TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.3.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Sergio Alfano, per l'attore – il quale ha concluso insistendo “in tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nei successivi atti”– nonché dall'Avv. Antonino Filippo La Rosa, per il convenuto – il quale ha concluso insistendo “in tutte le domande, eccezioni e difese di cui in atti e verbali di causa”, visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1474/2018 R.G.
avente per oggetto: sinistro stradale.
VERTENTE TRA
(cod. fisc.: ), ammesso al Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Barcellona P.G. del 18.6.2018, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
Sergio Alfano, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore Avv. Persona_1 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Filippo La Rosa, giusta procura in atti.
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118
disp. att. c.p.c.
L'attore meglio generalizzato in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, ha trascinato in giudizio il
, quale ente Controparte_1
proprietario della strada titolata Via P. Togliatti e, quindi,
“manutentore/custode” ex artt. 2043 e 2051 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 6.4.2011, in San
Filippo del Mela (ME), alle ore 19.30 circa.
A sostegno della domanda, in particolare, l'attore ha dedotto che: a) mentre percorreva alla guida del proprio ciclomotore
Piaggio Ngr targato X3P73W la Via P. Togliatti in prossimità
del civico 53 (direzione di marcia Cattafi-Archi) rovinava a terra a causa di una “profonda buca posta sul margine destro della carreggiata”; b) a seguito del sinistro veniva trasportato presso il Pronto Soccorso di Milazzo, a causa delle lesioni personali riportate, sub species di “Politrauma – stato di shock
Prognosi gg.20 (venti) salvo complicazioni”, con conseguente pag. 2/26 ricovero presso il reparto di Chirurgia Generale;
c) veniva, a tal fine, sottoposto a visita specialistica ortopedica presso l
[...]
del citato nosocomio – ove i Controparte_2
sanitari evidenziavano, a seguito dei prescritti approfondimenti strumentali (id est Rx polso dx e spalla sn) presenza di “frattura
del I° metacarpo mano dx ed il distacco del margine inferiore glenoide sn” – e dimesso, con diagnosi di “politrauma con
frattura I° metacarpo mano dx e distacco inferiore glenoide sinistro, ferite l.c. al volto, ferite escoriate ed abrase multiple”;
d) veniva, altresì, sottoposto ad intervento chirurgico di
“artroscopia chirurgica spalla sinistra per re-inserzione
cercine glenoideo anteriore ed osteosintesi del frammento osseo” presso il centro clinico diagnostico Casa di Cura G.B.
Morgani-Catania e veniva dimesso in data 7.5.2011; e)
nonostante le numerose diffide (del 13.2.2013-14.3.2014 e del
30.4.2014) inoltrate all'ente convenuto, n.q. di “proprietario della strada e tenuto alla manutenzione”, non riceveva alcun riscontro in ordine alla “espressa disponibilità a sottoporsi a visita medica presso un professionista di fiducia del Comune”;
f) provvedeva a depositare in data 31.7.2014 presso il Tribunale
di Barcellona P.G. ricorso per accertamento tecnico preventivo,
che veniva iscritto al n. 1641/2014 R.G., al fine di
“cristallizzare il proprio stato di salute”, il cui procedimento si pag. 3/26 concludeva con il riconoscimento, ad opera del nominato CTU dott. , in favore dell'attore, di una “Invalidità Persona_2
Temporanea Totale (ITT) di gg. 20, Inabilità Temporanea
Parziale (ITP) al 75% di gg. 20, Inabilità Temporanea Parziale
(ITP) al 50% di gg. 20, Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al
25% di gg. 40…Danno Biologico pari al 18% (diciotto) sul totale”, con “una riduzione della capacità lavorativa specifica
conseguenziale alle lesioni subite in data 06/04/2011 quantificabile nella misura del 18% sul totale”.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo: a) “accertare e
dichiarare la esclusiva responsabilità del convenuto CP_1
nella causazione del sinistro de quo ex art. 2051 c.c. in qualità
di custode o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; b) per l'effetto,
condannare il convenuto all'integrale risarcimento di CP_1
tutti i danni subiti e subendi dall'attore, senza esclusione
alcuna, così come infra determinati o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 17.1.2019 si è costituito il contestando la fondatezza Controparte_1
delle domande attoree e chiedendo, in via subordinata, di
“dichiarare il concorso di colpa nella causazione dell'incidente da parte dell'attore ex art. 1227 cc primo comma” e di “ridurre
pag. 4/26 il quantum (ndr. risarcitorio) tenuto conto del grado di colpa a carico dell'attore”, con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, ha esposto: a) la
“incongruenza” tra la dinamica (i.e. caduta) riferita dall'attore nella missiva del 12.3.2013 (i.e. “ruota anteriore sprofondata nella buca”) con quella narrata nell'atto di citazione (i.e.
