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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2749 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10406/2018 pronunciata in data 30 novembre 2018 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di appello dall'Avv. Daniela Carro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Agostino Depretis
n.62 appellante
E
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) e ( ), rappresentate e C.F._3 CP_3 C.F._4
difese dall'Avv. Luigi Farro giusta procura i atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bacoli alla via delle Terme Romane n.121 appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 25.7.2007 , e , Controparte_1 CP_2 CP_3
premesso di essere comproprietarie di un immobile sito in Bacoli, alla Via
Sannazzaro n. 18, composto da un solo piano terra adibito ad uso abitativo, loro pervenuto in virtù di divisione transattiva parziale per Notar Prattico del 27.3.2006, a seguito di definizione di una lite pendente innanzi al Tribunale di Napoli per la divisione ereditaria della loro madre deceduta ab intestato il Persona_1
18.12.1997, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione
Distaccata di Pozzuoli per sentir: 1) accertare e dichiarare Parte_2 che aveva realizzato il manufatto a una distanza dal Parte_1
fabbricato di proprietà delle attrici inferiore a quella prevista per legge e dal PRG del
Comune di Bacoli vigente al momento dell'abuso; 2) per l'effetto, condannarla alla demolizione in parte o in tutto della sua consistenza immobiliare fino al ripristino del rispetto della distanza legale tra i fabbricati, nonché al risarcimento del danno subito da quantificarsi in corso di causa;
3) con vittoria di spese.
Si costituiva la quale impugnava la domanda e chiedeva il Parte_1
rigetto di tutte le richieste formulate nell'atto di citazione perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto. Con contestuale domanda riconvenzionale parte convenuta chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare che parte attrice impediva alla convenuta di utilizzare la strada comune di passaggio a piedi e con mezzi e di ordinare la rimozione di ogni impedimento per consentirne il transito.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, in data 30 novembre 2018, pronunciava la sentenza n.
10406/2018 con cui, in parziale accoglimento della domanda principale, ordinava a di arretrare il proprio immobile fino a complessivi metri Parte_1
8,00 dal frontistante fabbricato di , e , rigettava le Controparte_1 CP_2 CP_3
restanti domande e compensava per 1/3 le spese di giudizio, condannando parte convenuta a pagare a parte attrice i restanti 2/3 e le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 30 maggio 2019 invocandone l'integrale riforma.
2 Si costituivano , e chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 CP_2 CP_3
dell'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte adita, ritenendo sussistenti i gravi motivi di cui all'art.283 c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza giusta ordinanza pronunciata in data
20.12.2019 e rinviava per la precisazione delle conclusioni;
dopo una serie di rinvii anche per assenza del relatore, all'udienza del 5 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa e trattandosi di causa di Persona_2
risalente iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. Quindi, con ordinanza del 28.2.2025, la Corte rimetteva la causa sul ruolo onde acquisire gli originali informatici (nell'apposito formato nativo “.eml” o “.msg”) della notifica della sentenza alla parte appellata onde verificare la tempestività dell'appello, eccepito come tardivo da parte appellata. Alla successiva udienza del 13 marzo 2025, depositati da parte appellata i files richiesti dalla Corte, la causa veniva nuovamente riservata in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come concordemente richiesto dalle Parti.
Va preliminarmente osservato in rito che il fascicolo d'ufficio di primo grado non è stato acquisito. Tale acquisizione - che comunque è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. 688/10 , Cass. Sez.
3, Sentenza n. 1678 del 29/01/2016 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del
21/11/2017) - non è tuttavia necessaria nella fattispecie, posto che, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e dei motivi di gravame, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori rilevanti elementi conoscitivi ai fini della decisione.
L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
La notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata dal procuratore della parte appellata in data 19 dicembre 2018 (cfr. ricevute telematiche) e comprovata mediante le ricevute PEC di avvenuta consegna mentre la notifica dell'atto di appello
è stata effettuata in data 30 maggio 2019.
