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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 442/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 442/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata da in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. GRECO RAFFAELLA e ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cosenza alla via Panebianco, Traversa San Proclo, n.14
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CANNONE CP_1 C.F._1 GIANFRANCO e dall'avv. ZARAMELLA PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Torina Via Piffetti, n. 42
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accertare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del sig. e per l'effetto CP_1 dichiararlo quale erede del defunto sig. . Persona_1
Tutto con vittoria di spese”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, pagina 1 di 6 Nel merito: respingere la domanda della ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio, spese generali Iva e CPA come di legge applicando la maggiorazione per il deposito con modalità ipertestuali, oltre spese successive occorrenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. rappresentata da Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio chiedendo che fosse accertata l'avvenuta accettazione CP_1 dell'eredità di e che, conseguentemente, fosse dichiarato erede di Persona_2
quest'ultimo. In particolare ha esposto:
- che la società istante vantava un credito nei confronti dei signori e Persona_2
pari ad € 189.261,41; Controparte_2
- che le anzidette somme derivavano da contratto di mutuo ipotecario di Rep. 12528 e Racc. 4898, a rogito del Notaio Dott.ssa , stipulato in data 28/03/2011 con la Banca Regionale Persona_3
Europea S.p.a., garantito da ipoteca iscritta su alcuni immobili;
- che, in data 27/12/2011, il sig. , perdeva prematuramente la vita in seguito a Persona_2
un sinistro stradale;
- che, nelle more, segnatamente in data 12/03/2012, interveniva la rinuncia all'eredità da parte del sig.
; CP_1
- che, nell'anno 2017, presso il Tribunale di Verbania, era stato aperto il procedimento finalizzato alla nomina di un curatore dell'eredità giacente;
- che, dalla relazione del curatore, depositata in data 26/01/2018, era emerso che il padre del defunto aveva dichiarato di rinunciare all'eredità del figlio;
- che dalla relazione del curatore dell'eredità giacente emergeva, invece, che lo stesso aveva posto in essere atteggiamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, in quanto con denuncia ex art 38
TULPS. presentata in data 10.1.2012 presso la Stazione Carabinieri di Castiglione Torinese, il sig.
si era qualificato espressamente quale erede del figlio e CP_1 Persona_2
contestualmente aveva dichiarato di detenere nella propria abitazione le armi e le munizioni, di proprietà del figlio;
Persona_2
pagina 2 di 6 - che, con provvedimento del 27.3.2028, il Giudice delle successioni aveva rilevato il venir meno dei presupposti della giacenza dell'eredità, disponendo la chiusura della procedura;
- che quindi era interesse dell'istante ottenere le somme dovute così agendo per il recupero coattivo del credito vantato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree. In particolare ha dedotto:
- che l'esponente, al momento del decesso del figlio, era da tempo affetto da una lesione eteroplastica infiltrante al colon (diagnosi: tumore maligno del sigma), che provocava al medesimo copiosi sanguinamenti e che, in ragione delle circostanze drammatiche della morte del giovane figlio e dello stato d'ansia collegato al proprio stato di salute, non era stato in grado di partecipare al funerale del figlio celebratosi il 3/1/2012;
- che nei giorni immediatamente successivi al decesso di quest'ultimo il resistente, consapevole di doversi poi sottoporre ad imminente intervento chirurgico e dovendo affrontare la relativa convalescenza, si era ricordato che il figlio nella propria abitazione di Verbania aveva tre fucili;
- che , non essendo la sig.ra compagna del figlio, titolare di porto d'armi, CP_1 CP_2
si era offerto di occuparsi della questione per evitare che la sig.ra dovesse incorrere nelle CP_2 sanzioni di cui all'art. 697 c.p.:
- che, in tale frangente, lo stesso non aveva rilasciato dichiarazioni di sorta, né aveva preso possesso delle armi;
- che, successivamente all'intervento della fine di gennaio, il sig. aveva, quindi, CP_1 formalizzato presso la dott.sa , Notaio in Chivasso, la propria rinuncia all'eredità Parte_3
morendo dismessa dal figlio;
Persona_2
- che, coerentemente con la rinuncia fatta, non aveva disposto dei beni ereditari né tratto beneficio da quanto rientrante nella massa ereditaria;
- che difettava la prova della titolarità del diritto di credito in capo a non essendo Controparte_3 stata dimostrata l'intervenuta cessione del credito;
- che l'ordinanza 27/03/2017 emessa dal Giudice delle Successioni del Tribunale di Verbania, oltre a non aver alcuna efficacia di cosa giudicata tra le parti del presente giudizio, non poteva avere valore probatorio;
pagina 3 di 6 - che la denuncia presentata ai Carabinieri, contenente l'asserita dichiarazione di accettazione dell'eredità, non era stata prodotta dalla ricorrente;
- che il resistente in data 10/01/2012 si trovava in uno stato emotivo completamente alterato, in quanto la morte del giovane figlio era avvenuta solo qualche giorno prima (il 27/12/2011) in circostanze drammatiche.
