TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1385/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Ruscica e Parte_1
Gianluca De Santis
-ricorrente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Carmela Germanò CP_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente espone: di essere stato assunto alle dipendenze della ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio di CP_1
generi di monopolio (tabaccheria), a decorrere dal giorno 1.2.2020, quale apprendista commesso di banco part-time; di essere stato posto in Cassa
Pag. 1 a 10 Integrazione dal 13.3.2020; di essere tornato a prestare la propria attività lavorativa il 18.5.2020 e fino al 23.1.2021, data in cui ha esercitato il recesso dal rapporto di lavoro;
di avere svolto un orario di lavoro pari a 8 ore giornaliere per 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato), per un totale di 48 ore settimanali, in difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali, che stabilivano un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali;
di avere espletato, inoltre, mansioni che esulavano da quelle proprie del contratto di apprendistato, occupandosi egli, oltre che della vendita di tabacchi e del servizio di Lottomatica, anche di attività di cassa, pulizia e smistamento lotti tabacchi;
di non aver mai ricevuto le buste paga.
1.1. Deduce, altresì, che, nel mese di gennaio 2021, l'odierno resistente lamentava un ammanco nella giacenza di cassa rispetto alle risultanze contabili, che veniva quantificato in € 2.000,00 circa e che, come riferito verbalmente ai dipendenti, sarebbe stato ripianato applicando mensilmente una trattenuta sugli stipendi dei medesimi, fino a concorrenza del suddetto importo;
che, di conseguenza, in data 18.1.2021, il ricorrente riceveva un bonifico di € 540,00, importo derivante dall'applicazione della suddetta trattenuta da parte del datore, come emerge dalla causale del bonifico che riporta la seguente dicitura:
“Pagamento stipendio detratta 1 rata ammanchi”; che, in seguito a detto episodio, in data 23.1.2021 il dipendente recedeva dal rapporto di lavoro per giusta causa;
che vani erano risultati i tentativi di ottenere in via stragiudiziale il pagamento delle spettanze dovute, avendo ottenuto dal resistente soltanto il pagamento dell'importo di € 1.388,79 mediante bonifici del 13.5.2021 e del 21.6.2021.
1.2. Tanto premesso, chiede il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti e per le ore di lavoro effettivamente prestate, quantificate, come da conteggio allegato al ricorso introduttivo, in complessivi € 16.624,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne chiede il rigetto.
3. La domanda è fondata, nei termini appresso indicati.
Pag. 2 a 10 4. Dagli atti di causa emerge che, tra le parti, in data 23.1.2020, è intercorso un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale orizzontale (20 ore settimanali), con decorrenza 1.2.2020 e termine del periodo formativo al 31.1.2023
e con inquadramento del lavoratore nel 4° livello del CCNL Commercio-
Confcommercio. Il ricorrente ha, inoltre, prestato il consenso allo svolgimento, su richiesta del datore di lavoro, di prestazioni di lavoro supplementare, da rendere comunque entro i limiti dell'orario normale di lavoro.
4.1. Il contratto, in particolare, stabiliva che, nello svolgimento dell'apprendistato, il sarebbe stato affiancato dal , quale tutor Pt_1 CP_1
aziendale, con il compito di trasmettere al ricorrente tutte le conoscenze necessarie per l'esercizio dell'attività lavorativa e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne e la formazione sul luogo di lavoro. All'uopo, veniva allegato al contratto un apposito piano formativo individuale.
5. Ora, occorre premettere che, in primo luogo, l'odierno ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato ab origine come lavoratore subordinato e non come apprendista.
5.1. L'istanza è meritevole di accoglimento.
5.2. Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista con finalità formative che non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere le mansioni tipiche del profilo professionale, ma deve prevedere nel contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro che costituisce elemento essenziale ed indefettibile del contratto ricompresa, appunto, nella causa negoziale (Cass., sent. n.
5375/2018).
