Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6597/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- ricorrente in opposizione
CONTRO
Controparte_1
p. iva , nella persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore; ass. Avv. Massimo Garzilli, domiciliata come da memoria costitutiva;
- parte opposta
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 25.7.2024, ritualmente notificato, il sig. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 966/2024, convenendo in giudizio la Controparte_1
(nel prosieguo, “ ”) ed esponendo in particolare di:
[...] CP_2
- aver superato nel 1992 l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di geometra e di essersi iscritto all'Albo dei geometri;
- aver collaborato, dal 1992 al 1996, quale consulente geometra;
1
- essersi visto notificare in data 14 giugno 2024 dalla decreto CP_2 ingiuntivo n. 966/2024 emesso il 30 maggio 2024 dal Tribunale di Torino (r.g.
4075/2024), per il pagamento di € 39.545,17 quale ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità oltre interessi e sanzioni per gli anni 1996,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, asseritamente non versati.
Il ricorrente, tanto premesso, ha quindi domandato:
« - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive di controparte;
- accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni di cui in narrativa;
- revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto l'opposto decreto ingiuntivo n.
966/2024 emesso dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro il 30 maggio 2024 nel procedimento avente R.G. 4075/2024, in quanto infondato ed illegittimo».
La si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo la reiezione CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Considerato:
1. con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto al geom. il Parte_1 pagamento in favore della del complessivo importo di euro 39.545,17 CP_2
a titolo di contributi previdenziali - soggettivo, integrativo, di maternità, relativi agli anni 1996 e 2002-2009, interessi e sanzioni.
2. L'eccezione di prescrizione dei crediti rivendicati dalla risulta fondata. CP_2
3. E' pacifico che i i contributi rivendicati dalla sono soggetti al termine CP_2 di prescrizione quinquennale.
4. Con riferimento agli importi rivendicati dalla a titolo di contributi CP_2 soggettivo minimo, integrativo minimo, di maternità e relativi importi per sanzioni ed interessi, deve essere richiamato, in materia di dies a quo, il principio giurisprudenziale espresso dalla S.C. che, premesso come tali contributi siano dovuti alla a prescindere dal reddito professionale o CP_1 dal volume d'affari prodotti, ha rilevato come rispetto a tale contribuzione
“proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto della L.
n. 576 del 1980, art. 19, secondo cui "per i contributi, gli accessori e le sanzioni
2 dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23", ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere esercitato a CP_1 prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali” (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
26/10/2018, n. 27218).
5. Con riferimento agli importi rivendicati dalla a titolo di contributi CP_2 soggettivo ed integrativo dipendenti dal reddito e dal volume d'affari prodotti, in materia di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione la norma contenuta nell'art. 33, c. 2, del regolamento stabilisce: “le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_1 uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato.
Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello
Unico e per i relativi pagamenti.”.
6. Nella fattispecie in esame, non vi è prova che il geom. abbia Pt_1 trasmesso alla in relazione alle annualità in esame, la comunicazione CP_1 inerente l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e quello del volume complessivo di affari dichiarato ai fini dell'iva.
7. Tuttavia, la copiosa documentazione prodotta dalla al fine di CP_1 dimostrare di aver validamente interrotto il decorso dei termini di prescrizione, dimostra come la predetta conoscesse, perlomeno dalle CP_2 date in cui risultano redatte le plurime lettere con cui è stato richiesto al geometra il pagamento dei contributi omessi, i dati reddituali di quest'ultimo e, quindi, fosse in grado la di far valere il proprio diritto a ricevere la CP_1 contribuzione dall'iscritto.
8. Appare allora condivisibile il percorso argomentativo della S.C. che nella sentenza n. 13639 del 2019, dopo aver richiamato la regola valida anche per la secondo cui solo la comunicazione dei dati reddituali può CP_3 far decorrere il termine di prescrizione, ha osservato: “senonché, l'omessa
3 comunicazione dei dati reddituali poteva ritenersi superata dal dato cognitivo rappresentato dalla lettera interruttiva del 6 settembre 1999 (…).”.
9. Nella fattispecie in esame, pertanto, considerata come data di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale quella in cui è stata notificata, ovvero si è tentato di notificare, al geom. una lettera avente ad oggetto la Pt_1 richiesta di pagamento della contribuzione e relativi interessi e sanzioni, alla luce della nota autorizzata depositata dalla in data 11.4.2025 (in cui CP_1 di dà atto che i documenti prodotti da 9 a 30 riguardano tentativi di notifica non andati a buon fine di lettere di diffida) e delle lettere raccomandate aventi ad oggetto “diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” validamente notificate, si può concludere che quando in data
14.6.2024 è stato notificato al geom. il decreto ingiuntivo opposto, era Pt_1 già ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione atteso che, in assenza di prova di validi atti interruttivi precedenti:
- in relazione ai contributi dovuti per l'anno 1996, essi risultano inseriti in un ruolo del 2005 per il quale risulta essere stato fatto un tentativo di notifica di lettera di sollecito in data 3.1.2012 (doc. 25, 3, 4 f.c.);
-in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2002 e 2003, la raccomandata
è stata ricevuta in data 10 gennaio 2011;
- in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2004 e 2005, la raccomandata
è stata ricevuta il 3 gennaio 2012;
- in relazione contributi dovuti per l'anno 2006, la raccomandata è stata ricevuta il 14 dicembre 2012;
- in relazione contributi dovuti per l'anno 2007, la raccomandata è stata ricevuta il 12 novembre 2013;
- in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2008, essi risultano inseriti in un ruolo del 2011 per il quale risulta essere stato fatto un tentativo di notifica di lettera di sollecito in data 17.12.2015 (doc. 25, 13, 14 f.c.);
- in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, essi risultano inseriti in un ruolo del 2014 per il quale risulta essere stato fatto un tentativo di notifica di lettera di sollecito in data 14.2.2019 (doc. 21, 22 f.c.).
10. Alla luce di quanto sopra argomentato, deve dichiararsi l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto che, pertanto, deve essere revocato.
11. Non è meritevole di adesione, infatti, la tesi della secondo cui il decorso CP_1 del termine di prescrizione deve ritenersi sospeso ai sensi dell'articolo 2941, n. 8.,
4 c.c ., in considerazione della condotta dolosa del ricorrente.
In proposito va richiamato il principio generale più volte enunciato dalla
Cassazione, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (così, tra le altre, Cass. Sez. L., sentenza n. 22072 dell' 11/09/2018).
Non si ritiene poi che si versi nell'ipotesi di occultamento doloso, prevista dall'art. 2941 c.c. quale causa di sospensione della prescrizione, considerato che il ricorrente ha denunciato i redditi percepiti come lavoratore autonomo all'Agenzia delle Entrate, senza dunque occultare i fatti generatori della pretesa contributiva della CP_1
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c.: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 6.580,00,
[...] oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA, cu se versato;
Torino, 7.5.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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