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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2986/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2986/2019, promossa da:
(C.F. ); (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
); (C.F. ); CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 Pt_4
(C.F. ); (C.F. );
[...] CodiceFiscale_3 Parte_5 CodiceFiscale_4
(C.F. ); (C.F. Parte_6 CodiceFiscale_5 Parte_7 [...]
); (C.F. ), C.F._6 Parte_8 CodiceFiscale_7 Parte_9
(C.F. ); (C.F. ); CodiceFiscale_8 Parte_10 CodiceFiscale_9
(C.F. ; (C.F. Parte_11 CodiceFiscale_10 Parte_12 [...]
); (C.F. ); C.F._11 Parte_13 CodiceFiscale_12 Parte_14
(C.F. ); (C.F. ); CodiceFiscale_13 Parte_15 CodiceFiscale_14
(C.F. ); (C.F. Parte_16 CodiceFiscale_15 Parte_17 C.F._16
); (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_18 CodiceFiscale_17 Parte_19
); (C.F. ); CodiceFiscale_18 Parte_20 CodiceFiscale_19 Pt_21
(C.F. ); (C.F. ) e
[...] CodiceFiscale_20 Parte_22 CodiceFiscale_21
(C.F. ), tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Alessandro Antichi Parte_23 CodiceFiscale_22
ATTORI
CONTRO
C.F. e P.IVA. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Andrea Vasellini;
CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), rapp.to e difeso Avv. Alfredo Bragagni;
Parte_24 CodiceFiscale_23
(C.F. e P.IVA , rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Giani Parte_25 P.IVA_3
CONVENUTI
pagina 1 di 7 (C.F. e P.IVA ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_4
Luciano Giorgi e Lucia Capaccioli;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 03.12.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , e Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
hanno convenuto in giudizio e il Parte_23 CP_1 Parte_24
per accertare, dichiarare tenuti e, quindi, condannare - gradatamente in Parte_25
ragione delle rispettive responsabilità - il , in persona del Sindaco pro tempore, ai Parte_25
sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c., ovvero in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore (quale società che ha materialmente costruito il fabbricato condominiale) e l 'Ing. (quale progettista e direttore dei lavori), al risarcimento dei danni tutti patiti Parte_24 dagli attori in relazione all'evento meteorico del 9 giugno 2016, cui seguì l'allagamento di parte dei locali del attore, asseritamente prodottosi come diretta conseguenza di vizi di Parte_1
progettazione e/o strutturali sia degli impianti condominiali sia degli impianti comunali di raccolta delle acque bianche e nere.
Gli attori hanno premesso di avere esperito, per i medesimi fatti di causa, apposito procedimento per
A.T.P. iscritto al n. 1221/2017 R.G., sfociato in una perizia tecnica a firma del C.T.U. Ing. Per_1
la quale avrebbe accertato le cause del danno lamentato dagli attori, provvedendo altresì a
[...]
quantificarlo danno in termini monetari, sia con riferimento alle parti comuni del fabbricato rimaste danneggiate, sia con riferimento ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, ivi compresi i beni mobili rimasti danneggiati.
Hanno concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori in conseguenza dell'evento meteorico del 9 giugno 2016, nei termini di cui alla perizia dell'Ing.
nonché la condanna del ad adeguare l'impianto fognario comunale a cui Per_1 Parte_25
si allaccia – giusta autorizzazione comunale – il (angolo Parte_1 Parte_1 CP_3
pagina 2 di 7 ) in Grosseto (GR), anche in questo caso nei termini di cui alla perizia dell'Ing. il Parte_26 Per_1
tutto con vittoria di spese della fase di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio.
Con comparsa depositata in data 27.03.2020 si è costituito in giudizio il , Parte_25 deducendo l'infondatezza della domanda attorea specie alla luce dell'accertamento tecnico espletato in sede di ATP, il quale avrebbe di fatto escluso qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile all'Ente convenuto;
ha concluso chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 09.04.2020 si è costituito in giudizio deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto, evidenziando l'assenza di responsabilità a lei ascrivibile alla luce dell'accertamento tecnico espletato in sede di ATP, il quale avrebbe di fatto escluso difetti di fabbricazione dell'immobile interessato dall'evento dannoso;
ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori in quanto infondate e non provate;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 11.05.2020 si è costituito in giudizio Parte_24
chiedendo - in via preliminare, autorizzare la chiamata del terzo per Controparte_2
essere dalla stessa garantita e tenuta indenne dalle eventuali pronunce negative e di condanna emesse in questo giudizio nei propri confronti;
- nel merito, ha chiesto respingersi la domanda risarcitoria proposta nei propri confronti perché infondata in fatto ed in diritto, evidenziando l'assenza di responsabilità ascrivibile al progettista ed al direttore dei lavori alla luce dell'accertamento tecnico espletato in sede di ATP;
il tutto con condanna della parte attrice al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad €. 10.000,00; in via subordinata, in ipotesi di accertata responsabilità in via esclusiva o concorrente dell'Ing. ha chiesto condannare la terza chiamata, Parte_24 [...]
