Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 2
Costituiscono corpi di fabbrica computabili nelle distanze fra le costruzioni le sporgenze di particolari proporzioni (come i balconi) costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza.
La condanna generica al risarcimento del danno (art. 278 cod. proc. civ.) integra un accertamento di mera potenzialità del fatto a produrre un danno, non l'accertamento del danno effettivo, la cui prova è riservata alla fase successiva di liquidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NO EN, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE THAON DE REVEL 98, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI FI PP, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AMALIO MELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.911/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 19 luglio 1984 Di FI PP, proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Cercola, riassumendo la causa instaurata nella fase cautelare avanti il Pretore di S. Anastasia, convenne avanti il Tribunale di Napoli Di RN NA esponendo che la Di RN, proprietaria di un lastrico solare di un edificio a piano rialzato posto al lato sud della proprietà dell'istante, aveva costruito un appartamento in sopraelevazione;
che tale nuova costruzione creava una intercapedine dannosa lungo il confine e violava altresi, le norme sulle distanze. Chiese la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. Contestatasi la lite, la Di RN eccepì la infondatezza della domanda.
Il Tribunale, sulla scorta di documentazione esibita dalle parti e di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza 9-01 / 9-02-1991, accogliendo la domanda, condannò la convenuta all'arretramento della sopraelevazione denunciata, sino a 10 metri dall'edificio del Di FI, oltre al risarcimento generico dei danni.
Con appello del 15-04-1991 Di RN NA chiese alla Corte napoletana, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda avversa od, in subordine, la comunione forzosa del muro Di FI, a distanza inferiore a quella di legge dal confine, previo pagamento del valore della metà del muro interno e del suolo da occupare con la nuova fabbrica, con valori a determinarsi in corso di causa. In via più gradata l'appellante chiese di poter costruire in aderenza "per tutta la loro lunghezza" le fabbriche confinanti. Circa la osservanza delle distanze nella parte posteriore dell'edificio Di RN, la appellante sostenne che non si doveva tenere conto, nel calcolo, della struttura definita "veranda", in realtà balcone, bensi solo della sagoma dei muri perimetrali. Con sentenza depositata il 9 aprile 1996 la Corte di appello di Napoli, ritenuto che "nella prosecuzione in altezza del fabbricato, i proprietari dei fabbricati preesistenti debbono attenersi alla scelta operata originariamente, di guisa che possano sopraelevare sul filo della precedente costruzione", dovendo altrimenti attenersi alla distanza tra le costruzioni in vigore all'atto della nuova costruzione (m. 10, secondo il regolamento edilizio del Comune di Cercola); e - ritenuto ancora che, nella parte posteriore, ben doveva tenersi conto - nel computo della distanza tra fabbricati - della veranda in alluminio anodizzato realizzata dalla Di RN, veranda non avente funzione ornamentale e costituente sporgenza di proporzioni tali da ampliare volume e superficie del fabbricato;
e considerato, infine, che il danno, in caso di violazione di norme sulla distanza nelle costruzioni, integrative di quelle del codice civile, si identifica, per il vicino, nella violazione stessa,
sicché ben era stata essa appellante condannata a risarcirlo "quanto meno per il periodo compreso tra la realizzazione e l'eliminazione del manufatto illegittimamente edificato", ha rigettato il gravame, con pronunce conseguenziali.
Ricorre per cassazione avverso tale decisione la Di RN in base a quattro motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso il Di FI.
Entrambe le parti hanno depositato memoria nei termini ex art.378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di ricorso la Di RN denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 873 - 877 C. Civ. in relazione all'art. 27 del Regol. edilizio del Comune di Cercola. Precisato che quest'ultimo, nella zona in questione ("B3") ben prevede la possibilità di costruzioni sul confine o in aderenza, ovvero alla distanza minima dal confine di mt. 5 per ciascun confinante, sostiene la ricorrente che, avendo il Di FI costruito sul confine in prevenzione, essa ben aveva la facoltà di costruire in aderenza alla preesistente costruzione dell'attore, e tanto vieppiù
Considerando che la sopraelevazione era stata da lei realizzata ampliando anche la parte sottostante (preesistente) attraverso la gabbia scale.
