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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/01/2025, assunto in decisione in data 12/03/2025 e vertente tra
(c.f. nata nei PAESI BASSI il Parte_1 C.F._1
01/02/1990;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato IANNONE MICHELA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI relative alla separazione
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• Ordinare al Comune di Bassano del Grappa (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
pagina 1 di 9 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e sita in Monza, Via EN da Monza, 29, rimarrà nella disponibilità della moglie in via esclusiva dal 31/01/2025;
2) dal 15/01/2025 fino al 31/01/2025 l'abitazione rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. . In questo lasso di tempo, quest'ultimo si adopererà per completare il trasloco di tutti i suoi Pt_2
Part effetti personali e dei beni a lui assegnati di cui al punto 12.A). La sig.ra avrà facoltà di accedere all'immobile tra il 15/01/2025 e il 30/01/2025, dandone preavviso al marito, solo per, eventualmente, recuperare beni personali di necessità;
3) il 31/01/2025 il sig. , completato il trasloco, uscirà dall'abitazione (entro le ore 08.30) e consegnerà Pt_2
Part contestualmente le chiavi di casa alla sig.ra
4) il pagamento della rata delle spese condominiali in scadenza il 15/01/2025 è stata versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno con addebito sul conto corrente tra loro cointestato nr. 045000450953, tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO;
5) il pagamento della rata di mutuo di cui l'immobile è gravato - acceso il 17/02/2021 cod. rapporto
00001028484 presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO - , in scadenza il prossimo 17/01/2025 verrà versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La rata verrà addebitata, come da prassi, sul conto corrente cointestato tra i coniugi nr. 045000450953, tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO, le parti si impegnano a fornire idonea provvista;
6) con la rata di mutuo in scadenza al 17/02/25 e con la rata di spese condominiali in scadenza il 15/03/2025 tutte le spese dell'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutuo, spese condominiali, utenze varie,
TARI) che matureranno dopo il 15/02/2025 rimarranno interamente ed esclusivamente a carico della sig.ra Part
anche se l'intestazione immobiliare rimarrà in capo ad entrambi i coniugi fino alla cessione della quota di cui al punto nr. 9;
7) le parti si impegnano a provvedere immediatamente a sanare l'irregolarità catastale interna dell'immobile, il costo della pratica per la regolarizzazione verrà sostenuto da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
Il sig. si incarica Pt_2 di individuare con estrema urgenza, entro il 31/01/2025, un tecnico per l'adempimento della pratica catastale che dovrà essere completata prima della cessione della quota immobiliare di cui al punto nr. 9 che segue;
Part 8) La sig.ra si impegna a provvedere alla voltura a suo favore dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica, della rete internet e dell'utenza telefonica alla quale è collegato l'impianto di allarme dell'immobile con decorrenza dal 15/02/2025, eventuali costi a suo carico.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI E ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti si impegnano a sciogliere la comunione della casa coniugale e delle sue pagina 2 di 9 pertinenze come segue: il sig. si impegna a trasferire, a fronte dell'incasso della somma Parte_2 complessiva di € 99.800,00
(novantanovemilaottocento/00), la propria quota di proprietà pari a ½ (un mezzo) dell'immobile sito in
Monza, via EN da Monza, 29, in favore del GN , che accetta per sé, Parte_1 nelle forme di legge, avanti notaio scelto dalla stessa e con atto pubblico da perfezionarsi entro il termine ordinario di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Il valore della quota è stato concordato tra le parti tenuto conto del valore commerciale dell'immobile al netto del valore del mutuo residuo alla data del 14/02/2025. L'appartamento, ubicato nel condominio denominato “Civico 29” sviluppato su due piani (primo e secondo) collegati tra loro dalla scala interna, è composto da un locale più servizi e terrazzo al piano primo, due locali più servizi e balconi al piano secondo, identificato presso il catasto fabbricati del Comune di Monza come segue: Foglio 45- mappale 399- subalterno 721- piano 1-2- categoria A2- classe 5- vani 6,5- rendita catastale € 1.443,50.
Coerenze dell'appartamento: del piano primo: vano scale comuni, ente comune e proprietà di terzi su di uno stesso lato, prospetto su Via
EN da Monza, altra unità immobiliare di proprietà di terzi e vano scala comune su di uno stesso lato;
del piano secondo: prospetto su parte comune, ente comune, prospetto su Via EN da Monza, altra unità immobiliare di proprietà di terzi.
A detta porzione immobiliare segue e compete la proporzionale quota di comproprietà in ragione di millesimi
74,43 (settantaquattro virgola quarantatre) delle parti comuni della casa quali servono e sono alla stessa inerenti ai sensi dell'art. 1117 Cod. Civ..