a tenere indenne l'Ing. dalle eventuali conseguenze negative scaturenti Controparte_4 Parte_24
dal presente giudizio, pronunciando, per effetto della chiamata in causa, la condanna direttamente nei suoi confronti;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 14.09.2021 si è costituita in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della copertura Controparte_2 assicurativa azionata dall'Ing. e – dunque - il rigetto della domanda di garanzia Parte_24
proposta nei confronti di nel merito, ha chiesto respingersi ogni Controparte_2 domanda proposta e/o estesa nei confronti dell'Ing. e di Parte_24 Controparte_2 perché infondata e non provata;
in subordine, in caso di condanna dell'Ing. al
[...] Parte_24
risarcimento dei danni da lui effettivamente cagionati e provati nel corso del giudizio, se provati, e qualora venisse ritenuta operante la copertura assicurativa, dichiarare Controparte_2
pagina 3 di 7 tenuta a manlevare l'assicurato entro i massimali e con le franchigie e gli scoperti di cui alla polizza, previa determinazione della quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Ing. Parte_24
e applicazione del limite di operatività della copertura assicurativa anche per esclusione del cd. vincolo di solidarietà passiva tra condebitori;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie, dopodiché, ritenuta la causa istruita documentalmente, è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., non accettata da parte attrice ed accolta dalle altre parti.
Successivamente, constatata la mancata conciliazione, all'udienza del 03.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Si osserva che i fatti di causa sono stati oggetto di accertamento peritale specialistico in sede di accertamento tecnico preventivo recante R.G. n. 1221/2017, sfociato in una perizia a firma del CTU
Ing. (cfr. doc 37 in produzione parte attrice), dotata a parere dello scrivente di completezza Per_1
tecnica e linearità logica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti.
Essa ha accertato che i danni delle parti comuni del , così come anche quelli relativi ai Parte_1
singoli condomini, sono “ascrivibili alla eccezionalità dell'evento meteorico del 09/06/2016 che ha mandato in crisi le fognature comunali, le quali non sono state in grado di smaltire il grande afflusso d'acqua piovuto in un breve lasso di tempo” (cfr. perizia pag. 25).
Non sono stati evidenziati, invero, difetti di fabbricazione né di progettazione del fabbricato, né emergono vizi di progettazione e/o strutturali degli impianti condominiali, così come non è dato rilevare alcuna criticità colpevole degli impianti comunali di raccolta delle acque bianche e nere.
Più in particolare, il CTU ha acclarato l'accertata assenza di vizi sostanziali dell'opera, segnatamente in relazione alla capacità di smaltimento delle acque meteoriche da parte del sistema fognario condominiale (cfr. perizia pag. 42), con ciò escludendo qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile ad ed al progettista/direttore dei lavori Ing. CP_1 Parte_24
Circa la dedotta responsabilità del il CTU ha solamente evidenziato una inadeguatezza Pt_25 delle fogne Comunali delle acque bianche a smaltire l'afflusso d'acqua per eventi medio/forti (cfr. perizia pag. 23), circostanza da valutarsi alla luce dell'acclarata eccezionalità dell'evento meteorico del
09/06/2016 e della conseguente incidenza causale dello stesso in termini totalizzanti sui danni lamentati da parte attrice (cfr. perizia pag. 24 e 45).
Invero, il CTU incaricato in fase di ATP ha avuto modo di appurare, a seguito di puntuali verifiche, che gli impianti comunali di raccolta e smaltimento delle acque, posti in prossimità del fabbricato del pagina 4 di 7 attore, sono sostanzialmente efficienti in rapporto ad ordinari volumi di liquidi, mentre Parte_1 sono entrati in crisi in occasione dell'evento meteorico del 9.6.2016, essenzialmente per l'eccezionale portata di questo.