3 Al riguardo la parte appellante, non ha contestato che la sentenza le è stata notificata a mezzo PEC, sollevando, però, una serie di contestazioni sulla regolarità di detta notificazione eccependo che “il file presuntivamente notificato non risulta nella estensione pdf.p7m., pertanto, da tale circostanza scaturisce la notificazione di una sentenza priva della sottoscrizione del Giudice che l'ha emessa e come tale inidonea, in ogni caso, a determinare il decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., in quanto l'eventuale notificazione, avvenuta nelle forme suddette è certamente nulla” (cfr. comparsa conclusionale) ed ancora che “il file presuntivamente notificato non risulta nella estensione pdf.p7m né risulta allegata una attestazione di conformità della copia informatica estratta dell'atto formato su supporto analogico. Inoltre non risulta che la copia della sentenza sia stata notificata al codifensore costituito nel giudizio di primo grado. Pertanto la violazione delle forme digitali integra la nullità della notifica della notifica” (cfr. memorie di replica).
Nel caso in esame, risulta dagli atti la notificazione a mezzo posta elettronica certificata della sentenza nella casella di posta dei difensori del primo grado del giudizio dell'odierna appellante ovvero presso i seguenti indirizzi:
e Email_1
Email_2
Orbene, l' art. 3 bis della L. 21/01/1994, n. 53, prevede al comma 2 che “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.” e la relata di notifica allegata unitamente alla sentenza e formante oggetto della predetta notifica, ha il seguente contenuto: “Il sottoscritto Avv. Luigi Farro, codice fiscale: iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di C.F._5
Napoli, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di Controparte_1
(CF: ), di (CF: ) e di C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(CF: , in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art.
[...] C.F._4
83, comma 3 c.p.c. NOTIFICA unitamente alla presente relazione l'allegato Controparte_4
copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Sentenza
[...]
n.10406/2018 del Tribunale di Napoli ai seguenti destinatari: Avv. Daniela Carro (CF:
4 ) all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._6 estratto dall'albo tenuto dall'ordine o dal collegio Email_1 professionale cui appartiene il destinatario della notifica e Avv. Nicolino Petrucci (CF:
) all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._7 estratto dall'albo tenuto dall'ordine o dal collegio Email_3 professionale cui appartiene il destinatario della notifica. ATTESTA ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L.
179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che l'allegato contenente Controparte_4
Sentenza n.10406/2018 del Tribunale di Napoli è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. BACOLI, 19/12/2018 Firmato digitalmente da Avv. Luigi Farro” (cfr. in atti).
In sintesi, e per quel che qui rileva, è conferito al difensore il potere di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti originali che è quanto fatto dall'Avv. Luigi Farro rispetto alla copia della sentenza notificata.
Di poi, nella fattispecie in esame, trattasi di una sentenza redatta in formato cartaceo, come dimostrato anche dal deposito della stessa in cancelleria, coincidente con l'attestazione datata e sottoscritta dal Cancelliere, secondo l'art 133, comma 2, c.p.c.; a detta attestazione ufficiale e univoca del cancelliere apposta in calce alla sentenza emessa in formato cartaceo è seguita, in pari data, la pubblicazione della sentenza in via telematica.
Invero, alla certificazione della cancelleria sull'unico originale in formato cartaceo ha fatto seguito la registrazione automatica del documento informatico effettuata nel sistema informatico. Con l'accettazione del deposito telematico e l'attribuzione del numero cronologico, il provvedimento è inserito nel fascicolo informatico e in esito alla pubblicazione informatizzata diventa consultabile da parte dei difensori nella versione che reca la stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione (vale a dire il numero di cronologico e la data di pubblicazione) come segno grafico apposto dal sistema per evidenziare l'avvenuto processamento informatico della sentenza, depositata in formato cartaceo.
5 E della sentenza notificata, contrariamente a quanto eccepito da parte appellante, il notificante ha reso regolarmente l'attestazione di conformità di cui agli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012.
Di poi, pur ritenuto che, in forza del consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di mandato ad litem conferito a più difensori (che si presume disgiunto in difetto di prova contraria) non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 12924 del
09/06/2014) e che, pertanto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di uno solo dei due, deve ritenersi pienamente valida ed efficace, nonché idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. 26076/2019; Sez. L,
Sentenza n. 2774 del 04/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1311 del 09/04/1975), osserva la
Corte che, nella fattispecie in esame, la notifica della sentenza via pec risulta eseguita sia all'Avv. Daniela Carro che all'Avv. Nicolino Petrucci onde la completa infondatezza dell'altra eccezione sollevata da parte appellante onde invalidare la notifica eseguita ai fini della decorrenza del termine breve.