5.3. L'onere di provare l'adempimento dell'obbligo formativo incombe, in caso di contestazione, sul datore di lavoro.
5.4. Qualificandosi l'obbligo formativo alla stregua di condicio sine qua non ai fini della validità del contratto di apprendistato, per l'assolvimento di tale onere non
è sufficiente il mero riferimento all'accordo intervenuto fra le parti sociali o che
Pag. 3 a 10 l'apprendista venga affidato ad un tutor, ma occorre la concreta allegazione circa il fatto che l'attività di formazione ricopra tutto l'arco di durata del contratto.
5.5. Il mancato assolvimento di tale onere comporta la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica ordinaria e riconoscimento delle differenze retributive maturate (Cass., sent. n. 5375/2018 cit.).
5.6. Nel caso di specie, la parte datoriale non ha fornito - né dedotto - alcuna allegazione in merito all'adempimento dell'obbligo formativo sulla stessa incombente, non avendo specificato, al di là delle mere previsioni formali del piano formativo individuale allegato al contratto di assunzione, in che termini, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, sia stato svolto l'affiancamento del lavoratore nell'espletamento dei suoi compiti e sia stato, dunque, assolto il dovere di trasferire al dipendente le conoscenze necessarie all'acquisizione della professionalità necessaria.
5.7. Ne consegue che, tra le parti, deve ritenersi costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata ab origine, ossia a far data dall'1.2.2020.
6. Quanto all'inquadramento, il ricorrente non ha rivendicato né lo svolgimento di mansioni superiori, né un livello di inquadramento contrattuale diverso rispetto a quello attribuito dal datore di lavoro (livello V del CCNL di riferimento – cfr. buste paga), non avendo, peraltro, neppure riportato nel corpo del ricorso le declaratorie contrattuali del livello di appartenenza, sì da verificare se le mansioni espletate rientrassero o meno nel profilo professionale attribuito all'atto dell'assunzione.
6.1. Sicché deve essere confermato l'inquadramento al V livello del CCNL
Commercio.
7. Per ciò che concerne l'orario di lavoro espletato, è opportuno premettere che, in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da
Pag. 4 a 10 inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla
13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso
(laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati (Tribunale Velletri sez. lav., 07/09/2021, n.1219).
7.1. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche all'odierna fattispecie, parte ricorrente non ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa di vedersi corrisposti gli importi a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario, non essendo stato dimostrato in maniera sufficientemente chiara e precisa lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
7.2. Nessuno dei testi escussi in corso di causa, infatti, è stato in grado di confermare e di circostanziare dettagliatamente gli assunti attorei.
7.3. Nello specifico, il teste a conoscenza dei fatti di causa per Testimone_1 essere dipendente del bar “Cremino”, posto a fianco della tabaccheria ove lavorava
Pag. 5 a 10 il ricorrente, ha affermato: «Come cliente del tabacchino, dove mi recavo a comprare le sigarette, e come lavoratore che aveva turni di lavoro simili a quelli del ricorrente, sono a conoscenza degli orari di lavoro che il svolgeva. Ad Pt_1
esempio, capitava che io il pomeriggio avessi il turno dalle 14,00 alle 21,00.
Quando arrivavo, qualche minuto prima delle 14,00, il ricorrente era già a lavoro
e poi lui alle 20,00 finiva mentre io ero ancora a lavoro. Poi mi capitava, durante la giornata, di effettuare delle consegne e di passare davanti alla tabaccheria e vedevo sempre il ricorrente a lavoro. Per quanto riguarda la mattina, io faccio il turno 6,00/14,00 e vedevo il ricorrente che iniziava a lavorare alle 8,00 di mattina
e quando io finivo il turno, il ricorrente era ancora lì al lavoro» (cfr. verbale d'udienza del 15.3.2023), precisando, tuttavia, che i propri turni di lavoro non sempre coincidevano con quelli del e non riuscendo, dunque, a poter Pt_1
quantificare con precisione la frequenza con cui ha avuto modo di osservare gli orari di lavoro svolti dal ricorrente, né il relativo periodo di tempo.