Il tutto salvo errori e come in fatto e come risulta dai titoli di provenienza, ai quali le Parti fanno pieno ed espresso riferimento per tutto quanto ivi contenuto.
Le spese e le tasse eventuali, relative al trasferimento, ivi compresi gli onorari del Notaio, per le quali tutte si invoca il beneficio dell'esenzione previsto ex lege, saranno a carico della GN Parte_1
[...]
La presente clausola è da intendersi a tutti gli effetti quale contratto preliminare di cessione dell'immobile sopra descritto. Pertanto, sarà onere della sig.ra CO convocare il sig. dal notaio per la sottoscrizione Pt_2 dell'atto di cessione della quota immobiliare entro il termine ordinario suddetto. In caso di Part inadempimento della sig.ra il sig. potrà chiedere la risoluzione del preliminare, trattenere, a Pt_2 titolo di risarcimento del danno, la caparra confirmatoria e conservare la titolarità del bene e il conseguente diritto al suo utilizzo.
Le Parti danno inoltre atto:
- di essere persone fisiche e di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali;
- che oggetto della cessione in cui al presente atto è un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze;
pagina 3 di 9 - che ai sensi dell'articolo 19, L. 6 marzo 1987 n. 74 (così come da sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e 15 aprile 1992 n. 176) il trasferimento immobiliare sarà esente da imposte di bollo di registro e ogni tipo di tassa.
Il prezzo per la cessione della quota immobiliare verrà pagato con le seguenti modalità:
A. al 31/01/2025, contestualmente all'uscita dalla casa coniugale di cui al punto nr. 3, il sig. incasserà Pt_2
Part dalla sig.ra a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € 5.000,00 a mezzo bonifico istantaneo;
B. il saldo, pari ad € 94.800,00, verrà incassato dal sig. , a mezzo assegno circolare, con la cessione Pt_2 della quota immobiliare disciplinata al presente punto;
10) contestualmente alla cessione della quota immobiliare verrà estinta la posizione del sig. di Pt_2 coobbligato in solido nel mutuo bancario cointestato tra i coniugi - cod. rapporto presso Banca P.IVA_1
Part del Territorio Lombardo-, mediante l'accollo integrale del debito residuo in capo alla sig.ra con la completa liberazione del sig. . L'accollo dovrà essere espressamente autorizzato dalla banca Pt_2
Part erogatrice del mutuo e la sig.ra dovrà produrre, all'atto di cessione della quota immobiliare, idonea documentazione in tal senso;
Part 11) contestualmente alla cessione della quota immobiliare la sig.ra comunicherà il cambio di intestazione dell'immobile alla compagnia assicurativa UnipoloSai – Polizza Casa e Servizi nr.
1/45224/148/179575402/2 Ag. Cernusco sul Naviglio - e al Comune di Monza ai fini della quantificazione dell'imposta TARI;
12) Le parti si impegnano a sciogliere la comunione di tutti i loro beni mobili come segue:
A. tutti gli arredi e corredi di cui la casa familiare è provvista, acquistati in comunione dai coniugi, rimarranno Part all'interno della stessa in assegnazione alla sig.ra ad esclusione: del letto matrimoniale contenuto nella camera ospiti, del trapano, del tavolo e delle quattro sedie da esterno, oltre ad un treno di pneumatici per automobile che, invece, rimarranno assegnati al sig. . A fronte di tale suddivisione le parti hanno Pt_2
Part concordato un conguaglio a favore del sig. pari ad € 5.563,00 che la sig.ra corrisponderà in data Pt_2
31/01/2025 con versamento mediante bonifico istantaneo;
B. le parti provvederanno all'estinzione del conto corrente bancario cointestato nr. 045000450953 tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO solo dopo aver eseguito i pagamenti di cui ai punti nrr. 5), 6) e 7), aver pagato tutte le utenze maturate fino al 14/2/25 e aver pagato i costi di deposito dei pneumatici per € 50,00;
13) i coniugi si danno espressa preventiva autorizzazione al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, rilasciandosi, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio; pagina 4 di 9 14) i coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti, pertanto nessun assegno di mantenimento viene pattuito a favore di uno o l'altro coniuge. Dichiarano di aver risolto in separata sede ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni reciprocamente assunte nel presente atto;
15) i coniugi si impegnano reciprocamente e formalmente a non divulgare e a non rilevare a terzi le informazioni, i documenti e quant'altro di cui siano venuti a conoscenza, inerenti l'altro coniuge, nell'ambito del presente procedimento.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c.
