Art. 2.
Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.
Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.