7.4. Il teste , dipendente dell'odierno resistente per circa 4 mesi, tra Tes_2 fine 2020 ed inizio 2021, ha riferito: «all'inizio il mio orario di lavoro, siccome dovevo imparare, era di 6 ore e mezza al giorno, o mattina o pomeriggio, dalle
8,00 alle 14,00/14,30, o dalle 14,00 fino alle 20,00/20,30. Sono stato assunto come apprendista. Il rapporto di lavoro è terminato perché ho avuto una occasione migliore e quindi ho deciso di andare via. Ho avuto modo di conoscere il sig.
nel periodo in cui ho lavorato alla tabaccheria. Gli orari di lavoro del Pt_1
erano 7,00/14,30-15,00 oppure dalle 13,00 fino a chiusura, 20,00-20,30» Pt_1
(cfr. verbale d'udienza del 15.3.2023).
7.5. Il narrato del dichiarante è, però, limitato al periodo ottobre 2020-gennaio
2021 e, dunque, non copre l'intero arco temporale in cui si è dispiegato il rapporto di lavoro tra le parti, sicché non è possibile ricostruire se gli orari indicati in ricorso siano stati effettivamente svolti sin dall'assunzione del ricorrente o soltanto nel
Tes_ segmento del rapporto al quale ha assistito il teste .
Pag. 6 a 10 7.6. Dall'esame degli esiti dell'istruttoria orale, dunque, non è emersa la prova piena e rigorosa dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, non essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'effettiva consistenza di detta attività: nessuno dei testi ha saputo quantificare con esattezza la frequenza nel tempo dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario da parte del ricorrente, non avendo avuto gli stessi modo di osservare la prestazione espletata da quest'ultimo, se non in termini meramente occasionali e discontinui, senza potere, quindi, accertare in via diretta gli orari concretamente osservati dal e non riuscendo, dunque, a confermare se – e in che misura – Pt_1
il ricorrente prestasse la propria attività per un numero di ore giornaliere pari a quelle indicate in ricorso.
7.7. In applicazione della regola di giudizio per cui grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136: al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale), la domanda di retribuzione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario deve essere, pertanto, rigettata.
8. Né può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei testi non goduti, non avendo nessuno dei testi corroborato gli assunti attorei: in particolare, il teste ha dichiarato di Tes_3
sapere che il ricorrente non ha goduto di ferie, ma di non poterlo affermare con
Tes_ certezza;
il teste ha affermato che il non ha goduto di ferie, ma, come Pt_1
Pag. 7 a 10 detto, egli è stato collega del ricorrente soltanto per il periodo ottobre 2020/gennaio
2021, sicché la conoscenza del teste non abbraccia il periodo pregresso di svolgimento del rapporto.
9. Deve, pertanto, ritenersi non provato che il ricorrente abbia effettuato 48 ore di lavoro settimanali e che non abbia goduto di ferie e permessi.
10. Ora, per la quantificazione delle differenze retributive dovute, la CTU nominata in corso di causa, con procedimento contabile non sottoposto ad osservazioni critiche delle parti, ha affermato che la retribuzione lorda dovuta in ragione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo
1.2.2020/23.1.2021, tenuto conto della Cassa Integrazione per il periodo
13.3.2020/18.5.2020, di un inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario
Confcommercio e di un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali – escluse le voci retributive rivendicate a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti (ipotesi di calcolo lett. D), è pari ad € 7.947,08 (comprensiva di TFR), senza che possa essere tenuta in considerazione alcuna detrazione per presunti ammanchi di merce, denunciati dal datore ed addebitati, unitamente agli altri dipendenti, anche all'odierno ricorrente.
