TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ON ON Presidente
Alice Croci Giudice
CH BO Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 267/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
OGGETTO
Revoca inabilitazione
CONCLUSIONI:
(come da verbale d'udienza)
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 e ritualmente notificato, la presso Parte_1 il Tribunale di Lucca ha chiesto la revoca della misura di inabilitazione disposta con sentenza n.
7/95 del Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 11.4.1995 e la nomina di un amministratore di sostegno in favore di , ritenendo essere venute meno le cause che Controparte_1 avevano legittimato l'adozione della misura, in considerazione della condizione fisica e psicologica dell'inabilitata, tale da rendere necessaria un'assistenza continuativa per tutti gli atti inerenti la vita quotidiana, comprensivi della cura della persona e non più limitati alla gestione economica.
All'udienza celebrata 11.4.2025, alla presenza della ricorrente Parte_1 dell'inabilitata e del curatore nominato, nella persona della madre (nata a Persona_1
Seravezza, prov. Lucca, il 9.12.1938), il Giudice, preso preliminarmente atto del nome corretto della resistente, , anziché come invece Controparte_1 Controparte_1 indicato erroneamente nel ricorso introduttivo per mero errore materiale, rilevata l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i soggetti indicati dagli artt. 473 bis.53 – 52
c.p.c. ha disposto il rinnovo delle notifiche a carico della ricorrente e ha rinviato ad udienza successiva.
All'udienza del 17.9.2025, alla presenza dei soggetti già comparsi all'udienza precedente, è stata sentita l'inabilitata e altresì il di lei curatore (la madre), che ha chiesto di essere nominata amministratore di sostegno della figlia. All'esito dell'audizione, la ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata al Collegio per la decisione senza termini per memorie.
***
Preliminarmente, deve rilevarsi come, per mero errore materiale, nel ricorso introduttivo sia stato erroneamente indicato il nome dell'inabilitata in , anziché, in quello corretto Controparte_1 di . Controparte_1
Dall'esame dell'inabilitata e dalla documentazione versata in atti, risulta che CP_1
è affetta da sindrome di down e non è autonoma nel prendersi cura della propria persona
[...]
e nel soddisfare i propri bisogni personali, anche più basilari (quali cucinare o asciugare i capelli), né di provvedere alla gestione del proprio patrimonio, di fatto rimessa totalmente alla madre,
2 nominata curatore, che provvede anche al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e alle spese necessarie per fronteggiare le esigenze quotidiane della figlia.
Nel corso dell'esame, l'inabilitata è apparsa del tutto dipendente dalla figura materna in relazione alla gestione economica (non ha mostrato contezza dell'entità delle proprie entrate, che vengono amministrate dal curatore che provvede a tutti gli acquisti necessari), sanitaria e di vita quotidiana.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitata con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni (anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di inabilità di cui è oggi titolare, stante l'incapacità dell'interessata, emersa nel corso del giudizio) può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a la necessaria protezione nella gestione delle più Controparte_1 importanti scelte personali, sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Non si fa luogo alla nomina in via provvisoria di un amministratore di sostegno, considerato che il soggetto non è, allo stato, privo di una qualsiasi forma di tutela, essendo in carica il curatore nominato e questo sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c.
Attesa la natura della controversia e il suo svolgimento, le spese sostenute dalla parte ricorrente vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca l'inabilitazione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
- manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di Pietrasanta per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
3 - Nulla sulle spese.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
CH BO ON ON
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ON ON Presidente
Alice Croci Giudice
CH BO Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 267/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
OGGETTO
Revoca inabilitazione
CONCLUSIONI:
(come da verbale d'udienza)
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 e ritualmente notificato, la presso Parte_1 il Tribunale di Lucca ha chiesto la revoca della misura di inabilitazione disposta con sentenza n.
7/95 del Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 11.4.1995 e la nomina di un amministratore di sostegno in favore di , ritenendo essere venute meno le cause che Controparte_1 avevano legittimato l'adozione della misura, in considerazione della condizione fisica e psicologica dell'inabilitata, tale da rendere necessaria un'assistenza continuativa per tutti gli atti inerenti la vita quotidiana, comprensivi della cura della persona e non più limitati alla gestione economica.
All'udienza celebrata 11.4.2025, alla presenza della ricorrente Parte_1 dell'inabilitata e del curatore nominato, nella persona della madre (nata a Persona_1
Seravezza, prov. Lucca, il 9.12.1938), il Giudice, preso preliminarmente atto del nome corretto della resistente, , anziché come invece Controparte_1 Controparte_1 indicato erroneamente nel ricorso introduttivo per mero errore materiale, rilevata l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i soggetti indicati dagli artt. 473 bis.53 – 52
c.p.c. ha disposto il rinnovo delle notifiche a carico della ricorrente e ha rinviato ad udienza successiva.
All'udienza del 17.9.2025, alla presenza dei soggetti già comparsi all'udienza precedente, è stata sentita l'inabilitata e altresì il di lei curatore (la madre), che ha chiesto di essere nominata amministratore di sostegno della figlia. All'esito dell'audizione, la ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata al Collegio per la decisione senza termini per memorie.
***
Preliminarmente, deve rilevarsi come, per mero errore materiale, nel ricorso introduttivo sia stato erroneamente indicato il nome dell'inabilitata in , anziché, in quello corretto Controparte_1 di . Controparte_1
Dall'esame dell'inabilitata e dalla documentazione versata in atti, risulta che CP_1
è affetta da sindrome di down e non è autonoma nel prendersi cura della propria persona
[...]
e nel soddisfare i propri bisogni personali, anche più basilari (quali cucinare o asciugare i capelli), né di provvedere alla gestione del proprio patrimonio, di fatto rimessa totalmente alla madre,
2 nominata curatore, che provvede anche al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e alle spese necessarie per fronteggiare le esigenze quotidiane della figlia.
Nel corso dell'esame, l'inabilitata è apparsa del tutto dipendente dalla figura materna in relazione alla gestione economica (non ha mostrato contezza dell'entità delle proprie entrate, che vengono amministrate dal curatore che provvede a tutti gli acquisti necessari), sanitaria e di vita quotidiana.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitata con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni (anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di inabilità di cui è oggi titolare, stante l'incapacità dell'interessata, emersa nel corso del giudizio) può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a la necessaria protezione nella gestione delle più Controparte_1 importanti scelte personali, sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Non si fa luogo alla nomina in via provvisoria di un amministratore di sostegno, considerato che il soggetto non è, allo stato, privo di una qualsiasi forma di tutela, essendo in carica il curatore nominato e questo sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c.
Attesa la natura della controversia e il suo svolgimento, le spese sostenute dalla parte ricorrente vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca l'inabilitazione di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
- manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di Pietrasanta per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
3 - Nulla sulle spese.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
CH BO ON ON
4