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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Maria Elena Catalano Consigliere
Antonella Caterina Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3098/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II°, N. 81 26845 CODOGNO presso lo studio dell'avv. GUZZALONI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BOTTARO VITTORIO ( ) VIA RUGGERO C.F._2
BOSCOVICH, 49 20124 MILANO;
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace pagina 1 di 11 (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
appellato contumace
Oggetto: lesione personale
Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata n.
377/2024, emessa dal Giudice del Tribunale di Lodi, dott.ssa Varesano, depositata in cancelleria e pubblicata il 2/05/2024, così giudicare: in via principale e nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità del sig. conducente del veicolo tg CK Controparte_2
667 HD, nella causazione del sinistro de quo, condannare conseguentemente il sig. CP_2
in via solidale con la in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_3
tempore, al pagamento dell'importo ulteriore di euro 110.750,00 (al netto delle somme di euro
10.000,00 già pagata dall'assicurazione ante causam, di euro 39,976,99 indicati nella Sentenza di primo grado e di euro 63.820,00 quale rendita attualizzata riferita al danno biologico permanente dell ), o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre ad CP_4
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre a spese generali 15%, IVA e cpa.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla dizione “vero che”:
1. in data 31-08-2020, verso le ore 05,50 circa, il sig. si trovava Parte_1
nel Comune di Somaglia (LO) e stava percorrendo la Strada Provinciale 234 a bordo del proprio velocipede;
2. il sig. proprietario e conducente del veicolo FIAT Punto tg CK 667 Controparte_2
HD, tamponava il velocipede condotto dal sig. a causa di un Parte_1
colpo di sonno.
pagina 2 di 11 3. Sul luogo del sinistro intervenivano i CC di Codogno, i quali redigevano l'allegato rapporto di incidente stradale;
4. il sig. veniva trasportato con elisoccorso all'Ospedale Civile di Cremona, ove veniva Pt_1
diagnosticata frattura scomposta del piede sinistro, con esposizione dei tessuti molli, frattura del processo trasverso L2, frattura della V vertebra sacrale, frattura di tre coste e della scapola sinistra e veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia. Durante il ricovero veniva sottoposto ad intervento chirurgico e veniva dimesso in data 13-10-2020;
5. aiuto il sig. a lavarsi e ad aver cura del proprio corpo;
Pt_1
6. nel corso degli anni 2019 e 2020 il sig. giocava con me ed altre persone a calcio la Pt_1
domenica mattina.
Si indicano a testi:
- Agente Scelto c/o Carabinieri di Codogno Testimone_1
- c/o Carabinieri di Codogno. Per_1 Testimone_2
- signora via Cesare Battisti 44, Casalpusterlengo. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e al fine di sentirli condannare, ai Controparte_5 Controparte_2 sensi dell'art. 144 cod. ass. e dell'art. 2054 c.c., al risarcimento di tutti i danni conseguenza del sinistro occorso in data 31.08.2020.
A fondamento delle proprie domande, l'attore deduceva che in data 31.08.2020, verso le ore 5.50, si trovava nel Comune di Somaglia (LO) e stava percorrendo, per recarsi al lavoro, la
Strada Provinciale 234 a bordo della propria bicicletta;
improvvisamente veniva tamponato dal veicolo FIAT Punto tg CK 667 HD, di proprietà e condotto da veicolo Controparte_2
assicurato da CP_1
Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Codogno, i quali provvedevano a redigere il rapporto di incidente stradale, da cui risultava l'esclusiva responsabilità del veicolo pagina 3 di 11 condotto dal convenuto;
accertavano infatti gli operanti che tamponava l'attore a CP_2
seguito di un colpo di sonno.
L'attore veniva trasportato quindi con elisoccorso all'Ospedale Civile di Cremona, dove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta del piede sinistro, con esposizione dei tessuti molli, frattura del processo trasverso L2, frattura della quinta vertebra sacrale, frattura di tre coste e della scapola sinistra e veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia dove subiva intervento chirurgico e veniva dimesso in data 13.10.2020.