È pacifico, peraltro, che la costruzione risalga al periodo ricompreso tra il 2005, data di inizio lavori, ed il 2009, anno in cui sono stati completati, con contestuale vendita e consegna dei singoli appartamenti, mentre l'evento atmosferico per cui è causa si è verificato nel 2016 e si è trattato di un episodio – come evidenziato dal CTU – assolutamente eccezionale che, da solo, è stato idoneo a provocare l'allagamento del seminterrato con una forza ed una violenza non prevedibile e neppure usuali. Va anche rilevato come il CTU abbia evidenziato criticità in relazione all'utilizzo, da parte dei condomini, dell'autorimessa oggetto di allagamento nella quale risultavano ricoverati – anche - beni infiammabili, il tutto in violazione della normativa vigente (cfr. perizia pag. 26), circostanza che rende anche ravvisabile un chiaro concorso di colpa degli stessi attori nella causazione dei danni a tali specifici beni.
Non può, in definitiva, ritenersi che la produzione dei danni lamentati dagli attori sia ascrivibile ad una qualche responsabilità dei convenuti, dovendosi ritenere che, per quanto emerso in questa sede, la causa dei danni sia da attribuire interamente all'eccezionale evento meteorico intervenuto, circostanza che integra chiaramente gli estremi di quel caso fortuito idoneo ad escludere ogni responsabilità del così come degli altri convenuti. Pt_25
Ciò in applicazione del consolidato principio secondo cui “l'eccezionalità̀ ed imprevedibilità̀ delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità̀ per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24/09/2015, n.18877), circostanza che appare perfettamente integrata nel caso di specie.
In conclusione, la domanda attorea non può trovare accoglimento e va quindi respinta.
Ogni ulteriore questione od eccezione, ivi compresa l'eccepita inoperatività della copertura assicurativa prestata da n favore dell'Ing. deve ritenersi assorbita. Controparte_2 Parte_24
Quanto alle spese di CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis cpc queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico di parte attrice.
In ordine alle spese di lite della fase di ATP tra attori e Convenuto, si ritiene sussistano le Pt_25
eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione, ciò atteso che emerge comunque dagli atti di causa una inadeguatezza delle fogne Comunali delle acque bianche a smaltire l'afflusso d'acqua per eventi medio/forti (cfr. perizia pag. 23), circostanza che,
pagina 5 di 7 sebbene non eziologicamente collegata ai danni lamentati dagli attori (da attribuire, come visto, all'eccezionale evento meteorico intervenuto, quale caso fortuito escludente), si ritiene abbia comunque interferito nella dinamica del fatto generatore del danno, costituito dall'allagamento dei locali.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio tra attori e convenuto, per le medesime Pt_25
considerazioni sopra esposte si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n.
77/2018), per effettuarne una compensazione parziale, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, dovendosi invece porre a carico della parte attrice le spese maturate successivamente alla mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185-bis c.p.c. all'udienza del
13.02.2024, dunque la sola fase decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria;
il tutto in applicazione della fascia di valore indeterminabile (stante la dichiarazione di valore contenuta in citazione) a bassa complessità della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
Vanno invece poste, in ragione della soccombenza, a carico di parte attrice le spese del presente giudizio sostenute da Ing. e per totale assenza di loro CP_1 Parte_24 Controparte_2
responsabilità in relazione ai fatti di causa, con esclusione della sola fase istruttoria in quanto non espletata.
Sempre in ragione della soccombenza, vanno altresì poste a carico di parte attrice le spese del giudizio di ATP sostenute da Ing. e in applicazione della fascia CP_1 Parte_24 Controparte_2
di valore indeterminabile a bassa complessità della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di ATP iscritto al n. 1221/2017 R.G. tra attori e;
Parte_25
3) compensa tra attori e le spese di lite del presente giudizio con Parte_25
riferimento alle fasi di studio e introduttiva;
4) condanna la parte attrice a corrispondere in favore del le spese del Parte_25
presente giudizio con riferimento alla sola fase decisionale, che liquida complessivamente in
Euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
pagina 6 di 7 5) condanna la parte attrice a corrispondere in favore di Ing. e CP_1 Parte_24
(i) le spese del presente giudizio, che liquida per ciascuno Controparte_2
complessivamente in Euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
(ii) le spese del giudizio di ATP, che liquida per ciascuno in Euro
3.056,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
6) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU relative al procedimento di
ATP.