Ben è vero, soggiunge la ricorrente, che tra la nuova fabbrica Di RN e la preesistente Di FI vi era una intercapedine di cm. 26, dovuta all'osservanza di norme antisismiche, ma tale modesta intercapedine non alterava il concetto di aderenza ed era agevolmente colmabile, senza appoggi o spinte al manufatto preesistente. Con altro mezzo di impugnazione la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dello art. 875 C.C., omessa o contraddittoria motivazione su un punto deciso della controversia, e tanto per avere omesso la Corte territoriale di disporre consulenza tecnica intesa ad accertare "le opere a farsi per rendere le fabbriche adiacenti tra loro" e determinare il valore del muro e del suolo ai sensi dell'art.875 C. Civ.. L'interpello ex art. 875 co. 2^ C. Civ. ben era stato esercitato da essa parte, allora appellante, con la stessa domanda intesa ad ottenere la comunione del muro vicino, pur se successiva alla realizzazione dell'opera ma, comunque, antecedente alla sentenza costitutiva della comunione.
Le due censure, che si esaminano congiuntamente per la loro stretta connessione, giudica questa Corte infondate. Premesso che non risponde a verità che il regolamento edilizio del Comune di Cercola prevede nella zona "B3" costruzioni sul confine (dal quale è anzi prevista la distanza minima di metri cinque), va osservato che entrambi i mezzi di ricorso prescindono, ignorandolo, dal principio posto a fondamento della decisione impugnata, che, cioè, la sopraelevazione è legata alla costruzione preesistente ed alla scelta con essa operata ex art. 875 C. Civ. originariamente, sicché la sopraelevazione deve essere "sul fino della precedente costruzione".
Inoltre non è idonea ad ampliare il contenuto degli originari motivi di ricorso ne' a sollevare questioni nuove, non rilevabili di ufficio , la memoria 15-X-1998, depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 378 C.P.C. (v. Sez. Un. 19-05-1997 n. 4445). Peraltro la domanda ex art. 875 co. 2^ C.P.C., in quanto interpello preventivo del proprietario frontista, andava avanzata prima di metterlo di fronte al fatto compiuto ed è comunque inammissibile, coma domanda nuova, in sede di appello (essendo formulata per la prima volta con l'appello).
Con il terzo mezzo di impugnazione, fondato su violazione degli artt. 905 e 906 C. Civ. e contraddittorietà di motivazione, la ricorrente sostiene che la veduta aperta sul retro, da qualificare balcone e non veranda, aveva un affaccio laterale sulla proprietà Di FI e il comunque, rispettava le distanze ex art. 906 o, in via subordinata, 905 C. Civ.. Al più poteva disporsi la rimozione delle sole strutture in alluminio.
Anche questo motivo è infondato. Per consolidato orientamento di questa Corte costituiscono corpo di fabbrica, computabili ai fini delle distanze delle costruzioni (non è in discussione quella delle vedute), le sporgenze di particolari proporzioni, come i balconi (costituiti da solette aggettanti, anche se scoperte, di apprezzabile profondità e ampiezza): ex plurimis, sent. Sez. II 16-XI-'96 n. 10064; n. 2703 /'92; 4195/'95; 8240/'97).
Si duole infine, la ricorrente, con ultima censura, della sua condanna generica al risarcimento del danno, "danno giammai provato dal Di FI" e nemmeno esaminato nella sua concreta esistenza dal giudice dell'appello; denuncia, all'uopo, carenza di motivazione e violazione dell'art. 2043 C. Civ. da parte del provvedimento impugnato.
La doglianza è palesemente infondata.
La condanna generica al risarcimento del danno (art. 278 C.P.C.) integra un accertamento di mera potenzialità del fatto a produrre un danno, non già l'accertamento del danno effettivo, la cui prova è riservata alla fase successiva di liquidazione (ex plurimis: Cass. Sez.Un. 3-08-'93 n. 8545; Sez. lav. 13-04-'95 n. 4212; Sez. II 7-XII- '94 n. 10501)
Indiscusso, poi, è che nella fattispecie ex art. 872 co. 2^ C. Civ. si configuri violazione di diritto soggettivo(perciò fonte di risarcimento del danno): v. Cass. Sez. II n. 1488/'87; 3679/'96; 342 del 15-01-1997; n. 4208/'87. Rettamente, pertanto, la Corte Territoriale ha ritenuto "in re ipsa" la potenzialità dannosa dell'illecito accertato in capo alla Di RN.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di questa fase, da liquidare come in dispositivo (s. 385 co. 1^ C.P.C.).
P.T.M.
LA CORTE RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in L.
3.000.000 per onorari e L. 270.000 per spese vive in favore del resistente.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999.