In conseguenza del danno riportato, si Parte_1
rivolgeva alla assicuratrice la quale pagava interamente i danni alla bicicletta ed CP_6
inviava, a tacitazione di ogni altro danno, l'importo di euro 10.000,00 per le lesioni personali, somma che veniva trattenuta a titolo d'acconto sul maggior danno subito dall'attore.
Nelle more, disponeva in favore dell'attore una rendita, pari a euro 128.123,00, già CP_4
attualizzati, di cui euro 60.652,00 a titolo di danno biologico ed euro 67.470,00 a titolo di danno patrimoniale.
Il danneggiato proponeva dunque accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. volto ad accertare gli effettivi danni patiti e a chiederne l'integrale risarcimento;
nell'ambito del procedimento, il CTU incaricato riconosceva a una I.P. pari al 28-29%, una ITT di Parte_1
giorni 43, una ITP al 75% di giorni 90, una ITP al 50% di giorni 90 ed una ITP al 25% di giorni
40. Riconosceva altresì le spese mediche sostenute dalla parte, indicandole in euro 397,90. La
CTU individuava infine una “patologica usura lavorativa e peculiare componente dinamico relazionale del danno biologico per maggior difficoltà del ricorrente a compiere alcuni atti della vita quotidiana che comportano maggior impegno statico dinamico degli arti inferiori”.
Nel procedimento si costituiva chiedendo di accertare Controparte_5
l'infondatezza delle pretese del danneggiato;
deduceva, in specie: di aver corrisposto all'istante, in data 2.12.2021, l'importo di € 10.000,00; di aver ricevuto in data 30.08.2021da notifica CP_4
di azione di surrogazione per l'importo di € 140.256,91; che ogni pretesa attorea era stata ampiamente remunerata e soddisfatta con le erogazioni effettuate sia dall'assicurazione che da
CP_4
pagina 4 di 11 Il Tribunale disponeva quindi la conversione del rito da ordinario di cognizione a semplificato ex art. 281 decies c.p.c., fissando udienza di comparizione delle parti, nella quale veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Fissava pertanto udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava sentenza di parziale accoglimento delle domande attoree, condannando e in solido, ex art. 144 cod. ass., a Controparte_2 Controparte_5
corrispondere a la somma di euro 39.976,99 oltre interessi. Parte_1
Contro la sentenza ha proposto appello il danneggiato, lamentando:
a) con il primo motivo, l'erronea liquidazione del danno da inabilità temporanea non patrimoniale, dal momento che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso tale voce di danno, ritenendola compensata con quanto corrisposto da;
tuttavia, l'inabilità CP_4
temporanea biologica non sarebbe oggetto della copertura assicurativa , dal CP_4
momento che tale Ente indennizza unicamente l'inabilità temporanea di natura patrimoniale, come si legge nell'art. 68 T.U. n.1124/65;
b) con il secondo motivo, l'errata quantificazione del danno biologico permanente liquidato e da liquidarsi;
stante la sopravvenuta variazione "nelle more del giudizio di appello" delle tabelle utilizzate per la liquidazione del danno, l'appellante chiede infatti di riliquidare i danni alla luce dei nuovi parametri aggiornati al 2024;
c) con il terzo motivo, la mancata personalizzazione del danno;
il giudice di prime cure avrebbe dovuto invero – secondo l'appellante – “personalizzare” il danno biologico riportato nella misura massima del 30% e non in quella indicata del 10%. L'importo totale richiesto a titolo di personalizzazione ammonterebbe pertanto ad euro 34.231,00;
d) col quarto motivo, l'erronea esclusione del risarcimento del danno morale, quantificabile in
51.347,00 euro;
e) con il quinto motivo, l'omessa liquidazione delle spese mediche.
pagina 5 di 11 Le parti appellate non si sono costituite e nel corso della prima udienza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, già assegnata al relatore, è stata quindi trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c.
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha dunque deciso l'appello nei termini seguenti.
In primo luogo, il Collegio ritiene superflua l'ammissione delle istanze istruttorie proposte, che attengono per lo più all'accertamento della responsabilità del danneggiante
(accertata già dal Tribunale e rimasta incontestata) ovvero a provare circostanze ininfluenti, anche per le ragioni di seguito illustrate.