Così deciso in Grosseto, il 2/04/2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2986/2019, promossa da:
(C.F. ); (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
); (C.F. ); CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 Pt_4
(C.F. ); (C.F. );
[...] CodiceFiscale_3 Parte_5 CodiceFiscale_4
(C.F. ); (C.F. Parte_6 CodiceFiscale_5 Parte_7 [...]
); (C.F. ), C.F._6 Parte_8 CodiceFiscale_7 Parte_9
(C.F. ); (C.F. ); CodiceFiscale_8 Parte_10 CodiceFiscale_9
(C.F. ; (C.F. Parte_11 CodiceFiscale_10 Parte_12 [...]
); (C.F. ); C.F._11 Parte_13 CodiceFiscale_12 Parte_14
(C.F. ); (C.F. ); CodiceFiscale_13 Parte_15 CodiceFiscale_14
(C.F. ); (C.F. Parte_16 CodiceFiscale_15 Parte_17 C.F._16
); (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_18 CodiceFiscale_17 Parte_19
); (C.F. ); CodiceFiscale_18 Parte_20 CodiceFiscale_19 Pt_21
(C.F. ); (C.F. ) e
[...] CodiceFiscale_20 Parte_22 CodiceFiscale_21
(C.F. ), tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Alessandro Antichi Parte_23 CodiceFiscale_22
ATTORI
CONTRO
C.F. e P.IVA. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Andrea Vasellini;
CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), rapp.to e difeso Avv. Alfredo Bragagni;
Parte_24 CodiceFiscale_23
(C.F. e P.IVA , rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Giani Parte_25 P.IVA_3
CONVENUTI
pagina 1 di 7 (C.F. e P.IVA ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_4
Luciano Giorgi e Lucia Capaccioli;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 03.12.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , e Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
hanno convenuto in giudizio e il Parte_23 CP_1 Parte_24
per accertare, dichiarare tenuti e, quindi, condannare - gradatamente in Parte_25
ragione delle rispettive responsabilità - il , in persona del Sindaco pro tempore, ai Parte_25
sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c., ovvero in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore (quale società che ha materialmente costruito il fabbricato condominiale) e l 'Ing. (quale progettista e direttore dei lavori), al risarcimento dei danni tutti patiti Parte_24 dagli attori in relazione all'evento meteorico del 9 giugno 2016, cui seguì l'allagamento di parte dei locali del attore, asseritamente prodottosi come diretta conseguenza di vizi di Parte_1
progettazione e/o strutturali sia degli impianti condominiali sia degli impianti comunali di raccolta delle acque bianche e nere.
Gli attori hanno premesso di avere esperito, per i medesimi fatti di causa, apposito procedimento per
A.T.P. iscritto al n. 1221/2017 R.G., sfociato in una perizia tecnica a firma del C.T.U. Ing. Per_1
la quale avrebbe accertato le cause del danno lamentato dagli attori, provvedendo altresì a
[...]
quantificarlo danno in termini monetari, sia con riferimento alle parti comuni del fabbricato rimaste danneggiate, sia con riferimento ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, ivi compresi i beni mobili rimasti danneggiati.
Hanno concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori in conseguenza dell'evento meteorico del 9 giugno 2016, nei termini di cui alla perizia dell'Ing.
nonché la condanna del ad adeguare l'impianto fognario comunale a cui Per_1 Parte_25
si allaccia – giusta autorizzazione comunale – il (angolo Parte_1 Parte_1 CP_3
pagina 2 di 7 ) in Grosseto (GR), anche in questo caso nei termini di cui alla perizia dell'Ing. il Parte_26 Per_1
tutto con vittoria di spese della fase di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio.
Con comparsa depositata in data 27.03.2020 si è costituito in giudizio il , Parte_25 deducendo l'infondatezza della domanda attorea specie alla luce dell'accertamento tecnico espletato in sede di ATP, il quale avrebbe di fatto escluso qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile all'Ente convenuto;
ha concluso chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 09.04.2020 si è costituito in giudizio deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto, evidenziando l'assenza di responsabilità a lei ascrivibile alla luce dell'accertamento tecnico espletato in sede di ATP, il quale avrebbe di fatto escluso difetti di fabbricazione dell'immobile interessato dall'evento dannoso;
ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori in quanto infondate e non provate;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 11.05.2020 si è costituito in giudizio Parte_24
chiedendo - in via preliminare, autorizzare la chiamata del terzo per Controparte_2
essere dalla stessa garantita e tenuta indenne dalle eventuali pronunce negative e di condanna emesse in questo giudizio nei propri confronti;
- nel merito, ha chiesto respingersi la domanda risarcitoria proposta nei propri confronti perché infondata in fatto ed in diritto, evidenziando l'assenza di responsabilità ascrivibile al progettista ed al direttore dei lavori alla luce dell'accertamento tecnico espletato in sede di ATP;
il tutto con condanna della parte attrice al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad €. 10.000,00; in via subordinata, in ipotesi di accertata responsabilità in via esclusiva o concorrente dell'Ing. ha chiesto condannare la terza chiamata, Parte_24 [...]