“perdita di controllo a causa di una profonda buca”) atteso che
“con la prima versione fornita si afferma che il sia Pt_1
letteralmente sprofondato nella buca con la ruota anteriore ed
sia stato catapultato in avanti, cadendo poi rovinosamente sull'asfalto; tale ricostruzione presuppone che la presunta buca
sia non solo profonda ma anche di larghezza tale da consentire lo sprofondamento di tutta la ruota anteriore del motociclo”; b) la “irrilevanza” della documentazione fotografica prodotta dall'attore raffigurante la Via P. Togliatti (n. civico 56) – teatro dell'incidente – atteso che il lasso temporale tra “l'incidente
(i.e. 6.4.2011) e la prima diffida (i.e.12.3.2013) porta a far
presumere che le foto siano state scattate in occasione dei
lavori di realizzo della fognatura e successivamente siano state utilizzate al fine di comprovare la dinamica descritta nell'atto
di citazione e prima nella missiva inviata a distanza di due anni dall'occorso incidente”;c) la “irrilevanza” delle deposizioni testimoniali allegate dal all'atto di citazione, sembrando Pt_1
pag. 5/26 “strano che i testi riferiscano su aspetti molto tecnici quali la
visibilità della buca, in casi simili poi si tende a ottenere delle
dichiarazioni da parte di soggetti testimoni oculari dell'incidente in tempi immediati e comunque prossimi all'incidente, mentre risulta che le dichiarazioni siano state rese nell'aprile del 2014 a distanza di circa tre anni dall'incidente”; d) la verificazione dell'incidente in una via conosciuta dall'attore (“che risiede in via Torrecampagna nei pressi della stessa”) e “adeguatamente illuminata” (“proprio all'altezza del civico 56 è presente un lampione”).
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa – previa acquisizione del fascicolo d'ufficio per ATP iscritto al n.
1641/2014 R.G. e rigetto della CTU medico-legale – è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale.
Concessi i termini per il deposito di note difensive, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – l'attore ha inteso agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data
6.4.2011, in San Filippo del Mela (ME), alle ore 19.30 circa.
pag. 6/26 L'azione si inquadra, dunque, nel solco della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. stante l'elemento – connotativo della fattispecie dedotta in lite – della “condizione” del manto stradale, causa – come dedotto dall'attore – del sinistro de quo.
In diritto, è appena il caso di precisare come l'art. 2051 c.c. – statuendo che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” – configura un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale
(il cui modello generale è dato, invece, dall'art. 2043 c.c.)
definito, da certa dottrina, di responsabilità c.d. aggravata ovvero, da altra dottrina, di responsabilità oggettiva.
L'attuale statuto della responsabilità da cose in custodia ex
art. 2051 c.c. – così come chiarito, in più occasioni, dalla
Suprema Corte di cassazione (da ultimo Cass. civ. sent. n.
20943/2022) – poggia, in particolare, su specifici elementi fattuali “individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il
danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita
(la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno
giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una
relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si
chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione
risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto
dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in
pag. 7/26 negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in
capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)”.
Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle
Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che “il caso fortuito appartiene alla
categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale
diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza
intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la
condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come
atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1),
con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa, nella
specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente
imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152).
Vale, peraltro, ricordare – e ciò in riferimento alla fattispecie in trattazione - come “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per
danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde
dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia,
essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra "res" ed
evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie
alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza
causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno
pag. 8/26 delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili” (Cass. civ., Sez. III, 31
marzo 2025, n. 8450).
Nella specie, alla luce del compendio assertivo e probatorio versato in atti, riguardato sotto la lente dei superiori principi, la domanda risarcitoria è idonea ad attingere ad esiti di accoglibilità nei limiti che di seguito si espongono.