-con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
Conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Bassano del Grappa (VI) in data
25/08/2023, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI), anno 2023 Parte
2 Serie C nr. 196;
• ordinare al Comune di Bassano del Grappa (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e sita in Monza, Via EN da Monza, 29, rimarrà nella disponibilità della moglie in via esclusiva dal 31/01/2025;
2) dal 15/01/2025 fino al 31/01/2025 l'abitazione rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. . In Pt_2 questo lasso di tempo, quest'ultimo si adopererà per completare il trasloco di tutti i suoi effetti personali e Part dei beni a lui assegnati di cui al punto 12.A). La sig.ra avrà facoltà di accedere all'immobile tra il
15/01/2025 e il 30/01/2025, dandone preavviso al marito, solo per, eventualmente, recuperare beni personali di necessità;
3) il 31/01/2025 il sig. , completato il trasloco, uscirà dall'abitazione (entro le ore 08.30) e consegnerà Pt_2
Part contestualmente le chiavi di casa alla sig.ra
4) il pagamento della rata delle spese condominiali in scadenza il 15/01/2025 è stata versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno con addebito sul conto corrente tra loro cointestato nr. 045000450953, tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO;
5) il pagamento della rata di mutuo di cui l'immobile è gravato - acceso il 17/02/2021 pagina 5 di 9 cod. rapporto 00001028484 presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO - , in scadenza il prossimo 17/01/2025 verrà versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La rata verrà addebitata, come da prassi, sul conto corrente cointestato tra i coniugi nr. 045000450953, tenuto presso
BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO, le parti si impegnano a fornire idonea provvista;
6) con la rata di mutuo in scadenza al 17/02/25 e con la rata di spese condominiali in scadenza il 15/03/2025 tutte le spese dell'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutuo, spese condominiali, utenze varie, TARI) che matureranno dopo il 15/02/2025 rimarranno interamente ed Part esclusivamente a carico della sig.ra anche se l'intestazione immobiliare rimarrà in capo ad entrambi i coniugi fino alla cessione della quota di cui al punto nr. 9;
7) le parti si impegnano a provvedere immediatamente a sanare l'irregolarità catastale interna dell'immobile, il costo della pratica per la regolarizzazione verrà sostenuto da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
Il sig. si incarica di individuare con estrema urgenza, entro il 31/01/2025, un tecnico per Pt_2
l'adempimento della pratica catastale che dovrà essere completata prima della cessione della quota immobiliare di cui al punto nr. 9 che segue;
Part 8) La sig.ra si impegna a provvedere alla voltura a suo favore dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica, della rete internet e dell'utenza telefonica alla quale è collegato l'impianto di allarme dell'immobile con decorrenza dal 15/02/2025, eventuali costi a suo carico.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI E ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti si impegnano a sciogliere la comunione della casa coniugale e delle sue pertinenze come segue: il sig. si impegna a trasferire, a fronte dell'incasso della somma complessiva di € 99.800,00 Parte_2
(novantanovemilaottocento/00), la propria quota di proprietà pari a ½ (un mezzo) dell'immobile sito in
Monza, via EN da Monza, 29, in favore del GN , che accetta per sé, Parte_1 nelle forme di legge, avanti notaio scelto dalla stessa e con atto pubblico da perfezionarsi entro il termine ordinario di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Il valore della quota è stato concordato tra le parti tenuto conto del valore commerciale dell'immobile al netto del valore del mutuo residuo alla data del 14/02/2025. L'appartamento, ubicato nel condominio denominato “Civico 29” sviluppato su due piani (primo e secondo) collegati tra loro dalla scala interna, è composto da un locale più servizi e terrazzo al piano primo, due locali più servizi e balconi al piano secondo, identificato presso il catasto fabbricati del Comune di Monza come segue: Foglio 45- mappale 399- subalterno 721- piano 1-2- categoria A2- classe 5- vani 6,5- rendita catastale € 1.443,50.
Coerenze dell'appartamento: del piano primo: vano scale comuni, ente comune e proprietà di terzi su di uno stesso lato, prospetto su Via EN da Monza, altra unità immobiliare di proprietà di terzi e vano scala comune su di uno stesso lato;
del piano secondo: prospetto su parte comune, ente comune, prospetto su Via
EN da Monza, altra unità immobiliare di proprietà di terzi. pagina 6 di 9 A detta porzione immobiliare segue e compete la proporzionale quota di comproprietà in ragione di millesimi
74,43 (settantaquattro virgola quarantatre) delle parti comuni della casa quali servono e sono alla stessa inerenti ai sensi dell'art. 1117 Cod. Civ..
