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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MOZZI ADRIANA, Parte_1
la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 23/02/2024, parte ricorrente ha esposto: - di aver avuto una relazione more uxorio con il resistente;
- che dalla relazione sono nati due figli: Per_1
(05/05/2015) e (02/07/2020); - che il resistente, sin dalla nascita del primo figlio e, con Per_2
frequenza via via maggiore, dopo la nascita della seconda figlia, non rincasava e non si occupava delle esigenze dei minori, sino ad abbandonare definitivamente la casa familiare nel mese di maggio
2022; - che quest'ultimo attualmente lavora in Sicilia percependo uno stipendio di 1500,00 euro mensili e quando fa rientro nel luogo di residenza dei figli non si interessa degli stessi e non versa il
1 mantenimento né le spese straordinarie;
- che la ricorrente ha dovuto lasciare il lavoro per dedicarsi alla cura dei figli, stante il totale disinteresse da parte del resistente nonché la completa assenza di collaborazione da parte sua.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, la sospensione del diritto di visita del padre con la previsione di un calendario di incontri protetti dinanzi ai Servizi Sociali competenti, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre, nonché un contributo di mantenimento a carico di quest'ultimo in favore dei figli minori di €
600,00 mensili, oltre ad un contributo a carico del resistente di €100,00 mensili a titolo di alimenti in favore della ricorrente, con l'obbligo a carico del resistente di pagare il canone di locazione di €
400,00 mensili per la casa di residenza dei minori.
All'esito dell'udienza del 07/06/2024, fissata per la comparizione delle parti, il giudice delegato preso atto della regolarità della notifica effettuata e della mancata costituzione del resistente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In data 07/11/2024 i Servizi Sociali del Comune di Riardo, a seguito della comunicazione dell'ordinanza del 10/06/2024, hanno depositato in atti la relazione avente ad oggetto l'esito del percorso di monitoraggio del nucleo familiare.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 03/01/2025, parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi, rendeva nota la circostanza per cui il resistente, nelle more del giudizio, non si è più recato nel comune di Riardo per vedere i figli, né per effettuare il percorso di sostegno alla genitorialità, non dando più alcuna notizia di sé e concludeva per: -l'affido esclusivo dei figli minori, stante la difficoltà della stessa nella gestione delle autorizzazioni scolastiche e sanitarie per i figli;
- la trattenuta diretta in busta paga del contributo al mantenimento mensile in favore dei figli;
- la previsione di un contributo di 100,00 euro mensili per il fitto della casa;
- nulla per il diritto di visita del padre, da quest'ultimo mai esercitato neanche per il tramite dei
Servizi Sociali.
All'esito, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, in quanto, sebbene ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di affido esclusivo dei figli minori.
Invero, dagli atti di causa è emerso che il resistente non esercita il diritto di visita e non partecipa alla gestione dei figli minori.
In merito, all'esito del monitoraggio del nucleo familiare eseguito dai Servizi Sociali di Riardo
(Ce), gli stessi hanno depositato in atti una relazione, dalla quale si evince che: “l'unico contatto in
2 essere tra padre e figli è correlato allo scambio di messaggi tramite cellulare. La genitrice ha sottolineato che a seguito di tale condizione i minori non domandano mai informazioni rispetto alla figura paterna. In merito alla figura paterna ha riferito di non vederlo “da tanto tempo” Per_1
e più precisamente dal giorno del suo compleanno. Inoltre, i Servizi Sociali hanno riferito di aver più volte contattato il sig. per effettuare un colloquio informativo e di monitoraggio, il quale CP_1
però non ha mai risposto, rendendosi di fatto irreperibile. (cfr. relazione dei SS del 07/11/2024).
Pertanto, il disinteresse manifestato dal resistente, comprovato anche dal comportamento processuale tenuto dallo stesso, non può che indurre il Tribunale ad esprimere, allo stato degli atti, una valutazione negativa circa le sue competenze genitoriali.
Di guisa che, stante il superiore interesse morale e materiale dei minori, si ritengono sussistenti i presupposti per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Il Tribunale, preso atto di tale circostanza, ritiene di disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa.
Tanto premesso va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente quale genitore collocatario dei minori.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, questo potrà essere esercitato da quest'ultimo dinanzi ai SS territorialmente competenti, previa richiesta del resistente e previa adeguata preparazione dei minori.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore dei figli minori di € 500,00 (250,00 euro ciascuno), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e documentate, tenuto conto della capacità reddituale del resistente delle esigenze dei minori.
Quanto alla domanda della ricorrente di prevedere la trattenuta diretta in busta paga del mantenimento mensile a carico del resistente in favore dei figli, la stessa va rigettata, stante l'abrogazione della norma di cui all'art. 156, comma 6, c.c. e la trasposizione dei relativi contenuti nella disciplina contenuta negli artt. 473-bis 36 e 37 cpc.
Infine, occorre evidenziare che parte ricorrente, in sede di atto introduttivo, ha richiesto un assegno alimentare per sé, invocando la legge n. 76 del 2016 che, tuttavia, trova applicazione solo per le unioni civili costituite secondo le prescrizioni della suddetta legge.