Al riguardo, la dinamica del sinistro – costituente frammento essenziale che conforma il requisito del nesso di causalità –
risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese, in sede istruttoria, dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
I testi e , infatti, hanno riferito di avere Tes_1 Tes_2
visto la caduta dell'attore causata dalla buca presente sul
manto stradale, confermando, così, la dinamica narrata in citazione - pure riferita dal in sede di interrogatorio Pt_1
formale (cfr. verbale udienza del 22.9.22) - e, conseguentemente, l'inosservanza dell'obbligo di manutenzione
ex art. 2051 c.c. in capo all'ente pubblico convenuto.
In particolare, il teste – attendibile perché ha riferito Tes_1
circostanze confermative della qualità di teste oculare, privo di
rapporti di parentela/amicizia con la parte ovvero di avere visto il danneggiato cadere dal motociclo poiché si trovava “di fronte al luogo della caduta, sul marciapiede” - e che “la zona
pag. 9/26 era illuminata da luce naturale ed un lampione si trovava a circa 50 mt di distanza” non ricordando “se al momento della caduta fosse acceso” (cfr. teste verbale udienza del Tes_1
16.9.22) – circostanza, peraltro, confermata anche dal teste che, al momento del sinistro, si trovava “dietro al Tes_2
con la sua autovettura “a circa 15 mt” e il lampione si Pt_1
trovava “più avanti rispetto alla buca ove è accaduto l'incidente circa 40-50 mt” così emergendo profili di riscontro intrinseco che corrobora l'attendibilità delle rispettive deposizioni dei testi
(cfr. teste , verbale udienza del 17.1.2023) – ha Tes_2
confermato la connotazione della buca come ricolma d'acqua,
nonché la sua corrispondenza a quella raffigurata nelle foto esibite (cfr. doc. n. 3 fascicolo attoreo).
Di tenore analogo le dichiarazioni del teste – con Tes_2
riferimento alla buca (“presentava le caratteristiche di un collasso stradale”) nonché alla corrispondenza dei luoghi essendo, le foto mostrate e prodotte dall'attore con l'atto di citazione, rappresentative del luogo dell'incidente – (cfr.
verbale udienza del 17.1.2023).
La rilevanza probatoria delle deposizioni dei testi trova riscontro – ulteriore a quello testé riferito in ordine alla concordanza del relativo narrato dei due testi e del riconoscimento dello stato dei luoghi raffigurati in seno alla pag. 10/26 documentazione fotografica prodotta dall'attore – anche in virtù delle deposizioni dei testi escussi nell'interesse dell'ente convenuto.
Dal narrato dei testi e Testimone_3 Tes_4
- responsabile dell'Area tecnica del comune e
[...]
comandante della polizia municipale di – Controparte_1
non emergono circostanze atte a sconfessare la attendibilità del narrato dei testi di parte attrice, né ad escludere, in via definitiva ed assoluta, la ricorrenza dell'elemento ricadente nei doveri manutentivi dell'ente limitandosi, testi, a deporre sulla collocazione della via Togliatti, teatro del sinistro, nel centro urbano, sulla presenza di una scuola pubblica nei pressi – dati di per sé confermativi della soglia del dovere di manutenzione del custode, trattandosi di strada compresa nel centro ad alta percorrenza (nel centro urbano) nonché sita nelle vicinanze di scuola pubblica – oltreché sulla dotazione di impianto di illuminazione – circostanza di per sé neutra giacché dal narrato di entrambi i testi non è emerso se “presso il n. civico 56 vi è situato un lampione” (cfr. teste e teste Tes_4 Tes_3
verbale udienza del 17.1.23).
Difetta, in definitiva, dalle deposizioni dei testi escussi nell'interesse dell'ente e alla luce della documentazione prodotta, la prova del fortuito.
pag. 11/26 E tuttavia - premessa la irrilevanza della indicazione presente nella documentazione medica prodotta dallo stesso attore,
redatta dal Centro G.B. Morgagni datata 21.4.2011, sub specie di riferimento ad una dinamica di sinistro diversa (“il paziente riferisce che giorno 6.4.2011 è stato investito”) giacché inserita in documento non recante sottoscrizione del dichiarante e,
quindi, apprezzabile ex art. 116 c.p.c. (in questo caso specifico,
superabile alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte) -
anche al di là del dato relativo alla dotazione, della via Togliatti,
di illuminazione pubblica - o meglio, al di là della presenza di lampione proprio nei pressi del civico 56 riscontrandosi, comunque, che la strada teatro del sinistro non fosse, all'epoca dei fatti, del tutto priva di illuminazione - dal compendio probatorio acquisito si delinea un coacervo di circostanze idonee a delineare l'esistenza di contributo causale offerto dal danneggiato.