Il tutto salvo errori e come in fatto e come risulta dai titoli di provenienza, ai quali le Parti fanno pieno ed espresso riferimento per tutto quanto ivi contenuto.
Le spese e le tasse eventuali, relative al trasferimento, ivi compresi gli onorari del Notaio, per le quali tutte si invoca il beneficio dell'esenzione previsto ex lege, saranno a carico della GN Parte_1
[...]
La presente clausola è da intendersi a tutti gli effetti quale contratto preliminare di cessione dell'immobile sopra descritto. Pertanto, sarà onere della sig.ra CO convocare il sig. dal notaio per la sottoscrizione Pt_2 dell'atto di cessione della quota immobiliare entro il termine ordinario suddetto. In caso di Part inadempimento della sig.ra il sig. potrà chiedere la risoluzione del preliminare, trattenere, a Pt_2 titolo di risarcimento del danno, la caparra confirmatoria e conservare la titolarità del bene e il conseguente diritto al suo utilizzo.
Le Parti danno inoltre atto:
- di essere persone fisiche e di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali;
- che oggetto della cessione in cui al presente atto è un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze;
- che ai sensi dell'articolo 19, L. 6 marzo 1987 n. 74 (così come da sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e 15 aprile 1992 n. 176) il trasferimento immobiliare sarà esente da imposte di bollo di registro e ogni tipo di tassa.
Il prezzo per la cessione della quota immobiliare verrà pagato con le seguenti modalità:
A. al 31/01/2025, contestualmente all'uscita dalla casa coniugale di cui al punto nr. 3, il sig. incasserà Pt_2
Part dalla sig.ra a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € 5.000,00 a mezzo bonifico istantaneo;
B. il saldo, pari ad € 94.800,00, verrà incassato dal sig. , a mezzo assegno circolare, con la cessione Pt_2 della quota immobiliare disciplinata al presente punto;
10) contestualmente alla cessione della quota immobiliare verrà estinta la posizione del sig. di coobbligato in solido nel mutuo bancario cointestato tra i coniugi - cod. rapporto Pt_2
presso Banca del Territorio Lombardo-, P.IVA_1
Part mediante l'accollo integrale del debito residuo in capo alla sig.ra con la completa liberazione del sig. . L'accollo dovrà essere espressamente Pt_2
Part autorizzato dalla banca erogatrice del mutuo e la sig.ra dovrà produrre, all'atto di cessione della quota immobiliare, idonea documentazione in tal senso;
Part 11) contestualmente alla cessione della quota immobiliare la sig.ra comunicherà il cambio di intestazione dell'immobile alla compagnia assicurativa UnipoloSai – pagina 7 di 9 Polizza Casa e Servizi nr. 1/45224/148/179575402/2 Ag. Cernusco sul Naviglio - e al
Comune di Monza ai fini della quantificazione dell'imposta TARI.
12) Le parti si impegnano a sciogliere la comunione di tutti i loro beni mobili come segue:
A. tutti gli arredi e corredi di cui la casa familiare è provvista, acquistati in comunione dai coniugi, rimarranno all'interno della stessa in assegnazione Part alla sig.ra ad esclusione: del letto matrimoniale contenuto nella camera ospiti, del trapano, del tavolo e delle quattro sedie da esterno, oltre ad un treno di pneumatici per automobile che, invece, rimarranno assegnati al sig. . A fronte di tale suddivisione le parti hanno concordato un Pt_2
Part conguaglio a favore del sig. pari ad € 5.563,00 che la sig.ra corrisponderà in data 31/01/2025 Pt_2 con versamento mediante bonifico istantaneo;
B. le parti provvederanno all'estinzione del conto corrente bancario cointestato nr. 045000450953 tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO solo dopo aver eseguito i pagamenti di cui ai punti nrr. 5), 6) e 7), aver pagato tutte le utenze maturate fino al 14/2/25 e aver pagato i costi di deposito dei pneumatici per € 50,00;
13) i coniugi si danno espressa preventiva autorizzazione al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, rilasciandosi, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio;
14) i coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti, pertanto nessun assegno di mantenimento viene pattuito a favore di uno o l'altro coniuge. Dichiarano di aver risolto in separata sede ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni reciprocamente assunte nel presente atto;
15) i coniugi si impegnano reciprocamente e formalmente a non divulgare e a non rilevare a terzi le informazioni, i documenti e quant'altro di cui siano venuti a conoscenza, inerenti l'altro coniuge, nell'ambito del presente procedimento.