a tenere indenne l'Ing. dalle eventuali conseguenze negative scaturenti Controparte_4 Parte_24
dal presente giudizio, pronunciando, per effetto della chiamata in causa, la condanna direttamente nei suoi confronti;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 14.09.2021 si è costituita in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della copertura Controparte_2 assicurativa azionata dall'Ing. e – dunque - il rigetto della domanda di garanzia Parte_24
proposta nei confronti di nel merito, ha chiesto respingersi ogni Controparte_2 domanda proposta e/o estesa nei confronti dell'Ing. e di Parte_24 Controparte_2 perché infondata e non provata;
in subordine, in caso di condanna dell'Ing. al
[...] Parte_24
risarcimento dei danni da lui effettivamente cagionati e provati nel corso del giudizio, se provati, e qualora venisse ritenuta operante la copertura assicurativa, dichiarare Controparte_2
pagina 3 di 7 tenuta a manlevare l'assicurato entro i massimali e con le franchigie e gli scoperti di cui alla polizza, previa determinazione della quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Ing. Parte_24
e applicazione del limite di operatività della copertura assicurativa anche per esclusione del cd. vincolo di solidarietà passiva tra condebitori;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie, dopodiché, ritenuta la causa istruita documentalmente, è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., non accettata da parte attrice ed accolta dalle altre parti.
Successivamente, constatata la mancata conciliazione, all'udienza del 03.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Si osserva che i fatti di causa sono stati oggetto di accertamento peritale specialistico in sede di accertamento tecnico preventivo recante R.G. n. 1221/2017, sfociato in una perizia a firma del CTU
Ing. (cfr. doc 37 in produzione parte attrice), dotata a parere dello scrivente di completezza Per_1
tecnica e linearità logica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti.
Essa ha accertato che i danni delle parti comuni del , così come anche quelli relativi ai Parte_1
singoli condomini, sono “ascrivibili alla eccezionalità dell'evento meteorico del 09/06/2016 che ha mandato in crisi le fognature comunali, le quali non sono state in grado di smaltire il grande afflusso d'acqua piovuto in un breve lasso di tempo” (cfr. perizia pag. 25).
Non sono stati evidenziati, invero, difetti di fabbricazione né di progettazione del fabbricato, né emergono vizi di progettazione e/o strutturali degli impianti condominiali, così come non è dato rilevare alcuna criticità colpevole degli impianti comunali di raccolta delle acque bianche e nere.
Più in particolare, il CTU ha acclarato l'accertata assenza di vizi sostanziali dell'opera, segnatamente in relazione alla capacità di smaltimento delle acque meteoriche da parte del sistema fognario condominiale (cfr. perizia pag. 42), con ciò escludendo qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile ad ed al progettista/direttore dei lavori Ing. CP_1 Parte_24
Circa la dedotta responsabilità del il CTU ha solamente evidenziato una inadeguatezza Pt_25 delle fogne Comunali delle acque bianche a smaltire l'afflusso d'acqua per eventi medio/forti (cfr. perizia pag. 23), circostanza da valutarsi alla luce dell'acclarata eccezionalità dell'evento meteorico del
09/06/2016 e della conseguente incidenza causale dello stesso in termini totalizzanti sui danni lamentati da parte attrice (cfr. perizia pag. 24 e 45).
Invero, il CTU incaricato in fase di ATP ha avuto modo di appurare, a seguito di puntuali verifiche, che gli impianti comunali di raccolta e smaltimento delle acque, posti in prossimità del fabbricato del pagina 4 di 7 attore, sono sostanzialmente efficienti in rapporto ad ordinari volumi di liquidi, mentre Parte_1 sono entrati in crisi in occasione dell'evento meteorico del 9.6.2016, essenzialmente per l'eccezionale portata di questo.