10.1. Manca, infatti, qualsivoglia allegazione e prova in ordine ai suddetti ammanchi ed alla loro riconducibilità alla responsabilità del . Pt_1
10.2. La resistente, sul punto, si è limitata a dedurre genericamente che «il
nel gestire le giacenze del mese ha rinvenuto “ammanchi di merce” e non CP_1
ammanchi di denaro e per questo motivo essendo presenti nei locali n. 3 forze lavorative, oltre al gestore, ha dovuto imputare a tutti i dipendenti il relativo addebito» (cfr. pag. 4 della memoria costitutiva), senza tuttavia, specificare in cosa consistesse detto ammanco, quale ne fosse l'entità economica e il perché nessuna iniziativa disciplinare sia stata adottata nell'occasione nei confronti del lavoratore;
né sono state articolate istanze istruttorie finalizzate a dimostrare una eventuale responsabilità del ricorrente.
Pag. 8 a 10 10.3. Corretta appare, inoltre, la quantificazione operata dalla CTU al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, in quanto conforme al principio in virtù del quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive, infatti, devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2014, n.12566).
10.4. Detraendo dall'importo su indicato quanto ricevuto dal ricorrente e risultante dalle ricevute di bonifico versate in atti (€ 5.288,79, come ricostruito dalla CTU – cfr. pag. 4), residua una differenza a credito del lavoratore pari ad €
2.658,29, che il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere al dipendente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
11. Infine, non può essere esaminata la domanda di condanna del resistente al pagamento della contribuzione previdenziale, in assenza di evocazione in giudizio dell' . CP_2
12. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini appena indicati.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 2.658,29 in base all'art. 5 DM n.
55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo ai minimi tariffari, alla luce della non particolare complessità delle questioni controverse
Pag. 9 a 10 affrontate.
13.1. Analogamente, seguono la soccombenza le spese di ctu, liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto: a) accerta e dichiara che tra e è intercorso, tra l'1.2.2020 Parte_1 CP_1
ed il 23.1.2021, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale a 20 ore settimanali, con inquadramento del lavoratore al V livello del CCNL
Commercio; b) condanna parte resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle differenze retributive pari ad € 2.658,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.468,50, di cui € 118,50 per spese ed € 1.350,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
- pone a carico di parte resistente le spese di ctu.
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1385/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Ruscica e Parte_1
Gianluca De Santis
-ricorrente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Carmela Germanò CP_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente espone: di essere stato assunto alle dipendenze della ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio di CP_1
generi di monopolio (tabaccheria), a decorrere dal giorno 1.2.2020, quale apprendista commesso di banco part-time; di essere stato posto in Cassa
Pag. 1 a 10 Integrazione dal 13.3.2020; di essere tornato a prestare la propria attività lavorativa il 18.5.2020 e fino al 23.1.2021, data in cui ha esercitato il recesso dal rapporto di lavoro;
di avere svolto un orario di lavoro pari a 8 ore giornaliere per 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato), per un totale di 48 ore settimanali, in difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali, che stabilivano un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali;
di avere espletato, inoltre, mansioni che esulavano da quelle proprie del contratto di apprendistato, occupandosi egli, oltre che della vendita di tabacchi e del servizio di Lottomatica, anche di attività di cassa, pulizia e smistamento lotti tabacchi;
di non aver mai ricevuto le buste paga.
1.1. Deduce, altresì, che, nel mese di gennaio 2021, l'odierno resistente lamentava un ammanco nella giacenza di cassa rispetto alle risultanze contabili, che veniva quantificato in € 2.000,00 circa e che, come riferito verbalmente ai dipendenti, sarebbe stato ripianato applicando mensilmente una trattenuta sugli stipendi dei medesimi, fino a concorrenza del suddetto importo;
che, di conseguenza, in data 18.1.2021, il ricorrente riceveva un bonifico di € 540,00, importo derivante dall'applicazione della suddetta trattenuta da parte del datore, come emerge dalla causale del bonifico che riporta la seguente dicitura:
“Pagamento stipendio detratta 1 rata ammanchi”; che, in seguito a detto episodio, in data 23.1.2021 il dipendente recedeva dal rapporto di lavoro per giusta causa;
che vani erano risultati i tentativi di ottenere in via stragiudiziale il pagamento delle spettanze dovute, avendo ottenuto dal resistente soltanto il pagamento dell'importo di € 1.388,79 mediante bonifici del 13.5.2021 e del 21.6.2021.
1.2. Tanto premesso, chiede il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti e per le ore di lavoro effettivamente prestate, quantificate, come da conteggio allegato al ricorso introduttivo, in complessivi € 16.624,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne chiede il rigetto.
3. La domanda è fondata, nei termini appresso indicati.
Pag. 2 a 10 4. Dagli atti di causa emerge che, tra le parti, in data 23.1.2020, è intercorso un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale orizzontale (20 ore settimanali), con decorrenza 1.2.2020 e termine del periodo formativo al 31.1.2023
e con inquadramento del lavoratore nel 4° livello del CCNL Commercio-
Confcommercio. Il ricorrente ha, inoltre, prestato il consenso allo svolgimento, su richiesta del datore di lavoro, di prestazioni di lavoro supplementare, da rendere comunque entro i limiti dell'orario normale di lavoro.
4.1. Il contratto, in particolare, stabiliva che, nello svolgimento dell'apprendistato, il sarebbe stato affiancato dal , quale tutor Pt_1 CP_1
aziendale, con il compito di trasmettere al ricorrente tutte le conoscenze necessarie per l'esercizio dell'attività lavorativa e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne e la formazione sul luogo di lavoro. All'uopo, veniva allegato al contratto un apposito piano formativo individuale.
5. Ora, occorre premettere che, in primo luogo, l'odierno ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato ab origine come lavoratore subordinato e non come apprendista.
5.1. L'istanza è meritevole di accoglimento.
5.2. Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista con finalità formative che non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere le mansioni tipiche del profilo professionale, ma deve prevedere nel contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro che costituisce elemento essenziale ed indefettibile del contratto ricompresa, appunto, nella causa negoziale (Cass., sent. n.
5375/2018).
5.3. L'onere di provare l'adempimento dell'obbligo formativo incombe, in caso di contestazione, sul datore di lavoro.
5.4. Qualificandosi l'obbligo formativo alla stregua di condicio sine qua non ai fini della validità del contratto di apprendistato, per l'assolvimento di tale onere non
è sufficiente il mero riferimento all'accordo intervenuto fra le parti sociali o che
Pag. 3 a 10 l'apprendista venga affidato ad un tutor, ma occorre la concreta allegazione circa il fatto che l'attività di formazione ricopra tutto l'arco di durata del contratto.
5.5. Il mancato assolvimento di tale onere comporta la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica ordinaria e riconoscimento delle differenze retributive maturate (Cass., sent. n. 5375/2018 cit.).
5.6. Nel caso di specie, la parte datoriale non ha fornito - né dedotto - alcuna allegazione in merito all'adempimento dell'obbligo formativo sulla stessa incombente, non avendo specificato, al di là delle mere previsioni formali del piano formativo individuale allegato al contratto di assunzione, in che termini, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, sia stato svolto l'affiancamento del lavoratore nell'espletamento dei suoi compiti e sia stato, dunque, assolto il dovere di trasferire al dipendente le conoscenze necessarie all'acquisizione della professionalità necessaria.
5.7. Ne consegue che, tra le parti, deve ritenersi costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata ab origine, ossia a far data dall'1.2.2020.
6. Quanto all'inquadramento, il ricorrente non ha rivendicato né lo svolgimento di mansioni superiori, né un livello di inquadramento contrattuale diverso rispetto a quello attribuito dal datore di lavoro (livello V del CCNL di riferimento – cfr. buste paga), non avendo, peraltro, neppure riportato nel corpo del ricorso le declaratorie contrattuali del livello di appartenenza, sì da verificare se le mansioni espletate rientrassero o meno nel profilo professionale attribuito all'atto dell'assunzione.
6.1. Sicché deve essere confermato l'inquadramento al V livello del CCNL
Commercio.