Ciò premesso, l'appello appare fondato su diversi punti e, in particolare: 1) sull'applicabilità delle nuove tabelle;
2) sull'errata compensatio lucri cum damno coi crediti operata dal primo giudice;
3) sull'omessa liquidazione delle spese mediche. CP_4
Quanto alla prima questione, come correttamente rileva l'appellante e come conferma la giurisprudenza, “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art.
1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v.
Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). Ne consegue che, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in
pagina 6 di 11 questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
È pacifico che, nel caso di specie, a seguito della sentenza di primo grado, sono state pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno 2024.
Occorre quindi ricalcolare l'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale alla luce delle mutate tabelle.
Applicando le stesse, il danno non patrimoniale spettante al danneggiato risulta pari a euro 114.818,51, in luogo di euro 98.785,00 (importo liquidato dal Tribunale con le “vecchie tabelle”). Si dovrà quindi liquidare all'appellante la differenza fra quanto già riconosciuto e quanto spettante alla luce della rinnovata liquidazione.
In conclusione, in accoglimento della censura, il danneggiante dovrà essere condannato a corrispondere l'ulteriore somma di euro 16.033,51.
Anche sulla seconda questione, relativa all'errato scomputo delle somme , le censure CP_7
risultano fondate.
In base all'art. 68 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092/1973), ai lavoratori collocati a riposo per infermità o lesioni è dovuto un assegno a copertura del danno emergente e del lucro cessante derivanti dalla riduzione della capacità lavorativa. Tale somma ha funzione indennitaria e ha lo scopo di coprire il mancato incasso di retribuzioni da parte del lavoratore;
essa non va a ristorare quindi il danno non patrimoniale, come il danno biologico o morale, ma il solo pregiudizio patrimoniale.
Ne consegue che l'indennizzo erogato dall' non può essere detratto dal risarcimento CP_7
dovuto a titolo di danno biologico (Cass. n. 11657 del 11/04/2022).
Il primo giudice ha quindi errato, avendo scomputato le somme pagate dall' CP_7 dall'importo dovuto a titolo di danno da invalidità temporanea. Tale somma (pari a euro pagina 7 di 11 11.250,60) non doveva dunque essere scomputata ed esclusa dal risarcimento e deve conseguentemente essere liquidato in favore dell'appellante.
Quanto alla terza questione evidenziata, deve rilevarsi che al danneggiato spettavano anche le spese mediche erroneamente non liquidate dal Tribunale (lo stesso CTU aveva riconosciuto in capo all'odierno appellante spese mediche per complessivi euro 397,90).
Infondata invece la censura relativa alla mancata liquidazione del danno morale.
Come sintetizzato dall'ord. n. 7892 del 22/03/2024 della Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass.”.
Se ne ricava, in linea con i principi indicati, che la componente relativa al ristoro della c.d. sofferenza soggettiva, prima che liquidata, deve essere provata;
prova che nel caso in esame non risulta fornita, né viene riconosciuta dalla CTU come voce autonoma di danno patito dall'appellante.
Altrettanto infondato il motivo che mira a massimizzare la c.d. personalizzazione del danno.
pagina 8 di 11 La personalizzazione è un'operazione che consente al giudice di accordare una maggiorazione del risarcimento rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, tenendo conto delle particolarità delle circostanze.
Con la sent. n. 25164 del 2020, la Corte di cassazione, riprendendo un ormai consolidato orientamento, ha stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”.
Per la personalizzazione, pertanto, è necessario che la vittima alleghi e provi come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liquidazione tabellare del danno medesimo. A titolo di esempio, non potrà riconoscersi personalizzazione per l'impossibilità a cimentarsi in attività fisiche o per la riduzione generica della capacità lavorativa, in quanto pregiudizi già ricompresi nella liquidazione del danno biologico “tabellare”. Qualora, invece, la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, l'ammontare del risarcimento potrà essere aumentato, anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%, così come stabilito dall'art. 138 n. 3 del Codice delle Assicurazioni.
