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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi ex art. 127-ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 241/2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa ex Parte_1
lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima, sita in Palermo, nella via V. Villareale n. 6
Appellante
CONTRO
( ), nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_1
6.7.1962
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 394/2022 del Giudice di Pace di Trapani, emessa il 20/08/2022, resa nell'ambito del procedimento n.
R.G. 525/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto la riforma della sentenza n. 394/2022 del Giudice Parte_2
di Pace di Trapani, emessa il 20/08/2022, resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 525/2021, con la quale il Giudice di Pace di Trapani ha accolto parzialmente la domanda proposta dal in primo grado, CP_2
annullando la fattura n. 17163861 del 23.3.2020, relativa ai consumi idrici del 2017, dichiarando prescritto il diritto alla riscossione. Nella prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile, alla fattispecie per cui è causa, il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1, comma 4, l. n. 205/2017 (c.d.
“Legge di Bilancio 2018”), dovendo, al contrario, applicarsi il regime di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 comma 4, c.c. vigente nel momento in cui è sorto, richiamando all'uopo precedente di merito del
Tribunale di Bologna.
Secondo la prospettazione fornita dall'appellante, poiché la norma contenuta nella Legge di Stabilità n. 205/2017 introduce un termine
“ridotto” senza individuare il momento a partire dal quale lo stesso comincia a decorrere, detto termine deve computarsi in base ai principi generali che regolano la prescrizione, ovvero dal momento in cui tale diritto può essere esercitato. Richiamando pure la delibera ARERA n. 186 del 26/05/2020, l'appellante ha, quindi, evidenziato che, considerato che la fattura oggetto di causa è relativa a consumi del 2017, il Giudice di Pace non avrebbe dovuto far applicazione della prescrizione biennale introdotta dalla Legge di Stabilità del 2018, ponendosi tale statuizione in contrasto con il principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi c.c.
L'appellante ha, pure, censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto altresì operante il suddetto termine prescrizionale biennale per i
“canoni fognari” e per i “canoni di depurazioni”, pure oggetto della medesima fattura.
Pertanto, L.A.C. ha chiesto al Tribunale di: “riformare Pt_1
integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, respingere Parte avanzate in primo grado;
conseguentemente, dichiarare che l' vanta, nei confronti dell'appellata, un credito pari ad Euro 522,64, quale credito complessivo risultante dalla fattura n. 17163861 del 23/3/2020 relativa alla annualità 2017”.
Seppur ritualmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. ******
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che la legge di bilancio 2018
(l. n. 205/2017) ha modificato i termini di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua.
A fronte della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1,
n. 4, c.c., l'art. 1, comma 4, l n. 205/2017 ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finche' non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”.
La predetta prescrizione breve, quindi, si applica alle fatture la cui scadenza
è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
Come chiarito da un recente arresto della Corte di Cassazione, “in tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio
2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione
c.c.” (cfr. Cass. 15102/2024).
Nell'enucleare il suddetto principio di diritto, la Suprema Corte ha, in particolare, specificato che il “riferimento alla «scadenza del periodo di consumo» quale dies a quo per il computo della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell'ambito di un rapporto di somministrazione, in cui non vi siano mutamenti legislativi in corso d'opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione. Tutto cambia, ove intervenga una novella che riduca drasticamente il periodo di prescrizione, portandolo da cinque a due anni, con l'evidente intento di restringere i tempi di incertezza nel rapporto tra ente acquedottistico e utente. Se si optasse per il mantenimento dell'indirizzo tradizionale è chiaro che l'ente gestore subirebbe, senza alcuna possibilità di reazione, l'intervenuta riduzione della prescrizione”. Con l'importante precisazione che “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020”. Dunque, “Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale
a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo
è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio
2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettategli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale
(1° aprile 2021)”.
Ora, nella fattispecie oggetto di causa, la fattura n. 17163861 del 23.3.2020,
è relativa ai consumi idrici del 2017 e reca scadenza successiva all'1.1.2020 (ovvero 21.6.2020); la stessa è stata ricevuta dal nel CP_2
settembre 2020, come dallo stesso affermato in seno all'atto di citazione nell'ambito del giudizio di primo grado. Può, dunque, riconoscersi la erroneità della sentenza del Giudice di Pace appellata nella parte in cui applica il termine breve di prescrizione per la fattura in questione facendolo decorrere dal momento del consumo idrico, dovendo questo, piuttosto, decorrere dalla data di scadenza di pagamento delle fatture (ovvero dal 21.6.2020), come chiarito dal recente arresto della
Suprema Corte. Conseguentemente il termine di prescrizione biennale – certamente applicabile alla fattispecie in ragione di quanto contemplato dalla norma transitoria di cui all'art. 1, comma 10 del d.l. n. 205 del 2017 sopra richiamata - non può dirsi maturato nel caso di specie, posta la decorrenza dello stesso a partire dal 21.6.2020. Va, peraltro, evidenziato che nella fattispecie è pacifica l'avvenuta ricezione da parte del CP_2
della fattura relativa ai consumi idrici del 2017 nel mese di settembre 2020, con conseguente effetto interruttivo da tale momento del termine prescrizionale, sicché va escluso a monte alcun possibile effetto di
“allungamento” della prescrizione a favore del gestore del servizio. Parte_ Va, dunque, riconosciuta la titolarità in capo ad nei confronti dell'odierno appellato, di un credito pari ad Euro 522,64, quale credito complessivo risultante dalla fattura n. 17163861 del 23/3/2020 relativa all'annualità 2017.
In definitiva, l'appello va accolto e la domanda proposta da CP_3
deve riconoscersi integralmente infondata con conseguente
[...]
riforma della sentenza n. 394/2022 del Giudice di Pace di Trapani, del
20/08/2022, resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 525/2021, che tale domanda aveva accolto parzialmente.
Vista l'incerta interpretazione della normativa in questione e l'intervenuto pronunciamento della Suprema Corte in corso di causa, va disposto che le spese di lite restino a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 - accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da e dichiara Controparte_3
sussistente il credito di euro 522,64, quale credito complessivo risultante dalla fattura n. 17163861 del 23/3/2020;
- spese a carico di chi le ha sostenute.
Trapani, 29.5.25.
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari