e dalla Parte_7
fallita; Controparte_2
2. Accoglie la domanda formulata da , , Parte_1 Parte_2 [...]
ed accerta che alla data del 30.04.2015 il Parte_3 Parte_4 conto corrente n. 000500082833, recava un saldo a debito del correntista pari ad euro - 134.289,62; Parte_6
3. Rigetta le altre domande;
4. Compensa per 1\3 le spese del presente giudizio e pone la restante parte che si liquida in euro 10.812,30 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in capo agli attori , , Parte_1 Parte_2 [...]
ed in favore di Parte_3 Parte_4 Controparte_3
5. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti per 2/3 in capo a
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 per la restante 1\3 in solido in capo ad Controparte_3
Nella causa RGN 28872\2015 così provvede:
6. Dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti del Controparte_3
e del : Parte_8 Controparte_2
7. Revoca il decreto ingiuntivo n. 5267/2015 del Tribunale di Napoli;
8. Condanna i fideiussori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in solido in favore di
[...] Parte_4 Controparte_3 della somma di euro134.289,62 oltre interessi ex art 1284 co 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo;
9. Rigetta le altre domande;
10. Compensa per 1\3 le spese del presente giudizio e pone la restante parte che si liquida in euro 10.812,30 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in capo agli opponenti , , Parte_1 Parte_2 [...]
ed in favore di Parte_3 Parte_4 Controparte_3
Napoli 21.05.2025
Il GU
Dott.ssa Roberta Guardasole
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