pagina 8 di 9 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 25.08.2023 a Bassano Del Grappa (VI);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 12.03.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI), per le annotazioni di legge (atto n. 196, parte II, serie C)
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/01/2025, assunto in decisione in data 12/03/2025 e vertente tra
(c.f. nata nei PAESI BASSI il Parte_1 C.F._1
01/02/1990;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato IANNONE MICHELA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI relative alla separazione
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• Ordinare al Comune di Bassano del Grappa (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
pagina 1 di 9 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e sita in Monza, Via EN da Monza, 29, rimarrà nella disponibilità della moglie in via esclusiva dal 31/01/2025;
2) dal 15/01/2025 fino al 31/01/2025 l'abitazione rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. . In questo lasso di tempo, quest'ultimo si adopererà per completare il trasloco di tutti i suoi Pt_2
Part effetti personali e dei beni a lui assegnati di cui al punto 12.A). La sig.ra avrà facoltà di accedere all'immobile tra il 15/01/2025 e il 30/01/2025, dandone preavviso al marito, solo per, eventualmente, recuperare beni personali di necessità;
3) il 31/01/2025 il sig. , completato il trasloco, uscirà dall'abitazione (entro le ore 08.30) e consegnerà Pt_2
Part contestualmente le chiavi di casa alla sig.ra
4) il pagamento della rata delle spese condominiali in scadenza il 15/01/2025 è stata versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno con addebito sul conto corrente tra loro cointestato nr. 045000450953, tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO;
5) il pagamento della rata di mutuo di cui l'immobile è gravato - acceso il 17/02/2021 cod. rapporto
00001028484 presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO - , in scadenza il prossimo 17/01/2025 verrà versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La rata verrà addebitata, come da prassi, sul conto corrente cointestato tra i coniugi nr. 045000450953, tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO, le parti si impegnano a fornire idonea provvista;
6) con la rata di mutuo in scadenza al 17/02/25 e con la rata di spese condominiali in scadenza il 15/03/2025 tutte le spese dell'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutuo, spese condominiali, utenze varie,
TARI) che matureranno dopo il 15/02/2025 rimarranno interamente ed esclusivamente a carico della sig.ra Part
anche se l'intestazione immobiliare rimarrà in capo ad entrambi i coniugi fino alla cessione della quota di cui al punto nr. 9;
7) le parti si impegnano a provvedere immediatamente a sanare l'irregolarità catastale interna dell'immobile, il costo della pratica per la regolarizzazione verrà sostenuto da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
Il sig. si incarica Pt_2 di individuare con estrema urgenza, entro il 31/01/2025, un tecnico per l'adempimento della pratica catastale che dovrà essere completata prima della cessione della quota immobiliare di cui al punto nr. 9 che segue;
Part 8) La sig.ra si impegna a provvedere alla voltura a suo favore dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica, della rete internet e dell'utenza telefonica alla quale è collegato l'impianto di allarme dell'immobile con decorrenza dal 15/02/2025, eventuali costi a suo carico.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI E ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti si impegnano a sciogliere la comunione della casa coniugale e delle sue pagina 2 di 9 pertinenze come segue: il sig. si impegna a trasferire, a fronte dell'incasso della somma Parte_2 complessiva di € 99.800,00
(novantanovemilaottocento/00), la propria quota di proprietà pari a ½ (un mezzo) dell'immobile sito in
Monza, via EN da Monza, 29, in favore del GN , che accetta per sé, Parte_1 nelle forme di legge, avanti notaio scelto dalla stessa e con atto pubblico da perfezionarsi entro il termine ordinario di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Il valore della quota è stato concordato tra le parti tenuto conto del valore commerciale dell'immobile al netto del valore del mutuo residuo alla data del 14/02/2025. L'appartamento, ubicato nel condominio denominato “Civico 29” sviluppato su due piani (primo e secondo) collegati tra loro dalla scala interna, è composto da un locale più servizi e terrazzo al piano primo, due locali più servizi e balconi al piano secondo, identificato presso il catasto fabbricati del Comune di Monza come segue: Foglio 45- mappale 399- subalterno 721- piano 1-2- categoria A2- classe 5- vani 6,5- rendita catastale € 1.443,50.
Coerenze dell'appartamento: del piano primo: vano scale comuni, ente comune e proprietà di terzi su di uno stesso lato, prospetto su Via
EN da Monza, altra unità immobiliare di proprietà di terzi e vano scala comune su di uno stesso lato;
del piano secondo: prospetto su parte comune, ente comune, prospetto su Via EN da Monza, altra unità immobiliare di proprietà di terzi.
A detta porzione immobiliare segue e compete la proporzionale quota di comproprietà in ragione di millesimi
74,43 (settantaquattro virgola quarantatre) delle parti comuni della casa quali servono e sono alla stessa inerenti ai sensi dell'art. 1117 Cod. Civ..