7. Per ciò che concerne l'orario di lavoro espletato, è opportuno premettere che, in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da
Pag. 4 a 10 inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla
13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso
(laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati (Tribunale Velletri sez. lav., 07/09/2021, n.1219).
7.1. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche all'odierna fattispecie, parte ricorrente non ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa di vedersi corrisposti gli importi a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario, non essendo stato dimostrato in maniera sufficientemente chiara e precisa lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
7.2. Nessuno dei testi escussi in corso di causa, infatti, è stato in grado di confermare e di circostanziare dettagliatamente gli assunti attorei.
7.3. Nello specifico, il teste a conoscenza dei fatti di causa per Testimone_1 essere dipendente del bar “Cremino”, posto a fianco della tabaccheria ove lavorava
Pag. 5 a 10 il ricorrente, ha affermato: «Come cliente del tabacchino, dove mi recavo a comprare le sigarette, e come lavoratore che aveva turni di lavoro simili a quelli del ricorrente, sono a conoscenza degli orari di lavoro che il svolgeva. Ad Pt_1
esempio, capitava che io il pomeriggio avessi il turno dalle 14,00 alle 21,00.
Quando arrivavo, qualche minuto prima delle 14,00, il ricorrente era già a lavoro
e poi lui alle 20,00 finiva mentre io ero ancora a lavoro. Poi mi capitava, durante la giornata, di effettuare delle consegne e di passare davanti alla tabaccheria e vedevo sempre il ricorrente a lavoro. Per quanto riguarda la mattina, io faccio il turno 6,00/14,00 e vedevo il ricorrente che iniziava a lavorare alle 8,00 di mattina
e quando io finivo il turno, il ricorrente era ancora lì al lavoro» (cfr. verbale d'udienza del 15.3.2023), precisando, tuttavia, che i propri turni di lavoro non sempre coincidevano con quelli del e non riuscendo, dunque, a poter Pt_1
quantificare con precisione la frequenza con cui ha avuto modo di osservare gli orari di lavoro svolti dal ricorrente, né il relativo periodo di tempo.
7.4. Il teste , dipendente dell'odierno resistente per circa 4 mesi, tra Tes_2 fine 2020 ed inizio 2021, ha riferito: «all'inizio il mio orario di lavoro, siccome dovevo imparare, era di 6 ore e mezza al giorno, o mattina o pomeriggio, dalle
8,00 alle 14,00/14,30, o dalle 14,00 fino alle 20,00/20,30. Sono stato assunto come apprendista. Il rapporto di lavoro è terminato perché ho avuto una occasione migliore e quindi ho deciso di andare via. Ho avuto modo di conoscere il sig.
nel periodo in cui ho lavorato alla tabaccheria. Gli orari di lavoro del Pt_1
erano 7,00/14,30-15,00 oppure dalle 13,00 fino a chiusura, 20,00-20,30» Pt_1
(cfr. verbale d'udienza del 15.3.2023).
7.5. Il narrato del dichiarante è, però, limitato al periodo ottobre 2020-gennaio
2021 e, dunque, non copre l'intero arco temporale in cui si è dispiegato il rapporto di lavoro tra le parti, sicché non è possibile ricostruire se gli orari indicati in ricorso siano stati effettivamente svolti sin dall'assunzione del ricorrente o soltanto nel
Tes_ segmento del rapporto al quale ha assistito il teste .
Pag. 6 a 10 7.6. Dall'esame degli esiti dell'istruttoria orale, dunque, non è emersa la prova piena e rigorosa dello svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, non essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'effettiva consistenza di detta attività: nessuno dei testi ha saputo quantificare con esattezza la frequenza nel tempo dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario da parte del ricorrente, non avendo avuto gli stessi modo di osservare la prestazione espletata da quest'ultimo, se non in termini meramente occasionali e discontinui, senza potere, quindi, accertare in via diretta gli orari concretamente osservati dal e non riuscendo, dunque, a confermare se – e in che misura – Pt_1
il ricorrente prestasse la propria attività per un numero di ore giornaliere pari a quelle indicate in ricorso.