All'udienza del 20.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attore è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esplicate.
In termini generali, giova premettere che, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.
Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli è stata devoluta) e divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n.
5247/2018). La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere
(Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
pagina 4 di 6 Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (Cass., n. 4843 del 19/02/2019).
La ricorrente ha allegato che l'accettazione tacita dell'eredità da parte di era CP_1
intervenuta, in quanto, con denuncia ex art 38 TULPS presentata in data 10.1.2012 (dunque precedentemente alla manifesta volontà di rinunciare) presso la Stazione Carabinieri di Castiglione
Torinese, lo stesso si era qualificato espressamente quale erede del figlio e Persona_2
contestualmente aveva dichiarato di detenere nella propria abitazione le armi e le munizioni, di proprietà del figlio.
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste del tutto indimostrate, non essendo stata prodotta la predetta denuncia presentata ai Carabinieri. Inoltre, non è stato neanche articolato alcun capitolo di prova orale, al fine di dimostrare in via testimoniale che il resistente fosse in possesso delle armi di proprietà del de cuius e che avesse tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità.
Il perfezionamento di un'ipotesi d'accettazione dell'eredità non può essere desunto neanche dalla circostanza che il Giudice delle Successioni, sulla base della relazione redatta dal curatore, aveva disposto la chiusura della procedura dell'eredità giacente (doc. 3).
Trattasi, infatti, di un procedimento di giurisdizione volontaria, nel cui ambito il giudice non è chiamato a decidere su controversie sorte tra parti contrapposte per la tutela di diritti, ma all'emissione di provvedimenti finalizzati alla soddisfazione di privati interessi, privi di natura contenziosa e non destinati ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, e, quindi, inidonei al giudicato, essendo modificabili e revocabili in ogni tempo anche con efficacia ex tunc.
pagina 5 di 6 Parte attrice non ha, quindi, assolto l'onere probatorio, su di lei gravante, di dimostrare le circostanze fondanti una fattispecie d'accettazione dell'eredità. Non essendo stata dimostrata la qualità di erede in capo al resistente, non assumono rilevanza le deduzioni in ordine alla titolarità del diritto di credito vantato dalla ricorrente.
Infine, non è stato concesso un termine ex art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., in quanto, in assenza di un giustificato motivo, l'attrice era tenuta ad assolvere l'onere probatorio circa l'accettazione dell'eredità già nell'atto introduttivo del rito della stessa prescelto.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, sulla base dei CP_1
parametri ministeriali minimi (considerata l'assenza d'attività istruttoria e l'attività difensiva effettivamente svolta), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), in euro 3.777,80 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di;
Controparte_3 CP_1
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite che si liquidano in Controparte_3 CP_1
euro 3.777,80 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 24.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 442/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata da in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. GRECO RAFFAELLA e ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cosenza alla via Panebianco, Traversa San Proclo, n.14
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CANNONE CP_1 C.F._1 GIANFRANCO e dall'avv. ZARAMELLA PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Torina Via Piffetti, n. 42
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accertare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del sig. e per l'effetto CP_1 dichiararlo quale erede del defunto sig. . Persona_1
Tutto con vittoria di spese”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, pagina 1 di 6 Nel merito: respingere la domanda della ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio, spese generali Iva e CPA come di legge applicando la maggiorazione per il deposito con modalità ipertestuali, oltre spese successive occorrenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. rappresentata da Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio chiedendo che fosse accertata l'avvenuta accettazione CP_1 dell'eredità di e che, conseguentemente, fosse dichiarato erede di Persona_2
quest'ultimo. In particolare ha esposto:
- che la società istante vantava un credito nei confronti dei signori e Persona_2
pari ad € 189.261,41; Controparte_2
- che le anzidette somme derivavano da contratto di mutuo ipotecario di Rep. 12528 e Racc. 4898, a rogito del Notaio Dott.ssa , stipulato in data 28/03/2011 con la Banca Regionale Persona_3
Europea S.p.a., garantito da ipoteca iscritta su alcuni immobili;
- che, in data 27/12/2011, il sig. , perdeva prematuramente la vita in seguito a Persona_2
un sinistro stradale;
- che, nelle more, segnatamente in data 12/03/2012, interveniva la rinuncia all'eredità da parte del sig.
; CP_1
- che, nell'anno 2017, presso il Tribunale di Verbania, era stato aperto il procedimento finalizzato alla nomina di un curatore dell'eredità giacente;
- che, dalla relazione del curatore, depositata in data 26/01/2018, era emerso che il padre del defunto aveva dichiarato di rinunciare all'eredità del figlio;
- che dalla relazione del curatore dell'eredità giacente emergeva, invece, che lo stesso aveva posto in essere atteggiamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, in quanto con denuncia ex art 38
TULPS. presentata in data 10.1.2012 presso la Stazione Carabinieri di Castiglione Torinese, il sig.
si era qualificato espressamente quale erede del figlio e CP_1 Persona_2
contestualmente aveva dichiarato di detenere nella propria abitazione le armi e le munizioni, di proprietà del figlio;
Persona_2
pagina 2 di 6 - che, con provvedimento del 27.3.2028, il Giudice delle successioni aveva rilevato il venir meno dei presupposti della giacenza dell'eredità, disponendo la chiusura della procedura;
- che quindi era interesse dell'istante ottenere le somme dovute così agendo per il recupero coattivo del credito vantato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree. In particolare ha dedotto:
- che l'esponente, al momento del decesso del figlio, era da tempo affetto da una lesione eteroplastica infiltrante al colon (diagnosi: tumore maligno del sigma), che provocava al medesimo copiosi sanguinamenti e che, in ragione delle circostanze drammatiche della morte del giovane figlio e dello stato d'ansia collegato al proprio stato di salute, non era stato in grado di partecipare al funerale del figlio celebratosi il 3/1/2012;
- che nei giorni immediatamente successivi al decesso di quest'ultimo il resistente, consapevole di doversi poi sottoporre ad imminente intervento chirurgico e dovendo affrontare la relativa convalescenza, si era ricordato che il figlio nella propria abitazione di Verbania aveva tre fucili;
- che , non essendo la sig.ra compagna del figlio, titolare di porto d'armi, CP_1 CP_2
si era offerto di occuparsi della questione per evitare che la sig.ra dovesse incorrere nelle CP_2 sanzioni di cui all'art. 697 c.p.:
- che, in tale frangente, lo stesso non aveva rilasciato dichiarazioni di sorta, né aveva preso possesso delle armi;
- che, successivamente all'intervento della fine di gennaio, il sig. aveva, quindi, CP_1 formalizzato presso la dott.sa , Notaio in Chivasso, la propria rinuncia all'eredità Parte_3
morendo dismessa dal figlio;
Persona_2
- che, coerentemente con la rinuncia fatta, non aveva disposto dei beni ereditari né tratto beneficio da quanto rientrante nella massa ereditaria;
- che difettava la prova della titolarità del diritto di credito in capo a non essendo Controparte_3 stata dimostrata l'intervenuta cessione del credito;
- che l'ordinanza 27/03/2017 emessa dal Giudice delle Successioni del Tribunale di Verbania, oltre a non aver alcuna efficacia di cosa giudicata tra le parti del presente giudizio, non poteva avere valore probatorio;
pagina 3 di 6 - che la denuncia presentata ai Carabinieri, contenente l'asserita dichiarazione di accettazione dell'eredità, non era stata prodotta dalla ricorrente;
- che il resistente in data 10/01/2012 si trovava in uno stato emotivo completamente alterato, in quanto la morte del giovane figlio era avvenuta solo qualche giorno prima (il 27/12/2011) in circostanze drammatiche.