La domanda va pertanto rigettata, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di legge.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. affida i figli minori, e , in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni Per_1 Per_2
di maggior interesse, con collocazione presso la stessa;
2. conferma l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente;
3. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. stabilisce che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante corresponsione di un assegno mensile di € 500,00, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
5. rigetta le altre domande proposte;
6. nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 03/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MOZZI ADRIANA, Parte_1
la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 23/02/2024, parte ricorrente ha esposto: - di aver avuto una relazione more uxorio con il resistente;
- che dalla relazione sono nati due figli: Per_1
(05/05/2015) e (02/07/2020); - che il resistente, sin dalla nascita del primo figlio e, con Per_2
frequenza via via maggiore, dopo la nascita della seconda figlia, non rincasava e non si occupava delle esigenze dei minori, sino ad abbandonare definitivamente la casa familiare nel mese di maggio
2022; - che quest'ultimo attualmente lavora in Sicilia percependo uno stipendio di 1500,00 euro mensili e quando fa rientro nel luogo di residenza dei figli non si interessa degli stessi e non versa il
1 mantenimento né le spese straordinarie;
- che la ricorrente ha dovuto lasciare il lavoro per dedicarsi alla cura dei figli, stante il totale disinteresse da parte del resistente nonché la completa assenza di collaborazione da parte sua.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, la sospensione del diritto di visita del padre con la previsione di un calendario di incontri protetti dinanzi ai Servizi Sociali competenti, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre, nonché un contributo di mantenimento a carico di quest'ultimo in favore dei figli minori di €
600,00 mensili, oltre ad un contributo a carico del resistente di €100,00 mensili a titolo di alimenti in favore della ricorrente, con l'obbligo a carico del resistente di pagare il canone di locazione di €
400,00 mensili per la casa di residenza dei minori.
All'esito dell'udienza del 07/06/2024, fissata per la comparizione delle parti, il giudice delegato preso atto della regolarità della notifica effettuata e della mancata costituzione del resistente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In data 07/11/2024 i Servizi Sociali del Comune di Riardo, a seguito della comunicazione dell'ordinanza del 10/06/2024, hanno depositato in atti la relazione avente ad oggetto l'esito del percorso di monitoraggio del nucleo familiare.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 03/01/2025, parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti difensivi, rendeva nota la circostanza per cui il resistente, nelle more del giudizio, non si è più recato nel comune di Riardo per vedere i figli, né per effettuare il percorso di sostegno alla genitorialità, non dando più alcuna notizia di sé e concludeva per: -l'affido esclusivo dei figli minori, stante la difficoltà della stessa nella gestione delle autorizzazioni scolastiche e sanitarie per i figli;
- la trattenuta diretta in busta paga del contributo al mantenimento mensile in favore dei figli;
- la previsione di un contributo di 100,00 euro mensili per il fitto della casa;
- nulla per il diritto di visita del padre, da quest'ultimo mai esercitato neanche per il tramite dei
Servizi Sociali.
All'esito, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, in quanto, sebbene ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di affido esclusivo dei figli minori.
Invero, dagli atti di causa è emerso che il resistente non esercita il diritto di visita e non partecipa alla gestione dei figli minori.
In merito, all'esito del monitoraggio del nucleo familiare eseguito dai Servizi Sociali di Riardo
(Ce), gli stessi hanno depositato in atti una relazione, dalla quale si evince che: “l'unico contatto in
2 essere tra padre e figli è correlato allo scambio di messaggi tramite cellulare. La genitrice ha sottolineato che a seguito di tale condizione i minori non domandano mai informazioni rispetto alla figura paterna. In merito alla figura paterna ha riferito di non vederlo “da tanto tempo” Per_1
e più precisamente dal giorno del suo compleanno. Inoltre, i Servizi Sociali hanno riferito di aver più volte contattato il sig. per effettuare un colloquio informativo e di monitoraggio, il quale CP_1
però non ha mai risposto, rendendosi di fatto irreperibile. (cfr. relazione dei SS del 07/11/2024).
Pertanto, il disinteresse manifestato dal resistente, comprovato anche dal comportamento processuale tenuto dallo stesso, non può che indurre il Tribunale ad esprimere, allo stato degli atti, una valutazione negativa circa le sue competenze genitoriali.
Di guisa che, stante il superiore interesse morale e materiale dei minori, si ritengono sussistenti i presupposti per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Il Tribunale, preso atto di tale circostanza, ritiene di disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa.
Tanto premesso va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente quale genitore collocatario dei minori.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, questo potrà essere esercitato da quest'ultimo dinanzi ai SS territorialmente competenti, previa richiesta del resistente e previa adeguata preparazione dei minori.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore dei figli minori di € 500,00 (250,00 euro ciascuno), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e documentate, tenuto conto della capacità reddituale del resistente delle esigenze dei minori.
Quanto alla domanda della ricorrente di prevedere la trattenuta diretta in busta paga del mantenimento mensile a carico del resistente in favore dei figli, la stessa va rigettata, stante l'abrogazione della norma di cui all'art. 156, comma 6, c.c. e la trasposizione dei relativi contenuti nella disciplina contenuta negli artt. 473-bis 36 e 37 cpc.
Infine, occorre evidenziare che parte ricorrente, in sede di atto introduttivo, ha richiesto un assegno alimentare per sé, invocando la legge n. 76 del 2016 che, tuttavia, trova applicazione solo per le unioni civili costituite secondo le prescrizioni della suddetta legge.
La domanda va pertanto rigettata, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di legge.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. affida i figli minori, e , in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni Per_1 Per_2
di maggior interesse, con collocazione presso la stessa;
2. conferma l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente;
3. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. stabilisce che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante corresponsione di un assegno mensile di € 500,00, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
5. rigetta le altre domande proposte;
6. nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 03/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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