Il tutto salvo errori e come in fatto e come risulta dai titoli di provenienza, ai quali le Parti fanno pieno ed espresso riferimento per tutto quanto ivi contenuto.
Le spese e le tasse eventuali, relative al trasferimento, ivi compresi gli onorari del Notaio, per le quali tutte si invoca il beneficio dell'esenzione previsto ex lege, saranno a carico della GN Parte_1
[...]
La presente clausola è da intendersi a tutti gli effetti quale contratto preliminare di cessione dell'immobile sopra descritto. Pertanto, sarà onere della sig.ra CO convocare il sig. dal notaio per la sottoscrizione Pt_2 dell'atto di cessione della quota immobiliare entro il termine ordinario suddetto. In caso di Part inadempimento della sig.ra il sig. potrà chiedere la risoluzione del preliminare, trattenere, a Pt_2 titolo di risarcimento del danno, la caparra confirmatoria e conservare la titolarità del bene e il conseguente diritto al suo utilizzo.
Le Parti danno inoltre atto:
- di essere persone fisiche e di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali;
- che oggetto della cessione in cui al presente atto è un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze;
pagina 3 di 9 - che ai sensi dell'articolo 19, L. 6 marzo 1987 n. 74 (così come da sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e 15 aprile 1992 n. 176) il trasferimento immobiliare sarà esente da imposte di bollo di registro e ogni tipo di tassa.
Il prezzo per la cessione della quota immobiliare verrà pagato con le seguenti modalità:
A. al 31/01/2025, contestualmente all'uscita dalla casa coniugale di cui al punto nr. 3, il sig. incasserà Pt_2
Part dalla sig.ra a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € 5.000,00 a mezzo bonifico istantaneo;
B. il saldo, pari ad € 94.800,00, verrà incassato dal sig. , a mezzo assegno circolare, con la cessione Pt_2 della quota immobiliare disciplinata al presente punto;
10) contestualmente alla cessione della quota immobiliare verrà estinta la posizione del sig. di Pt_2 coobbligato in solido nel mutuo bancario cointestato tra i coniugi - cod. rapporto presso Banca P.IVA_1
Part del Territorio Lombardo-, mediante l'accollo integrale del debito residuo in capo alla sig.ra con la completa liberazione del sig. . L'accollo dovrà essere espressamente autorizzato dalla banca Pt_2
Part erogatrice del mutuo e la sig.ra dovrà produrre, all'atto di cessione della quota immobiliare, idonea documentazione in tal senso;
Part 11) contestualmente alla cessione della quota immobiliare la sig.ra comunicherà il cambio di intestazione dell'immobile alla compagnia assicurativa UnipoloSai – Polizza Casa e Servizi nr.
1/45224/148/179575402/2 Ag. Cernusco sul Naviglio - e al Comune di Monza ai fini della quantificazione dell'imposta TARI;
12) Le parti si impegnano a sciogliere la comunione di tutti i loro beni mobili come segue:
A. tutti gli arredi e corredi di cui la casa familiare è provvista, acquistati in comunione dai coniugi, rimarranno Part all'interno della stessa in assegnazione alla sig.ra ad esclusione: del letto matrimoniale contenuto nella camera ospiti, del trapano, del tavolo e delle quattro sedie da esterno, oltre ad un treno di pneumatici per automobile che, invece, rimarranno assegnati al sig. . A fronte di tale suddivisione le parti hanno Pt_2
Part concordato un conguaglio a favore del sig. pari ad € 5.563,00 che la sig.ra corrisponderà in data Pt_2
31/01/2025 con versamento mediante bonifico istantaneo;
B. le parti provvederanno all'estinzione del conto corrente bancario cointestato nr. 045000450953 tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO solo dopo aver eseguito i pagamenti di cui ai punti nrr. 5), 6) e 7), aver pagato tutte le utenze maturate fino al 14/2/25 e aver pagato i costi di deposito dei pneumatici per € 50,00;
13) i coniugi si danno espressa preventiva autorizzazione al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, rilasciandosi, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio; pagina 4 di 9 14) i coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti, pertanto nessun assegno di mantenimento viene pattuito a favore di uno o l'altro coniuge. Dichiarano di aver risolto in separata sede ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni reciprocamente assunte nel presente atto;
15) i coniugi si impegnano reciprocamente e formalmente a non divulgare e a non rilevare a terzi le informazioni, i documenti e quant'altro di cui siano venuti a conoscenza, inerenti l'altro coniuge, nell'ambito del presente procedimento.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c.
