Articolo 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 349
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 giugno 1982
Art. 2.
Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.
Entrata in vigore il 15 giugno 1982