All'udienza del 20.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attore è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esplicate.
In termini generali, giova premettere che, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.
Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli è stata devoluta) e divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n.
5247/2018). La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere
(Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
pagina 4 di 6 Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (Cass., n. 4843 del 19/02/2019).
La ricorrente ha allegato che l'accettazione tacita dell'eredità da parte di era CP_1
intervenuta, in quanto, con denuncia ex art 38 TULPS presentata in data 10.1.2012 (dunque precedentemente alla manifesta volontà di rinunciare) presso la Stazione Carabinieri di Castiglione
Torinese, lo stesso si era qualificato espressamente quale erede del figlio e Persona_2
contestualmente aveva dichiarato di detenere nella propria abitazione le armi e le munizioni, di proprietà del figlio.
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste del tutto indimostrate, non essendo stata prodotta la predetta denuncia presentata ai Carabinieri. Inoltre, non è stato neanche articolato alcun capitolo di prova orale, al fine di dimostrare in via testimoniale che il resistente fosse in possesso delle armi di proprietà del de cuius e che avesse tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità.
Il perfezionamento di un'ipotesi d'accettazione dell'eredità non può essere desunto neanche dalla circostanza che il Giudice delle Successioni, sulla base della relazione redatta dal curatore, aveva disposto la chiusura della procedura dell'eredità giacente (doc. 3).
Trattasi, infatti, di un procedimento di giurisdizione volontaria, nel cui ambito il giudice non è chiamato a decidere su controversie sorte tra parti contrapposte per la tutela di diritti, ma all'emissione di provvedimenti finalizzati alla soddisfazione di privati interessi, privi di natura contenziosa e non destinati ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, e, quindi, inidonei al giudicato, essendo modificabili e revocabili in ogni tempo anche con efficacia ex tunc.
pagina 5 di 6 Parte attrice non ha, quindi, assolto l'onere probatorio, su di lei gravante, di dimostrare le circostanze fondanti una fattispecie d'accettazione dell'eredità. Non essendo stata dimostrata la qualità di erede in capo al resistente, non assumono rilevanza le deduzioni in ordine alla titolarità del diritto di credito vantato dalla ricorrente.
Infine, non è stato concesso un termine ex art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., in quanto, in assenza di un giustificato motivo, l'attrice era tenuta ad assolvere l'onere probatorio circa l'accettazione dell'eredità già nell'atto introduttivo del rito della stessa prescelto.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, sulla base dei CP_1
parametri ministeriali minimi (considerata l'assenza d'attività istruttoria e l'attività difensiva effettivamente svolta), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), in euro 3.777,80 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di;
Controparte_3 CP_1
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite che si liquidano in Controparte_3 CP_1
euro 3.777,80 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 24.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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