-con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
Conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Bassano del Grappa (VI) in data
25/08/2023, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI), anno 2023 Parte
2 Serie C nr. 196;
• ordinare al Comune di Bassano del Grappa (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e sita in Monza, Via EN da Monza, 29, rimarrà nella disponibilità della moglie in via esclusiva dal 31/01/2025;
2) dal 15/01/2025 fino al 31/01/2025 l'abitazione rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. . In Pt_2 questo lasso di tempo, quest'ultimo si adopererà per completare il trasloco di tutti i suoi effetti personali e Part dei beni a lui assegnati di cui al punto 12.A). La sig.ra avrà facoltà di accedere all'immobile tra il
15/01/2025 e il 30/01/2025, dandone preavviso al marito, solo per, eventualmente, recuperare beni personali di necessità;
3) il 31/01/2025 il sig. , completato il trasloco, uscirà dall'abitazione (entro le ore 08.30) e consegnerà Pt_2
Part contestualmente le chiavi di casa alla sig.ra
4) il pagamento della rata delle spese condominiali in scadenza il 15/01/2025 è stata versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno con addebito sul conto corrente tra loro cointestato nr. 045000450953, tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO;
5) il pagamento della rata di mutuo di cui l'immobile è gravato - acceso il 17/02/2021 pagina 5 di 9 cod. rapporto 00001028484 presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO - , in scadenza il prossimo 17/01/2025 verrà versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La rata verrà addebitata, come da prassi, sul conto corrente cointestato tra i coniugi nr. 045000450953, tenuto presso
BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO, le parti si impegnano a fornire idonea provvista;
6) con la rata di mutuo in scadenza al 17/02/25 e con la rata di spese condominiali in scadenza il 15/03/2025 tutte le spese dell'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutuo, spese condominiali, utenze varie, TARI) che matureranno dopo il 15/02/2025 rimarranno interamente ed Part esclusivamente a carico della sig.ra anche se l'intestazione immobiliare rimarrà in capo ad entrambi i coniugi fino alla cessione della quota di cui al punto nr. 9;
7) le parti si impegnano a provvedere immediatamente a sanare l'irregolarità catastale interna dell'immobile, il costo della pratica per la regolarizzazione verrà sostenuto da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
Il sig. si incarica di individuare con estrema urgenza, entro il 31/01/2025, un tecnico per Pt_2
l'adempimento della pratica catastale che dovrà essere completata prima della cessione della quota immobiliare di cui al punto nr. 9 che segue;
Part 8) La sig.ra si impegna a provvedere alla voltura a suo favore dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica, della rete internet e dell'utenza telefonica alla quale è collegato l'impianto di allarme dell'immobile con decorrenza dal 15/02/2025, eventuali costi a suo carico.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI E ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Le parti si impegnano a sciogliere la comunione della casa coniugale e delle sue pertinenze come segue: il sig. si impegna a trasferire, a fronte dell'incasso della somma complessiva di € 99.800,00 Parte_2
(novantanovemilaottocento/00), la propria quota di proprietà pari a ½ (un mezzo) dell'immobile sito in
Monza, via EN da Monza, 29, in favore del GN , che accetta per sé, Parte_1 nelle forme di legge, avanti notaio scelto dalla stessa e con atto pubblico da perfezionarsi entro il termine ordinario di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Il valore della quota è stato concordato tra le parti tenuto conto del valore commerciale dell'immobile al netto del valore del mutuo residuo alla data del 14/02/2025. L'appartamento, ubicato nel condominio denominato “Civico 29” sviluppato su due piani (primo e secondo) collegati tra loro dalla scala interna, è composto da un locale più servizi e terrazzo al piano primo, due locali più servizi e balconi al piano secondo, identificato presso il catasto fabbricati del Comune di Monza come segue: Foglio 45- mappale 399- subalterno 721- piano 1-2- categoria A2- classe 5- vani 6,5- rendita catastale € 1.443,50.
Coerenze dell'appartamento: del piano primo: vano scale comuni, ente comune e proprietà di terzi su di uno stesso lato, prospetto su Via EN da Monza, altra unità immobiliare di proprietà di terzi e vano scala comune su di uno stesso lato;
del piano secondo: prospetto su parte comune, ente comune, prospetto su Via
EN da Monza, altra unità immobiliare di proprietà di terzi. pagina 6 di 9 A detta porzione immobiliare segue e compete la proporzionale quota di comproprietà in ragione di millesimi
74,43 (settantaquattro virgola quarantatre) delle parti comuni della casa quali servono e sono alla stessa inerenti ai sensi dell'art. 1117 Cod. Civ..
Il tutto salvo errori e come in fatto e come risulta dai titoli di provenienza, ai quali le Parti fanno pieno ed espresso riferimento per tutto quanto ivi contenuto.