Ebbene, il Tribunale ha riconosciuto al danneggiato una percentuale per la personalizzazione pari al 10% in aumento rispetto alla componente dinamico-relazionale del danno, a causa della “maggior difficoltà del ricorrente a compiere alcuni atti della vita quotidiana che comportano maggior impegno statico-dinamico degli arti inferiori”; incremento che tiene conto dell'accertata limitazione ma non compromissione dell'impegno statico-dinamico degli arti inferiori.
Il Collegio ritiene di condividere la valutazione del primo giudice che, pur riconoscendo un maggior aggravio per la vita relazionale del danneggiato, ha stimato tale compromissione in una misura pari al 10% (in una scala da 0 a 30%), valorizzando le circostanze concrete del caso e la reale incidenza del sinistro sulle attività effettivamente svolte dal danneggiato e sullo stile di vita condotto.
pagina 9 di 11 In conclusione, in parziale accoglimento dell'impugnazione, e Controparte_1
dovranno corrispondere, in solido fra loro e in favore Controparte_2
dell'appellante, le ulteriori somme di euro 16.033,51 (maggior danno non patrimoniale), di euro 11.250,60 (per l'I.T. erroneamente esclusa dal primo giudice) e di euro 397,00 (per spese mediche). Il tutto per un totale di euro 27.681,91, oltre interessi compensativi sull'intero capitale devalutato al momento del sinistro e poi rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito alla pubblicazione della presente sentenza e interessi al saggio legale dalla pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite del primo grado vanno rideterminate per l'effetto della riforma parziale, tenendo conto dell'importo complessivo liquidato;
le stesse devono quindi essere rideterminate in euro 14.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti.
Quanto alle spese di appello, tenendo conto del valore accolto, dell'attività svolta e dell'assenza di istruttoria, le stesse devono essere liquidate in euro 5.800,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, così dispone:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
2. condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere in favore dell'appellante l'ulteriore somma di euro 27.681,91, oltre interessi calcolati come in motivazione;
3. condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell'appellante, rideterminate in euro 14.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti;
pagina 10 di 11 4. condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite di appello in favore dell'appellante, liquidandole in euro
5.800,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti;
5. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Maria Elena Catalano Consigliere
Antonella Caterina Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3098/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II°, N. 81 26845 CODOGNO presso lo studio dell'avv. GUZZALONI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BOTTARO VITTORIO ( ) VIA RUGGERO C.F._2
BOSCOVICH, 49 20124 MILANO;
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace pagina 1 di 11 (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
appellato contumace
Oggetto: lesione personale
Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata n.
377/2024, emessa dal Giudice del Tribunale di Lodi, dott.ssa Varesano, depositata in cancelleria e pubblicata il 2/05/2024, così giudicare: in via principale e nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità del sig. conducente del veicolo tg CK Controparte_2
667 HD, nella causazione del sinistro de quo, condannare conseguentemente il sig. CP_2
in via solidale con la in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_3
tempore, al pagamento dell'importo ulteriore di euro 110.750,00 (al netto delle somme di euro
10.000,00 già pagata dall'assicurazione ante causam, di euro 39,976,99 indicati nella Sentenza di primo grado e di euro 63.820,00 quale rendita attualizzata riferita al danno biologico permanente dell ), o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre ad CP_4
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre a spese generali 15%, IVA e cpa.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla dizione “vero che”:
1. in data 31-08-2020, verso le ore 05,50 circa, il sig. si trovava Parte_1
nel Comune di Somaglia (LO) e stava percorrendo la Strada Provinciale 234 a bordo del proprio velocipede;
2. il sig. proprietario e conducente del veicolo FIAT Punto tg CK 667 Controparte_2
HD, tamponava il velocipede condotto dal sig. a causa di un Parte_1
colpo di sonno.
pagina 2 di 11 3. Sul luogo del sinistro intervenivano i CC di Codogno, i quali redigevano l'allegato rapporto di incidente stradale;
4. il sig. veniva trasportato con elisoccorso all'Ospedale Civile di Cremona, ove veniva Pt_1
diagnosticata frattura scomposta del piede sinistro, con esposizione dei tessuti molli, frattura del processo trasverso L2, frattura della V vertebra sacrale, frattura di tre coste e della scapola sinistra e veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia. Durante il ricovero veniva sottoposto ad intervento chirurgico e veniva dimesso in data 13-10-2020;
5. aiuto il sig. a lavarsi e ad aver cura del proprio corpo;
Pt_1
6. nel corso degli anni 2019 e 2020 il sig. giocava con me ed altre persone a calcio la Pt_1
domenica mattina.