La decorrenza del termine breve, quindi, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare;
sollecito veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326, 170 c.p.c. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 6278 del 04/03/2019 e Cass., Sez.
Un. 13 giugno 2011, n. 12898). E ciò in considerazione del fatto che dette forme di notificazione «sono in grado di soddisfare l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata
a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a esprimere un parere tecnico sulla opportunità e la convenienza della proposizione del gravame» (Cass. nn. 20193/2009 e 18493/2014, richiamate da Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019).
6 Infine, la sentenza in data 19 dicembre 2018 non risulta notificata ai fini esecutivi o in vista delle trattative di bonario componimento (come, invece, avvenuto con altre diverse notifiche), come eccepito da ultimo dall'appellante con le note del 7.3.2025, e, in ogni caso, va osservato che agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione, anche nel caso in cui la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 e
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2974 del 07/02/2020).
Ebbene, sulla scorta di tali elementi di diritto, la parte appellante è decaduta dal diritto di impugnare la sentenza di primo grado, avendo omesso di notificare l'appello alla controparte entro il termine perentorio di decadenza decorrente dalla notifica della sentenza avvenuta in data 19 dicembre 2019.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello assorbe ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del principio, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 968/22 e Cass.
26113/2023), per il quale «l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”».
Vengono, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata. Tale importo è stato ridotto del 30% ex art. 4, comma 4, D.M. cit., non avendo comportato l'attività difensiva svolta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, e, quindi, maggiorato per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. cit. (Cass. 10367/2024).
7 Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , appello avverso la sentenza n. 10406/2018 pronunciata CP_2 CP_3 in data 30 novembre 2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati che si liquidano complessivamente in € 3.254,72 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Assunta d'Amore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2749 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10406/2018 pronunciata in data 30 novembre 2018 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di appello dall'Avv. Daniela Carro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Agostino Depretis
n.62 appellante
E
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) e ( ), rappresentate e C.F._3 CP_3 C.F._4
difese dall'Avv. Luigi Farro giusta procura i atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bacoli alla via delle Terme Romane n.121 appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 25.7.2007 , e , Controparte_1 CP_2 CP_3
premesso di essere comproprietarie di un immobile sito in Bacoli, alla Via
Sannazzaro n. 18, composto da un solo piano terra adibito ad uso abitativo, loro pervenuto in virtù di divisione transattiva parziale per Notar Prattico del 27.3.2006, a seguito di definizione di una lite pendente innanzi al Tribunale di Napoli per la divisione ereditaria della loro madre deceduta ab intestato il Persona_1
18.12.1997, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione
Distaccata di Pozzuoli per sentir: 1) accertare e dichiarare Parte_2 che aveva realizzato il manufatto a una distanza dal Parte_1
fabbricato di proprietà delle attrici inferiore a quella prevista per legge e dal PRG del
Comune di Bacoli vigente al momento dell'abuso; 2) per l'effetto, condannarla alla demolizione in parte o in tutto della sua consistenza immobiliare fino al ripristino del rispetto della distanza legale tra i fabbricati, nonché al risarcimento del danno subito da quantificarsi in corso di causa;
3) con vittoria di spese.
Si costituiva la quale impugnava la domanda e chiedeva il Parte_1
rigetto di tutte le richieste formulate nell'atto di citazione perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto. Con contestuale domanda riconvenzionale parte convenuta chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare che parte attrice impediva alla convenuta di utilizzare la strada comune di passaggio a piedi e con mezzi e di ordinare la rimozione di ogni impedimento per consentirne il transito.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, in data 30 novembre 2018, pronunciava la sentenza n.
