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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2996/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2996/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONTANARI CINZIA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 35
48124 RAVENNA presso il difensore avv. MONTANARI CINZIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SCIUTO VINCENZO, elettivamente domiciliata in VIA FARINI 4
40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SCIUTO VINCENZO
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e per sentirli condannare, in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in complessivi €
150.000,00, oltre a rivalutazione e interessi, asseritamente subito dall'attore, quale coniuge di a seguito del coinvolgimento di quest'ultima – mentre era Persona_1
alla guida dell'autovettura Citroen C3 targata DA 245 VY – in un sinistro stradale verificatosi in Ravenna, il giorno 13/05/2016, per colpa esclusiva del CP_2
conducente dell'autovettura Ford Fiesta targata ES 348 TB, di proprietà della e CP_3
assicurata per la r.c.a. presso compagnia poi incorporata da Controparte_4
Controparte_1
si è ritualmente costituita in giudizio, Controparte_1
osservando che aveva già percepito dalla compagnia assicuratrice la Parte_1
somma di € 13.255,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante derivatogli dal periodo di aspettativa non retribuita di cui aveva usufruito per assistere la consorte infortunata a seguito del predetto sinistro stradale, e contestando integralmente l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile da lesione del rapporto parentale subito dall'attore quale conseguenza dell'infortunio occorso alla moglie in data
13/05/2016; ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Va premesso che non è oggetto di contestazione l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente stradale in cui rimase coinvolta Controparte_2 [...]
il giorno 13/05/2016; oggetto del presente giudizio, quindi, è unicamente Per_1
l'accertamento (e l'eventuale quantificazione) del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale lamentato dall'attore.
Ciò premesso, va osservato che risultano accertati in capo alla i seguenti Per_1
postumi permanenti di natura biologica quali conseguenze del predetto sinistro stradale:
2 sindrome psicoorganica lieve (grado 10%); sindrome vertiginosa (grado 3%); deficit visivo (grado 16%); esiti di frattura branca ileo-ischio-pubica (grado 2%); esiti di fratture costali multiple (grado 3%) (v. la relazione di visita medica INAIL del
16/10/2017, allegata all'atto di citazione come doc. 17).
Il grado complessivo delle suddette menomazioni risulta successivamente aumentato dal
34% al 40% (v. la comunicazione INAIL del 26/03/2020 relativa all'accertamento medico-legale espletato in sede di revisione, allegata all'atto di citazione come doc. 18).
L'attore lamenta sostanzialmente una serie di presunti riflessi di natura psichico- comportamentale prodotti in capo alla moglie dalle suddette menomazioni, che possono sintetizzarsi nella ridotta propensione della consorte all'espletamento delle incombenze domestiche e familiari, alla frequentazione di ristoranti e locali, all'organizzazione di vacanze, alla cura della propria persona, alle relazioni sociali e ai rapporti sessuali con il marito, nonostante la coppia avesse maturato prima del sinistro la volontà di avere figli.
Tale asserita perdita di vitalità da parte della è rimasta però priva di idoneo Per_1
riscontro probatorio, non essendo stata ammessa la prova testimoniale dedotta sul punto dall'attore, stante il contenuto generico e/o valutativo dei relativi capitoli;
inoltre, considerate la natura e l'entità delle menomazioni riportate dalla appare Per_1
alquanto incerta, e quindi non dimostrata, l'esistenza di un preciso nesso causale tra dette menomazioni ed il riferito mutamento della sua personalità e delle sue abitudini di vita, che potrebbe invece essere imputabile ad altri fattori;
ed anche la scelta di non avere figli (ammesso che sia stata effettivamente una scelta) potrebbe essere dipesa da ragioni estranee alle conseguenze del sinistro stradale de quo, considerata tra l'altro l'età dei due coniugi all'epoca dell'incidente (la aveva già 41 anni ed il Segato 48). Per_1
A ciò deve aggiungersi, con riferimento ai criteri da adottare per il riconoscimento del danno non patrimoniale alle vittime secondarie, che nel caso di specie non siamo in presenza di un danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, e nemmeno di un danno da grave compromissione del rapporto parentale, da intendersi – secondo la giurisprudenza prevalente (v. fra le altre Cass. 17/05/2023 n.