Tra queste, segnatamente, la presenza di luce naturale
(sinistro avvenuto alle ore 19.30 circa per come allegato dallo stesso attore) - oltreché artificiale, con riferimento alla via
Togliatti in generale e, in particolare, in corrispondenza del civico presso cui era sita la buca che ha causato la caduta dal motociclo condotto dall'attore – come riferito dai testi escussi e confermato, altresì, dai testi Tes_1 Tes_2 Tes_3
pag. 12/26 e e, quanto al lampione, come Tes_3 Testimone_4
dichiarato dallo stesso in sede di interrogatorio Parte_1
(cfr. verbale udienza del 22.09.2021) – la percorrenza abituale della strada teatro del sinistro, da parte dell'attore, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale – ove, infatti, ha riferito: “preciso che adesso abito nella predetta via
Torrecampagna ma non all'epoca dell'incidente quando abitavo lì vicino” – (cfr. verbale udienza del 22.9.2021).
Tali circostanze - a fronte di specifica evocazione, da parte dell'ente, del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. primo comma –
non si rivelano idonee ad escludere la sussistenza di un contributo causale del alla produzione dell'evento Pt_1
dannoso atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, il danneggiato – in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. – è tenuto a adottare, usando l'ordinaria diligenza,
tutte le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Ed infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione
con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso e ciò in applicazione -
anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo
una valutazione che tenga conto del dovere generale di
pag. 13/26 ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez. 3, sent. 27 aprile
2023, n. 11152).
Sicché, tale condotta – non avendo, in ogni caso, le caratteristiche della “imprevedibilità” tale da determinare una definitiva “cesura” nella serie causale riconducibile alla res in custodia (id est caso fortuito) – assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa ai sensi degli artt.
pag. 14/26 della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza
che, una volta accertata una condotta negligente, distratta,
imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in
custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità
del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso
fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione
della responsabilità del custode, pertanto, quando viene
eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice
accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta
negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...)
La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può
dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come “il
comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di
beni demaniali esclude la responsabilità della pubblica
amministrazione soltanto se è idoneo ad interrompere il nesso
eziologico tra le cause precedenti e l'evento, integrando
altrimenti un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma
1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità in
proporzione all'incidenza causale del predetto comportamento” (ex plurimis Cass. n. 2481/2018; conf. Cass. n.
15384/2006).
pag. 15/26 Ne segue, dunque, per il coacervo di argomentazioni stese,
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno personale da liquidarsi, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, co. I, c.c., nella misura pari alla metà
del dovuto.
Il risarcimento affascia il danno biologico ed il danno patrimoniale.
Al riguardo, quanto al danno non patrimoniale, si pongono a base della liquidazione i risultati della relazione di CTU
depositata nel procedimento per ATP iscritto al n. R.G.
1641/2014, oggetto di acquisizione in virtù di ordinanza del
5.7.2023 (oltreché oggetto già di produzione al fascicolo attoreo).
L'attendibilità dell'accertamento, in particolare, riposa su molteplici profili e, segnatamente: a) sullo svolgimento in contraddittorio con l'ente convenuto, come risulta pure dall'esperimento di tentativo di conciliazione non andato a buon fine (cfr. pag. 1 relazione di CTU depositata nel procedimento per ATP); b) sulla vicinanza temporale delle indagini (dicembre
2014) rispetto alla data dell'evento (6.4.2011) quantomeno in rapporto ad una ipotetica CTU ulteriore nell'ambito del presente giudizio (non ammessa proprio per ragioni di economia processuale e del mezzo giuridico); c) sulla precisione ed pag. 16/26 analiticità delle indagini come si evince dalla descrizione degli esiti riconducibili al trauma per cui è causa, ricostruiti sulla scorta della documentazione medica esaminata dal perito, ovvero la “frattura a carico del primo metacarpo destro e dello scafoide carpale destro” nonché, sempre in funzione di circoscrivere i danni correlati al sinistro occorso, quanto al violento trauma alla spalla sinistra riportato, determinativo della
“sub lussazione della testa omerale della cavità glenoidea con
conseguente instabilità anteriore di spalla dovuta a lesione
cercine glenoideo anteriore ed inferiore e lesione di Hill-Sachs testa omerale trattata in artroscopia” avendo, il CTU, precisato che le lesioni in questione sono state “ strumentalmente
documentate in prossimità del trauma e successivamente trattate chirurgicamente” determinando l'instaurarsi di sintomatologia algica con carattere cronico a carico della spalla destra (cfr. pagg. 10-11 relazione di CTU depositata in sede di
ATP).