È pacifico, peraltro, che la costruzione risalga al periodo ricompreso tra il 2005, data di inizio lavori, ed il 2009, anno in cui sono stati completati, con contestuale vendita e consegna dei singoli appartamenti, mentre l'evento atmosferico per cui è causa si è verificato nel 2016 e si è trattato di un episodio – come evidenziato dal CTU – assolutamente eccezionale che, da solo, è stato idoneo a provocare l'allagamento del seminterrato con una forza ed una violenza non prevedibile e neppure usuali. Va anche rilevato come il CTU abbia evidenziato criticità in relazione all'utilizzo, da parte dei condomini, dell'autorimessa oggetto di allagamento nella quale risultavano ricoverati – anche - beni infiammabili, il tutto in violazione della normativa vigente (cfr. perizia pag. 26), circostanza che rende anche ravvisabile un chiaro concorso di colpa degli stessi attori nella causazione dei danni a tali specifici beni.
Non può, in definitiva, ritenersi che la produzione dei danni lamentati dagli attori sia ascrivibile ad una qualche responsabilità dei convenuti, dovendosi ritenere che, per quanto emerso in questa sede, la causa dei danni sia da attribuire interamente all'eccezionale evento meteorico intervenuto, circostanza che integra chiaramente gli estremi di quel caso fortuito idoneo ad escludere ogni responsabilità del così come degli altri convenuti. Pt_25
Ciò in applicazione del consolidato principio secondo cui “l'eccezionalità̀ ed imprevedibilità̀ delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità̀ per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24/09/2015, n.18877), circostanza che appare perfettamente integrata nel caso di specie.
In conclusione, la domanda attorea non può trovare accoglimento e va quindi respinta.
Ogni ulteriore questione od eccezione, ivi compresa l'eccepita inoperatività della copertura assicurativa prestata da n favore dell'Ing. deve ritenersi assorbita. Controparte_2 Parte_24
Quanto alle spese di CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis cpc queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico di parte attrice.
In ordine alle spese di lite della fase di ATP tra attori e Convenuto, si ritiene sussistano le Pt_25
eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione, ciò atteso che emerge comunque dagli atti di causa una inadeguatezza delle fogne Comunali delle acque bianche a smaltire l'afflusso d'acqua per eventi medio/forti (cfr. perizia pag. 23), circostanza che,
pagina 5 di 7 sebbene non eziologicamente collegata ai danni lamentati dagli attori (da attribuire, come visto, all'eccezionale evento meteorico intervenuto, quale caso fortuito escludente), si ritiene abbia comunque interferito nella dinamica del fatto generatore del danno, costituito dall'allagamento dei locali.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio tra attori e convenuto, per le medesime Pt_25
considerazioni sopra esposte si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n.
77/2018), per effettuarne una compensazione parziale, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, dovendosi invece porre a carico della parte attrice le spese maturate successivamente alla mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185-bis c.p.c. all'udienza del
13.02.2024, dunque la sola fase decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria;
il tutto in applicazione della fascia di valore indeterminabile (stante la dichiarazione di valore contenuta in citazione) a bassa complessità della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
Vanno invece poste, in ragione della soccombenza, a carico di parte attrice le spese del presente giudizio sostenute da Ing. e per totale assenza di loro CP_1 Parte_24 Controparte_2
responsabilità in relazione ai fatti di causa, con esclusione della sola fase istruttoria in quanto non espletata.
Sempre in ragione della soccombenza, vanno altresì poste a carico di parte attrice le spese del giudizio di ATP sostenute da Ing. e in applicazione della fascia CP_1 Parte_24 Controparte_2
di valore indeterminabile a bassa complessità della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di ATP iscritto al n. 1221/2017 R.G. tra attori e;
Parte_25
3) compensa tra attori e le spese di lite del presente giudizio con Parte_25
riferimento alle fasi di studio e introduttiva;
4) condanna la parte attrice a corrispondere in favore del le spese del Parte_25
presente giudizio con riferimento alla sola fase decisionale, che liquida complessivamente in
Euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
pagina 6 di 7 5) condanna la parte attrice a corrispondere in favore di Ing. e CP_1 Parte_24
(i) le spese del presente giudizio, che liquida per ciascuno Controparte_2
complessivamente in Euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
(ii) le spese del giudizio di ATP, che liquida per ciascuno in Euro
3.056,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
6) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU relative al procedimento di
ATP.
Così deciso in Grosseto, il 2/04/2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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