Si indicano a testi:
- Agente Scelto c/o Carabinieri di Codogno Testimone_1
- c/o Carabinieri di Codogno. Per_1 Testimone_2
- signora via Cesare Battisti 44, Casalpusterlengo. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e al fine di sentirli condannare, ai Controparte_5 Controparte_2 sensi dell'art. 144 cod. ass. e dell'art. 2054 c.c., al risarcimento di tutti i danni conseguenza del sinistro occorso in data 31.08.2020.
A fondamento delle proprie domande, l'attore deduceva che in data 31.08.2020, verso le ore 5.50, si trovava nel Comune di Somaglia (LO) e stava percorrendo, per recarsi al lavoro, la
Strada Provinciale 234 a bordo della propria bicicletta;
improvvisamente veniva tamponato dal veicolo FIAT Punto tg CK 667 HD, di proprietà e condotto da veicolo Controparte_2
assicurato da CP_1
Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Codogno, i quali provvedevano a redigere il rapporto di incidente stradale, da cui risultava l'esclusiva responsabilità del veicolo pagina 3 di 11 condotto dal convenuto;
accertavano infatti gli operanti che tamponava l'attore a CP_2
seguito di un colpo di sonno.
L'attore veniva trasportato quindi con elisoccorso all'Ospedale Civile di Cremona, dove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta del piede sinistro, con esposizione dei tessuti molli, frattura del processo trasverso L2, frattura della quinta vertebra sacrale, frattura di tre coste e della scapola sinistra e veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia dove subiva intervento chirurgico e veniva dimesso in data 13.10.2020.
In conseguenza del danno riportato, si Parte_1
rivolgeva alla assicuratrice la quale pagava interamente i danni alla bicicletta ed CP_6
inviava, a tacitazione di ogni altro danno, l'importo di euro 10.000,00 per le lesioni personali, somma che veniva trattenuta a titolo d'acconto sul maggior danno subito dall'attore.
Nelle more, disponeva in favore dell'attore una rendita, pari a euro 128.123,00, già CP_4
attualizzati, di cui euro 60.652,00 a titolo di danno biologico ed euro 67.470,00 a titolo di danno patrimoniale.
Il danneggiato proponeva dunque accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. volto ad accertare gli effettivi danni patiti e a chiederne l'integrale risarcimento;
nell'ambito del procedimento, il CTU incaricato riconosceva a una I.P. pari al 28-29%, una ITT di Parte_1
giorni 43, una ITP al 75% di giorni 90, una ITP al 50% di giorni 90 ed una ITP al 25% di giorni
40. Riconosceva altresì le spese mediche sostenute dalla parte, indicandole in euro 397,90. La
CTU individuava infine una “patologica usura lavorativa e peculiare componente dinamico relazionale del danno biologico per maggior difficoltà del ricorrente a compiere alcuni atti della vita quotidiana che comportano maggior impegno statico dinamico degli arti inferiori”.