7.7. In applicazione della regola di giudizio per cui grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136: al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale), la domanda di retribuzione del lavoro supplementare e del lavoro straordinario deve essere, pertanto, rigettata.
8. Né può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei testi non goduti, non avendo nessuno dei testi corroborato gli assunti attorei: in particolare, il teste ha dichiarato di Tes_3
sapere che il ricorrente non ha goduto di ferie, ma di non poterlo affermare con
Tes_ certezza;
il teste ha affermato che il non ha goduto di ferie, ma, come Pt_1
Pag. 7 a 10 detto, egli è stato collega del ricorrente soltanto per il periodo ottobre 2020/gennaio
2021, sicché la conoscenza del teste non abbraccia il periodo pregresso di svolgimento del rapporto.
9. Deve, pertanto, ritenersi non provato che il ricorrente abbia effettuato 48 ore di lavoro settimanali e che non abbia goduto di ferie e permessi.
10. Ora, per la quantificazione delle differenze retributive dovute, la CTU nominata in corso di causa, con procedimento contabile non sottoposto ad osservazioni critiche delle parti, ha affermato che la retribuzione lorda dovuta in ragione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo
1.2.2020/23.1.2021, tenuto conto della Cassa Integrazione per il periodo
13.3.2020/18.5.2020, di un inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario
Confcommercio e di un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali – escluse le voci retributive rivendicate a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti (ipotesi di calcolo lett. D), è pari ad € 7.947,08 (comprensiva di TFR), senza che possa essere tenuta in considerazione alcuna detrazione per presunti ammanchi di merce, denunciati dal datore ed addebitati, unitamente agli altri dipendenti, anche all'odierno ricorrente.
10.1. Manca, infatti, qualsivoglia allegazione e prova in ordine ai suddetti ammanchi ed alla loro riconducibilità alla responsabilità del . Pt_1
10.2. La resistente, sul punto, si è limitata a dedurre genericamente che «il
nel gestire le giacenze del mese ha rinvenuto “ammanchi di merce” e non CP_1
ammanchi di denaro e per questo motivo essendo presenti nei locali n. 3 forze lavorative, oltre al gestore, ha dovuto imputare a tutti i dipendenti il relativo addebito» (cfr. pag. 4 della memoria costitutiva), senza tuttavia, specificare in cosa consistesse detto ammanco, quale ne fosse l'entità economica e il perché nessuna iniziativa disciplinare sia stata adottata nell'occasione nei confronti del lavoratore;
né sono state articolate istanze istruttorie finalizzate a dimostrare una eventuale responsabilità del ricorrente.
Pag. 8 a 10 10.3. Corretta appare, inoltre, la quantificazione operata dalla CTU al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, in quanto conforme al principio in virtù del quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive, infatti, devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2014, n.12566).
10.4. Detraendo dall'importo su indicato quanto ricevuto dal ricorrente e risultante dalle ricevute di bonifico versate in atti (€ 5.288,79, come ricostruito dalla CTU – cfr. pag. 4), residua una differenza a credito del lavoratore pari ad €
2.658,29, che il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere al dipendente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
11. Infine, non può essere esaminata la domanda di condanna del resistente al pagamento della contribuzione previdenziale, in assenza di evocazione in giudizio dell' . CP_2
12. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini appena indicati.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 2.658,29 in base all'art. 5 DM n.
55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo ai minimi tariffari, alla luce della non particolare complessità delle questioni controverse
Pag. 9 a 10 affrontate.
13.1. Analogamente, seguono la soccombenza le spese di ctu, liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto: a) accerta e dichiara che tra e è intercorso, tra l'1.2.2020 Parte_1 CP_1
ed il 23.1.2021, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale a 20 ore settimanali, con inquadramento del lavoratore al V livello del CCNL
Commercio; b) condanna parte resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle differenze retributive pari ad € 2.658,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.468,50, di cui € 118,50 per spese ed € 1.350,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
- pone a carico di parte resistente le spese di ctu.
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10