Le spese e le tasse eventuali, relative al trasferimento, ivi compresi gli onorari del Notaio, per le quali tutte si invoca il beneficio dell'esenzione previsto ex lege, saranno a carico della GN Parte_1
[...]
La presente clausola è da intendersi a tutti gli effetti quale contratto preliminare di cessione dell'immobile sopra descritto. Pertanto, sarà onere della sig.ra CO convocare il sig. dal notaio per la sottoscrizione Pt_2 dell'atto di cessione della quota immobiliare entro il termine ordinario suddetto. In caso di Part inadempimento della sig.ra il sig. potrà chiedere la risoluzione del preliminare, trattenere, a Pt_2 titolo di risarcimento del danno, la caparra confirmatoria e conservare la titolarità del bene e il conseguente diritto al suo utilizzo.
Le Parti danno inoltre atto:
- di essere persone fisiche e di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali;
- che oggetto della cessione in cui al presente atto è un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze;
- che ai sensi dell'articolo 19, L. 6 marzo 1987 n. 74 (così come da sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 e 15 aprile 1992 n. 176) il trasferimento immobiliare sarà esente da imposte di bollo di registro e ogni tipo di tassa.
Il prezzo per la cessione della quota immobiliare verrà pagato con le seguenti modalità:
A. al 31/01/2025, contestualmente all'uscita dalla casa coniugale di cui al punto nr. 3, il sig. incasserà Pt_2
Part dalla sig.ra a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € 5.000,00 a mezzo bonifico istantaneo;
B. il saldo, pari ad € 94.800,00, verrà incassato dal sig. , a mezzo assegno circolare, con la cessione Pt_2 della quota immobiliare disciplinata al presente punto;
10) contestualmente alla cessione della quota immobiliare verrà estinta la posizione del sig. di coobbligato in solido nel mutuo bancario cointestato tra i coniugi - cod. rapporto Pt_2
presso Banca del Territorio Lombardo-, P.IVA_1
Part mediante l'accollo integrale del debito residuo in capo alla sig.ra con la completa liberazione del sig. . L'accollo dovrà essere espressamente Pt_2
Part autorizzato dalla banca erogatrice del mutuo e la sig.ra dovrà produrre, all'atto di cessione della quota immobiliare, idonea documentazione in tal senso;
Part 11) contestualmente alla cessione della quota immobiliare la sig.ra comunicherà il cambio di intestazione dell'immobile alla compagnia assicurativa UnipoloSai – pagina 7 di 9 Polizza Casa e Servizi nr. 1/45224/148/179575402/2 Ag. Cernusco sul Naviglio - e al
Comune di Monza ai fini della quantificazione dell'imposta TARI.
12) Le parti si impegnano a sciogliere la comunione di tutti i loro beni mobili come segue:
A. tutti gli arredi e corredi di cui la casa familiare è provvista, acquistati in comunione dai coniugi, rimarranno all'interno della stessa in assegnazione Part alla sig.ra ad esclusione: del letto matrimoniale contenuto nella camera ospiti, del trapano, del tavolo e delle quattro sedie da esterno, oltre ad un treno di pneumatici per automobile che, invece, rimarranno assegnati al sig. . A fronte di tale suddivisione le parti hanno concordato un Pt_2
Part conguaglio a favore del sig. pari ad € 5.563,00 che la sig.ra corrisponderà in data 31/01/2025 Pt_2 con versamento mediante bonifico istantaneo;
B. le parti provvederanno all'estinzione del conto corrente bancario cointestato nr. 045000450953 tenuto presso BANCA DEL TERRITORIO LOMABARDO solo dopo aver eseguito i pagamenti di cui ai punti nrr. 5), 6) e 7), aver pagato tutte le utenze maturate fino al 14/2/25 e aver pagato i costi di deposito dei pneumatici per € 50,00;
13) i coniugi si danno espressa preventiva autorizzazione al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, rilasciandosi, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio;
14) i coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti, pertanto nessun assegno di mantenimento viene pattuito a favore di uno o l'altro coniuge. Dichiarano di aver risolto in separata sede ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni reciprocamente assunte nel presente atto;
15) i coniugi si impegnano reciprocamente e formalmente a non divulgare e a non rilevare a terzi le informazioni, i documenti e quant'altro di cui siano venuti a conoscenza, inerenti l'altro coniuge, nell'ambito del presente procedimento.
pagina 8 di 9 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 25.08.2023 a Bassano Del Grappa (VI);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 12.03.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI), per le annotazioni di legge (atto n. 196, parte II, serie C)
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 9 di 9