Nel procedimento si costituiva chiedendo di accertare Controparte_5
l'infondatezza delle pretese del danneggiato;
deduceva, in specie: di aver corrisposto all'istante, in data 2.12.2021, l'importo di € 10.000,00; di aver ricevuto in data 30.08.2021da notifica CP_4
di azione di surrogazione per l'importo di € 140.256,91; che ogni pretesa attorea era stata ampiamente remunerata e soddisfatta con le erogazioni effettuate sia dall'assicurazione che da
CP_4
pagina 4 di 11 Il Tribunale disponeva quindi la conversione del rito da ordinario di cognizione a semplificato ex art. 281 decies c.p.c., fissando udienza di comparizione delle parti, nella quale veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Fissava pertanto udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava sentenza di parziale accoglimento delle domande attoree, condannando e in solido, ex art. 144 cod. ass., a Controparte_2 Controparte_5
corrispondere a la somma di euro 39.976,99 oltre interessi. Parte_1
Contro la sentenza ha proposto appello il danneggiato, lamentando:
a) con il primo motivo, l'erronea liquidazione del danno da inabilità temporanea non patrimoniale, dal momento che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso tale voce di danno, ritenendola compensata con quanto corrisposto da;
tuttavia, l'inabilità CP_4
temporanea biologica non sarebbe oggetto della copertura assicurativa , dal CP_4
momento che tale Ente indennizza unicamente l'inabilità temporanea di natura patrimoniale, come si legge nell'art. 68 T.U. n.1124/65;
b) con il secondo motivo, l'errata quantificazione del danno biologico permanente liquidato e da liquidarsi;
stante la sopravvenuta variazione "nelle more del giudizio di appello" delle tabelle utilizzate per la liquidazione del danno, l'appellante chiede infatti di riliquidare i danni alla luce dei nuovi parametri aggiornati al 2024;
c) con il terzo motivo, la mancata personalizzazione del danno;
il giudice di prime cure avrebbe dovuto invero – secondo l'appellante – “personalizzare” il danno biologico riportato nella misura massima del 30% e non in quella indicata del 10%. L'importo totale richiesto a titolo di personalizzazione ammonterebbe pertanto ad euro 34.231,00;
d) col quarto motivo, l'erronea esclusione del risarcimento del danno morale, quantificabile in
51.347,00 euro;
e) con il quinto motivo, l'omessa liquidazione delle spese mediche.
pagina 5 di 11 Le parti appellate non si sono costituite e nel corso della prima udienza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, già assegnata al relatore, è stata quindi trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c.
All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha dunque deciso l'appello nei termini seguenti.
In primo luogo, il Collegio ritiene superflua l'ammissione delle istanze istruttorie proposte, che attengono per lo più all'accertamento della responsabilità del danneggiante
(accertata già dal Tribunale e rimasta incontestata) ovvero a provare circostanze ininfluenti, anche per le ragioni di seguito illustrate.
Ciò premesso, l'appello appare fondato su diversi punti e, in particolare: 1) sull'applicabilità delle nuove tabelle;
2) sull'errata compensatio lucri cum damno coi crediti operata dal primo giudice;
3) sull'omessa liquidazione delle spese mediche. CP_4
Quanto alla prima questione, come correttamente rileva l'appellante e come conferma la giurisprudenza, “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art.
1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v.
Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). Ne consegue che, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in
pagina 6 di 11 questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
È pacifico che, nel caso di specie, a seguito della sentenza di primo grado, sono state pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno 2024.
Occorre quindi ricalcolare l'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale alla luce delle mutate tabelle.
Applicando le stesse, il danno non patrimoniale spettante al danneggiato risulta pari a euro 114.818,51, in luogo di euro 98.785,00 (importo liquidato dal Tribunale con le “vecchie tabelle”). Si dovrà quindi liquidare all'appellante la differenza fra quanto già riconosciuto e quanto spettante alla luce della rinnovata liquidazione.
In conclusione, in accoglimento della censura, il danneggiante dovrà essere condannato a corrispondere l'ulteriore somma di euro 16.033,51.
Anche sulla seconda questione, relativa all'errato scomputo delle somme , le censure CP_7
risultano fondate.
In base all'art. 68 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092/1973), ai lavoratori collocati a riposo per infermità o lesioni è dovuto un assegno a copertura del danno emergente e del lucro cessante derivanti dalla riduzione della capacità lavorativa. Tale somma ha funzione indennitaria e ha lo scopo di coprire il mancato incasso di retribuzioni da parte del lavoratore;
essa non va a ristorare quindi il danno non patrimoniale, come il danno biologico o morale, ma il solo pregiudizio patrimoniale.
Ne consegue che l'indennizzo erogato dall' non può essere detratto dal risarcimento CP_7
dovuto a titolo di danno biologico (Cass. n. 11657 del 11/04/2022).