3 13540) – come sconvolgimento della vita quotidiana del familiare della vittima principale, o come grave patimento d'animo che il medesimo familiare subisce a causa dello stato di sofferenza e dolore in cui vive la vittima primaria in conseguenza delle lesioni riportate, oppure come vera e propria perdita di salute da parte della stessa vittima secondaria (che l'odierno attore non ha nemmeno prospettato): si tratterebbe piuttosto, nel caso in esame, di contenuti disagi e di qualche rinuncia che il marito deve affrontare per adeguarsi ai presunti mutamenti delle abitudini di vita della moglie.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 8.400,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 04/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2996/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONTANARI CINZIA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 35
48124 RAVENNA presso il difensore avv. MONTANARI CINZIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SCIUTO VINCENZO, elettivamente domiciliata in VIA FARINI 4
40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SCIUTO VINCENZO
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e per sentirli condannare, in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in complessivi €
150.000,00, oltre a rivalutazione e interessi, asseritamente subito dall'attore, quale coniuge di a seguito del coinvolgimento di quest'ultima – mentre era Persona_1
alla guida dell'autovettura Citroen C3 targata DA 245 VY – in un sinistro stradale verificatosi in Ravenna, il giorno 13/05/2016, per colpa esclusiva del CP_2
conducente dell'autovettura Ford Fiesta targata ES 348 TB, di proprietà della e CP_3
assicurata per la r.c.a. presso compagnia poi incorporata da Controparte_4
Controparte_1
si è ritualmente costituita in giudizio, Controparte_1
osservando che aveva già percepito dalla compagnia assicuratrice la Parte_1
somma di € 13.255,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante derivatogli dal periodo di aspettativa non retribuita di cui aveva usufruito per assistere la consorte infortunata a seguito del predetto sinistro stradale, e contestando integralmente l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile da lesione del rapporto parentale subito dall'attore quale conseguenza dell'infortunio occorso alla moglie in data
13/05/2016; ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Va premesso che non è oggetto di contestazione l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente stradale in cui rimase coinvolta Controparte_2 [...]
il giorno 13/05/2016; oggetto del presente giudizio, quindi, è unicamente Per_1
l'accertamento (e l'eventuale quantificazione) del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale lamentato dall'attore.
Ciò premesso, va osservato che risultano accertati in capo alla i seguenti Per_1
postumi permanenti di natura biologica quali conseguenze del predetto sinistro stradale:
2 sindrome psicoorganica lieve (grado 10%); sindrome vertiginosa (grado 3%); deficit visivo (grado 16%); esiti di frattura branca ileo-ischio-pubica (grado 2%); esiti di fratture costali multiple (grado 3%) (v. la relazione di visita medica INAIL del
16/10/2017, allegata all'atto di citazione come doc. 17).
Il grado complessivo delle suddette menomazioni risulta successivamente aumentato dal
34% al 40% (v. la comunicazione INAIL del 26/03/2020 relativa all'accertamento medico-legale espletato in sede di revisione, allegata all'atto di citazione come doc. 18).
L'attore lamenta sostanzialmente una serie di presunti riflessi di natura psichico- comportamentale prodotti in capo alla moglie dalle suddette menomazioni, che possono sintetizzarsi nella ridotta propensione della consorte all'espletamento delle incombenze domestiche e familiari, alla frequentazione di ristoranti e locali, all'organizzazione di vacanze, alla cura della propria persona, alle relazioni sociali e ai rapporti sessuali con il marito, nonostante la coppia avesse maturato prima del sinistro la volontà di avere figli.
Tale asserita perdita di vitalità da parte della è rimasta però priva di idoneo Per_1
riscontro probatorio, non essendo stata ammessa la prova testimoniale dedotta sul punto dall'attore, stante il contenuto generico e/o valutativo dei relativi capitoli;
inoltre, considerate la natura e l'entità delle menomazioni riportate dalla appare Per_1
alquanto incerta, e quindi non dimostrata, l'esistenza di un preciso nesso causale tra dette menomazioni ed il riferito mutamento della sua personalità e delle sue abitudini di vita, che potrebbe invece essere imputabile ad altri fattori;
ed anche la scelta di non avere figli (ammesso che sia stata effettivamente una scelta) potrebbe essere dipesa da ragioni estranee alle conseguenze del sinistro stradale de quo, considerata tra l'altro l'età dei due coniugi all'epoca dell'incidente (la aveva già 41 anni ed il Segato 48). Per_1
A ciò deve aggiungersi, con riferimento ai criteri da adottare per il riconoscimento del danno non patrimoniale alle vittime secondarie, che nel caso di specie non siamo in presenza di un danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, e nemmeno di un danno da grave compromissione del rapporto parentale, da intendersi – secondo la giurisprudenza prevalente (v. fra le altre Cass. 17/05/2023 n.
3 13540) – come sconvolgimento della vita quotidiana del familiare della vittima principale, o come grave patimento d'animo che il medesimo familiare subisce a causa dello stato di sofferenza e dolore in cui vive la vittima primaria in conseguenza delle lesioni riportate, oppure come vera e propria perdita di salute da parte della stessa vittima secondaria (che l'odierno attore non ha nemmeno prospettato): si tratterebbe piuttosto, nel caso in esame, di contenuti disagi e di qualche rinuncia che il marito deve affrontare per adeguarsi ai presunti mutamenti delle abitudini di vita della moglie.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 8.400,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 04/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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