10406/2018 con cui, in parziale accoglimento della domanda principale, ordinava a di arretrare il proprio immobile fino a complessivi metri Parte_1
8,00 dal frontistante fabbricato di , e , rigettava le Controparte_1 CP_2 CP_3
restanti domande e compensava per 1/3 le spese di giudizio, condannando parte convenuta a pagare a parte attrice i restanti 2/3 e le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 30 maggio 2019 invocandone l'integrale riforma.
2 Si costituivano , e chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 CP_2 CP_3
dell'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte adita, ritenendo sussistenti i gravi motivi di cui all'art.283 c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza giusta ordinanza pronunciata in data
20.12.2019 e rinviava per la precisazione delle conclusioni;
dopo una serie di rinvii anche per assenza del relatore, all'udienza del 5 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa e trattandosi di causa di Persona_2
risalente iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. Quindi, con ordinanza del 28.2.2025, la Corte rimetteva la causa sul ruolo onde acquisire gli originali informatici (nell'apposito formato nativo “.eml” o “.msg”) della notifica della sentenza alla parte appellata onde verificare la tempestività dell'appello, eccepito come tardivo da parte appellata. Alla successiva udienza del 13 marzo 2025, depositati da parte appellata i files richiesti dalla Corte, la causa veniva nuovamente riservata in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come concordemente richiesto dalle Parti.
Va preliminarmente osservato in rito che il fascicolo d'ufficio di primo grado non è stato acquisito. Tale acquisizione - che comunque è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. 688/10 , Cass. Sez.
3, Sentenza n. 1678 del 29/01/2016 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del
21/11/2017) - non è tuttavia necessaria nella fattispecie, posto che, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e dei motivi di gravame, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori rilevanti elementi conoscitivi ai fini della decisione.
L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
La notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata dal procuratore della parte appellata in data 19 dicembre 2018 (cfr. ricevute telematiche) e comprovata mediante le ricevute PEC di avvenuta consegna mentre la notifica dell'atto di appello
è stata effettuata in data 30 maggio 2019.
3 Al riguardo la parte appellante, non ha contestato che la sentenza le è stata notificata a mezzo PEC, sollevando, però, una serie di contestazioni sulla regolarità di detta notificazione eccependo che “il file presuntivamente notificato non risulta nella estensione pdf.p7m., pertanto, da tale circostanza scaturisce la notificazione di una sentenza priva della sottoscrizione del Giudice che l'ha emessa e come tale inidonea, in ogni caso, a determinare il decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., in quanto l'eventuale notificazione, avvenuta nelle forme suddette è certamente nulla” (cfr. comparsa conclusionale) ed ancora che “il file presuntivamente notificato non risulta nella estensione pdf.p7m né risulta allegata una attestazione di conformità della copia informatica estratta dell'atto formato su supporto analogico. Inoltre non risulta che la copia della sentenza sia stata notificata al codifensore costituito nel giudizio di primo grado. Pertanto la violazione delle forme digitali integra la nullità della notifica della notifica” (cfr. memorie di replica).
Nel caso in esame, risulta dagli atti la notificazione a mezzo posta elettronica certificata della sentenza nella casella di posta dei difensori del primo grado del giudizio dell'odierna appellante ovvero presso i seguenti indirizzi:
e Email_1
Email_2
Orbene, l' art. 3 bis della L. 21/01/1994, n. 53, prevede al comma 2 che “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.” e la relata di notifica allegata unitamente alla sentenza e formante oggetto della predetta notifica, ha il seguente contenuto: “Il sottoscritto Avv. Luigi Farro, codice fiscale: iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di C.F._5
Napoli, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di Controparte_1
(CF: ), di (CF: ) e di C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(CF: , in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art.
[...] C.F._4
83, comma 3 c.p.c. NOTIFICA unitamente alla presente relazione l'allegato Controparte_4
copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Sentenza
[...]
n.10406/2018 del Tribunale di Napoli ai seguenti destinatari: Avv. Daniela Carro (CF:
4 ) all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._6 estratto dall'albo tenuto dall'ordine o dal collegio Email_1 professionale cui appartiene il destinatario della notifica e Avv. Nicolino Petrucci (CF:
) all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._7 estratto dall'albo tenuto dall'ordine o dal collegio Email_3 professionale cui appartiene il destinatario della notifica. ATTESTA ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L.