Il primo giudice ha quindi errato, avendo scomputato le somme pagate dall' CP_7 dall'importo dovuto a titolo di danno da invalidità temporanea. Tale somma (pari a euro pagina 7 di 11 11.250,60) non doveva dunque essere scomputata ed esclusa dal risarcimento e deve conseguentemente essere liquidato in favore dell'appellante.
Quanto alla terza questione evidenziata, deve rilevarsi che al danneggiato spettavano anche le spese mediche erroneamente non liquidate dal Tribunale (lo stesso CTU aveva riconosciuto in capo all'odierno appellante spese mediche per complessivi euro 397,90).
Infondata invece la censura relativa alla mancata liquidazione del danno morale.
Come sintetizzato dall'ord. n. 7892 del 22/03/2024 della Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass.”.
Se ne ricava, in linea con i principi indicati, che la componente relativa al ristoro della c.d. sofferenza soggettiva, prima che liquidata, deve essere provata;
prova che nel caso in esame non risulta fornita, né viene riconosciuta dalla CTU come voce autonoma di danno patito dall'appellante.
Altrettanto infondato il motivo che mira a massimizzare la c.d. personalizzazione del danno.
pagina 8 di 11 La personalizzazione è un'operazione che consente al giudice di accordare una maggiorazione del risarcimento rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, tenendo conto delle particolarità delle circostanze.
Con la sent. n. 25164 del 2020, la Corte di cassazione, riprendendo un ormai consolidato orientamento, ha stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione”.
Per la personalizzazione, pertanto, è necessario che la vittima alleghi e provi come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liquidazione tabellare del danno medesimo. A titolo di esempio, non potrà riconoscersi personalizzazione per l'impossibilità a cimentarsi in attività fisiche o per la riduzione generica della capacità lavorativa, in quanto pregiudizi già ricompresi nella liquidazione del danno biologico “tabellare”. Qualora, invece, la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, l'ammontare del risarcimento potrà essere aumentato, anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%, così come stabilito dall'art. 138 n. 3 del Codice delle Assicurazioni.
Ebbene, il Tribunale ha riconosciuto al danneggiato una percentuale per la personalizzazione pari al 10% in aumento rispetto alla componente dinamico-relazionale del danno, a causa della “maggior difficoltà del ricorrente a compiere alcuni atti della vita quotidiana che comportano maggior impegno statico-dinamico degli arti inferiori”; incremento che tiene conto dell'accertata limitazione ma non compromissione dell'impegno statico-dinamico degli arti inferiori.
Il Collegio ritiene di condividere la valutazione del primo giudice che, pur riconoscendo un maggior aggravio per la vita relazionale del danneggiato, ha stimato tale compromissione in una misura pari al 10% (in una scala da 0 a 30%), valorizzando le circostanze concrete del caso e la reale incidenza del sinistro sulle attività effettivamente svolte dal danneggiato e sullo stile di vita condotto.
pagina 9 di 11 In conclusione, in parziale accoglimento dell'impugnazione, e Controparte_1
dovranno corrispondere, in solido fra loro e in favore Controparte_2
dell'appellante, le ulteriori somme di euro 16.033,51 (maggior danno non patrimoniale), di euro 11.250,60 (per l'I.T. erroneamente esclusa dal primo giudice) e di euro 397,00 (per spese mediche). Il tutto per un totale di euro 27.681,91, oltre interessi compensativi sull'intero capitale devalutato al momento del sinistro e poi rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito alla pubblicazione della presente sentenza e interessi al saggio legale dalla pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite del primo grado vanno rideterminate per l'effetto della riforma parziale, tenendo conto dell'importo complessivo liquidato;
le stesse devono quindi essere rideterminate in euro 14.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti.
Quanto alle spese di appello, tenendo conto del valore accolto, dell'attività svolta e dell'assenza di istruttoria, le stesse devono essere liquidate in euro 5.800,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, così dispone:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
2. condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere in favore dell'appellante l'ulteriore somma di euro 27.681,91, oltre interessi calcolati come in motivazione;
3. condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell'appellante, rideterminate in euro 14.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti;
pagina 10 di 11 4. condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite di appello in favore dell'appellante, liquidandole in euro
5.800,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti;
5. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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