Sicché, esclusa, anzitutto, la risarcibilità della voce a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica giacché – a fronte delle difese spiegate dall'ente, sub specie di carenza di dimostrazione della “ricorrenza di attività lavorativa né
tantomeno (della) esistenza di un reddito oppure di una
contrazione del reddito, né (del) nesso causale concreto tra la
pag. 17/26 eventuale contrazione, mai dimostrata e la menomazione fisica” (cfr., da ultimo, note conclusive nell'interesse di depositate il 3.5.2024) - in Controparte_1
virtù della carenza di specifica e circostanziata allegazione probatoria relativa al tipo di attività lavorativa espletata ed alle conseguenze, in negativo, prodotte su di essa, oltreché,
comunque, la carenza di idonea documentazione su tale profilo,
da parte del danneggiato, non valendo, le indicazioni contenute nella relazione di ATP, a sanare la genericità della pretesa – ed acclarata la sussistenza del nesso di causalità – secondo i criteri indicati dal CTU (cfr. pag. 8 relazione di CTU in sede di ATP) -
può ritenersi congruo il riconoscimento della percentuale di danno biologico nella misura del 9% – anziché, come riconosciuto dal CTU in sede di ATP, nella misura del 18 % –
proprio in virtù della eliminazione della incidenza della capacità
lavorativa specifica (assunta come voce ad incidenza autonoma nella relazione di CTU depositata in sede di ATP) a fronte dell'onere del danneggiato di “dimostrare – anche in via
presuntiva – che tali postumi hanno determinato una concreta riduzione della sua capacità di guadagno” (ex multis Cass. civ.
4557/19).
A ciò si giustappone la rilevanza dei giorni di invalidità come calcolati dal CTU ovvero: “ITT (gg 20), ITP al 75% (gg. 20),
pag. 18/26 ITP al 50% (gg. 20) e ITP al 25% (gg. 40)” (cfr. relazione CTU
a firma del dott. all. 5 fasc. attore). Persona_2
Va, invece, esclusa la risarcibilità della voce a titolo di danno patrimoniale, mancando una più specifica prova documentale degli esborsi per spese mediche legate ai postumi del sinistro.
Anche dalla lettura della relazione peritale, del resto, trova riscontro la carenza di ticket sanitari o di ricevute di pagamento correlate alla specifica della spesa sanitaria sostenuta avendo, il
CTU, concluso “non prodotte in atti” (cfr. pag. 12 relazione di
CTU resa nel procedimento per ATP e sub doc. n. 5 fascicolo attoreo).
Inoltre, dalla documentazione prodotta dall'attore, non trova piena evidenza la congruità della spesa con il tipo di lesione occasionato dal sinistro, relativo alle zone anatomiche interessate.
In particolare, benché dalle fatture del 21.4.2011 (n. 847) del
7.6.2011 (n. 1212) del 7.7.2011 (n. 268) dell'8.5.2012 (n. 1045)
sia desumibile il concreto esborso – così alla luce della dicitura
“corrispettivo incassato contanti” – manca, tuttavia, descrizione della prestazione resa – limitandosi, la voce indicata, alla dicitura “visita specialistica ortopedica” – senza null'altro indicare (in merito alla regione anatomica, all'arto destro,
sinistro, superiore, inferiore) così da non consentire il controllo pag. 19/26 di congruità presupposto della causalità ex art. 1223 c.c. (cfr.
doc. n. 6 fascicolo attoreo).
Analogamente, anche per le fatture emesse dal centro sportivo
“Sanpietro Servizi S.r.l.” – al di là del rilievo inerente alla mancanza, in queste, di specificazione relativa all'avvenuto pagamento – la sola voce di acquisto/ricarica del badge per fruizione servizi sportivi non permette, per la genericità, di apprezzare la congruità ex art. 1223 c.c. (cfr. doc. n. 6 fascicolo attoreo).