179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che l'allegato contenente Controparte_4
Sentenza n.10406/2018 del Tribunale di Napoli è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. BACOLI, 19/12/2018 Firmato digitalmente da Avv. Luigi Farro” (cfr. in atti).
In sintesi, e per quel che qui rileva, è conferito al difensore il potere di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti originali che è quanto fatto dall'Avv. Luigi Farro rispetto alla copia della sentenza notificata.
Di poi, nella fattispecie in esame, trattasi di una sentenza redatta in formato cartaceo, come dimostrato anche dal deposito della stessa in cancelleria, coincidente con l'attestazione datata e sottoscritta dal Cancelliere, secondo l'art 133, comma 2, c.p.c.; a detta attestazione ufficiale e univoca del cancelliere apposta in calce alla sentenza emessa in formato cartaceo è seguita, in pari data, la pubblicazione della sentenza in via telematica.
Invero, alla certificazione della cancelleria sull'unico originale in formato cartaceo ha fatto seguito la registrazione automatica del documento informatico effettuata nel sistema informatico. Con l'accettazione del deposito telematico e l'attribuzione del numero cronologico, il provvedimento è inserito nel fascicolo informatico e in esito alla pubblicazione informatizzata diventa consultabile da parte dei difensori nella versione che reca la stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione (vale a dire il numero di cronologico e la data di pubblicazione) come segno grafico apposto dal sistema per evidenziare l'avvenuto processamento informatico della sentenza, depositata in formato cartaceo.
5 E della sentenza notificata, contrariamente a quanto eccepito da parte appellante, il notificante ha reso regolarmente l'attestazione di conformità di cui agli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012.
Di poi, pur ritenuto che, in forza del consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di mandato ad litem conferito a più difensori (che si presume disgiunto in difetto di prova contraria) non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 12924 del
09/06/2014) e che, pertanto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di uno solo dei due, deve ritenersi pienamente valida ed efficace, nonché idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. 26076/2019; Sez. L,
Sentenza n. 2774 del 04/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1311 del 09/04/1975), osserva la
Corte che, nella fattispecie in esame, la notifica della sentenza via pec risulta eseguita sia all'Avv. Daniela Carro che all'Avv. Nicolino Petrucci onde la completa infondatezza dell'altra eccezione sollevata da parte appellante onde invalidare la notifica eseguita ai fini della decorrenza del termine breve.
La decorrenza del termine breve, quindi, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare;
sollecito veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326, 170 c.p.c. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 6278 del 04/03/2019 e Cass., Sez.
Un. 13 giugno 2011, n. 12898). E ciò in considerazione del fatto che dette forme di notificazione «sono in grado di soddisfare l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata
a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a esprimere un parere tecnico sulla opportunità e la convenienza della proposizione del gravame» (Cass. nn. 20193/2009 e 18493/2014, richiamate da Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019).
6 Infine, la sentenza in data 19 dicembre 2018 non risulta notificata ai fini esecutivi o in vista delle trattative di bonario componimento (come, invece, avvenuto con altre diverse notifiche), come eccepito da ultimo dall'appellante con le note del 7.3.2025, e, in ogni caso, va osservato che agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione, anche nel caso in cui la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 e
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2974 del 07/02/2020).
Ebbene, sulla scorta di tali elementi di diritto, la parte appellante è decaduta dal diritto di impugnare la sentenza di primo grado, avendo omesso di notificare l'appello alla controparte entro il termine perentorio di decadenza decorrente dalla notifica della sentenza avvenuta in data 19 dicembre 2019.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello assorbe ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del principio, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 968/22 e Cass.
26113/2023), per il quale «l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”».
Vengono, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata. Tale importo è stato ridotto del 30% ex art. 4, comma 4, D.M. cit., non avendo comportato l'attività difensiva svolta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, e, quindi, maggiorato per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. cit. (Cass. 10367/2024).
7 Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , appello avverso la sentenza n. 10406/2018 pronunciata CP_2 CP_3 in data 30 novembre 2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati che si liquidano complessivamente in € 3.254,72 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Assunta d'Amore
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