Anche per le fatture a firma del dott. (n. 90 e n. 50) non Per_3
può riconoscersi la relativa voce in quanto manca la prova del concreto esborso (cfr. doc. n. 6 fascicolo attoreo).
Esula dal perimetro del danno patrimoniale espressamente richiesto e allegato – oltreché provato – l'importo liquidato al
CTU nel procedimento per ATP.
Per la liquidazione delle lesioni - considerata l'età del danneggiato al tempo del fatto (18 anni) e la natura delle lesioni
(micro-permanenti ex art. 139 Cod. Ass.ni Private) – si osservano i criteri di cui alle tabelle milanesi – aggiornate a quelle in atto vigenti in guisa da rendere adeguato e congruo il ristoro patrimoniale e, dunque, attualizzarlo - costituenti espressione delle esigenze di cui agli artt. 1226 c.c. e 3 Cost.
pag. 20/26 Il danno morale non è oggetto di separata ed autonoma liquidazione, in omaggio al principio di onnicomprensività del risarcimento mancando, a tal riguardo, una più analitica attività
di allegazione probatoria in ordine alla refluenza delle lesioni su aspetti dinamico relazionali ambientali e sociali della vita del danneggiato (cfr. atto di citazione, prima memoria
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso - con esclusione di quelle liquidate per invalidità permanente che,
vanno devalutate alla data di 60 giorni successiva a quella del sinistro - vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.
Inoltre, sulle dette somme, una volta devalutate per come appena esposto, sono dovuti a parte attrice, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli pag. 21/26 interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)
e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto: si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20
ottobre 1984, n. 5307).
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr. Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209) tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate) né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.
Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità —
anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
E ciò perché, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione, «l'utilità perduta dal creditore, come debito di
valore, assume una misura crescente per effetto della
pag. 22/26 sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di
riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del
controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta,
trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate
utilizzando indici annuali medi di svalutazione» (cfr. Cass. Sez.
I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.).
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d.
compensativi si arresta alla data odierna, perché «gli interessi
compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una
componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di
liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione
monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto
uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla
giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo
(danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse
stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente
conseguito» (cfr. Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e,
pag. 23/26 quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito,
attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal
fatto stesso, costituisce una obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282
c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi
compensativi i quali rappresentano una componente del debito
complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di
anatocismo» (cfr. Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del
maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi
di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224,
comma 2, c. c.) va compiuta dal giudice di merito con
riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio
davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in
obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché
sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla
data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez.
III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez.
111, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n.
pag. 24/26 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III 26 ottobre
1992, n. 11616).
Sicché, a titolo di danno biologico va riconosciuta la somma pari ad € 18.824,75 all'attualità, nonché a titolo di danno biologico temporaneo complessivo la somma pari ad €
3.038,20 (di cui € 1.104,80 a titolo di Invalidità temporanea totale e 1.933,40 a titolo di Invalidità temporanea parziale) sempre all'attualità.
Per il contributo causale offerto dal danneggiato – valutabile, in difetto di elementi che conducano a valutazione diversa da quella presuntiva prevista ex art. 2055 c.c. – la liquidazione va riconosciuta in misura pari alla metà del danno (euro 21.863,67)
e, dunque, pari a complessivi euro 10.931,83. Tale liquidazione,
cui vanno aggiunti gli interessi compensativi, essendo le somme espresse alla attualità, è omnicomprensiva di tutte le voci descrittive di cui si compone il risarcimento della lesione alla integrità psicofisica, tenuto conto che nel caso di specie non ricorrono le condizioni per implementare la liquidazione, in ragione del tenore delle allegazioni della parte attrice.
L'accoglimento parziale delle domande – specie con riferimento alla liquidazione della capacità lavorativa specifica oltreché
tenuto conto della entità della riduzione del quantum preteso nel
petitum (richiesto in misura di €. 241.738,81) – e, comunque, a pag. 25/26 fronte di applicazione della riduzione ex art. 1227 c.c. invocato dall'ente, rende congrua la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1474/2018 R.G., così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del per le Controparte_1
causali e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in applicazione degli artt. 2051, 1227, 2055 c.c.
CONDANNA il al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
10.931,83 alla attualità, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno personale.
COMPENSA le spese di lite.
Barcellona P.G. 10.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 26/26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1227 e 2055 c.c.
Al riguardo, è appena il caso di precisare come “la eterogeneità
tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità"